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DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. (18G00120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2018
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Testo in vigore dal: 11-8-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112  recante
revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina del servizio civile universale; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106  del
2016, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi
fissati dalla  medesima  legge,  attraverso  la  medesima  procedura,
disposizioni integrative e correttive dei  decreti  medesimi,  tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse; 
  Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio
di delega relativo al riordino e alla revisione della  disciplina  in
materia di impresa sociale, tenuto conto  di  quanto  previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 della medesima legge; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,  e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il testo del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          112 (Revisione  della  disciplina  in  materia  di  impresa
          sociale, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  c)  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          112 del 2017, si veda la nota al titolo. 
              - Il testo della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al
          Governo per la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa
          sociale e per la disciplina del servizio civile universale)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno  2016,  n.
          141. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 7, 2,  4,
          6 e 9 della citata legge n. 106 del 2016: 
              «Art. 1 (Finalita' e oggetto). - (Omissis). 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
          medesima   procedura   di   cui   al   presente   articolo,
          disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
          tenuto  conto  delle  evidenze  attuative   nel   frattempo
          emerse.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali). - 1. I
          decreti legislativi di cui all'art.  1  sono  adottati  nel
          rispetto  dei  seguenti  principi   e   criteri   direttivi
          generali: 
                a) riconoscere, favorire e garantire  il  piu'  ampio
          esercizio del diritto di associazione  e  il  valore  delle
          formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la
          personalita' dei singoli, quale strumento di  promozione  e
          di attuazione dei principi di  partecipazione  democratica,
          solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai  sensi  degli
          articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; 
                b)  riconoscere  e  favorire  l'iniziativa  economica
          privata il cui svolgimento,  secondo  le  finalita'  e  nei
          limiti di cui  alla  presente  legge,  puo'  concorrere  ad
          elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; 
                c) assicurare,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,
          l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il
          pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela  degli
          interessi coinvolti; 
                d) semplificare la normativa vigente, garantendone la
          coerenza giuridica, logica e sistematica.». 
              «Art. 4 (Riordino  e  revisione  della  disciplina  del
          Terzo settore e codice del  Terzo  settore).  -  1.  Con  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
          si provvede al riordino e  alla  revisione  organica  della
          disciplina vigente in materia di  enti  del  Terzo  settore
          mediante la redazione di un codice per  la  raccolta  e  il
          coordinamento    delle    relative    disposizioni,     con
          l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
          loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                a)  stabilire  le  disposizioni  generali  e   comuni
          applicabili, nel rispetto  del  principio  di  specialita',
          agli enti del Terzo settore; 
                b) individuare le attivita' di interesse generale che
          caratterizzano  gli  enti  del  Terzo   settore,   il   cui
          svolgimento, in coerenza con  le  previsioni  statutarie  e
          attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
          di accesso da parte dei soggetti  beneficiari,  costituisce
          requisito per l'accesso alle  agevolazioni  previste  dalla
          normativa e che sono soggette alle verifiche  di  cui  alla
          lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui  alla
          presente  lettera  sono  individuate  secondo  criteri  che
          tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e  di
          utilita'  sociale  nonche'  sulla  base  dei   settori   di
          attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4  dicembre
          1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo  2006,  n.
          155.  Al  periodico  aggiornamento   delle   attivita'   di
          interesse generale si provvede con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  da  adottare  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
          parere delle commissioni parlamentari competenti; 
                c) individuare criteri e condizioni in base ai  quali
          differenziare lo svolgimento delle attivita'  di  interesse
          generale di cui alla lettera b)  tra  i  diversi  enti  del
          Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1; 
                d) definire  forme  e  modalita'  di  organizzazione,
          amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
          di    democrazia,    eguaglianza,    pari     opportunita',
          partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche'  ai
          principi di efficacia, di efficienza,  di  trasparenza,  di
          correttezza e di economicita' della  gestione  degli  enti,
          prevedendo strumenti idonei a  garantire  il  rispetto  dei
          diritti degli associati e dei lavoratori, con  facolta'  di
          adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
          peculiarita' della compagine e della struttura  associativa
          nonche'  della  disciplina   relativa   agli   enti   delle
          confessioni religiose che hanno stipulato  patti  o  intese
          con lo Stato; 
                e) prevedere il divieto di  distribuzione,  anche  in
          forma indiretta, degli utili o degli avanzi di  gestione  e
          del  patrimonio  dell'ente,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 6, comma 1, lettera d); 
                f) individuare criteri che consentano di distinguere,
          nella  tenuta  della  contabilita'  e  dei  rendiconti,  la
          diversa  natura  delle  poste  contabili  in  relazione  al
          perseguimento dell'oggetto sociale  e  definire  criteri  e
          vincoli in  base  ai  quali  l'attivita'  d'impresa  svolta
          dall'ente in forma non prevalente  e  non  stabile  risulta
          finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; 
                g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
          rendicontazione,  di  trasparenza  e   d'informazione   nei
          confronti degli associati,  dei  lavoratori  e  dei  terzi,
          differenziati anche in ragione della  dimensione  economica
          dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse  pubbliche,
          tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il  relativo  regime
          sanzionatorio; 
                h)  garantire,  negli  appalti  pubblici,  condizioni
          economiche non inferiori a quelle  previste  dai  contratti
          collettivi   nazionali    di    lavoro    adottati    dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
                i) individuare  specifiche  modalita'  e  criteri  di
          verifica periodica dell'attivita' svolta e delle  finalita'
          perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie  e  in
          relazione alle categorie dei soggetti destinatari; 
                l)  al  fine  di  garantire  l'assenza  degli   scopi
          lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita'  tra
          i diversi trattamenti economici e disciplinare,  nel  pieno
          rispetto del principio  di  trasparenza,  i  limiti  e  gli
          obblighi  di  pubblicita'  relativi  agli  emolumenti,   ai
          compensi o ai corrispettivi a qualsiasi  titolo  attribuiti
          ai componenti degli organi di amministrazione e  controllo,
          ai dirigenti nonche' agli associati; 
                m) riorganizzare il sistema  di  registrazione  degli
          enti e di tutti gli atti  di  gestione  rilevanti,  secondo
          criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e
          delle caratteristiche di  specifici  elenchi  nazionali  di
          settore, attraverso la  previsione  di  un  Registro  unico
          nazionale  del  Terzo  settore,  suddiviso  in   specifiche
          sezioni, da istituire presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, favorendone, anche  con  modalita'
          telematiche, la piena conoscibilita' in tutto il territorio
          nazionale.  L'iscrizione  nel  Registro,   subordinata   al
          possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere  b),
          c), d) ed e),  e'  obbligatoria  per  gli  enti  del  Terzo
          settore che si avvalgono prevalentemente o  stabilmente  di
          finanziamenti   pubblici,   di   fondi   privati   raccolti
          attraverso pubbliche  sottoscrizioni  o  di  fondi  europei
          destinati  al  sostegno   dell'economia   sociale   o   che
          esercitano  attivita'  in  regime  di  convenzione   o   di
          accreditamento con enti pubblici o che intendono  avvalersi
          delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9; 
                n)  prevedere  in   quali   casi   l'amministrazione,
          all'atto della registrazione degli enti nel Registro  unico
          di cui alla lettera  m),  acquisisce  l'informazione  o  la
          certificazione antimafia; 
                o) valorizzare il ruolo  degli  enti  nella  fase  di
          programmazione, a livello territoriale, relativa  anche  al
          sistema    integrato    di     interventi     e     servizi
          socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione  del
          patrimonio  culturale,   paesaggistico   e   ambientale   e
          individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
          dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
          standard  di  qualita'  e  impatto  sociale  del  servizio,
          obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel  rispetto
          della  disciplina  europea  e  nazionale  in   materia   di
          affidamento dei  servizi  di  interesse  generale,  nonche'
          criteri e  modalita'  per  la  verifica  dei  risultati  in
          termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni; 
                p) riconoscere e valorizzare le reti  associative  di
          secondo livello, intese quali organizzazioni che  associano
          enti del Terzo settore, anche allo scopo di  accrescere  la
          loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali; 
                q) prevedere che il coordinamento delle politiche  di
          Governo e delle azioni di promozione e di  indirizzo  delle
          attivita'  degli  enti  di  cui  alla  presente  legge  sia
          assicurato, in raccordo con i Ministeri  competenti,  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
              «Art.  6  (Impresa  sociale).  -  1.  Con   i   decreti
          legislativi di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  c),  si
          provvede al riordino e alla revisione della  disciplina  in
          materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto
          dagli articoli 2,  4  e  9  e  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)   qualificazione   dell'impresa   sociale    quale
          organizzazione privata che svolge attivita'  d'impresa  per
          le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, destina  i  propri
          utili  prioritariamente   al   conseguimento   dell'oggetto
          sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalita'
          di gestione responsabili e trasparenti, favorisce  il  piu'
          ampio coinvolgimento dei  dipendenti,  degli  utenti  e  di
          tutti i soggetti interessati alle sue  attivita'  e  quindi
          rientra nel complesso degli enti del Terzo settore; 
                b) individuazione dei  settori  in  cui  puo'  essere
          svolta  l'attivita'  d'impresa  di  cui  alla  lettera  a),
          nell'ambito delle attivita' di interesse  generale  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera b); 
                c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa
          sociale da parte  delle  cooperative  sociali  e  dei  loro
          consorzi; 
                d) previsione di forme di remunerazione del  capitale
          sociale che assicurino  la  prevalente  destinazione  degli
          utili   al   conseguimento   dell'oggetto    sociale,    da
          assoggettare a condizioni e  comunque  nei  limiti  massimi
          previsti per le  cooperative  a  mutualita'  prevalente,  e
          previsione del divieto di  ripartire  eventuali  avanzi  di
          gestione per gli enti per  i  quali  tale  possibilita'  e'
          esclusa per legge, anche qualora assumano la  qualifica  di
          impresa sociale; 
                e)  previsione  per  l'organizzazione  che   esercita
          l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il  bilancio  ai
          sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile,  in
          quanto compatibili; 
                f) previsione di specifici obblighi di trasparenza  e
          di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali
          e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti; 
                g)  ridefinizione  delle  categorie   di   lavoratori
          svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di  esclusione
          sociale,  anche  con  riferimento  ai  principi   di   pari
          opportunita' e non  discriminazione  di  cui  alla  vigente
          normativa nazionale e dell'Unione europea,  prevedendo  una
          graduazione  dei  benefici  finalizzata   a   favorire   le
          categorie maggiormente svantaggiate; 
                h) possibilita', nel rispetto delle disposizioni  del
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,  per  le  imprese
          private e per  le  amministrazioni  pubbliche  di  assumere
          cariche  sociali  negli  organi  di  amministrazione  delle
          imprese  sociali,  salvo  il  divieto   di   assumerne   la
          direzione, la presidenza e il controllo; 
                i)  coordinamento   della   disciplina   dell'impresa
          sociale con il  regime  delle  attivita'  d'impresa  svolte
          dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; 
                l) previsione della nomina, in  base  a  principi  di
          terzieta', fin dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci
          allo scopo di monitorare e vigilare  sull'osservanza  della
          legge e dello statuto da parte  dell'impresa  sociale,  sul
          rispetto dei principi di  corretta  amministrazione,  anche
          con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
          giugno  2001,  n.  231,  e  sull'adeguatezza   dell'assetto
          organizzativo, amministrativo e contabile.». 
              «Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). -  1.
          I decreti legislativi di cui  all'art.  1  disciplinano  le
          misure agevolative e di sostegno economico in favore  degli
          enti del Terzo settore e  procedono  anche  al  riordino  e
          all'armonizzazione della relativa disciplina  tributaria  e
          delle  diverse  forme  di  fiscalita'  di  vantaggio,   nel
          rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
          di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo  2014,  n.
          23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) revisione complessiva della  definizione  di  ente
          non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita'  di
          interesse generale perseguite dall'ente e  introduzione  di
          un regime tributario di vantaggio  che  tenga  conto  delle
          finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'  sociale
          dell'ente, del divieto  di  ripartizione,  anche  in  forma
          indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi  di  gestione  e
          dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
                b) razionalizzazione e semplificazione del regime  di
          deducibilita' dal reddito complessivo  e  di  detraibilita'
          dall'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche  delle  erogazioni  liberali,  in  denaro  e  in
          natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
          fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
          di fondi, i comportamenti donativi delle  persone  e  degli
          enti; 
                c)   completamento    della    riforma    strutturale
          dell'istituto  della  destinazione  del  cinque  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
          scelte espresse dai contribuenti in favore  degli  enti  di
          cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione  dei  criteri
          di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei  requisiti
          per  l'accesso  al  beneficio  nonche'  semplificazione   e
          accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
          dei contributi spettanti agli enti; 
                d) introduzione, per i soggetti  beneficiari  di  cui
          alla lettera c), di obblighi di pubblicita'  delle  risorse
          ad essi destinate, individuando un sistema improntato  alla
          massima trasparenza, con la  previsione  delle  conseguenze
          sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
          di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
          comma 1, lettera g); 
                e) razionalizzazione dei regimi fiscali  e  contabili
          semplificati in favore degli enti del Terzo settore di  cui
          all'art.  1,  in  relazione  a   parametri   oggettivi   da
          individuare con i decreti legislativi di  cui  al  medesimo
          art. 1; 
                f) previsione, per le imprese sociali: 
                  1)  della  possibilita'  di  accedere  a  forme  di
          raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
          in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 
                  2) di  misure  agevolative  volte  a  favorire  gli
          investimenti di capitale; 
                g) istituzione, presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, di un fondo destinato a  sostenere
          lo svolgimento di attivita' di interesse  generale  di  cui
          all'art.  4,   comma   1,   lettera   b),   attraverso   il
          finanziamento  di  iniziative  e   progetti   promossi   da
          organizzazioni di volontariato, associazioni di  promozione
          sociale e  fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
          settore  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   disciplinandone
          altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo  delle
          risorse,  anche  attraverso  forme  di  consultazione   del
          Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
          presente lettera e' articolato, solo per  l'anno  2016,  in
          due sezioni:  la  prima  di  carattere  rotativo,  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro; la  seconda  di  carattere
          non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
                h) introduzione di meccanismi volti  alla  diffusione
          dei titoli di solidarieta' e  di  altre  forme  di  finanza
          sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale; 
                i) promozione dell'assegnazione in favore degli  enti
          di cui all'art. 1, anche in associazione  tra  loro,  degli
          immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
          disciplina  in  materia,  dei  beni   immobili   e   mobili
          confiscati alla criminalita' organizzata,  secondo  criteri
          di semplificazione e di  economicita',  anche  al  fine  di
          valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; 
                l) previsione di agevolazioni  volte  a  favorire  il
          trasferimento di beni patrimoniali agli enti  di  cui  alla
          presente legge; 
                m)  revisione   della   disciplina   riguardante   le
          organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,   in
          particolare  prevedendo  una  migliore  definizione   delle
          attivita'  istituzionali  e  di  quelle   connesse,   fermo
          restando il  vincolo  di  non  prevalenza  delle  attivita'
          connesse e il divieto di  distribuzione,  anche  indiretta,
          degli utili o degli avanzi di gestione  e  fatte  salve  le
          condizioni di maggior favore relative  alle  organizzazioni
          di  volontariato,   alle   cooperative   sociali   e   alle
          organizzazioni non governative. 
              2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
          tengono conto delle  risorse  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'art. 1, comma 354, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, gia' destinate alle imprese sociali di cui all'art.  6
          della presente legge secondo quanto  previsto  dal  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  3  luglio  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
          2015.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 112 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale). -  1.
          Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli
          enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di  cui
          al libro V del codice  civile,  che,  in  conformita'  alle
          disposizioni  del  presente  decreto,  esercitano  in   via
          stabile e principale un'attivita'  d'impresa  di  interesse
          generale, senza scopo di lucro  e  per  finalita'  civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale,  adottando  modalita'
          di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il  piu'
          ampio coinvolgimento dei  lavoratori,  degli  utenti  e  di
          altri soggetti interessati alle loro attivita'. 
              2.  Non  possono  acquisire  la  qualifica  di  impresa
          sociale le societa' costituite da un  unico  socio  persona
          fisica, le amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi
          limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei
          servizi in favore dei soli soci o associati. 
              3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme
          del  presente  decreto  si  applicano  limitatamente   allo
          svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, a condizione
          che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di
          atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non
          diversamente previsto ed in ogni caso  nel  rispetto  della
          struttura e delle finalita'  di  tali  enti,  recepisca  le
          norme del presente decreto.  Per  lo  svolgimento  di  tali
          attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato  e
          devono essere tenute separatamente le  scritture  contabili
          di cui all'art. 9. 
              4. Le cooperative sociali e i  loro  consorzi,  di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto
          la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e
          ai loro consorzi, le disposizioni del presente  decreto  si
          applicano nel  rispetto  della  normativa  specifica  delle
          cooperative  ed  in  quanto  compatibili,  fermo   restando
          l'ambito di attivita' di cui all'art. 1 della citata  legge
          n. 381 del 1991, come modificato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1. 
              5.  Alle  imprese  sociali  si  applicano,  in   quanto
          compatibili con le disposizioni del  presente  decreto,  le
          norme del codice  del  Terzo  settore  di  cui  al  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli
          aspetti non disciplinati, le norme del codice civile  e  le
          relative disposizioni di attuazione  concernenti  la  forma
          giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita. 
              6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in
          quanto compatibili con il  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio
          1999, n. 153.».