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LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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vigente al 01/12/2022
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  concernenti  l'obbligo   di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei
                           veicoli chiusi 
 
  1. All'articolo 172 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «all'articolo  1,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo  2002»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f),  del  regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
gennaio 2013»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2  e
N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti  da
residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore  a
quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta  di  cui
al comma 1,  ha  l'obbligo  di  utilizzare  apposito  dispositivo  di
allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino,  rispondente  alle
specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    c) al comma 10, primo periodo, dopo la  parola:  «bambini,»  sono
inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui  al  comma
1-bis»; 
    d) alla rubrica, dopo la  parola:  «ritenuta»  sono  inserite  le
seguenti: «e sicurezza». 
  2.  Le  caratteristiche  tecnico-costruttive   e   funzionali   del
dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis,  del  codice  della
strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,  sono  definite  con
decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019. 
  ((3-bis.  Al  fine  di   consentire   una   corretta   informazione
dell'utenza  e  l'attuazione,  da   parte   dei   produttori,   delle
disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo,  le
sanzioni per la violazione  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  172,
comma 1-bis, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020)).