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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2018, n. 92

Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2018
Testo in vigore dal: 11-8-2018
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017,  n.  61,  recante:  «Revisione  dei  percorsi   dell'istruzione
professionale nel  rispetto  dell'articolo  117  della  Costituzione,
nonche'  raccordo  con  i  percorsi  dell'istruzione   e   formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  recante:
«Delega al Governo per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n.  53,  recante:
«Delega  al  Governo  per  la  definizione   delle   norme   generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale»; 
  Visto l'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato»; 
  Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107,  recante:  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante:
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante:
«Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  grado»,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lett.  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante:
«Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,  recante:
«Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della  legge  11
gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,  recante:
«Definizione  dei   percorsi   di   orientamento   finalizzati   alle
professioni e al lavoro, a norma  dell'articolo  2,  comma  1,  della
legge 11 gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante:
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante: «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 
  Visto  l'articolo  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante:  «Misure  urgenti  per  la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»; 
  Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
recante:  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»; 
  Visto l'articolo 52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, nella legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante: «Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104,  recante:  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente il «Regolamento recante  coordinamento  delle  norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti  professionali  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007,  n.
202,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'11 novembre 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento  ordinario,  recante:
«Recepimento   dell'Accordo   tra   il   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, riguardante gli atti necessari  per  il  passaggio  a  nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito  in  sede
di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 23  aprile  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, recante: «Recepimento  dell'Accordo
sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni  del  19  gennaio
2012, tra  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione
del Repertorio delle figure professionali di  riferimento  nazionale,
approvato con l'Accordo in Conferenza  Stato-Regioni  del  27  luglio
2011. (Repertorio atti n. 21/CSR); 
  Visti i decreti interministeriali  del  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca del 24 aprile 2012, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, e del 13 novembre 2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n. 11, resi di concerto con
il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  relativi  all'adozione
dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti  professionali  di
cui all'articolo 8, comma 4, lett.  c)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
del 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015,
n. 130, Supplemento ordinario, recante: «Linee guida per il passaggio
al  nuovo  ordinamento  a  sostegno  dell'autonomia  organizzativa  e
didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  del  30  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  luglio  2015,  n.  166,
recante: «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento  a
livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e  delle  relative
competenze,  nell'ambito  del  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13». 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16
dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi  di  istruzione  e   formazione   professionale,   a   norma
dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2  aprile  2007,  n.
40; 
  Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e  Province  autonome
di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi
alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali  di
riferimento dei percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale
(Repertorio nazionale qualifiche  triennali  e  diplomi  quadriennali
professionali); 
  Vista  la  decisione  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un  quadro  comunitario
unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle   competenze
(Europass); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2008/C 111/01 del  23  aprile  2008  sulla  costituzione  del  Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/01 del  18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  quadro
europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione
e della formazione professionale (EQAVET); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/02 del 18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  sistema
europeo di crediti per l'istruzione  e  la  formazione  professionale
(ECVET); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010)  del  3
marzo 2010 dal tema «Europa 2020 - Una  strategia  per  una  crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva»; 
  Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri  dell'istruzione
del  15  febbraio  2013  su  «Ripensare  l'istruzione:  investire  in
competenze per risultati socio-economici migliori» in  risposta  alla
Comunicazione della CE - IP/12/1233 20 novembre 2012; 
  Vista la dichiarazione congiunta della Commissione  europea,  della
Presidenza del Consiglio dei ministri UE  e  delle  parti  sociali  a
livello europeo, circa l'«Alleanza europea per  l'apprendistato»  per
la lotta alla  disoccupazione  giovanile  e  il  miglioramento  e  la
diffusione  della  pratica  dell'apprendistato  e  dell'apprendimento
basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e  formazione  del  2
luglio 2013; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del  10
marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal  tema  «Una
nuova agenda per le competenze per l'Europa -  Lavorare  insieme  per
promuovere il capitale umano, l'occupabilita' e la competitivita'»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 21 dicembre 2017; 
  Considerata la richiesta di acquisizione  del  prescritto  concerto
inviata al Ministero dell'economia e delle finanze in data 8  gennaio
2018 e preso atto del perfezionamento del silenzio-assenso  ai  sensi
dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nell'adunanza del 18 gennaio 2018; 
  Considerata la  necessita'  di  non  accogliere  la  richiesta  del
Consiglio   superiore   della   pubblica   istruzione   di    «rinvio
dell'attuazione del provvedimento», atteso che l'articolo  11,  comma
1, del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  61  prevede  che  i
percorsi di  istruzione  professionale  devono  essere  ridefiniti  a
partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019
e che l'articolo 14,  comma  1,  del  medesimo  decreto,  dispone  la
disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 87 per le classi prime per l'anno scolastico 2018/2019; 
  Considerata l'opportunita' di  non  accogliere  l'osservazione  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione  relativa  all'articolo
5, commi 4 e 5, del presente regolamento, secondo cui le  istituzioni
scolastiche  dovrebbero   declinare   autonomamente   gli   indirizzi
nazionali in percorsi formativi richiesti dal territorio  in  ragione
del fatto che l'articolo 3,  comma  5,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 61 stabilisce che la  declinazione,  da  parte  delle
istituzioni  scolastiche,  degli  indirizzi  di  studio  in  percorsi
formativi richiesti  dal  territorio  deve  essere  coerente  con  le
priorita' indicate nella programmazione regionale, fermo restando che
gli strumenti per  l'attuazione  dell'autonomia  rappresentati  dagli
spazi di flessibilita' sono previsti dal medesimo decreto legislativo
e confermati dal presente regolamento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018; 
  Considerata l'opportunita' di  non  accogliere  l'osservazione  del
Consiglio di Stato relativa all'integrazione del presente regolamento
«con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli
effetti prodotti, in  funzione  della  manutenzione  della  normativa
stessa e dell'aggiornamento  degli  obiettivi  da  essa  perseguiti»,
atteso che l'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
61  gia'  prevede  il  monitoraggio,  la  valutazione  di  sistema  e
l'aggiornamento dei percorsi attraverso l'istituzione di un  apposito
Tavolo nazionale, nonche' l'aggiornamento quinquennale dei profili di
uscita e  dei  relativi  risultati  di  apprendimento  all'esito  del
monitoraggio; 
  Vista la nota del 16 marzo 2018 prot. n. 1270, con la  quale  viene
data la comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 determina, in relazione  ai
percorsi di istruzione professionale: 
    a) i risultati di apprendimento dell'area di istruzione  generale
declinati  in  termini  di   competenze,   abilita'   e   conoscenze,
nell'ambito degli assi culturali che  caratterizzano  i  percorsi  di
istruzione professionale nel biennio e nel  triennio,  come  definiti
nell'Allegato 1, parte integrante del presente regolamento; 
    b) i profili di uscita  degli  undici  indirizzi  di  studio  dei
percorsi di  istruzione  professionale  e  i  relativi  risultati  di
apprendimento,  declinati  in  termini  di  competenze,  abilita'   e
conoscenze, come  definiti  nell'Allegato  2,  parte  integrante  del
presente regolamento. Per ciascun profilo di indirizzo, nell'Allegato
2,  sono  contenuti  il   riferimento   alle   attivita'   economiche
referenziate ai codici ATECO,  adottati  dall'Istituto  nazionale  di
statistica per le  rilevazioni  statistiche  nazionali  di  carattere
economico ed esplicitati sino a livello di  sezione  e  di  correlate
divisioni, nonche' la correlazione ai settori economico-professionali
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
luglio 2015, n. 166; 
    c) l'articolazione  dei  quadri  orari  degli  indirizzi  di  cui
all'Allegato B) del decreto legislativo n. 61 del 2017, come definiti
nell'Allegato 3, parte integrante del presente regolamento; 
    d) la correlazione  di  ciascuno  degli  indirizzi  dei  percorsi
quinquennali dell'istruzione professionale  con  le  qualifiche  e  i
diplomi  professionali  conseguiti  nell'ambito   dei   percorsi   di
istruzione  e  formazione   professionale   (IeFP),   come   definita
nell'Allegato 4, parte integrante del presente regolamento, anche  al
fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i  sistemi  formativi,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017. 
  2. Il passaggio  al  nuovo  ordinamento  e'  supportato,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.  61  del  2017,
dalle indicazioni e  dagli  orientamenti  a  sostegno  dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche  che  offrono  percorsi  di  istruzione
professionale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, Supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis). 
              - Si riporta l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo
          13 aprile 2017, n.  61,  recante  «Revisione  dei  percorsi
          dell'istruzione professionale nel  rispetto  dell'art.  117
          della  Costituzione,  nonche'  raccordo  con   i   percorsi
          dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d),  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.
          16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario: 
              «Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis). 
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato   ai   sensi
          dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  determinati  i
          profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma
          1, i relativi  risultati  di  apprendimento,  declinati  in
          termini  di  competenze,  abilita'  e  conoscenze.  Con  il
          medesimo decreto e' indicato il riferimento degli indirizzi
          di studio alle attivita' economiche referenziate ai  codici
          ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le
          rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed
          esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate
          divisioni. Il decreto contiene altresi' le indicazioni  per
          il passaggio al nuovo ordinamento,  di  cui  al  successivo
          art. 11, e  le  indicazioni  per  la  correlazione  tra  le
          qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito
          dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli
          indirizzi   dei   percorsi   quinquennali   dell'istruzione
          professionale anche al fine di facilitare  il  sistema  dei
          passaggi di cui all'art. 8. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 21 della legge 15  marzo  1997,  n.
          59, recante «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale. 17 marzo 1997, n. 63, Supplemento ordinario: 
              «Art.  21.   -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti (76). 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari, le norme del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche]. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri (79): 
                a)      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b) razionalizzazione degli organi a  norma  dell'art.
          12, comma 1, lettera p); 
                c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
                d) valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
                e) attuazione delle disposizioni di cui  all'art.  59
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti  dalla  lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.». 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per  la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - Si riporta l'art. 4 della legge del 28 marzo 2003, n.
          53, recante «Delega al Governo  per  la  definizione  delle
          norme generali sull'istruzione  e  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni in materia  di  istruzione  e  formazione
          professionale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale.  2
          aprile 2003, n. 77: 
              «Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
          196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto
          il quindicesimo anno di eta' la possibilita' di  realizzare
          i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
          modalita'   di   realizzazione   del   percorso   formativo
          progettata, attuata e valutata dall'istituzione  scolastica
          e formativa  in  collaborazione  con  le  imprese,  con  le
          rispettive associazioni di rappresentanza e con  le  camere
          di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  che
          assicuri  ai  giovani,  oltre  alla  conoscenza  di   base,
          l'acquisizione di competenze  spendibili  nel  mercato  del
          lavoro, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2
          e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
          proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e con il Ministro  delle  attivita'
          produttive, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sentite le associazioni  maggiormente  rappresentative  dei
          datori di lavoro, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) svolgere l'intera formazione dai 15  ai  18  anni,
          attraverso l'alternanza di periodi di studio e  di  lavoro,
          sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
          formativa, sulla base di convenzioni con imprese o  con  le
          rispettive associazioni di rappresentanza o con  le  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  o  con
          enti pubblici  e  privati  ivi  inclusi  quelli  del  terzo
          settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
          di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale  di
          lavoro.    Le    istituzioni    scolastiche,    nell'ambito
          dell'alternanza scuola-lavoro, possono  collegarsi  con  il
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
          assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa  con  le
          regioni,  la  frequenza  negli  istituti   d'istruzione   e
          formazione professionale di corsi integrati  che  prevedano
          piani di studio progettati  d'intesa  fra  i  due  sistemi,
          coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
          degli operatori di ambedue i sistemi; 
                b) fornire indicazioni generali per il reperimento  e
          l'assegnazione delle risorse  finanziarie  necessarie  alla
          realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi  gli
          incentivi per le imprese, la valorizzazione  delle  imprese
          come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; 
                c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
          positivo  del  tirocinio  e  di  valutazione  dei   crediti
          formativi acquisiti dallo studente. 
              2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
          con le imprese e del  monitoraggio  degli  allievi  che  si
          avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro  sono  riconosciuti
          nel quadro della valorizzazione della professionalita'  del
          personale docente.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  622,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299, Supplemento ordinario: 
              «622. L'istruzione impartita per almeno dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo  di  istruzione  si
          assolve anche  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.». 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
          sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega  per
          il riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,
          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio  1999,
          n. 170. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia di istruzione, relative alle  scuole
          di ogni  ordine  e  grado»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 19 maggio 1994, n. 115, S.O 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
          «Definizione  delle  norme  generali   sul   diritto-dovere
          all'istruzione e alla  formazione,  a  norma  dell'art.  2,
          comma 1, lett. c), della legge 28 marzo  2003,  n.  53»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
          «Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28  marzo  2003,  n.  53»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n.257, Supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,
          recante  «Norme  per  la  definizione   dei   percorsi   di
          orientamento  all'istruzione   universitaria   e   all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo
          tra la scuola, le universita' e  le  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
          valorizzazione  della  qualita'  dei  risultati  scolastici
          degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi  di  laurea
          universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
          legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma  1,
          lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007,  n.  1»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              - Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,
          recante   «Definizione   dei   percorsi   di   orientamento
          finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.
          2,  comma  1,  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              - Il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,
          recante «Definizione delle norme  generali  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni   per   l'individuazione   e
          validazione degli apprendimenti non formali e  informali  e
          degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
          certificazione delle competenze, a norma dell'art.4,  commi
          58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39. 
              - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
          «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
          comma  7,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150
          recante «Disposizioni per il riordino  della  normativa  in
          materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,  ai
          sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
          2015, n. 221, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante
          «Norme in materia di  valutazione  e  certificazione  delle
          competenze nel primo ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario. 
              - Si  riporta  l'art.  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter  e
          1-quater,  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,   n.   7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n.  40,  recante  «Misure  urgenti  per   la   tutela   dei
          consumatori, la promozione della concorrenza,  lo  sviluppo
          di attivita' economiche e la  nascita  di  nuove  imprese».
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  2007,  n.
          26: 
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale e  di  valorizzazione  dell'autonomia
          scolastica.  Misure   in   materia   di   rottamazione   di
          autoveicoli.   Semplificazione    del    procedimento    di
          cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.  Revoca
          delle concessioni per la progettazione e la costruzione  di
          linee  ad  alta  velocita'   e   nuova   disciplina   degli
          affidamenti   contrattuali    nella    revoca    di    atti
          amministrativi. Clausola di salvaguardia). - 1. Fanno parte
          del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui  al
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  e  successive
          modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
          professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico
          di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
          finalizzati al conseguimento di un  diploma  di  istruzione
          secondaria superiore. Nell'art. 2 del  decreto  legislativo
          n. 226  del  2005,  al  primo  periodo  del  comma  6  sono
          soppresse le parole: «economico,»  e  «tecnologico»,  e  il
          comma 8 e' sostituito dal  seguente:  «8.  I  percorsi  del
          liceo   artistico   si   articolano   in   indirizzi    per
          corrispondere  ai  diversi   fabbisogni   formativi».   Nel
          medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono  abrogati
          il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'art.  3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali. 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  da
          rendere entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti  possono   comunque   essere   adottati,   sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell'art. 1, comma  605,  lettera  f),
          della legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008.». 
              - Si riporta l'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 recante  «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 25 giugno 2008, n. 147, Supplemento ordinario: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - (Omissis). 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto-legge  1°  settembre   2008,   n.   137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n.  169,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          istruzione e  universita'»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1 settembre 2008, n. 204. 
              - Si riporta l'art. 52  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  nella  legge  4
          aprile  2012,  n.  35,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione e di sviluppo» pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9  febbraio  2012,  n.  33,  Supplemento
          ordinario: 
              «Art.  52  (Misure  di  semplificazione  e   promozione
          dell'istruzione  tecnico-professionale  e  degli   istituti
          tecnici superiori - ITS). - 1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  adottate  linee
          guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello
          sviluppo  delle  filiere  produttive   del   territorio   e
          dell'occupazione dei giovani: 
                a)  realizzare  un'offerta  coordinata,   a   livello
          territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici,  degli
          istituti  professionali  e  di  quelli  di   istruzione   e
          formazione professionale di competenza delle regioni; 
                b)    favorire    la    costituzione     dei     poli
          tecnico-professionali di cui all'art. 13 del  decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40; 
                c)  promuovere  la  realizzazione  di   percorsi   in
          apprendistato, ai sensi dell'art. 3 del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per
          il rientro in formazione dei giovani. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adottato  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definite  linee
          guida per: 
                a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli
          istituti tecnici superiori (ITS) in  ambito  nazionale,  in
          modo da  valorizzare  la  collaborazione  multiregionale  e
          facilitare l'integrazione delle risorse disponibili; (142) 
                b) semplificare gli organi di indirizzo,  gestione  e
          partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; 
                c)  prevedere,  nel   rispetto   del   principio   di
          sussidiarieta',  che  le  deliberazioni  del  consiglio  di
          indirizzo degli ITS possano essere  adottate  con  voti  di
          diverso peso ponderale e con diversi  quorum  funzionali  e
          strutturali. 
              2-bis. La mancata o parziale attivazione  dei  percorsi
          previsti dalla programmazione triennale comporta la  revoca
          e la redistribuzione delle risorse stanziate sul  fondo  di
          cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  e  successive   modificazioni,   sulla   base   degli
          indicatori per il monitoraggio e  la  valutazione  previsti
          dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo. 
              3. Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Il decreto-legge 12  settembre  2013  n.104,  recante
          «Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e
          ricerca»  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
          novembre  2013,  n.  128»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme  in
          materia di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai
          sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009,  n.  122,   concernente   il   «Regolamento   recante
          coordinamento delle norme vigenti per la valutazione  degli
          alunni e ulteriori modalita'  applicative  in  materia,  ai
          sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge  1°  settembre
          2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre  2008,  n.  169»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme  per
          il riordino degli istituti professionali a norma  dell'art.
          64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  15  giugno
          2010, n. 137, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema  nazionale
          di valutazione in materia di istruzione  e  formazione»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22
          agosto 2007, n. 139, concernente «Regolamento recante norme
          in materia di adempimento dell'obbligo  di  istruzione,  ai
          sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2007, n. 202. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'11
          novembre 2011, recante  «Recepimento  dell'Accordo  tra  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          riguardante gli atti necessari per  il  passaggio  a  nuovo
          ordinamento  dei  percorsi  di  istruzione   e   formazione
          professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, sancito in sede di  Conferenza  Stato-Regioni
          il 27 luglio 2011» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  23
          aprile  2012,  recante  «Recepimento  dell'Accordo  sancito
          nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19  gennaio
          2012, tra il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano riguardante  l'integrazione  del  Repertorio  delle
          figure professionali di  riferimento  nazionale,  approvato
          con l'Accordo in Conferenza  Stato-Regioni  del  27  luglio
          2011» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  luglio
          2012, n. 177. 
              -   I   decreti   interministeriali    del    Ministero
          dell'istruzione, universita' e ricerca del 24 aprile 2012 e
          del 13 novembre 2014, resi di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   relativi   all'adozione
          dell'Elenco  nazionale   delle   opzioni   degli   istituti
          professionali di cui all'art. 8,  comma  4,  lett.  c)  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          87» sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  23  luglio
          2012, n. 170 e nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n.
          11. 
              - Il decreto del Ministero dell'istruzione, universita'
          e ricerca, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, del 12 marzo 2015, recante «Linee guida  per
          il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia
          organizzativa  e  didattica  dei  Centri  provinciali   per
          l'istruzione degli adulti»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario. 
              - Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, del 30 giugno 2015,  recante  «Definizione
          di un quadro operativo  per  il  riconoscimento  a  livello
          nazionale delle qualificazioni regionali e  delle  relative
          competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli
          di  istruzione  e   formazione   e   delle   qualificazioni
          professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo  16
          gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 luglio 2015, n. 166: 
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  A  integrazione  delle
          definizioni di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  16
          gennaio  2013,  n.  13,  ai  fini  e  agli  effetti   delle
          disposizioni di cui al presente decreto, si intende per: 
                a)        «Classificazione        dei         settori
          economico-professionali»: sistema di classificazione che, a
          partire dai  codici  di  classificazione  statistica  ISTAT
          relativi  alle  attivita'   economiche   (ATECO)   e   alle
          professioni (Classificazione delle  professioni),  consente
          di aggregare in settori l'insieme delle attivita'  e  delle
          professionalita' operanti sul mercato del lavoro  (Allegato
          1).  I  settori  economico-professionali  sono   articolati
          secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione
          di:  comparti,  processi  di  lavoro,  aree  di  attivita',
          attivita' di lavoro e ambiti tipologici di esercizio; 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202. 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
              -  Si  riporta  l'art.  11,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 61  recante  «Revisione  dei
          percorsi   dell'istruzione   professionale   nel   rispetto
          dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i
          percorsi  dell'istruzione  e  formazione  professionale,  a
          norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
          13 luglio 2015, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario: 
              «Art. 11 (Passaggio  al  nuovo  ordinamento).  -  1.  I
          percorsi di istruzione  professionale  sono  ridefiniti  ai
          sensi del presente decreto a  partire  dalle  classi  prime
          funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019. 
              2.  Gli  indirizzi,  le  articolazioni  e  le   opzioni
          previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi secondo
          quanto  previsto  dalla  Tabella  di  confluenza   di   cui
          all'Allegato C, a  partire  dalle  classi  prime  dell'anno
          scolastico 2018/2019. 
              3. Il passaggio  al  nuovo  ordinamento  e'  supportato
          dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'art.  3,
          comma 3,  le  quali  contengono  orientamenti  riferiti  a:
          sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,  per
          la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e
          per  l'attivazione  dei  percorsi  di   cui   all'art.   4;
          predisposizione  di  misure  nazionali   di   sistema   per
          l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del  personale
          amministrativo,  tecnico  e   ausiliario   degli   istituti
          professionali, nonche' per  l'informazione  dei  giovani  e
          delle loro famiglie in  relazione  alle  scelte  dei  nuovi
          indirizzi di studio. Le  misure  sono  attuate  nell'ambito
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
              -  Si  riporta  l'art.  14,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 61  recante  «Revisione  dei
          percorsi   dell'istruzione   professionale   nel   rispetto
          dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i
          percorsi  dell'istruzione  e  formazione  professionale,  a
          norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
          13 luglio 2015, n. 107. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario: 
              «Art. 14 (Disposizioni transitorie  e  finali).  1.  Il
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          87, e  successive  modificazioni,  continua  ad  applicarsi
          esclusivamente: 
                a) per l'anno scolastico  2018/2019,  per  le  classi
          dalla seconda alla quinta; 
                b) per l'anno scolastico  2019/2020,  per  le  classi
          dalla terza alla quinta; 
                c) per l'anno scolastico  2020/2021,  per  le  classi
          dalla quarta alla quinta; 
                d) per  l'anno  scolastico  2021/2022,  per  le  sole
          classi quinte. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 3,  comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 61: 
              «Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis). 
              5. Le istituzioni scolastiche che offrono  percorsi  di
          istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di
          studio di cui al comma 1 in  percorsi  formativi  richiesti
          dal territorio coerenti con  le  priorita'  indicate  dalle
          Regioni nella  propria  programmazione,  nei  limiti  degli
          spazi di flessibilita' di cui al successivo art.  6,  comma
          1, lettera b). Tale declinazione puo' riferirsi  solo  alle
          attivita'  economiche  previste  nella  sezione   e   nella
          divisione cui  si  riferisce  il  codice  ATECO  attribuito
          all'indirizzo  con  il  decreto  di  cui  al  comma  3.  La
          declinazione  e'  altresi'  riferita  alla  nomenclatura  e
          classificazione delle unita' professionali  (NUP)  adottate
          dall'ISTAT.  L'utilizzo  della  flessibilita'  avviene  nei
          limiti   delle   dotazioni   organiche   assegnate    senza
          determinare esuberi di personale.». 
              - Si riporta l'art. 10 del citato  decreto  legislativo
          13 aprile 2017, n. 61: 
              «Art.  10  (Monitoraggio,  valutazione  di  sistema   e
          aggiornamento dei percorsi). - 1. I percorsi di  istruzione
          professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da
          parte di  un  tavolo  nazionale  coordinato  dal  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  di  cui
          fanno parte il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, le Regioni, gli Enti locali, le  Parti  sociali  e
          gli  altri   Ministeri   interessati,   avvalendosi   anche
          dell'assistenza  tecnica  dell'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema   educativo   di   istruzione   e
          formazione,  dell'Istituto  nazionale  di   documentazione,
          innovazione e ricerca  educativa,  dell'Istituto  nazionale
          per l'analisi  delle  politiche  pubbliche  e  dell'Agenzia
          nazionale per le politiche attive del lavoro, senza oneri a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate svolgono la loro attivita'  di  monitoraggio  e
          valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              2. I profili  di  uscita  e  i  relativi  risultati  di
          apprendimento    dell'istruzione     professionale     sono
          aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento  agli
          esiti  del  monitoraggio  di  cui  al  comma  1,  anche  in
          relazione a nuove attivita' economiche e, piu' in generale,
          all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai  mutamenti
          del mercato del lavoro e delle professioni. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma   3,   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e' riportato  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 61 del 2017: 
              «Art. 11 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis). 
              3. Il passaggio  al  nuovo  ordinamento  e'  supportato
          dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'art.  3,
          comma 3,  le  quali  contengono  orientamenti  riferiti  a:
          sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,  per
          la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e
          per  l'attivazione  dei  percorsi  di   cui   all'art.   4;
          predisposizione  di  misure  nazionali   di   sistema   per
          l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del  personale
          amministrativo,  tecnico  e   ausiliario   degli   istituti
          professionali, nonche' per  l'informazione  dei  giovani  e
          delle loro famiglie in  relazione  alle  scelte  dei  nuovi
          indirizzi di studio. Le  misure  sono  attuate  nell'ambito
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.».