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DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121

((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)). (18G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
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vigente al 24/02/2021
Testo in vigore dal: 10-11-2018
al: 29-12-2022
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario», contenente  la  delega  al  Governo  per  la  riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83, 85, lettera p); 
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo  penale
a carico di imputati minorenni»; 
  Visto il decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  272,  recante:
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n.  263,  recante  «Regolamento  recante  norme   generali   per   la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone  detenute  o
private della liberta' personale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa  nella  seduta
del 1° agosto 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Regole e finalita' dell'esecuzione 
 
  1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva  e  delle
misure penali  di  comunita'  a  carico  di  minorenni,  nonche'  per
l'applicazione di queste ultime, si  osservano  le  disposizioni  del
presente decreto e, per quanto  da  esse  non  previsto,  quelle  del
codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  del
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  448,  e  relative  norme  di
attuazione, di coordinamento  e  transitorie  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 
  2. L'esecuzione della pena  detentiva  e  delle  misure  penali  di
comunita'  deve  favorire  percorsi  di  giustizia  riparativa  e  di
mediazione con le vittime di reato.  Tende  altresi'  a  favorire  la
responsabilizzazione, l'educazione e il pieno  sviluppo  psico-fisico
del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale
e a prevenire la commissione di ulteriori reati,  anche  mediante  il
ricorso ai percorsi di istruzione, di  formazione  professionale,  di
istruzione   e   formazione   professionale,   di   educazione   alla
cittadinanza attiva  e  responsabile,  e  ad  attivita'  di  utilita'
sociale, culturali, sportive e di tempo libero. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.
          Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          2000, n. 230 (Regolamento  recante  norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulle misure privative e  limitative  della
          liberta') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  agosto
          2000, n. 195, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul  processo
          penale a carico di imputati minorenni) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. 
              Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,
          recante  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di
          imputati minorenni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          agosto 1989, n. 182, S.O.