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DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal: 22-9-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga e definizione di termini di  prossima  scadenza  al  fine  di
garantire la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa e l'operativita' di fondi  a  fini  di  sostegno  agli
investimenti, nonche' di provvedere alla proroga di  termini  per  il
completamento delle operazioni  di  trasformazioni  societarie  e  di
conclusione degli accordi  di  gruppo  previste  dalla  normativa  in
materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Proroga di termini in materia di enti territoriali 
 
  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli  anni  2016  e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2016,  2017  e
2018». 
  2.  Il  mandato  dei  presidenti  di  provincia  e   dei   consigli
provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato  fino  a  tale  data,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  commi  65  e  69,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo  delle
cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente  alle
elezioni  del  rispettivo  consiglio  provinciale  o  presidente   di
provincia, qualora sia in scadenza  per  fine  mandato  entro  il  31
dicembre 2018. ((In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018,  di
cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  sono
eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il
cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di' svolgimento
delle elezioni.)). 
  ((2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2019". 
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto  e'  istituito,  presso  la
Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie    locali,    un    tavolo
tecnico-politico  per  la  redazione  di  linee   guida   finalizzate
all'avvio di un percorso di revisione organica  della  disciplina  in
materia di ordinamento delle province e delle  citta'  metropolitane,
al superamento dell'obbligo di gestione associata  delle  funzioni  e
alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a  carico
dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. 
  2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure  di'
risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  qualora  sia  stato
presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis  del
medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e
5-bis del medesimo articolo 243-bis e  dell'articolo  1,  comma  714,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al  comma  7
dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui  al  decreto
legislativo n.  267  del  2000  sul  raggiungimento  degli  obiettivi
intermedi e' effettuata all'esito  dell'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio  2018  e  comunque  non  oltre  il  termine   di   cui
all'articolo 227, comma 2, del  citato  testo  unico.  Ai  soli  fini
istruttori,  rimane  fermo  l'obbligo  dell'organo  di  revisione  di
provvedere alla trasmissione della relazione di cui al  comma  6  del
citato articolo  243-quater  nei  termini  e  con  le  modalita'  ivi
previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di  pagamento  dei  debiti
commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo  per
il diniego delle riformulazioni o  rimodulazioni  di  cui  al  citato
articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento
oggetto di accordo con i creditori di  cui  al  piano  riformulato  o
rimodulato. 
  2-quinquies. Non si applicano le norme  vigenti  in  contrasto  con
quanto disposto al comma 2-quater. 
  2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, relative al  mancato  rispetto  per  l'anno
2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo
l, non trovano applicazione nei  confronti  delle  province  e  delle
citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della Sardegna)).