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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2018, n. 92

Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2024)
Testo in vigore dal: 11-8-2018
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017,  n.  61,  recante:  «Revisione  dei  percorsi   dell'istruzione
professionale nel  rispetto  dell'articolo  117  della  Costituzione,
nonche'  raccordo  con  i  percorsi  dell'istruzione   e   formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  recante:
«Delega al Governo per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n.  53,  recante:
«Delega  al  Governo  per  la  definizione   delle   norme   generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale»; 
  Visto l'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato»; 
  Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107,  recante:  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante:
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante:
«Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  grado»,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lett.  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante:
«Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,  recante:
«Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della  legge  11
gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,  recante:
«Definizione  dei   percorsi   di   orientamento   finalizzati   alle
professioni e al lavoro, a norma  dell'articolo  2,  comma  1,  della
legge 11 gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante:
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante: «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 
  Visto  l'articolo  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante:  «Misure  urgenti  per  la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»; 
  Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
recante:  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»; 
  Visto l'articolo 52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, nella legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante: «Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104,  recante:  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente il «Regolamento recante  coordinamento  delle  norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti  professionali  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007,  n.
202,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'11 novembre 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento  ordinario,  recante:
«Recepimento   dell'Accordo   tra   il   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, riguardante gli atti necessari  per  il  passaggio  a  nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito  in  sede
di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 23  aprile  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, recante: «Recepimento  dell'Accordo
sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni  del  19  gennaio
2012, tra  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione
del Repertorio delle figure professionali di  riferimento  nazionale,
approvato con l'Accordo in Conferenza  Stato-Regioni  del  27  luglio
2011. (Repertorio atti n. 21/CSR); 
  Visti i decreti interministeriali  del  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca del 24 aprile 2012, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, e del 13 novembre 2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n. 11, resi di concerto con
il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  relativi  all'adozione
dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti  professionali  di
cui all'articolo 8, comma 4, lett.  c)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
del 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015,
n. 130, Supplemento ordinario, recante: «Linee guida per il passaggio
al  nuovo  ordinamento  a  sostegno  dell'autonomia  organizzativa  e
didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  del  30  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  luglio  2015,  n.  166,
recante: «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento  a
livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e  delle  relative
competenze,  nell'ambito  del  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13». 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16
dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi  di  istruzione  e   formazione   professionale,   a   norma
dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2  aprile  2007,  n.
40; 
  Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e  Province  autonome
di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi
alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali  di
riferimento dei percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale
(Repertorio nazionale qualifiche  triennali  e  diplomi  quadriennali
professionali); 
  Vista  la  decisione  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un  quadro  comunitario
unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle   competenze
(Europass); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2008/C 111/01 del  23  aprile  2008  sulla  costituzione  del  Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/01 del  18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  quadro
europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione
e della formazione professionale (EQAVET); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/02 del 18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  sistema
europeo di crediti per l'istruzione  e  la  formazione  professionale
(ECVET); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010)  del  3
marzo 2010 dal tema «Europa 2020 - Una  strategia  per  una  crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva»; 
  Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri  dell'istruzione
del  15  febbraio  2013  su  «Ripensare  l'istruzione:  investire  in
competenze per risultati socio-economici migliori» in  risposta  alla
Comunicazione della CE - IP/12/1233 20 novembre 2012; 
  Vista la dichiarazione congiunta della Commissione  europea,  della
Presidenza del Consiglio dei ministri UE  e  delle  parti  sociali  a
livello europeo, circa l'«Alleanza europea per  l'apprendistato»  per
la lotta alla  disoccupazione  giovanile  e  il  miglioramento  e  la
diffusione  della  pratica  dell'apprendistato  e  dell'apprendimento
basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e  formazione  del  2
luglio 2013; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del  10
marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal  tema  «Una
nuova agenda per le competenze per l'Europa -  Lavorare  insieme  per
promuovere il capitale umano, l'occupabilita' e la competitivita'»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 21 dicembre 2017; 
  Considerata la richiesta di acquisizione  del  prescritto  concerto
inviata al Ministero dell'economia e delle finanze in data 8  gennaio
2018 e preso atto del perfezionamento del silenzio-assenso  ai  sensi
dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nell'adunanza del 18 gennaio 2018; 
  Considerata la  necessita'  di  non  accogliere  la  richiesta  del
Consiglio   superiore   della   pubblica   istruzione   di    «rinvio
dell'attuazione del provvedimento», atteso che l'articolo  11,  comma
1, del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  61  prevede  che  i
percorsi di  istruzione  professionale  devono  essere  ridefiniti  a
partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019
e che l'articolo 14,  comma  1,  del  medesimo  decreto,  dispone  la
disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 87 per le classi prime per l'anno scolastico 2018/2019; 
  Considerata l'opportunita' di  non  accogliere  l'osservazione  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione  relativa  all'articolo
5, commi 4 e 5, del presente regolamento, secondo cui le  istituzioni
scolastiche  dovrebbero   declinare   autonomamente   gli   indirizzi
nazionali in percorsi formativi richiesti dal territorio  in  ragione
del fatto che l'articolo 3,  comma  5,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 61 stabilisce che la  declinazione,  da  parte  delle
istituzioni  scolastiche,  degli  indirizzi  di  studio  in  percorsi
formativi richiesti  dal  territorio  deve  essere  coerente  con  le
priorita' indicate nella programmazione regionale, fermo restando che
gli strumenti per  l'attuazione  dell'autonomia  rappresentati  dagli
spazi di flessibilita' sono previsti dal medesimo decreto legislativo
e confermati dal presente regolamento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018; 
  Considerata l'opportunita' di  non  accogliere  l'osservazione  del
Consiglio di Stato relativa all'integrazione del presente regolamento
«con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli
effetti prodotti, in  funzione  della  manutenzione  della  normativa
stessa e dell'aggiornamento  degli  obiettivi  da  essa  perseguiti»,
atteso che l'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
61  gia'  prevede  il  monitoraggio,  la  valutazione  di  sistema  e
l'aggiornamento dei percorsi attraverso l'istituzione di un  apposito
Tavolo nazionale, nonche' l'aggiornamento quinquennale dei profili di
uscita e  dei  relativi  risultati  di  apprendimento  all'esito  del
monitoraggio; 
  Vista la nota del 16 marzo 2018 prot. n. 1270, con la  quale  viene
data la comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 determina, in relazione  ai
percorsi di istruzione professionale: 
    a) i risultati di apprendimento dell'area di istruzione  generale
declinati  in  termini  di   competenze,   abilita'   e   conoscenze,
nell'ambito degli assi culturali che  caratterizzano  i  percorsi  di
istruzione professionale nel biennio e nel  triennio,  come  definiti
nell'Allegato 1, parte integrante del presente regolamento; 
    b) i profili di uscita  degli  undici  indirizzi  di  studio  dei
percorsi di  istruzione  professionale  e  i  relativi  risultati  di
apprendimento,  declinati  in  termini  di  competenze,  abilita'   e
conoscenze, come  definiti  nell'Allegato  2,  parte  integrante  del
presente regolamento. Per ciascun profilo di indirizzo, nell'Allegato
2,  sono  contenuti  il   riferimento   alle   attivita'   economiche
referenziate ai codici ATECO,  adottati  dall'Istituto  nazionale  di
statistica per le  rilevazioni  statistiche  nazionali  di  carattere
economico ed esplicitati sino a livello di  sezione  e  di  correlate
divisioni, nonche' la correlazione ai settori economico-professionali
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
luglio 2015, n. 166; 
    c) l'articolazione  dei  quadri  orari  degli  indirizzi  di  cui
all'Allegato B) del decreto legislativo n. 61 del 2017, come definiti
nell'Allegato 3, parte integrante del presente regolamento; 
    d) la correlazione  di  ciascuno  degli  indirizzi  dei  percorsi
quinquennali dell'istruzione professionale  con  le  qualifiche  e  i
diplomi  professionali  conseguiti  nell'ambito   dei   percorsi   di
istruzione  e  formazione   professionale   (IeFP),   come   definita
nell'Allegato 4, parte integrante del presente regolamento, anche  al
fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i  sistemi  formativi,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017. 
  2. Il passaggio  al  nuovo  ordinamento  e'  supportato,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.  61  del  2017,
dalle indicazioni e  dagli  orientamenti  a  sostegno  dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche  che  offrono  percorsi  di  istruzione
professionale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017,  n.  61,  recante:  «Revisione  dei  percorsi   dell'istruzione
professionale nel  rispetto  dell'articolo  117  della  Costituzione,
nonche'  raccordo  con  i  percorsi  dell'istruzione   e   formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  recante:
«Delega al Governo per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n.  53,  recante:
«Delega  al  Governo  per  la  definizione   delle   norme   generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale»; 
  Visto l'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato»; 
  Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107,  recante:  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante:
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante:
«Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  grado»,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lett.  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante:
«Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,  recante:
«Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della  legge  11
gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,  recante:
«Definizione  dei   percorsi   di   orientamento   finalizzati   alle
professioni e al lavoro, a norma  dell'articolo  2,  comma  1,  della
legge 11 gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante:
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante: «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 
  Visto  l'articolo  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante:  «Misure  urgenti  per  la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»; 
  Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
recante:  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»; 
  Visto l'articolo 52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, nella legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante: «Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104,  recante:  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente il «Regolamento recante  coordinamento  delle  norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti  professionali  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007,  n.
202,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'11 novembre 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento  ordinario,  recante:
«Recepimento   dell'Accordo   tra   il   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, riguardante gli atti necessari  per  il  passaggio  a  nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito  in  sede
di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 23  aprile  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, recante: «Recepimento  dell'Accordo
sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni  del  19  gennaio
2012, tra  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione
del Repertorio delle figure professionali di  riferimento  nazionale,
approvato con l'Accordo in Conferenza  Stato-Regioni  del  27  luglio
2011. (Repertorio atti n. 21/CSR); 
  Visti i decreti interministeriali  del  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca del 24 aprile 2012, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, e del 13 novembre 2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n. 11, resi di concerto con
il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  relativi  all'adozione
dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti  professionali  di
cui all'articolo 8, comma 4, lett.  c)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
del 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015,
n. 130, Supplemento ordinario, recante: «Linee guida per il passaggio
al  nuovo  ordinamento  a  sostegno  dell'autonomia  organizzativa  e
didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  del  30  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  luglio  2015,  n.  166,
recante: «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento  a
livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e  delle  relative
competenze,  nell'ambito  del  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13». 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16
dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi  di  istruzione  e   formazione   professionale,   a   norma
dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2  aprile  2007,  n.
40; 
  Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e  Province  autonome
di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi
alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali  di
riferimento dei percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale
(Repertorio nazionale qualifiche  triennali  e  diplomi  quadriennali
professionali); 
  Vista  la  decisione  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un  quadro  comunitario
unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle   competenze
(Europass); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2008/C 111/01 del  23  aprile  2008  sulla  costituzione  del  Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/01 del  18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  quadro
europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione
e della formazione professionale (EQAVET); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/02 del 18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  sistema
europeo di crediti per l'istruzione  e  la  formazione  professionale
(ECVET); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010)  del  3
marzo 2010 dal tema «Europa 2020 - Una  strategia  per  una  crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva»; 
  Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri  dell'istruzione
del  15  febbraio  2013  su  «Ripensare  l'istruzione:  investire  in
competenze per risultati socio-economici migliori» in  risposta  alla
Comunicazione della CE - IP/12/1233 20 novembre 2012; 
  Vista la dichiarazione congiunta della Commissione  europea,  della
Presidenza del Consiglio dei ministri UE  e  delle  parti  sociali  a
livello europeo, circa l'«Alleanza europea per  l'apprendistato»  per
la lotta alla  disoccupazione  giovanile  e  il  miglioramento  e  la
diffusione  della  pratica  dell'apprendistato  e  dell'apprendimento
basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e  formazione  del  2
luglio 2013; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del  10
marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal  tema  «Una
nuova agenda per le competenze per l'Europa -  Lavorare  insieme  per
promuovere il capitale umano, l'occupabilita' e la competitivita'»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 21 dicembre 2017; 
  Considerata la richiesta di acquisizione  del  prescritto  concerto
inviata al Ministero dell'economia e delle finanze in data 8  gennaio
2018 e preso atto del perfezionamento del silenzio-assenso  ai  sensi
dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nell'adunanza del 18 gennaio 2018; 
  Considerata la  necessita'  di  non  accogliere  la  richiesta  del
Consiglio   superiore   della   pubblica   istruzione   di    «rinvio
dell'attuazione del provvedimento», atteso che l'articolo  11,  comma
1, del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  61  prevede  che  i
percorsi di  istruzione  professionale  devono  essere  ridefiniti  a
partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019
e che l'articolo 14,  comma  1,  del  medesimo  decreto,  dispone  la
disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 87 per le classi prime per l'anno scolastico 2018/2019; 
  Considerata l'opportunita' di  non  accogliere  l'osservazione  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione  relativa  all'articolo
5, commi 4 e 5, del presente regolamento, secondo cui le  istituzioni
scolastiche  dovrebbero   declinare   autonomamente   gli   indirizzi
nazionali in percorsi formativi richiesti dal territorio  in  ragione
del fatto che l'articolo 3,  comma  5,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 61 stabilisce che la  declinazione,  da  parte  delle
istituzioni  scolastiche,  degli  indirizzi  di  studio  in  percorsi
formativi richiesti  dal  territorio  deve  essere  coerente  con  le
priorita' indicate nella programmazione regionale, fermo restando che
gli strumenti per  l'attuazione  dell'autonomia  rappresentati  dagli
spazi di flessibilita' sono previsti dal medesimo decreto legislativo
e confermati dal presente regolamento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018; 
  Considerata l'opportunita' di  non  accogliere  l'osservazione  del
Consiglio di Stato relativa all'integrazione del presente regolamento
«con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli
effetti prodotti, in  funzione  della  manutenzione  della  normativa
stessa e dell'aggiornamento  degli  obiettivi  da  essa  perseguiti»,
atteso che l'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
61  gia'  prevede  il  monitoraggio,  la  valutazione  di  sistema  e
l'aggiornamento dei percorsi attraverso l'istituzione di un  apposito
Tavolo nazionale, nonche' l'aggiornamento quinquennale dei profili di
uscita e  dei  relativi  risultati  di  apprendimento  all'esito  del
monitoraggio; 
  Vista la nota del 16 marzo 2018 prot. n. 1270, con la  quale  viene
data la comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 determina, in relazione  ai
percorsi di istruzione professionale: 
    a) i risultati di apprendimento dell'area di istruzione  generale
declinati  in  termini  di   competenze,   abilita'   e   conoscenze,
nell'ambito degli assi culturali che  caratterizzano  i  percorsi  di
istruzione professionale nel biennio e nel  triennio,  come  definiti
nell'Allegato 1, parte integrante del presente regolamento; 
    b) i profili di uscita  degli  undici  indirizzi  di  studio  dei
percorsi di  istruzione  professionale  e  i  relativi  risultati  di
apprendimento,  declinati  in  termini  di  competenze,  abilita'   e
conoscenze, come  definiti  nell'Allegato  2,  parte  integrante  del
presente regolamento. Per ciascun profilo di indirizzo, nell'Allegato
2,  sono  contenuti  il   riferimento   alle   attivita'   economiche
referenziate ai codici ATECO,  adottati  dall'Istituto  nazionale  di
statistica per le  rilevazioni  statistiche  nazionali  di  carattere
economico ed esplicitati sino a livello di  sezione  e  di  correlate
divisioni, nonche' la correlazione ai settori economico-professionali
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
luglio 2015, n. 166; 
    c) l'articolazione  dei  quadri  orari  degli  indirizzi  di  cui
all'Allegato B) del decreto legislativo n. 61 del 2017, come definiti
nell'Allegato 3, parte integrante del presente regolamento; 
    d) la correlazione  di  ciascuno  degli  indirizzi  dei  percorsi
quinquennali dell'istruzione professionale  con  le  qualifiche  e  i
diplomi  professionali  conseguiti  nell'ambito   dei   percorsi   di
istruzione  e  formazione   professionale   (IeFP),   come   definita
nell'Allegato 4, parte integrante del presente regolamento, anche  al
fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i  sistemi  formativi,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017. 
  2. Il passaggio  al  nuovo  ordinamento  e'  supportato,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.  61  del  2017,
dalle indicazioni e  dagli  orientamenti  a  sostegno  dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche  che  offrono  percorsi  di  istruzione
professionale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.