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DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 124

Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2018
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Testo in vigore dal: 10-11-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario,  contenente  la  delega  al  Governo  per  la  riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83, 85, lettere g), h) e r); 
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354,   recante   norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  444,  recante
attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria
e  decentramento  di   attribuzioni   ai   provveditorati   regionali
dell'Amministrazione  penitenziaria  ed  agli  istituti   e   servizi
penitenziari, a norma dell'articolo 30, comma 4,  lettere  a)  e  b),
della legge 15 dicembre 1990, n. 395; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone  detenute  o
private della liberta' personale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche alle norme sull'ordinamento 
         penitenziario in tema di trattamento penitenziario 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5 il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Gli edifici penitenziari devono essere dotati  di  locali  per  le
esigenze di vita individuale  e  di  locali  per  lo  svolgimento  di
attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive
e religiose.»; 
    b) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - 1. I locali nei
quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono  essere
di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale  e  artificiale
in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati  per
il tempo in cui le condizioni climatiche  lo  esigono,  e  dotati  di
servizi igienici riservati, decenti e di  tipo  razionale.  I  locali
devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. 
  2. Le aree residenziali devono essere dotate  di  spazi  comuni  al
fine  di  consentire  ai  detenuti  e  agli  internati  una  gestione
cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. 
  3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere  dotate
di uno o piu' posti. 
  4. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti  che
sono collocati in camere a piu' posti. 
  5.  Fatta  salva  contraria  prescrizione  sanitaria  e  salvo  che
particolari  situazioni   dell'istituto   non   lo   consentano,   e'
preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo  il
pernottamento in camere a  un  posto,  ove  non  richieda  di  essere
assegnato a camere a piu' posti. 
  6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati  e'  garantito
il  pernottamento  in  camera  a  un  posto,  salvo  che  particolari
situazioni dell'istituto non lo consentano. 
  7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per  il
proprio letto.»; 
    c) all'articolo 8 il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
  «E' assicurato ai  detenuti  e  agli  internati  l'uso  adeguato  e
sufficiente di servizi igienici  e  docce  fornite  di  acqua  calda,
nonche' di altri oggetti necessari alla cura  e  alla  pulizia  della
persona. 
  Nelle camere di pernottamento  i  servizi  igienici,  adeguatamente
areati, sono collocati in  uno  spazio  separato,  per  garantire  la
riservatezza.». 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.
          Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 9  agosto
          1975,  n.  212,  S.O.,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato: 
              «Art. 5 (Caratteristiche degli edifici penitenziari). -
          Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in  modo
          tale da accogliere un numero  non  elevato  di  detenuti  o
          internati. 
              Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali
          per le esigenze di vita individuale  e  di  locali  per  lo
          svolgimento  di  attivita'  lavorative,  formative  e,  ove
          possibile, culturali, sportive e religiose.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 26
          luglio 1975,  n.  354,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato: 
              «Art. 8 (Igiene personale). - E' assicurato ai detenuti
          e agli internati l'uso adeguato e  sufficiente  di  servizi
          igienici e docce fornite di acqua calda, nonche'  di  altri
          oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. 
              Nelle  camere  di  pernottamento  i  servizi  igienici,
          adeguatamente  areati,  sono  collocati   in   uno   spazio
          separato, per garantire la riservatezza. 
              In ciascun istituto sono organizzati i servizi  per  il
          periodico taglio dei capelli e  la  rasatura  della  barba.
          Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. 
              Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto
          soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.».