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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131

Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato». (18G00156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2018
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal: 19-12-2018
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, 
                       FORESTALI E DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n.
283, relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno; 
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580,  recante  disciplina  per  la
lavorazione e commercio dei cereali,  degli  sfarinati,  del  pane  e
delle paste alimentari; 
  Visto il decreto 13 aprile 1987 del Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato recante norme sulla produzione  di  pane
surgelato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101  del  4  maggio
1987; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  1998,
n. 502; 
  Visto  il  decreto  13  luglio   1998,   n.   312,   e   successive
modificazioni, recante norme per il trattamento  con  alcool  etilico
del pane speciale preconfezionato; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi
e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura  di
informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori,  ed  in   particolare
l'articolo  17  relativo   alla   «Denominazione   dell'alimento»   e
l'articolo 44 relativo alle «Disposizioni nazionali per gli  alimenti
non preimballati»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  esecuzione  a  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 6 luglio 2017; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota di protocollo n. 3416 del 9 febbraio  2018  ed
il successivo riscontro con nota n. 0003702 P del 4 maggio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Definizione di panificio 
 
  1. Per panificio si intende l'impresa che dispone  di  impianti  di
produzione di  pane  ed  eventualmente  altri  prodotti  da  forno  e
assimilati o affini e  svolge  l'intero  ciclo  di  produzione  dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  17  e  44  del
          regolamento (UE) n. 1169/2011, pubblicato nella G.U.U.E. n.
          L 304 del 22 novembre 2011: 
              «Art. 17. 1. La denominazione dell'alimento e'  la  sua
          denominazione   legale.   In   mancanza   di   questa,   la
          denominazione dell'alimento e' la sua denominazione usuale;
          ove non esista  o  non  sia  utilizzata  una  denominazione
          usuale, e' fornita una denominazione descrittiva. 
              2.   E'   ammesso   l'uso   nello   Stato   membro   di
          commercializzazione della denominazione dell'alimento sotto
          la  quale  il   prodotto   e'   legalmente   fabbricato   e
          commercializzato  nello  Stato  di  produzione.   Tuttavia,
          quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente
          regolamento, in particolare quelle di cui all'art.  9,  non
          consentirebbe  ai  consumatori  dello   Stato   membro   di
          commercializzazione   di   conoscere   la   natura    reale
          dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti  con  i  quali
          potrebbero confonderlo, la denominazione  del  prodotto  in
          questione e' accompagnata da altre informazioni descrittive
          che   appaiono   in   prossimita'    della    denominazione
          dell'alimento. 
              3. In casi eccezionali, la denominazione  dell'alimento
          nello Stato membro di produzione non  e'  utilizzata  nello
          Stato membro di commercializzazione quando il prodotto  che
          essa designa nello Stato membro di produzione  e'  talmente
          diverso, dal  punto  di  vista  della  sua  composizione  o
          fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello  Stato  membro
          di commercializzazione  sotto  tale  denominazione  che  il
          paragrafo 2 non e' sufficiente  a  garantire,  nello  Stato
          membro di commercializzazione, un'informazione corretta per
          i consumatori. 
              4. La denominazione dell'alimento non e' sostituita con
          una denominazione protetta come  proprieta'  intellettuale,
          marchio di fabbrica o denominazione di fantasia. 
              5. L'allegato  VI  stabilisce  disposizioni  specifiche
          sulla denominazione dell'alimento e sulle  indicazioni  che
          la accompagnano». 
              «Art. 44. 1. Ove gli alimenti siano offerti in  vendita
          al  consumatore   finale   o   alle   collettivita'   senza
          preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita
          su richiesta del consumatore o preimballati per la  vendita
          diretta, 
                a) la fornitura delle indicazioni di cui all'art.  9,
          paragrafo 1, lettera c), e' obbligatoria; 
                b) la fornitura di  altre  indicazioni  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 non e' obbligatoria, a meno che  gli  Stati
          membri adottino disposizioni nazionali  che  richiedono  la
          fornitura, parziale o totale, di tali  indicazioni  o  loro
          elementi. 
              2.  Gli  Stati  membri  possono  adottare  disposizioni
          nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni  o
          loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere
          resi  disponibili  e,  eventualmente,  la  loro  forma   di
          espressione e presentazione. 
              3. Gli  Stati  membri  comunicano  immediatamente  alla
          Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo
          1, lettera b), e al paragrafo 2». 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art.  4  del
          decreto-legge  4  luglio  2006  n.  223,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: 
              «2-ter. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e
          con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          emana un decreto ai  sensi  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare,  in  conformita'
          al diritto comunitario: 
                a) la denominazione di «panificio» da riservare  alle
          imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane,
          dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; 
                b) la denominazione di «pane fresco» da riservare  al
          pane prodotto secondo un processo di  produzione  continuo,
          privo di interruzioni  finalizzate  al  congelamento,  alla
          surgelazione o alla conservazione prolungata delle  materie
          prime, dei prodotti intermedi della panificazione  e  degli
          impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche  di  lavorazione
          finalizzate  al  solo   rallentamento   del   processo   di
          lievitazione, da porre in  vendita  entro  un  termine  che
          tenga conto delle tipologie  panarie  esistenti  a  livello
          territoriale; 
                c) l'adozione della dicitura  "pane  conservato"  con
          l'indicazione dello stato o  del  metodo  di  conservazione
          utilizzato, delle specifiche modalita' di confezionamento e
          di  vendita,   nonche'   delle   eventuali   modalita'   di
          conservazione e di consumo».