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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2018, n. 112

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (18G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2018
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-10-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare  gli  articoli  4,
11, 14 e 15; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario,  e  in  particolare
l'articolo 2, comma 10, in base al quale i  Ministeri  provvedono  ad
adottare  i  regolamenti  di  organizzazione,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, conseguenti alle  riduzioni  delle  dotazioni  organiche
previste dal comma 1 del medesimo articolo; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e  in  particolare
l'articolo  2,  comma  7,  in  base  al  quale   i   regolamenti   di
organizzazione dei Ministeri di cui all'articolo  2,  comma  10,  del
predetto decreto-legge n. 95 del  2012  sono  adottati  entro  il  31
dicembre 2013; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,   recante
disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in  materia
di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto
dell'immigrazione illegale, e in  particolare  l'articolo  12,  comma
1-bis, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l'adozione  del
regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante
disposizioni in materia di rapporto di impiego  del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28  luglio
1999, n. 266; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398, concernente regolamento recante l'organizzazione degli uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno; 
  Considerato che, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni  di  polizia  previste
dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre procedere  in
termini rapidi alla riorganizzazione del Dipartimento della  pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno; 
  Considerato altresi', che, nell'ambito della  riorganizzazione  del
predetto Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  occorre  adottare
anche misure per realizzare una piu'  efficace  programmazione  della
spesa relativa all'Amministrazione della pubblica sicurezza,  nonche'
per l'aggregazione e la centralizzazione delle procedure di  acquisto
di beni e servizi  per  le  Forze  di  polizia,  favorendo  anche  la
gestione associata dei servizi strumentali; 
  Considerato che il perseguimento dei predetti obiettivi richiede la
modifica degli assetti di uffici dirigenziali di livello generale del
Dipartimento della pubblica sicurezza; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   anticipare   gli   interventi   di
riorganizzazione  strettamente  finalizzati  al  raggiungimento   dei
citati   obiettivi,   nel   quadro,   comunque,   della   complessiva
riorganizzazione del Ministero  dell'interno  prevista  dall'articolo
12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo in data 8
marzo 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 luglio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche concernenti le Direzioni centrali  e  gli  uffici  di  pari
  livello del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
  dell'interno. 
 
  1. All'articolo 4,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2001,  n.  398,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera e) e' abrogata; 
    b) la lettera l) e'  sostituita  dalla  seguente:  «l)  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato;». 
  2. Le competenze e le funzioni della  Direzione  centrale  per  gli
affari generali della Polizia di Stato, soppressa ai sensi del  comma
1, lettera a), sono  ripartite  tra  i  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica  sicurezza  del
Ministero  dell'interno:  segreteria  del   Dipartimento,   Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato e Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre  2001,  n.  398  (Organizzazione   degli   uffici
          centrali di livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
          dell'interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  6
          novembre 2001, n. 258. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 11,  14
          e 15  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.: 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I Ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  Ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              «Art.  11  (Prefettura  -  Ufficio   territoriale   del
          governo). - 1. La Prefettura  assume  la  denominazione  di
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 
              2.  La  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo,
          ferme restando le proprie  funzioni,  assicura  l'esercizio
          coordinato  dell'attivita'  amministrativa   degli   uffici
          periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
          di detti uffici con gli enti  locali.  Sono  in  ogni  caso
          fatte salve le competenze spettanti alle regioni a  statuto
          speciale ed alle province autonome. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  10
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al  comma
          2,  il  Prefetto,  titolare  della  Prefettura  -   Ufficio
          territoriale del Governo, e' coadiuvato da  una  conferenza
          provinciale permanente, dallo stesso presieduta e  composta
          dai  responsabili  di  tutte  le  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli   enti
          locali.  Il  Prefetto  titolare  della   Prefettura-Ufficio
          territoriale del Governo nel  capoluogo  della  regione  e'
          altresi' coadiuvato da una conferenza  permanente  composta
          dai rappresentanti delle  strutture  periferiche  regionali
          dello  Stato,  alla  quale  possono   essere   invitati   i
          rappresentanti della regione. 
              4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di   coordinamento
          previste dai commi 2 e  3  il  Prefetto,  sia  in  sede  di
          conferenza provinciale sia  con  interventi  diretti,  puo'
          richiedere ai responsabili delle  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato l'adozione di  provvedimenti  volti
          ad evitare un grave pregiudizio alla qualita'  dei  servizi
          resi alla cittadinanza anche ai  fini  del  rispetto  della
          leale collaborazione con  le  autonomie  territoriali.  Nel
          caso in cui non vengano assunte  nel  termine  indicato  le
          necessarie iniziative,  il  Prefetto,  previo  assenso  del
          Ministro   competente   per   materia,   puo'    provvedere
          direttamente, informandone  preventivamente  il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri. 
              5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  i
          Ministri,   nell'esercizio   del   potere   di    indirizzo
          politico-amministrativo,  emanano,  ove  occorra,  apposite
          direttive ai Prefetti. 
              6. Con regolamento da emanarsi ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si
          provvede ad adottare le disposizioni per  l'attuazione  del
          presente  articolo  e  per  l'adeguamento  della  normativa
          regolamentare vigente.». 
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                a) garanzia della regolare costituzione degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                b) tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                d) tutela dei diritti  civili,  ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo; 
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. 
              3. Il Ministero svolge attraverso  il  corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°  aprile
          1981, n. 121.». 
              «Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a cinque. 
              2.  L'organizzazione  periferica   del   Ministero   e'
          costituita dagli Uffici territoriali  del  governo  di  cui
          all'articolo  11,  anche  con  compiti  di   rappresentanza
          generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
          strutture periferiche del corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 10
          del decreto legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio
          2012, n. 156, S.O.: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
                a) alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
                b) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                c) alla rideterminazione  della  rete  periferica  su
          base regionale o interregionale; 
                d) all'unificazione, anche in sede periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
                e)  alla  conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
                f) alla tendenziale eliminazione degli  incarichi  di
          cui all'articolo 19, comma 10, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 7,
          del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204: 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis). 
              7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche previste  dallo  stesso  articolo  2  del  citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'articolo
          2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1,  comma  406,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
          2014. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  12,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  17  febbraio   2017,   n.   13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  l'accelerazione   dei
          procedimenti  in  materia  di  protezione   internazionale,
          nonche'  per  il  contrasto  dell'immigrazione   illegale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  febbraio  2017,  n.
          40: 
              «Art. 12 (Assunzione di  personale  da  destinare  agli
          uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale   e   della   Commissione
          nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni  per
          la funzionalita' del Ministero  dell'interno  (Omissis).  -
          1-bis.  In  relazione  alla  necessita'  di  potenziare  le
          strutture  finalizzate   al   contrasto   dell'immigrazione
          illegale  e  alla  predisposizione  degli  interventi   per
          l'accoglienza legati ai flussi migratori  e  all'incremento
          delle richieste di protezione internazionale, il  Ministero
          dell'interno  provvede,  entro  il  31  dicembre  2018,   a
          predisporre  il  regolamento  di  organizzazione   di   cui
          all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125.  Entro  il  predetto  termine,  il
          medesimo  Ministero  provvede  a   dare   attuazione   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11,  lettera  b),
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli
          effetti derivanti dalle riduzioni di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettere a) e b), del citato  decreto-legge  n.  95
          del 2012.». 
              - La legge 1°aprile 1981,  n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139
          (Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego   del
          personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
          10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334
          (Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e  dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5,  comma  1,
          della L. 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il  decreto  del  Presidente   della   Repubblica   7
          settembre    2001,    n.    398    (Regolamento     recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale   generale   del    Ministero    dell'interno)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001,  n.
          258. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto   2016,   n.177
          (Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2016,  n.
          213. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2001,
          n. 398, come modificato dal presente decreto: 
              «Art 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1. Il
          Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni  e
          i compiti spettanti  al  Ministero  in  materia  di  tutela
          dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  stabiliti  dalla
          legge  1°  aprile  l981,  n.  121,  e  dalle  altre   norme
          concernenti le attribuzioni  del  Ministro  dell'interno  -
          Autorita' nazionale di pubblica sicurezza del  Dipartimento
          della  pubblica  sicurezza  e  delle  altre  autorita'   di
          pubblica  sicurezza,  anche  relativamente  alle  Forze  di
          polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
              2.  Il  Dipartimento  della   pubblica   sicurezza   e'
          articolato  secondo  i  criteri  di  organizzazione  e   le
          modalita' stabiliti dalla legge  n.  121  del  1981,  e  in
          armonia   con   i   principi   generali    dell'ordinamento
          ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di
          pari livello anche a carattere interforze: 
                a) Segreteria del Dipartimento; 
                b)  Ufficio  per   l'amministrazione   generale   del
          Dipartimento; 
                c) Ufficio per il coordinamento e  la  pianificazione
          delle Forze di polizia; 
                d) Ufficio centrale ispettivo; 
                e) (abrogata); 
                f) Direzione centrale della polizia criminale; 
                g) Direzione centrale della polizia di prevenzione; 
                h)  Direzione  centrale  per  la  polizia   stradale,
          ferroviaria, delle comunicazioni e per i  reparti  speciali
          della Polizia di Stato; 
                i) Direzione centrale dei servizi antidroga; 
                l) Direzione centrale per gli affari  generali  e  le
          politiche del personale della Polizia di Stato; 
                m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione; 
                n) Direzione centrale di sanita'; 
                o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
          della gestione patrimoniale; 
                p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria. 
              Dal Dipartimento della pubblica  sicurezza  dipende  la
          Direzione  investigativa  antimafia.   Dipendono   altresi'
          l'Istituto superiore  di  polizia  per  la  formazione,  la
          qualificazione  e  l'aggiornamento  dei  funzionari   della
          Polizia di Stato nonche' la Scuola di  perfezionamento  per
          le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento
          dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia. 
              3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto
          un  prefetto  con  le  funzioni  di  Capo  della   Polizia,
          direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,   e   sono
          assegnati secondo quanto previsto dalla legge  n.  121  del
          1981  e  dal  decreto-legge  29  ottobre  1991,   n.   345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
          delle funzioni vicarie,  un  vice  direttore  generale  per
          l'attivita' di coordinamento e di pianificazione e un  vice
          direttore generale al quale e' affidata la  responsabilita'
          della  Direzione  centrale  della  polizia  criminale.   Ai
          prefetti con funzioni di  vice  direttore  generale,  ferme
          restando  le  attribuzioni   agli   stessi   conferite   da
          disposizioni di legge  o  di  regolamento,  il  Capo  della
          Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza,  puo'
          delegare, di volta in volta o in via  generale,  specifiche
          funzioni.».