stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2018, n. 116

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2018
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 40; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,
recante delega al Governo per emanare  uno  o  piu'  decreti  per  il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello  Stato
con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa
e delle missioni e alla programmazione delle  risorse,  assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il comma 4 del citato articolo 1 della legge 23 giugno  2014,
n. 89; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in  materia  di
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
in attuazione dell'articolo 40, comma  1,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
  Visto l'articolo 1, comma 2,  lettere  a)  e  b),  della  legge  22
gennaio  2016,  n.  9,  di  conversione,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, recante regolamento concernente le  modalita'  di  adozione  del
piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2018; 
  Sentita la Corte dei conti, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1,
della legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Revisione  delle  missioni,  dei  programmi  e  della  struttura  del
  bilancio dello Stato nonche' integrazioni ai documenti allegati  al
  disegno di legge di bilancio. 
 
  1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.  In  allegato  alla  seconda
sezione  del  disegno  di  legge  di  bilancio  e'   riportato,   con
riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa  e  a  ciascun
programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la  ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento
al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e
in conto capitale. Il prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio
dell'esame del disegno di legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
Parlamento.». 
  2. All'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  anche  per  quanto
attiene  la  gestione  unificata  relativa  alle  spese  a  carattere
strumentale di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  40  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 40 (Delega al Governo per il completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in  materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro  quattro  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi  per  il  completamento  della  riforma   della
          struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
          alla  riorganizzazione  dei  programmi  di  spesa  e  delle
          missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
          una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)  revisione  delle  missioni  in   relazione   alle
          funzioni principali e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la
          spesa pubblica, delineando  un'opportuna  correlazione  tra
          missioni  e  Ministeri  ed  enucleando  eventuali  missioni
          trasversali; 
                b)  revisione  del  numero  e  della  struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
                  1) l'univoca corrispondenza tra  il  programma,  le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
                  2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad
          un unico centro di responsabilita' amministrativa; 
                  3) il raccordo dei programmi  alla  classificazione
          COFOG di secondo livello; 
                c) revisione degli stanziamenti iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
                d) revisione, per l'entrata, delle unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
                e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali  e
          di  rendicontazione,  delle  azioni  quali  componenti  del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'articolo 3; 
                f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
                g) introduzione della programmazione triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
                g-bis)  introduzione  in  via  sperimentale   di   un
          bilancio di genere, per la valutazione del diverso  impatto
          della politica di bilancio sulle donne e sugli  uomini,  in
          termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
                h)  introduzione  di  criteri  e  modalita'  per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
          via di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge
          di bilancio, devono essere coerenti con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
                i) adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di  spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
                l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
                m) accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e  speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
                n) affiancamento, a fini conoscitivi, al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
                o) revisione del conto riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
                p) progressiva  eliminazione,  entro  il  termine  di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
                q) previsione della possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2  e  4
          dell'articolo  1  della  legge  23  giugno  2014,   n.   89
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          24 aprile 2014,  n.  66,  recante  misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe  al  Governo
          per il completamento della revisione  della  struttura  del
          bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina  per
          la gestione del bilancio e il potenziamento della  funzione
          del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di  un  testo
          unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria): 
              «Art. 1. - 1. (Omissis). 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
          legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   in   materia   di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu'
          decreti legislativi  per  il  completamento  della  riforma
          della struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare
          riguardo alla riorganizzazione dei  programmi  di  spesa  e
          delle  missioni  e  alla  programmazione   delle   risorse,
          assicurandone  una   maggiore   certezza,   trasparenza   e
          flessibilita',  nel  rispetto  dei   principi   e   criteri
          direttivi di cui all'articolo 40,  comma  2,  della  citata
          legge n. 196 del 2009. 
              3. (Omissis). 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  2,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti dai commi 2  e
          3. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.   90
          (Completamento della riforma della struttura  del  bilancio
          dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196) e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 30 maggio 2016, n. 125. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          1 della legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre  2015,  n.
          185, recante misure urgenti per interventi nel  territorio.
          Proroga del termine per l'esercizio delle  deleghe  per  la
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonche'
          per il  riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
          bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio  di
          cassa): 
              «Art. 1. - 1. (Omissis). 
              2. All'articolo 1 della legge 23 giugno  2014,  n.  89,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»; 
                b) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: «Qualora il termine per l'espressione del  parere
          scada nei trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine   finale   per   l'esercizio   della    delega    o
          successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di   novanta
          giorni»; 
                c) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016». 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.   91
          (Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione  dei  sistemi  contabili)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4  ottobre
          2013, n.  132  (Regolamento  concernente  le  modalita'  di
          adozione   del   piano   dei    conti    integrato    delle
          amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4,  comma
          3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          91) e' pubblicato nella Gazz. Uff.  28  novembre  2013,  n.
          279, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          13 della legge  29  luglio  2003,  n.  229  (Interventi  in
          materia di qualita' della regolazione, riassetto  normativo
          e codificazione. - Legge di semplificazione 2001): 
              «Art. 13  (Disposizioni  relative  all'attivita'  della
          Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte
          dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti,  previsto
          dall'articolo 88 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440, sugli schemi di atti normativi del Governo,  e'  reso
          nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento  della
          richiesta;    decorso    tale    termine,    si     procede
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una volta  e  il  parere  deve  essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  citata
          legge n. 196  del  2009,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
          triennale e si compone di due sezioni. 
              1-bis.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento
          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di
          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi.  Essa
          contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento,  le
          misure quantitative necessarie a realizzare  gli  obiettivi
          programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. 
              1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
                a) la determinazione del livello massimo del  ricorso
          al mercato finanziario e del saldo netto da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
                b) norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa  che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
                c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
                d)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                e)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascun anno del triennio di riferimento,  al  rinnovo  dei
          contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                f) eventuali norme recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
          commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
          dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
          effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
          cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
                g) le norme eventualmente necessarie a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              1-quater. Le nuove  o  maggiori  spese  disposte  dalla
          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono
          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,
          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
              1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2,  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la  prima  sezione  del
          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso
          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o
          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o
          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione
          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute
          nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
              1-sexies. La seconda sezione del disegno  di  legge  di
          bilancio e' formata sulla base della legislazione  vigente,
          tenuto conto dei  parametri  indicati  nel  DEF,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, lettera  c),  dell'aggiornamento
          delle previsioni per le  spese  per  oneri  inderogabili  e
          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)
          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni
          proposte ai  sensi  dell'articolo  23,  ed  evidenzia,  per
          ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2  del
          presente articolo, gli effetti finanziari  derivanti  dalle
          disposizioni contenute nella prima sezione. 
              2. La seconda sezione del disegno di legge di  bilancio
          espone  per  l'entrata   e,   distintamente   per   ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma. 
              2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
          l'affidamento di ciascun programma  di  spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni. 
              2-ter. Con  il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
                a) l'ammontare presunto dei residui attivi o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
                b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
                c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
                d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. In appositi allegati  agli  stati  di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) oneri inderogabili, in quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
                b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                c) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno  di
          legge di bilancio e' riportato, con riferimento a  ciascuno
          stato di previsione della spesa e a ciascun  programma,  un
          prospetto riepilogativo  da  cui  risulta  la  ripartizione
          della spesa tra oneri inderogabili, fattori  legislativi  e
          adeguamento   al   fabbisogno,   distintamente   per    gli
          stanziamenti di parte corrente  e  in  conto  capitale.  Il
          prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio  dell'esame
          del disegno di  legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
          Parlamento. 
              6. 
              7. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
          e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
          stati di previsione della spesa distinti per  Ministeri,  e
          dal  quadro  generale  riassuntivo   con   riferimento   al
          triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio: 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente.  Per  la
          spesa, illustra  le  informazioni  relative  al  quadro  di
          riferimento in cui l'amministrazione opera e  le  priorita'
          politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
          economia  e  finanza  e  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
          La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
          programma di spesa con riferimento alle  unita'  elementari
          di bilancio sottostanti. Per ciascuna unita' elementare  di
          bilancio  sono  indicate  le  risorse  finanziarie  per  il
          triennio  di  riferimento  con  riguardo   alle   categorie
          economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
          criteri  di  formulazione   delle   previsioni.   La   nota
          integrativa  riporta  inoltre  il  piano  degli  obiettivi,
          intesi come  risultati  che  le  amministrazioni  intendono
          conseguire, correlati a ciascun programma e  formulati  con
          riferimento a ciascuna unita' elementare di bilancio,  e  i
          relativi indicatori di risultato in termini di livello  dei
          servizi e di  interventi,  in  coerenza  con  il  programma
          generale dell'azione di Governo,  tenuto  conto  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
                b); 
                c)  per  ogni   programma   l'elenco   delle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'articolo 38-ter; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e); 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              11-bis.  Allo  stato  di  previsione  dell'entrata   e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
              11-ter. Nella seconda sezione del disegno di  legge  di
          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del
          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi
          dell'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  b),   l'importo
          massimo di emissione di titoli dello  Stato,  in  Italia  e
          all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 
              12. Gli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'
          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale
          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso
          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e
          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.
          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota
          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle
          previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima
          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del
          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
          testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
              12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
          una relazione tecnica nella quale sono indicati: 
                a)  la  quantificazione  degli   effetti   finanziari
          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta
          nell'ambito della prima sezione; 
                b)   i   criteri   essenziali   utilizzati   per   la
          formulazione, sulla base della legislazione vigente,  delle
          previsioni di entrata e di spesa  contenute  nella  seconda
          sezione; 
                c) elementi di informazione  che  diano  conto  della
          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da
          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici
          di cui all'articolo 10-bis, comma 1. 
              12-ter.  Alla  relazione  tecnica  prevista  dal  comma
          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio
          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti
          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa
          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del
          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti
          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle
          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai
          sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  sul  saldo  netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato,  sul  saldo  di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento  netto
          del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'  allegata
          una nota tecnico-illustrativa con funzione di  raccordo,  a
          fini conoscitivi, tra  il  medesimo  disegno  di  legge  di
          bilancio  e  il  conto  economico   delle   amministrazioni
          pubbliche. In particolare, essa indica: 
                a) elementi di dettaglio sulla  coerenza  del  valore
          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare
          con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
          e debitorie pregresse; 
                b) i contenuti della manovra, i relativi effetti  sui
          saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori  di
          intervento e i criteri utilizzati  per  la  quantificazione
          degli stessi; 
                c)  le   previsioni   del   conto   economico   delle
          amministrazioni   pubbliche,   secondo   quanto    previsto
          all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di  cassa
          delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di
          legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
              12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa  di  cui  al
          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              13. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme. 
              16. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata
          relativa  alle  spese  a  carattere  strumentale   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
          279. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo.».