stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2021)
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di
    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196
  • 1
  • Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati
    personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • 2
  • Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati
    personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di
    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Disposizioni processuali
  • 17
  • Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Testo in vigore dal:  19-9-2018

Art. 3

Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento».
2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del titolo I, è inserito il seguente:
«Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis (Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;
b) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.»;
c) all'articolo 52:
1) al comma 1, le parole: «per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse;
2) al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».
Note all'art. 3:

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note alle premesse.