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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. (18G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2021)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-7-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva  (UE)  2016/97  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  gennaio  2016,  sulla  distribuzione  assicurativa
(rifusione); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 ed,
in particolare, l'articolo 5; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Acquisiti i pareri delle  Commissioni  speciali  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera  m-bis),  e'  inserita  la  seguente:  «m-ter)
consulenza:  l'attivita'  consistente  nel  fornire   raccomandazioni
personalizzate  ad  un  cliente,  su  richiesta  dello  stesso  o  su
iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti  di
assicurazione;»; 
    b) dopo la lettera cc-quater), sono inserite le seguenti: 
      «cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi  persona
fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di  assicurazione   o
riassicurazione o da un dipendente  della  stessa  e  diversa  da  un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga  a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; 
      cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi   persona
fisica o giuridica, diversa  da  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione o da un dipendente di essa,  che  avvii  o  svolga  a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa; 
      cc-septies) intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio:
qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti  di
cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di  distribuzione  assicurativa  a  titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
        1)  l'attivita'  professionale  principale  di  tale  persona
fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 
        2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce  soltanto
determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un  bene
o servizio; 
        3) i prodotti assicurativi in questione non coprono  il  ramo
vita o la responsabilita' civile,  a  meno  che  tale  copertura  non
integri  il  bene  o  il  servizio   che   l'intermediario   fornisce
nell'ambito della sua attivita' professionale principale;»; 
    c)  dopo  la  lettera  n),  e'  inserita  la  seguente:  «n.   1)
distributore  di  prodotti  assicurativi:   qualsiasi   intermediario
assicurativo,  intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio   o
impresa di assicurazione;»; 
    d) dopo la lettera l-bis), e'  inserita  la  seguente:  «l-bis.1)
compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro  pagamento,
inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque  altro
vantaggio o  incentivo  finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o
forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;»; 
    e)  alla  lettera  ggg),  dopo  le  parole:  «o  dell'impresa  di
riassicurazione;»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  con  riferimento
all'intermediazione, se l'intermediario e' una  persona  fisica,  per
Stato  membro  di  origine,  si  intende  lo   Stato   di   residenza
dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo  Stato
membro in cui e' situata la  sede  legale,  o  se  assente,  la  sede
principale, da intendersi come  il  luogo  a  partire  dal  quale  e'
gestita l'attivita' principale;»; 
    f) alla lettera ggg-bis), dopo le  parole:  «o  presta  servizi;»
sono aggiunte le seguenti: « con riferimento  all'intermediazione  si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui
l'intermediario  ha   una   presenza   permanente   o   una   stabile
organizzazione o in cui presta servizi»; 
    g) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: «iii.1) vendita
a distanza: qualunque modalita' di vendita  che,  senza  la  presenza
fisica e simultanea del distributore e del contraente,  possa  essere
impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi  e
riassicurativi;»; 
    h) dopo  la  lettera  ss),  e'  inserita  la  seguente:  «ss-bis)
prodotto  di  investimento  assicurativo:  un   prodotto   ai   sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014. Tale definizione non include: 
      1) i prodotti assicurativi non  vita  elencati  all'allegato  I
della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 
      2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora  le  prestazioni
previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 
      3)  i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi   del   diritto
nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito  durante  la  pensione  e  che  consentono
all'investitore di godere di determinati vantaggi; 
      4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o   professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di  applicazione
della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 
      5) i singoli prodotti pensionistici  per  i  quali  il  diritto
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di  lavoro  e
nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo'  scegliere  il
fornitore o il prodotto pensionistico;»; 
    i) alla lettera vv), dopo le parole: «l'attivita' assicurativa  o
riassicurativa;»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «con   riferimento
all'intermediazione, per succursale si  intende  una  agenzia  o  una
succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro  di
origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio  gestito  da
personale  dipendente  dell'intermediario  ovvero  da   una   persona
indipendente, ma incaricata ad agire in  modo  permanente  per  conto
dell'intermediario stesso;»; 
    l) dopo la lettera vv-ter) e' inserita la  seguente:  «vv-quater)
supporto durevole: qualsiasi strumento che: 
      1) permetta al contraente di  memorizzare  informazioni  a  lui
personalmente dirette, in modo che siano accessibili  per  la  futura
consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini  cui  sono
destinate le informazioni stesse; e 
      2)  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle  informazioni
memorizzate;». 
  2. Dopo l'articolo 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' inserito il seguente capo: 
  «Capo III-bis - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni  e
procedura di segnalazione 
  Art. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle  violazioni).
- 1.  Le  imprese  di  assicurazione  o   di   riassicurazione,   gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli  intermediari
assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure  specifiche  per
la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o
fatti che possano costituire  violazioni  delle  norme  disciplinanti
l'attivita' svolta, di cui al presente codice. 
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: 
    a) la riservatezza  dei  dati  personali  del  segnalante  e  del
presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole  che
disciplinano le indagini  o  i  procedimenti  avviati  dall'autorita'
amministrativa o giudiziaria in  relazione  ai  fatti  oggetto  della
segnalazione; 
    b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di  cui  al
comma 1 e,  ove  possibile,  di  altre  persone  che  riferiscono  di
violazioni  commesse   all'interno   degli   stessi   almeno   contro
ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; 
    c)  un  canale  specifico,  indipendente  ed  autonomo   per   la
segnalazione. 
  3. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043
del codice civile, la presentazione di una  segnalazione  nell'ambito
della procedura di cui al comma 1 non  costituisce  violazione  degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
  4. La disposizione di cui all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  non  trova  applicazione  avuto
riguardo all'eta' del segnalante, che puo' essere rivelata  solo  con
il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa
del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione,  gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli  intermediari
assicurativi  a  titolo  accessorio  osservano  le  disposizioni   di
attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS. 
  Art. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di  violazioni).  - 1.
L'IVASS: 
    a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti  dei  soggetti  di
cui all'articolo 10-quater, comma  1,  riguardanti  violazioni  delle
norme  del  presente  codice,  nonche'  di  disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili; 
    b) stabilisce condizioni, limiti e  procedure  per  la  ricezione
delle segnalazioni; 
    c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove
rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2. Gli atti relativi alle segnalazioni  di  cui  al  comma  1  sono
sottratti all'accesso previsto dagli articoli  22  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». 
  3. Dopo l'articolo 30-novies del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 30-decies (Requisiti di Governo e  controllo  del  prodotto
applicabili alle imprese di assicurazione  e  agli  intermediari  che
realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti).  - 1.  Fermi
restando gli obblighi di cui  al  Titolo  IX  e  agli  articoli  185,
185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che
realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti,  elaborano  e
attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo
e  per  ogni  modifica  significativa  di  un  prodotto  assicurativo
esistente, prima che sia commercializzato o distribuito  ai  clienti,
in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente  articolo  e  alle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 
    2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 e' proporzionato
e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed e'  sottoposto  a
regolare revisione. 
    3. I soggetti  di  cui  al  comma  1  trasmettono  all'IVASS,  su
richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del
prodotto. 
    4. Il processo di approvazione di cui al comma  1  individua  per
ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di  clienti
ai quali il prodotto non  puo'  essere  distribuito,  garantisce  che
tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento
siano stati analizzati e che la strategia di  distribuzione  prevista
sia coerente con il mercato di  riferimento  stesso,  e  adotta  ogni
ragionevole misura per assicurare che il  prodotto  assicurativo  sia
distribuito al mercato di riferimento individuato. 
    5. I soggetti  di  cui  al  comma  1  comprendono  e  riesaminano
regolarmente  i  prodotti   assicurativi   che   commercializzano   o
distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa  incidere
significativamente  sui  rischi  potenziali   per   il   mercato   di
riferimento individuato. Il riesame e' finalizzato a valutare  se  il
prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del  mercato  di
riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere
adeguata. 
    6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono  ai  distributori  di
prodotti assicurativi tutte le informazioni  rilevanti  sul  prodotto
assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il
relativo mercato di riferimento individuato. 
    7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le  disposizioni  attuative
del  presente  articolo  in  modo  da  garantire   uniformita'   alla
disciplina  applicabile  alla  vendita  dei  prodotti  d'investimento
assicurativo a prescindere dal canale distributivo e  la  coerenza  e
l'efficacia complessiva del sistema  di  vigilanza  sui  prodotti  di
investimento  assicurativi,  ai  sensi  ed  in  coerenza  con  quanto
disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1,  della  legge  25
ottobre 2017, n. 163.»; 
  4. All'articolo 38 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le imprese di  assicurazione  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 114, comma 2-bis, del  Testo  unico  bancario  o  delle
relative  norme  di  attuazione  emanate  dalla  Banca   d'Italia   e
dall'IVASS.». 
  5.  La  rubrica  del  Titolo  IX  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa». 
  6. L'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dal seguente: «Art.  106  (Attivita'  di  distribuzione
assicurativa e riassicurativa).  - 1.  L'attivita'  di  distribuzione
assicurativa  e  riassicurativa  consiste   nel   proporre   prodotti
assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e  consulenza
o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione  di  tali
contratti  o  nella  conclusione  di  tali  contratti,  ovvero  nella
collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente  in  caso
di sinistri,  dei  contratti  stipulati.  Rientra  nell'attivita'  di
distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito  internet  o
altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di
assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla  base  di  criteri
eventualmente scelti dal cliente, in termini di  premi  ed  eventuali
sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se  il
cliente e' in grado di concludere direttamente  o  indirettamente  lo
stesso. ». 
  7. L'articolo 107 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dai seguenti: «Art. 107 (Ambito di applicazione).  - 1.
Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese
di assicurazione e V e VI  per  le  imprese  di  riassicurazione,  le
disposizioni  del  presente  Titolo  disciplinano  le  condizioni  di
accesso ed esercizio dell'attivita' di distribuzione  assicurativa  e
riassicurativa  nel  territorio   della   Repubblica,   ivi   inclusa
l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo
oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza  o  sede
legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento  o
di libera prestazione  di  servizi  nel  territorio  di  altri  Stati
membri,  nonche'  l'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa connessa con rischi e  impegni  situati  al  di  fuori
dell'Unione europea, quando e' svolta da intermediari  registrati  in
Italia. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  disciplinano  altresi'
l'attivita' di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio,
e riassicurativa  da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  con
residenza  o  sede  legale  nel  territorio  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica. 
  3.  Non  configurano  attivita'  di  distribuzione  assicurativa  o
riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attivita': 
    a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente
nel contesto di  un'altra  attivita'  professionale,  sempre  che  il
fornitore non intraprenda ulteriori iniziative  di  assistenza  nella
conclusione o nell'esecuzione di  un  contratto  di  assicurazione  o
riassicurazione e l'obiettivo di tale attivita'  non  sia  quello  di
assistere il  cliente  nella  conclusione  o  nell'esecuzione  di  un
contratto di assicurazione o riassicurazione; 
    b) la gestione di sinistri  per  un'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione su base professionale o le attivita' di  liquidazione
sinistri e di consulenza in materia di sinistri; 
    c) la  mera  fornitura  di  dati  e  informazioni  su  potenziali
assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a  imprese
di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  se   il   fornitore   non
intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella  conclusione  di
un contratto di assicurazione o riassicurazione; 
    d) la mera fornitura a potenziali assicurati di  informazioni  su
prodotti  assicurativi  o   riassicurativi,   su   un   intermediario
assicurativo o  riassicurativo,  su  un'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative
di assistenza nella conclusione del contratto. 
  4. E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo  l'attivita'  di
distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi  a
titolo  accessorio,  laddove  siano  soddisfatte  congiuntamente   le
seguenti condizioni: 
    a) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio  e  ne
copre: 
      1) i rischi  di  perdita,  deterioramento,  danneggiamento  del
prodotto  fornito  o  il  mancato  uso  del  servizio  prestato   dal
fornitore; o 
      2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e  altri  rischi
connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore; 
    b) l'importo del premio versato per  il  contratto  assicurativo,
calcolato proporzionalmente su base annua, non  e'  superiore  a  600
euro; 
    c) in deroga  alla  lettera  b)  ,  qualora  l'assicurazione  sia
complementare rispetto a un servizio di cui  alla  lettera  a)  e  la
durata di tale servizio sia pari o inferiore a  tre  mesi,  l'importo
del premio versato per persona non e' superiore a 200 euro. 
  5. Nell'esercizio dell'attivita'  di  distribuzione  attraverso  un
intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato,  di  cui  al
comma 4, l'impresa di assicurazione  o  l'intermediario  assicurativo
che se ne avvale garantisce che: 
    a) prima della conclusione del contratto,  il  contraente  riceva
informazioni  riguardanti  rispettivamente  gli   elementi   di   cui
all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c),  se  agisce  su  incarico
dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se
agisce su incarico di altro intermediario; 
    b)   siano   predisposti   rapporti   contrattuali   adeguati   e
proporzionati  al  fine  di  assicurare  la  conformita'  con  quanto
previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto  delle
richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto; 
    c)  prima  della  conclusione  del  contratto,  sia  fornita   al
contraente  la  documentazione  informativa  relativa   al   prodotto
assicurativo di cui all'articolo 185. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione
finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma  2,
lettera  d),  sono   sottoposte,   limitatamente   all'attivita'   di
distribuzione  assicurativa,  alla  vigilanza  dell'IVASS,   che   la
esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma  1,  anche
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle  regole  di
comportamento di cui al Capo III, informando e  collaborando  con  le
altre autorita' interessate. 
  7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti
assicurativi  commercializzati,  distribuiti  o  venduti,  a   titolo
accessorio, nel o dal territorio della Repubblica. 
  Art. 107-bis (Soggetti abilitati all'esercizio della  distribuzione
assicurativa o riassicurativa).  - 1.  L'attivita'  di  distribuzione
assicurativa o riassicurativa puo'  essere  esercitata  dai  seguenti
soggetti: 
    a)  imprese  di   assicurazione   o   riassicurazione,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettere t) e  cc),  e  relativi  dipendenti,
laddove esercitino direttamente tale attivita'; 
    b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del  registro
di cui al comma 2 dell'articolo 109; 
    c)  intermediari  assicurativi  a  titolo  accessorio,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti  alla  sezione
f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; 
    d)  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  e
riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato  membro  e
abilitati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione  in  regime
di libera prestazione dei servizi o di  stabilimento  nel  territorio
della   Repubblica   ai   sensi   degli   articoli    116-quater    e
116-quinquies.». 
  8. La rubrica del  Capo  II  del  Titolo  IX  e'  sostituita  dalla
seguente: «Disposizioni generali in materia di distribuzione». 
  9. All'articolo 108 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Attivita'  di
distribuzione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'attivita'  di
distribuzione assicurativa o riassicurativa e' riservata alle imprese
di cui  all'articolo  107-bis,  comma  1,  lettera  a),  ai  relativi
dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi,  anche  a  titolo
accessorio,  e  riassicurativi,  iscritti   nel   registro   di   cui
all'articolo  109.  Il  registro  indica  gli  Sati  membri  in   cui
l'intermediario  assicurativo,   anche   a   titolo   accessorio,   o
riassicurativo opera in regime di libero  stabilimento  o  di  libera
prestazione dei servizi.»; 
    c) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Fatta  salva
l'ipotesi  in  cui  l'attivita'  di  distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente  da
imprese  e  relativi  dipendenti,  tale  attivita'  non  puo'  essere
esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in  caso
di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.»; 
    d) al comma 3, dopo le parole: «intermediari  assicurativi»  sono
inserite le seguenti: «, anche  a  titolo  accessorio,»  e,  dopo  le
parole «articolo 116», le parole «, comma 2» sono soppresse; 
    e) al comma 4, dopo le parole: «intermediario  di  assicurazione»
sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,». 
  10. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 108-bis (Organismo per la registrazione degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi). 1.  -  E'
istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2, e per  lo  svolgimento  degli  adempimenti
relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis,  e  alle
sezioni I e II del Titolo IX, Capo II.  Con  decreto  del  Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico,   e'   disciplinata    l'organizzazione    dell'Organismo.
L'Organismo  promuove  altresi'  la  diffusione   dei   principi   di
correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di  cui
all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento  disciplina,
nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita': 
      a) l'istituzione dell'Organismo avente  personalita'  giuridica
di diritto privato, dotato di autonomia statutaria,  organizzativa  e
finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui  sono  trasferite
funzioni e  competenze  in  materia  di  tenuta  del  registro  degli
intermediari assicurativi e riassicurativi; 
      b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo  nel
rispetto dei principi di imparzialita' e terzieta'; 
      c)  il  passaggio  all'Organismo  di  funzioni   e   competenze
attribuite in via transitoria all'IVASS; 
      d) le modalita' attraverso  le  quali  l'Organismo  riscuote  e
gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro
di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   ai   sensi
dell'articolo 336 del medesimo Codice; 
      e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui  alla  lettera
a). 
    2. L'Organismo e' sottoposto al  controllo  dell'IVASS  che,  con
regolamento, disciplina le  modalita'  di  esercizio  del  controllo,
inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalita'
improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita'  dell'azione
di controllo, con la  finalita'  di  verificare  l'adeguatezza  delle
procedure interne adottate e  l'efficacia  dell'attivita'  svolta  in
relazione alle funzioni affidate. 
    3. L'Organismo e' finanziato mediante una quota del contributo di
vigilanza sugli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  di
cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  versato  all'IVASS  e
successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e
le modalita' individuate dal regolamento di cui al comma 1. 
    4. L'IVASS, con regolamento,  stabilisce  le  modalita'  con  cui
l'Organismo  esercita  la   propria   attivita'   e   le   forme   di
collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui
al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli
intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente  l'esigenza
di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti  iscritti
in altri albi o registri.». 
  11. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Registro  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «intermediari  assicurativi»  sono
inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,»; 
    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  «1-bis.  L'impresa
che opera in qualita' di distributore, individua la  persona  fisica,
nell'ambito  della  dirigenza,   responsabile   della   distribuzione
assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo  all'IVASS.
Tale soggetto possiede  adeguati  requisiti  di  professionalita'  ed
onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento. 
    1-ter. Il registro  e'  agevolmente  accessibile  e  consente  la
registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS
con regolamento di cui al comma 1.»; 
    d) al comma  2,  lettera  d),  le  parole:  «articolo  107»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 106 e 114-septies»  e,  dopo  la
lettera  e),  e'  inserita  la   seguente:   «f)   gli   intermediari
assicurativi a titolo  accessorio,  come  definiti  dall'articolo  1,
comma 1, lettera cc-septies).»; 
    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per  i  siti
internet mediante i quali e' possibile l'esercizio dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria
l'iscrizione al registro del titolare del dominio.»; 
    f) al comma 3 le parole: «all'IVASS  a  pena  di  radiazione  dal
registro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'Organismo  per  la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi» e al comma  4  la  parola:  «IVASS»  e'
sostituita dalle seguenti:  «Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi»; 
    g) dopo il comma 4,  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  Nella
domanda di iscrizione al registro l'intermediario che  si  avvale  di
soggetti iscritti alla sezione  del  registro  di  cui  al  comma  2,
lettera e), per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi
del comma 4, attesta di  avere  accertato  in  capo  agli  stessi  il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle  relative
disposizioni di attuazione ai fini della registrazione,  ivi  incluso
quanto previsto dalla  lettera  c)  del  comma  4-sexies,  e  di  una
formazione conforme a quanto  stabilito  dall'articolo  111  e  dalle
relative disposizioni di attuazione. 
    4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa  che  si
avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma  2,  lettera
c) per l'esercizio della distribuzione, secondo  quanto  previsto  ai
sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi  il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle  relative
disposizioni di attuazione ai fini della registrazione,  ivi  incluso
quanto previsto dalla  lettera  c)  del  comma  4-sexies,  e  di  una
formazione conforme a quanto  stabilito  dall'articolo  111  e  dalle
relative disposizioni di attuazione. 
    4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP,  secondo  le
istruzioni da questa impartite, le  informazioni  rilevanti  ai  fini
dell'alimentazione del  registro  unico  europeo  degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di  cui  al
paragrafo  4,  dell'articolo  3  della  direttiva  2016/97   e   puo'
richiedere la modifica dei dati in esso riportati. 
    4-quinquies. Le domande presentate, ai fini  dell'iscrizione  nel
registro di cui al comma 2, sono esaminate nel  termine  fissato  dal
regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non  oltre  90  giorni
dalla data di presentazione dell'istanza.  L'avvenuta  iscrizione  e'
comunicata  ai  soggetti  interessati  nelle  forme  indicate   dalle
disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS. 
    4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di  cui
al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi  secondo  le  modalita'  individuate  nelle   relative
disposizioni di attuazione di cui al comma 1: 
      a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone  fisiche  o
giuridiche, che detengono una  partecipazione  superiore  al  10  per
cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione; 
      b) i nominativi delle persone  che  hanno  stretti  legami  con
l'intermediario; 
      c) indicazioni da cui  si  evinca  che  tali  partecipazioni  o
stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da
parte dell'IVASS. 
    4-septies. Ogni  modifica  alle  informazioni  di  cui  al  comma
4-sexies e' tempestivamente comunicata. 
    4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma
2,  non  puo'  essere  consentita  se  le  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono  soggette
una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali  l'intermediario
ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali
disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative,  siano  di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»; 
    h) al comma 5, la parola: «IVASS» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Organismo per  la  registrazione  degli  intermediari  assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi». 
  12. Dopo l'articolo 109 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: «Art.  109-bis  (Regime  applicabile
agli  intermediari  assicurativi  a   titolo   accessorio).   -    1.
L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione
del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera  f),  agisce
su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. Laddove  sia  una
persona fisica e' tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo
110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi  in  cui  sia  una  persona  giuridica
rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3. 
    2. Ai fini dell'iscrizione nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  f),  l'intermediario  di  cui  al
comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto  conto  della
natura dei prodotti  distribuiti,  adeguate  cognizioni  e  capacita'
professionali individuate ed accertate secondo le modalita'  definite
con regolamento adottato  dall'IVASS,  con  il  quale  sono  altresi'
disciplinate le relative modalita' di registrazione. 
    3. L'intermediario assicurativo a titolo  accessorio  di  cui  al
comma 1 si dota  di  presidi  di  separazione  patrimoniale  conformi
all'articolo  117.  L'adempimento   delle   obbligazioni   pecuniarie
effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo  accessorio
e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. 
    4. Si applicano altresi' le disposizioni  di  cui  agli  articoli
109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5  e  6,
nonche' degli articoli 111, comma 5 e  113,  comma  2,  agli  addetti
all'attivita'  di  intermediazione  nei   locali   dell'intermediario
assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari
sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a  quanto
previsto dall'articolo 116 e seguenti.». 
    5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono
su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni  del  registro
previste all'articolo 109,  comma  2,  lettere  a),  b)  o  d),  sono
soggetti  alle  norme  applicabili  agli  addetti  all'attivita'   di
intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2,
lettera e) del citato articolo 109. 
    6. L'IVASS con regolamento disciplina  le  modalita'  applicative
del presente articolo.». 
  13. All'articolo 110 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c),  le  parole:  «,  salvo  che  non  sia
intervenuta la riabilitazione» sono soppresse; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dai  seguenti:  «2.   Ai   fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'articolo  109,
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica  deve  inoltre  possedere
adeguate  cognizioni  e   capacita'   professionali   sulle   materie
individuate dall'IVASS con regolamento, che sono  accertate,  tramite
una prova  di  idoneita',  consistente  in  un  esame  su  tali  aree
tematiche.L'IVASS,  con  regolamento,  detta  anche  disposizioni  di
dettaglio in  merito  ai  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro,
determinando  altresi'  le  modalita'  di  svolgimento  della   prova
valutativa.»; 
    c) il comma 3  e'  sostituito  dai  seguenti:  «3.  Salvo  quanto
previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3,  la
persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di
cui all'articolo 109,  comma  2,  lettere  a)  o  b),  deve  altresi'
stipulare una polizza di assicurazione della  responsabilita'  civile
per l'attivita' svolta  in  forza  dell'iscrizione  al  registro  con
massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun
sinistro e di  un  milione  e  ottocentocinquantamila  euro  all'anno
globalmente per tutti i  sinistri,  valida  in  tutto  il  territorio
dell'Unione europea, per  danni  arrecati  da  negligenze  ed  errori
professionali propri ovvero da negligenze,  errori  professionali  ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del  cui
operato deve rispondere a norma di legge. 
  3-bis. Gli importi di cui  al  comma  3  sono  aggiornati  mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili  per  tener
conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al  consumo  pubblicato
da Eurostat.». 
  14. All'articolo 111 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Requisiti
particolari   per   l'iscrizione   dei   produttori   diretti,    dei
collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  possesso  dei
requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo  110,  comma  1,  e'
richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti
nell'attivita' di distribuzione,  per  i  produttori  diretti  ed  e'
accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.»; 
    c) al comma 2, dopo le parole:  «Le  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «che operano come distributori e le  imprese»,  e  dopo  le
parole: «formazione adeguata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti
di cui al comma 1»; 
    d)  al  comma  4,   dopo   le   parole:   «o   dell'intermediario
assicurativo» sono aggiunte le seguenti: «per conto  dei  quali  tali
soggetti operano»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dai  seguenti:  «5.  Le  disposizioni
previste  nei  commi  3  e  4  si  applicano  altresi'  ai   soggetti
direttamente  coinvolti  nell'attivita'  di  distribuzione,   inclusa
quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del
registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b),  d),  e)
ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. 
  5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita'  applicative
del presente articolo.». 
  15. All'articolo 112 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e 3, le parole: «attivita' di intermediazione» sono
sostituite dalle seguenti: «attivita' di distribuzione»; 
    b) al comma  4,  la  parola:  «mediazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «distribuzione»; dopo le parole: «persone fisiche  diverse»
sono inserite le seguenti: «iscritte alla medesima sezione»; 
    c) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  E'  altresi'
necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3
e  4,  in  capo  alle  persone  fisiche  addette   all'attivita'   di
intermediazione della societa' di cui alla sezione e) del registro di
cui all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa  l'iscrizione
nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,  lettera
e),  per  la  societa'  che  operi,  direttamente  o  indirettamente,
attraverso altra societa'.»; 
    d) dopo il comma 5, e' aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Ai  fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera  d),  la  societa'  fornisce  indicazione  dei  dati
identificativi della persona fisica responsabile,  nell'ambito  della
dirigenza, della distribuzione assicurativa.». 
  16. All'articolo 113 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «L'IVASS  dispone  la»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'Organismo per la registrazione degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  provvede
alla»; 
    b) al comma 1, alla lettera f), le parole: «lettere a) e b)» sono
sosituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»; 
    c) al comma 2, la parola: «IVASS» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Organismo per  la  registrazione  degli  intermediari  assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi»; 
    d) al comma 3  la  parola:  «disciplinare»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sanzionatorio». 
  17. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art.   114-bis   (Requisiti   organizzativi   dell'impresa    di
assicurazione  o  riassicurazione,  finalizzati   al   rispetto   dei
requisiti professionali e organizzativi di  cui  agli  articoli  109,
109-bis, 110, 111, 112). - 1. Al fine di garantire  il  rispetto  dei
requisiti professionali e organizzativi di  cui  agli  articoli  109,
109-bis, 110, 111, 112 in  capo  ai  soggetti  identificati  in  tali
disposizioni, le imprese si dotano di politiche e  procedure  interne
soggette  ad  approvazione,  attuazione,  nonche'  a  riesame  almeno
annuale,  individuando  altresi'  una  funzione   che   ne   assicuri
l'adeguata attuazione. 
    2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per
l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto
degli  articoli  109-bis,  110,  111,  112  e   rendono   disponibili
all'IVASS,  su  richiesta,  il  nominativo  del  responsabile   della
funzione di cui al comma 1. 
    3. L'IVASS  con  regolamento  puo'  individuare  disposizioni  di
dettaglio in merito ai  presidi  interni  all'impresa  richiesti  per
l'osservanza dei commi 1 e 2.». 
  18. L'articolo 116 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dalle seguenti sezioni: 
  «Sezione  I  -  Intermediari  con  sede  legale  o  residenza   nel
territorio della Repubblica 
    Art. 116  (Attivita'  in  regime  di  stabilimento  e  di  libera
prestazione di servizi). - 1. L'iscrizione consente agli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e  riassicurativi,  indicati
nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2,  lettere
a), b), d) ed f), con residenza o  con  sede  legale  nel  territorio
della Repubblica di operare negli altri Stati membri,  in  regime  di
stabilimento e di libera prestazione di servizi  previo  espletamento
delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter. 
    2. Gli intermediari di cui al comma 1  laddove,  per  l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione  di
servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano  avvalersi
di soggetti iscritti alla sezione del registro  di  cui  all'articolo
109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui
agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale
intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti  l'estensione
dell'operativita'  nello  Stato  membro  nel  quale  intende  operare
l'intermediario che di tale collaborazione si avvale. 
    3.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota,
mediante  annotazione  integrativa   dell'iscrizione   al   registro,
l'indicazione degli altri Stati membri  nei  quali  gli  intermediari
operano in regime di stabilimento o di  liberta'  di  prestazione  di
servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1. 
    Art. 116-bis  (Attivita'  in  regime  di  libera  prestazione  di
servizi in un  altro  Stato  membro).  - 1.  L'intermediario  di  cui
all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima  volta
attivita' in regime di libera prestazione di servizi in  altro  Stato
membro,  trasmette   all'Organismo   per   la   registrazione   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi le seguenti informazioni: 
    a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la
sede legale e i dati relativi  all'iscrizione  nel  registro  di  cui
all'articolo 109; 
    b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; 
    c)  la  categoria  di  intermediario  alla  quale  appartiene  e,
eventualmente,  il  nome  delle  imprese  di   assicurazione   o   di
riassicurazione che rappresenta, nonche' i  dati  identificativi  dei
soggetti  iscritti  alla  sezione   e)   del   Registro   della   cui
collaborazione intende avvalersi per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione in altro Stato membro; 
    d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al
comma  1,  l'Organismo  per  la  registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce
comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro  ospitante.
L'intermediario puo' iniziare ad esercitare l'attivita'  nello  Stato
membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi  lo   informa   dell'avvenuta   ricezione   da   parte
dell'autorita'  competente  dello  Stato   membro   ospitante   delle
informazioni trasmesse ai sensi  del  comma  1.  L'Organismo  per  la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi da' notizia  di  tale  operativita'  nel
registro. 
  3. L'intermediario  e'  tenuto  a  rispettare  le  disposizioni  di
interesse  generale  applicabili  nello   Stato   membro   ospitante,
accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita'  competente  e
tramite il sito internet dell'AEAP,  mediante  appositi  collegamenti
ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2. 
  4. L'intermediario  comunica  all'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi le modifiche intervenute  rispetto  alle  informazioni
trasmesse ai sensi del comma  1,  almeno trenta  giorni  prima  della
relativa  attuazione.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data  di
ricezione delle variazioni delle informazioni  di  cui  al  comma  1,
informa altresi' l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    Art. 116-ter (Attivita' in regime di  stabilimento  in  un  altro
Stato membro). 1. -  L'intermediario  di  cui  all'articolo  116  che
intende  effettuare  per  la  prima  volta  attivita'  in  regime  di
stabilimento in un altro Stato membro, attraverso  una  succursale  o
una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo  per
la registrazione degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo
accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: 
      a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo  o
la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro  di  cui
all'articolo 109 dell'intermediario; 
      b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; 
      c) la categoria  di  intermediario  alla  quale  appartiene  ed
eventualmente,  il  nome  delle  imprese  di   assicurazione   o   di
riassicurazione che rappresenta, nonche' i  dati  identificativi  dei
soggetti  iscritti  alla  sezione   e)   del   Registro   della   cui
collaborazione intende avvalersi per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione in altro Stato membro; 
      d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare; 
      e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante  della  sede  dello
stabilimento presso la quale e' possibile ottenere documenti; 
      f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della
succursale o presenza permanente. 
    2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia  motivo  di  dubitare
dell'adeguatezza della struttura  organizzativa  o  della  situazione
finanziaria  dell'intermediario   in   relazione   all'attivita'   di
distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione  della
comunicazione di cui al comma 1,  l'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi  trasmette  le  informazioni  di  cui   al   comma   1
all'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    3.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  comunica
all'intermediario l'avvenuta ricezione delle  informazioni  da  parte
dell'autorita'  competente  dello  Stato  membro  ospitante,  nonche'
l'accessibilita' alle disposizioni di interesse generale  applicabili
nello  Stato  membro  ospitante,  che  l'intermediario  e'  tenuto  a
rispettare  per  l'esercizio  dell'attivita'  in  tale  Stato  membro
attraverso il sito internet  dell'Autorita'  competente  e,  mediante
appositi  collegamenti  ipertestuali,  tramite   il   sito   internet
dell'AEAP. 
    4.  L'intermediario  puo'   altresi'   iniziare   ad   esercitare
l'attivita' nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione  di
cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione
delle informazioni di cui al comma 1. 
    5.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a  titolo  accessorio,  e  riassicurativi,  entro
trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al  comma  1,
comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto  di
procedere alla comunicazione  all'autorita'  competente  dello  Stato
membro ospitante. 
    6. L'intermediario comunica all'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi le modifiche intervenute  rispetto  alle  informazioni
trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa
attuazione.  L'Organismo  per  la  registrazione  degli  intermediari
assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  e  riassicurativi,  nel
termine  di  30  giorni  successivi  alla  data  di  ricezione  delle
variazioni alle informazioni di cui  al  comma  1,  informa  altresi'
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
  Sezione II - Intermediari con residenza o sede legale in  un  altro
Stato membro 
    Art. 116-quater (Attivita' in regime di  libera  prestazione  dei
servizi   nel   territorio   della   Repubblica).   - 1.    L'accesso
all'attivita' di intermediazione in regime di libera  prestazione  di
servizi nel territorio della  Repubblica  da  parte  di  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che  hanno
residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato  membro,  e'
subordinato alla  trasmissione  all'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi,  da  parte  dell'Autorita'  di  tale   Stato,   delle
informazioni di cui all'articolo 116-bis. 
    2. L'intermediario di cui al comma 1 puo' iniziare ad  esercitare
l'attivita' sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve
da parte dell'Autorita'  dello  Stato  di  origine  la  comunicazione
dell'avvenuta  notifica  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. 
    Art. 116-quinquies  (Attivita'  in  regime  di  stabilimento  nel
territorio  della  Repubblica).  -   1.  L'accesso  all'attivita'  di
intermediazione  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della
Repubblica da parte di  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo
accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un
altro Stato membro, e' subordinato  alla  trasmissione  all'Organismo
per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a  titolo
accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale  Stato,
delle informazioni di cui all'articolo 116-ter. 
    2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di  cui
al comma 1,  l'Organismo  per  la  registrazione  degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  comunica
all'autorita' competente dello Stato membro d'origine le disposizioni
di interesse generale che l'intermediario e' tenuto a rispettare  per
l'esercizio   dell'attivita'   sul   territorio   della   Repubblica,
applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita'
competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il
sito internet dell'AEAP. 
    3.  L'intermediario  puo'  iniziare  a  svolgere  l'attivita'  di
intermediazione  in  regime  di  stabilimento  sul  territorio  della
Repubblica dal momento in cui riceve da  parte  dell'Autorita'  dello
Stato  membro  d'origine  la  comunicazione  dell'Organismo  per   la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi o in caso di  silenzio,  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 2. 
    4. L'IVASS verifica che l'attivita' di intermediazione esercitata
in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica  sia
conforme alle disposizioni di cui agli articoli  30-decies,  ai  Capi
III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis  e
185-ter, nonche' alle relative misure  di  attuazione.  A  tal  fine,
l'IVASS puo' esaminare le modalita' di insediamento e  richiedere  le
modifiche necessarie per consentire all'autorita' dello Stato  membro
d'origine  di  far  rispettare  gli   obblighi   previsti   da   tali
disposizioni. 
    5. L'IVASS disciplina,  con  regolamento,  la  pubblicita'  delle
comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri relative all'attivita' svolta in libera prestazione di servizi
o in regime di stabilimento dagli  intermediari  di  tali  Stati  nel
territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco  annesso
al registro di cui all'articolo 109, comma 2. 
  Sezione III - Ripartizione di competenze: accordi tra Autorita'  ai
fini dell'esercizio della vigilanza 
    Art. 116-sexies (Accordi per la ripartizione  di  competenze  tra
Stato membro d'origine e Stato membro ospitante). -  1.  Nell'ipotesi
in cui l'attivita' principale di un intermediario assicurativo, anche
a titolo accessorio, o riassicurativo sia  esercitata  in  uno  Stato
membro diverso da quello di origine, le  autorita'  competenti  dello
Stato  membro  d'origine  e  dello  Stato  membro  ospitante  possono
concludere un accordo in forza del quale l'esercizio  delle  funzioni
di vigilanza sia rimesso all'autorita' dello stato  membro  ospitante
con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7,  30-decies,
185,  185-bis,  185-ter,  187-ter  e  205-ter,  al  Titolo  IX,   con
esclusione   delle   disposizioni   relative   agli    obblighi    di
registrazione, e al Titolo XVIII. 
    2. Laddove ricorra l'ipotesi  di  accordo  di  cui  al  comma  1,
l'IVASS, se agisce  in  qualita'  di  autorita'  dello  stato  membro
d'origine,  informa  tempestivamente  l'intermediario  interessato  e
l'AEAP. 
  Sezione IV - Violazioni in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento 
    Art. 116-septies (Violazione degli obblighi nell'esercizio  della
libera prestazione dei servizi). - 1. L'IVASS qualora, in qualita' di
autorita' competente dello Stato membro ospitante,  abbia  motivo  di
ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio,
o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica  in  regime
di  libera  prestazione  dei  servizi  violi  le   disposizioni   per
l'esercizio di tale attivita', ne  informa  l'Autorita'  dello  Stato
membro d'origine. 
    2.  Nell'ipotesi  in   cui,   nonostante   le   misure   adottate
dall'autorita'  dello  Stato  membro  di  origine  o   in   caso   di
inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario  continui  ad
operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli
interessi  generali  degli  assicurati  e  altri  aventi  diritto   a
prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del  mercato
assicurativo e  riassicurativo  italiano,  l'IVASS  puo',  dopo  aver
informato l'Autorita' dello stato membro di origine, adottare  misure
idonee a prevenire il  compimento  di  ulteriori  irregolarita',  ivi
inclusa la possibilita' di vietare all'intermediario  interessato  la
prosecuzione  dell'esercizio  dell'attivita'  sul  territorio   della
Repubblica. 
    3. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
    4. Nel caso  in  cui  si  renda  necessaria  un'azione  immediata
finalizzata a tutelare i  diritti  degli  assicurati  e  degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS puo' adottare  ogni
misura non discriminatoria idonea  a  prevenire  o  porre  fine  alle
irregolarita' commesse sul territorio della Repubblica,  ivi  inclusa
l'adozione di un provvedimento che vieti  l'esercizio  dell'attivita'
di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di  libera
prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. 
    5. Le misure adottate dall'IVASS in conformita' alle disposizioni
del presente articolo, sono  assunte  con  provvedimento  motivato  e
oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonche' senza
indugio  all'autorita'  competente  dello  Stato  membro   d'origine,
all'AEAP e alla Commissione europea. 
    Art. 116-octies (Violazione degli obblighi  nell'esercizio  della
liberta' di stabilimento).  - 1.  L'IVASS  qualora,  in  qualita'  di
autorita' competente dello Stato membro  ospitante,  accerta  che  un
intermediario   assicurativo,   anche   a   titolo   accessorio,    o
riassicurativo, che eserciti l'attivita' in  regime  di  stabilimento
sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni  di  cui  agli
articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del  Titolo  IX  ed
agli articoli 185, 185-bis  e  185-ter  e  relative  disposizioni  di
attuazione, puo' adottare misure idonee. 
    2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un  intermediario
assicurativo, anche a titolo accessorio, o  riassicurativo  di  altro
Stato membro, operante nel territorio  della  Repubblica,  attraverso
una stabile organizzazione,  violi  le  disposizioni  in  materia  di
distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice
rispetto alle quali ai sensi del comma  1  l'IVASS,  in  qualita'  di
Autorita' dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne
informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, ai  fini
dell'adozione  di  eventuali  misure   che   pongano   rimedio   alle
irregolarita' commesse. 
    3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2  o
in  ipotesi  di  mancata  adozione  delle  misure  necessarie  o   di
inadeguatezza delle stesse, l'intermediario  continui  ad  agire  nel
territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse  generale
degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative  o
al corretto funzionamento del mercato assicurativo  o  riassicurativo
italiano, l'IVASS puo', dopo averne informato l'autorita'  competente
dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di
nuove irregolarita',  ivi  inclusa  l'adozione  di  un  provvedimento
motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attivita' sul
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento  da  parte  di
intermediario di altro Stato membro. 
    4. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
    5. Nel caso in cui si  renda  strettamente  necessaria  un'azione
immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati  e  altri
aventi diritto  a  prestazioni  assicurative  e  se  i  provvedimenti
equivalenti  adottati  dallo   Stato   membro   d'origine   risultano
inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo
quanto previsto dai commi 2, 3 e  4,  l'IVASS  puo'  adottare  misure
idonee non discriminatorie  volte  a  prevenire  o  porre  fine  alle
irregolarita'  commesse  sul   territorio   italiano,   ivi   inclusa
l'adozione  nei  confronti   dell'intermediario,   anche   a   titolo
accessorio,   di   un   provvedimento   di   divieto   dell'esercizio
dell'attivita' di  intermediazione  in  regime  di  stabilimento  nel
territorio della Repubblica. 
    6. Le misure  adottate  dall'IVASS  in  conformita'  al  presente
articolo,  sono  assunte  con  provvedimento  motivato  e  comunicate
all'intermediario interessato, nonche'  senza  indugio  all'autorita'
competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla  Commissione
europea. 
    Art. 116-novies  (Violazione  degli  obblighi  nell'esercizio  di
libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari
italiani). - 1. L'IVASS puo' adottare, nei confronti di  intermediari
con  residenza  o  sede  legale  in  Italia,  anche  su  segnalazione
dell'autorita' competente dello stato membro ospitante, misure idonee
a   porre   fine   alle   irregolarita'    commesse    nell'esercizio
dell'attivita' di libera prestazione di servizi o di stabilimento  in
altri Stati membri. Dell'adozione  di  tali  misure  l'IVASS  informa
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    Art. 116-decies (Poteri legati  alle  disposizioni  nazionali  di
interesse  generale).  - 1.  L'IVASS,  in   qualita'   di   autorita'
competente dello Stato membro ospitante,  puo'  adottare  misure  non
discriminatorie idonee a sanzionare  le  irregolarita'  commesse  nel
territorio della Repubblica, in  caso  di  mancata  osservanza  delle
disposizioni di interesse generale di cui all'articolo  116-undecies,
ivi  inclusa  l'adozione  di  misure  che  vietino  all'intermediario
assicurativo,  anche  a  titolo  accessorio,  o   riassicurativo   di
esercitare  l'attivita',  in  regime   di   stabilimento   o   libera
prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica. 
    2. L'IVASS, in  qualita'  di  autorita'  competente  dello  Stato
membro ospitante, puo' adottare misure dirette a vietare  l'esercizio
da parte di un distributore di  prodotti  assicurativi  con  sede  in
altro Stato membro dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in
regime di libera prestazione di servizi o  di  stabilimento,  qualora
l'attivita' sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio
della  Repubblica,  al  fine  di  sottrarsi  all'applicazione   delle
disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani  e,  laddove  al
contempo, tale attivita'  pregiudichi  l'efficace  funzionamento  dei
mercati assicurativi o  riassicurativi  italiani  con  riguardo  alla
tutela  degli  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a   prestazioni
assicurative. 
    3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo  aver  informato
l'autorita' competente dello Stato membro  d'origine,  puo'  adottare
nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee
dirette alla tutela dei  diritti  degli  assicurati  e  altri  aventi
diritto a prestazioni assicurative. 
    4. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
    Art.  116-undecies  (Pubblicazione  delle  norme   di   interesse
generale). - 1. L'IVASS rende note le disposizioni  che  disciplinano
lo svolgimento delle attivita' di distribuzione  che,  nell'interesse
generale,  devono  essere  osservate  sul  territorio  italiano,  ivi
inclusa  l'eventuale   informativa   riguardante   l'imposizione   di
disposizioni  piu'  stringenti   nei   confronti   dei   distributori
nell'esercizio  dell'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa sul territorio della Repubblica.». 
  19. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis.  Sono  esenti
dagli  obblighi  previsti  dal  comma  1  gli  intermediari  di   cui
all'articolo  109,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  d),  che  possano
documentare  in  modo  permanente  con  fideiussione   bancaria   una
capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro  18.750.  Il  limite  minimo  e'  aggiornato  mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili  per  tener
conto delle variazioni dell'indice  europeo  dei  prezzi  al  consumo
pubblicato da Eurostat.». 
  20. All'articolo 118 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 4 e' abrogato. 
  21. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di interesse).
- 1. I distributori di prodotti  assicurativi  operano  con  equita',
onesta', professionalita',  correttezza  e  trasparenza  nel  miglior
interesse dei contraenti. 
    2. Le  informazioni  relative  alla  distribuzione  assicurativa,
comprese  le  comunicazioni  pubblicitarie   relative   ai   prodotti
distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi  a
contraenti o  potenziali  contraenti  sono  corrette,  chiare  e  non
fuorvianti, imparziali e  complete.  Le  comunicazioni  pubblicitarie
sono sempre chiaramente identificabili come  tali.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7. 
    3.  L'IVASS  puo'  richiedere,  in  via   non   sistematica,   la
trasmissione del materiale pubblicitario, nelle  sue  diverse  forme,
utilizzato dai distributori. 
    4. I  distributori  di  prodotti  assicurativi  non  ricevono  un
compenso e non offrono un  compenso  ai  loro  dipendenti  e  non  ne
valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel
migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1. 
    5.  Il  distributore  non  adotta  disposizioni  in  materia   di
compenso, obiettivi  di  vendita  o  di  altro  tipo  che  potrebbero
incentivare se  stesso  o  i  propri  dipendenti  a  raccomandare  ai
contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale
distributore possa offrire un prodotto  assicurativo  differente  che
risponda meglio alle esigenze del contraente. 
    6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori  di
prodotti assicurativi: 
      a)   mantengono   e   applicano   presidi    organizzativi    e
amministrativi  efficaci  al  fine  di  adottare  tutte   le   misure
ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla
lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei  contraenti.  I
presidi organizzativi sono proporzionati alle  attivita'  svolte,  ai
prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore; 
      b) adottano  misure  idonee  ad  identificare  i  conflitti  di
interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e  i
dipendenti,  o  qualsiasi  persona  direttamente   o   indirettamente
controllata, e i loro clienti o tra  due  clienti  al  momento  della
prestazione di qualsiasi attivita' di distribuzione assicurativa. 
    7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma  6,  lettera  a),
non sono sufficienti per assicurare, con  ragionevole  certezza,  che
sia evitato il rischio di  nuocere  agli  interessi  del  contraente,
l'intermediario assicurativo o  l'impresa  di  assicurazione  informa
chiaramente il contraente  stesso,  prima  della  conclusione  di  un
contratto di assicurazione,  della  natura  o  della  fonte  di  tale
conflitto di interesse,  in  occasione  dell'informativa  fornita  ai
sensi dell'articolo 120-ter. 
    8. I distributori possono incassare i  premi  esclusivamente  con
mezzi di pagamento che assicurano la  tracciabilita'  dell'operazione
secondo soglie e per tipologie di  contratti  individuati  dall'IVASS
con regolamento. 
    9. L'IVASS disciplina con regolamento  le  modalita'  applicative
del presente articolo. 
    Art.  119-ter  (Consulenza  e  norme   per   le   vendite   senza
consulenza).  - 1.  Prima  della  conclusione  di  un  contratto   di
assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: 
      a)  acquisisce  dal  contraente  ogni  informazione   utile   a
identificare le richieste ed esigenze  del  contraente  medesimo,  al
fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e 
      b) fornisce allo stesso  informazioni  oggettive  sul  prodotto
assicurativo in una forma comprensibile al fine  di  consentirgli  di
prendere una decisione informata. 
    2. Qualsiasi contratto  proposto  deve  essere  coerente  con  le
richieste e le esigenze assicurative del contraente. 
    3. Se viene offerta una consulenza prima  della  conclusione  del
contratto, il  distributore  di  prodotti  assicurativi  fornisce  al
contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per
cui un particolare contratto e' ritenuto piu' indicato  a  soddisfare
le richieste e le esigenze del contraente medesimo. 
    4.  Quando  un  intermediario  assicurativo  fornisce  consulenze
fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve  fondare
tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di
assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di  formulare
una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in
merito al contratto assicurativo adeguato a  soddisfare  le  esigenze
del contraente. 
    5. L'IVASS disciplina con regolamento  le  modalita'  applicative
del presente articolo, tenendo conto  delle  differenti  esigenze  di
protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia  dei
rischi, delle caratteristiche e complessita' del contratto offerto  e
delle  cognizioni  e  della  capacita'  professionale  degli  addetti
all'attivita'  di  distribuzione.  L'IVASS  disciplina  altresi'  con
regolamento le modalita' di tenuta della  documentazione  concernente
l'attivita' svolta. 
  22. L'articolo 120 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dai seguenti: 
    «Art. 120 (Informazione precontrattuale). - 1.  Gli  intermediari
assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109,  comma  2,
prima della  conclusione  del  contratto  e  in  caso  di  successive
modifiche di rilievo  o  di  rinnovo,  forniscono  al  contraente  le
seguenti informazioni: 
      a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della  sede
dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo; 
      b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la  consulenza
di cui all'articolo 119-ter, comma 3; 
      c) le procedure di cui all'articolo 7 e  relative  disposizioni
di attuazione che consentono ai contraenti e agli  altri  interessati
di presentare reclamo nei confronti degli  intermediari  assicurativi
nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione; 
      d) la sezione del  registro  in  cui  e'  iscritto  e  i  mezzi
esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; 
      e) se l'intermediario agisce  su  incarico  del  cliente  o  se
agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione. 
    2. Le  imprese  di  assicurazione  prima  della  conclusione  del
contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di  rinnovo,
forniscono al contraente le seguenti informazioni: 
      a) denominazione sociale, indirizzo  della  sede  legale  e  lo
status di impresa di assicurazione; 
      b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la  consulenza
di cui all'articolo 119-ter, comma 2; 
      c) le procedure di cui all'articolo 7 e  relative  disposizioni
di attuazione che consentono ai contraenti e agli  altri  interessati
di presentare reclamo nei confronti delle  imprese  di  assicurazione
nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione. 
    3.  Il  distributore  consegna   al   contraente,   prima   della
conclusione del contratto  e  in  caso  di  successive  modifiche  di
rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185. 
    4.  Agli  intermediari  a  titolo  accessorio  si  applicano   le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d). 
    5. Sono esclusi dagli obblighi informativi  di  cui  al  presente
articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di
prodotti  assicurativi  che  operano  nei   grandi   rischi   e   gli
intermediari riassicurativi. 
    6. L'IVASS, con regolamento, individua le  modalita'  applicative
del presente articolo. 
    Art. 120-bis. (Trasparenza sulle remunerazioni). - 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo  131  in  materia  di  trasparenza  sui
compensi in relazione alla distribuzione di contratti di  r.c.  auto,
l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a  titolo
accessorio comunicano al  contraente,  prima  della  conclusione  del
contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al  contratto
distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in: 
      a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente; 
      b) una commissione inclusa nel premio assicurativo; 
      c) altri tipi di compensi, compresi  i  benefici  economici  di
qualsiasi tipo offerti  o  ricevuti  in  virtu'  dell'intermediazione
effettuata; 
      d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a),  b)  e
c). 
    2.  Nel  caso  di  cui  al  precedente  comma  1,   lettera   a),
l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a  titolo
accessorio comunicano al contraente  anche  l'importo  del  compenso.
Qualora cio' non sia possibile, forniscono al contraente informazioni
relative al metodo per calcolare il compenso stesso. 
    3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai  premi  in
corso  e  dai  pagamenti  programmati  previsti  dal   contratto   di
assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario  assicurativo  e
l'intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio  comunicano   al
contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per  ciascuno  di
tali pagamenti. 
    4. Prima della conclusione  di  un  contratto  di  assicurazione,
l'impresa di assicurazione  informa  il  contraente  in  merito  alla
natura del compenso  percepito  dai  propri  dipendenti  direttamente
coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione. 
    5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai  premi  in
corso  e  dai  pagamenti  programmati  previsti  dal   contratto   di
assicurazione  dopo  averlo  stipulato,  l'impresa  di  assicurazione
comunica al contraente anche le informazioni di cui al  comma  4  per
ciascuno di tali pagamenti. 
    6.  L'IVASS,  con  regolamento,  stabilisce   le   modalita'   di
comunicazione delle suddette  informazioni,  ai  sensi  dell'articolo
120-quater. 
    Art. 120-ter (Trasparenza sui conflitti di interesse). - 1. Prima
della conclusione  del  contratto  di  assicurazione  l'intermediario
assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni: 
      a) se detiene una partecipazione diretta  o  indiretta  pari  o
superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di  voto
di una determinata impresa di assicurazione; 
      b) se una determinata impresa  di  assicurazione,  o  l'impresa
controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10  per  cento
del  capitale  sociale  o  dei  diritti  di  voto  dell'intermediario
assicurativo; 
      c) se fornisce consulenze fondate su una analisi  imparziale  e
personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4; 
      d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio  2007  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,
se  distribuisce  determinati  prodotti  sulla  base  di  un  obbligo
contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o piu'  imprese
di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al  contraente
la denominazione di tali imprese; 
      e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di  obblighi
contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla  lettera  d)  e
non fornisce una  consulenza  basata  su  una  analisi  imparziale  e
personale; in tal caso comunica la  denominazione  delle  imprese  di
assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari; 
      f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto  delle
regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis. 
    Art. 120-quater  (Modalita'  dell'informazione).  - 1.  Tutte  le
informazioni di cui agli articoli  119-ter,  120,  120-bis,  120-ter,
121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti: 
      a) su supporto cartaceo; 
      b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; 
      c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; 
      d) a titolo gratuito. 
    2. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  le
informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite  al  contraente
con uno dei seguenti mezzi: 
      a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte
le condizioni di cui al comma 4; 
      b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di
cui al comma 5. 
    3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di
un supporto durevole non cartaceo o  tramite  un  sito  Internet,  al
cliente viene gratuitamente  fornita,  su  richiesta,  una  copia  in
formato cartaceo. 
    4. Le informazioni di cui  al  comma  1  possono  essere  fornite
tramite un supporto durevole non cartaceo laddove  siano  soddisfatte
le seguenti condizioni: 
      a) l'utilizzo di un supporto durevole e'  appropriato  rispetto
alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; e 
      b) il contraente, potendo  scegliere  tra  le  informazioni  in
formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo. 
    5. Le informazioni di cui  al  comma  1  possono  essere  fornite
tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al  contraente
o se sussistono i seguenti requisiti: 
      a) la fornitura delle informazioni e' appropriata rispetto alle
modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; 
      b)  il  contraente  ha  acconsentito   alla   fornitura   delle
informazioni tramite sito Internet; 
      c) il contraente  e'  stato  informato  mediante  comunicazione
telematica dell'indirizzo del sito Internet  e  del  punto  del  sito
Internet in cui possono essere reperite le informazioni; 
      d) e' garantito che le informazioni rimangano  accessibili  sul
sito Internet per tutta la durata del contratto. 
    6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni  tramite
un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet  e'
ritenuta appropriata rispetto alle  modalita'  di  distribuzione  del
prodotto assicurativo se il contraente  ha  regolarmente  accesso  ad
Internet, ossia nel caso  in  cui  fornisca  un  indirizzo  di  posta
elettronica ai fini della distribuzione del prodotto. 
    7.  L'IVASS,  con  regolamento,  disciplina  la   struttura   del
documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato  e
strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura  e  con
caratteri di dimensione leggibile. 
    Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il  distributore  che
propone un prodotto assicurativo insieme a  un  prodotto  o  servizio
accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o
dello  stesso   accordo,   informa   il   contraente   dell'eventuale
possibilita' di acquistare separatamente le due componenti. Nel  caso
in cui  il  contraente  abbia  optato  per  l'acquisto  separato,  il
distributore  fornisce  una  descrizione   adeguata   delle   diverse
componenti dell'accordo o del pacchetto e i  giustificativi  separati
dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 
    2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio  o  la
copertura  assicurativa  derivanti  dall'accordo  o   dal   pacchetto
proposto a un contraente sono diversi  dalle  componenti  considerate
separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce  una
descrizione adeguata delle  diverse  componenti  dell'accordo  o  del
pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i  rischi  o
la copertura assicurativa. 
    3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un bene o
servizio diverso da una assicurazione, come parte di un  pacchetto  o
dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi  offre
al contraente la  possibilita'  di  acquistare  il  bene  o  servizio
separatamente. Il presente  comma  non  si  applica  se  un  prodotto
assicurativo e' accessorio rispetto a  un  servizio  o  attivita'  di
investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo  unico
dell'intermediazione finanziaria, a un  contratto  di  credito  quale
definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del  testo
unico bancario o a un conto di pagamento quale definito  all'articolo
126-decies del testo unico bancario. 
    4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il  distributore  di  prodotti
assicurativi specifica al contraente i motivi  per  cui  il  prodotto
assicurativo che e' parte del pacchetto complessivo  o  dello  stesso
accordo e' ritenuto piu' indicato a  soddisfare  le  richieste  e  le
esigenze del contraente medesimo. 
    5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo  di
protezione degli assicurati, l'IVASS, con  riferimento  all'attivita'
di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari  ed
interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il  potere  di
vietare la vendita di una  assicurazione  insieme  a  un  servizio  o
prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come  parte  di  un
pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per
i  consumatori.  Con  riferimento   ai   prodotti   di   investimento
assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati  da  IVASS  e  CONSOB
coerentemente con le rispettive competenze. 
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per
diversi tipi di rischio.». 
    7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo  di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili. 
  23. L'articolo 121 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 121 (Informazione precontrattuale  in  caso  di  vendita  a
distanza). - 1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  185,
185-bis e 185-ter, in caso di vendita  a  distanza,  il  distributore
rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: 
      a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata; 
      b) l'identita' della persona in contatto con il  contraente  ed
il suo rapporto con il distributore assicurativo; 
      c)  una  descrizione  delle  principali   caratteristiche   del
servizio o prodotto offerto; 
      d) il prezzo totale, comprese le  imposte,  che  il  contraente
dovra' corrispondere; 
      e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione  al
contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis; 
      f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli  67-quater  e
seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
    2. In ogni caso l'informazione e'  fornita  al  contraente  prima
della conclusione del contratto  di  assicurazione.  La  stessa  puo'
essere  fornita  verbalmente  solo  a  su  espressa   richiesta   del
contraente o qualora  sia  necessaria  una  copertura  immediata  del
rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza  mediante
telefonia vocale, se il contraente  lo  richiede  espressamente,  gli
obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti,  subito
dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non  oltre  i
cinque giorni successivi; in mancanza della  predetta  richiesta  gli
obblighi di trasmissione della documentazione  sono  adempiuti  prima
della  conclusione  del  contratto  di  assicurazione.  Anche  se  il
contraente ha scelto  di  ottenere  precedentemente  le  informazioni
tramite un supporto durevole non cartaceo  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione e' fornita
al contraente dal  distributore  di  prodotti  assicurativi  a  norma
dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del
contratto di assicurazione. 
    3. L'IVASS,  con  regolamento,  disciplina  la  promozione  e  il
collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per  via
telefonica, e determina le  informazioni  sul  distributore  e  sulle
caratteristiche del contratto, che sono comunicate al  contraente  in
modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai  commi
1  e  2,  in  conformita'  alle  disposizioni   dell'unione   europea
direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». 
  24. Dopo l'articolo 121 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti capi: 
  «Capo III-bis  (Requisiti  di  Governo  e  controllo  del  prodotto
applicabili ai distributori di prodotti assicurativi  non  realizzati
in proprio) 
    Art.  121-bis  (Acquisizione  dal  produttore  delle   necessarie
informazioni sui prodotti  assicurativi).  - 1.  Fermi  restando  gli
obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e  185-ter,
i distributori di prodotti assicurativi  non  realizzati  in  proprio
adottano opportune disposizioni per  ottenere  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui  all'articolo
30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato
di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. 
    2.  Le  previsioni  del  presente  articolo   si   applicano   in
conformita' con  le  disposizioni  dell'Unione  europea  direttamente
applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento. 
    Art. 121-ter (Disposizioni particolari in materia  di  Governo  e
controllo del prodotto). - 1. Le disposizioni in materia di Governo e
controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e  121-bis  non
si   applicano    ai    prodotti    assicurativi    che    consistono
nell'assicurazione dei grandi rischi. 
    2. Fatta salva l'applicazione alle  imprese  di  assicurazione  e
agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere  ai
clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies  e  relative
disposizioni di attuazione, in  caso  di  distribuzione  di  prodotti
assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma  4,
l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale: 
      a) stabilisce le modalita'  di  accertamento  dell'appartenenza
dell'assicurato al mercato di riferimento individuato; 
      b) adotta procedure idonee  a  garantire  l'acquisizione  delle
informazioni relative alle ipotesi in cui il  prodotto  non  risponda
piu' agli  interessi,  agli  obiettivi  e  alle  caratteristiche  del
mercato di riferimento, nonche' alle altre  circostanze  relative  al
prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente. 
  Capo III-ter (Requisiti  supplementari  per  la  distribuzione  dei
prodotti di investimento assicurativi) 
    Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione  dei  prodotti  di
investimento assicurativi). - 1.  Fatta  salva  la  competenza  della
CONSOB di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle
relative disposizioni di attuazione, l'IVASS  esercita  i  poteri  di
vigilanza  in  relazione   alla   distribuzione   del   prodotto   di
investimento  assicurativo  svolta  da   parte   delle   imprese   di
assicurazione o per il  tramite  degli  intermediari  iscritti  nelle
sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere  a)  e
b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e),  e  intermediari
di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni
di cui al presente Capo. 
    2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da
IVASS, sentita la CONSOB,  in  modo  da  garantire  uniformita'  alla
disciplina applicabile alla  vendita  dei  prodotti  di  investimento
assicurativo a prescindere dal canale distributivo e  la  coerenza  e
l'efficacia complessiva del sistema  di  vigilanza  sui  prodotti  di
investimento assicurativi. 3. L'IVASS e la CONSOB si accordano  sulle
modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le  rispettive
competenze, in modo da  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei  soggetti
vigilati. 
    Art. 121-quinquies (Conflitti di interesse). - 1. Le  imprese  di
assicurazione e  gli  intermediari  assicurativi  che  distribuiscono
prodotti di investimento assicurativi rispettano le  disposizioni  di
cui all'articolo 119-bis in materia  di  regole  di  comportamento  e
conflitti di interesse. 
    2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di
cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono: 
      a) fornite su un supporto durevole; 
      b)  sufficientemente  dettagliate,  in   considerazione   delle
caratteristiche dei contraenti, per consentire  a  questi  ultimi  di
prendere una decisione informata  sulle  attivita'  di  distribuzione
assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 
    Art. 121-sexies (Informativa al  contraente  e  incentivi).  - 1.
Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi  1  e  2,
gli  intermediari  assicurativi  e  le   imprese   di   assicurazione
forniscono ai contraenti, prima della conclusione  di  un  contratto,
informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di  prodotti
di investimento assicurativi e in relazione a tutti i  costi  e  agli
oneri connessi.  Tali  informazioni  comprendono  almeno  i  seguenti
elementi: 
      a) in caso di prestazione di consulenza,  la  comunicazione  se
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' al
contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di
investimento assicurativi consigliati al  contraente  medesimo,  come
indicato all'articolo 121-septies; 
      b)  per  quanto  riguarda  le  informazioni  sui  prodotti   di
investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte,
opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati  ai  prodotti
di  investimento  assicurativi   o   a   determinate   strategie   di
investimento proposte; 
      c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi  e  gli
oneri da comunicare al  contraente,  le  informazioni  relative  alla
distribuzione  dei  prodotti  di   investimento   assicurativi,   ove
effettuata,  il  costo  del  prodotto  di  investimento  assicurativo
consigliato o offerto al contraente e le modalita'  di  pagamento  da
parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti  a  favore  di  o
tramite soggetti terzi. 
    2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi  quelli
connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo
non causati dal verificarsi di un  rischio  di  mercato  sottostante,
sono comunicate in forma aggregata per permettere  al  contraente  di
conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento
dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e  gli  oneri
sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali  informazioni
sono fornite al contraente  con  periodicita'  regolare,  e  comunque
almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento. 
    3. Le informazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  fornite  in  una
forma comprensibile in modo che i contraenti possano  ragionevolmente
comprendere la natura del prodotto di investimento  assicurativo  che
viene  loro  proposto  nonche'  i  rischi  ad  esso  connessi  e,  di
conseguenza, possano assumere decisioni  consapevoli  in  materia  di
investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite  con
modalita' uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il
regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che  le  medesime
informazioni risultino chiare e comprensibili. 
    4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli  intermediari
assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di
cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano  o
percepiscono un onorario o una commissione o  forniscono  o  ricevono
benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un  prodotto
di investimento assicurativo  o  di  un  servizio  accessorio  da  un
qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce
per conto del contraente medesimo, solo  se  operano  in  conformita'
alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle
disposizioni  stabilite  dall'IVASS  con  il   regolamento   di   cui
all'articolo 121-quater. 
    5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater, in materia
di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari
sono adottati conformemente alla disciplina prevista in materia  alla
direttiva 2014/65/UE ed in conformita' alle disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili. 
    Art.     121-septies     (Valutazione     dell'adeguatezza      e
dell'appropriatezza del  prodotto  assicurativo  e  comunicazione  ai
clienti).  - 1.  L'IVASS  stabilisce  con  il  regolamento   di   cui
all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa  di  assicurazione  o
l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza  per
la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo. 
    2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e  2,  l'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione che  forniscono  consulenza
su un prodotto di investimento assicurativo,  acquisiscono  anche  le
informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed  esperienze  del
contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua  situazione
finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite, e ai suoi
obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al  rischio,  al
fine di consentire all'intermediario assicurativo  o  all'impresa  di
assicurazione  di  raccomandare   al   contraente   i   prodotti   di
investimento assicurativi che siano a lui adeguati,  con  particolare
riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua  capacita'  di
sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione
assicurativa del prodotto di  investimento  assicurativo,  quando  e'
obbligatoria o quando e' svolta su iniziativa del  distributore,  non
deve gravare economicamente sui clienti. 
    3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione
fornisce consulenza  in  materia  di  investimenti  e  raccomanda  un
pacchetto di  servizi  o  prodotti  abbinati  a  norma  dell'articolo
120-quinquies, l'intero pacchetto  raccomandato  deve  rispondere  ai
requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo. 
    4.  Fatto  salvo  l'articolo   119-ter,   commi   1,   2   e   3,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che  svolge
attivita' di distribuzione in relazione a vendite che  non  prevedono
una consulenza, chiede  al  contraente  di  fornire  informazioni  in
merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia  di  investimenti
riguardo  al  tipo  specifico  di  prodotto  o  servizio  proposto  o
richiesto, al fine di  consentire  all'intermediario  assicurativo  o
all'impresa di assicurazione di  determinare  se  il  servizio  o  il
prodotto assicurativo in  questione  sia  appropriato  al  contraente
stesso. 
    5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione
distribuisce un pacchetto di servizi  o  prodotti  abbinati  a  norma
dell'articolo  120-quinquies,  accerta  che  l'intero  pacchetto  sia
appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4. 
    6. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
informa il contraente  se  ritiene,  sulla  base  delle  informazioni
ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato  al
contraente  stesso.  L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa   di
assicurazione  informano  altresi'  il  cliente,   ai   sensi   dalla
valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di  clientela
alla quale il prodotto non puo' essere distribuito. 
    7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui ai  commi
2 e 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le  sue  conoscenze
ed  esperienze,   l'intermediario   assicurativo   o   l'impresa   di
assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacita'
dell'intermediario assicurativo o dell'impresa  di  assicurazione  di
valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del  contraente
stesso. 
    8. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli
obblighi delle  parti  nonche'  delle  altre  condizioni  alle  quali
l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione  fornira'
servizi al contraente. I diritti  e  gli  obblighi  delle  parti  del
contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad  altri
documenti o testi normativi. 
    9. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
fornisce ai contraenti, su un supporto durevole,  adeguate  relazioni
sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo
conto  della  tipologia  e  della  complessita'   dei   prodotti   di
investimento assicurativi e della  natura  del  servizio  prestato  e
comprendono, se del caso, i costi  delle  operazioni  e  dei  servizi
prestati per conto dei contraenti. 
    10.  Quando  fornisce  consulenza  in  merito  al   prodotto   di
investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo  o  l'impresa
di assicurazione fornisce al contraente,  su  un  supporto  durevole,
prima  della  conclusione  del  contratto,   una   dichiarazione   di
adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della  consulenza  e  in
che modo essa risponda alle preferenze, agli  obiettivi  e  ad  altre
caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4. 
    11.  Se  il  contratto  e'  concluso  utilizzando  un  mezzo   di
comunicazione a distanza che impedisce la consegna  preventiva  della
dichiarazione  di   adeguatezza,   l'intermediario   assicurativo   o
l'impresa  di  assicurazione  puo'  fornire   la   dichiarazione   di
adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del
contratto, a condizione che: 
      a) il contraente abbia accettato di ricevere  la  dichiarazione
di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; 
      b) l'intermediario assicurativo o  l'impresa  di  assicurazione
abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la  conclusione
del contratto al fine di ricevere  la  dichiarazione  di  adeguatezza
prima della conclusione del contratto. 
    12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di  assicurazione
ha  informato  il  contraente  che  effettuera'   periodicamente   la
valutazione di  adeguatezza,  la  relazione  periodica  contiene  una
dichiarazione aggiornata che spieghi  in  che  modo  il  prodotto  di
investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi
e alle altre caratteristiche del contraente stesso. 
    13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in
conformita' alle disposizioni  direttamente  applicabili  dell'Unione
europea. L'IVASS disciplina con il regolamento  di  cui  all'articolo
121-quater le modalita' applicative del presente articolo, inclusa la
possibilita'  di  fornire  le  relative   informazioni   in   formato
standardizzato. 
    Art. 121-octies (Protocollo d'intesa). - 1. l'IVASS e  la  CONSOB
definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di  coordinamento
operativo,  anche  al  fine  di  assicurare  l'applicazione  di   una
disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore». 
  25. All'articolo 132-ter del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, il comma 11 e' abrogato. 
  26. All'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, le parole: «Il mancato rispetto della  disposizione  ai
cui al presente comma comporta l'applicazione, da  parte  dell'IVASS,
di una sanzione amministrativa da 1.000  euro  a  50.000  euro»  sono
soppresse. 
  27. All'articolo 145-bis del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, il comma 4 e' abrogato. 
  28. All'articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «nota» e'  sostituita  dalla  seguente:
«documentazione». 
  29. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Nell'offerta e  nell'esecuzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nell'esecuzione», e  le  parole:  «e  gli
intermediari», sono soppresse; 
    b) al comma 1, la lettera b), e' abrogata. 
  30. All'articolo 184 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Avuto  riguardo
all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via
cautelare,  per  un  periodo  non  superiore  a  novanta  giorni,  la
commercializzazione del prodotto  in  caso  di  fondato  sospetto  di
violazione delle disposizioni del presente titolo  o  delle  relative
norme  di  attuazione,  nonche'  delle  disposizioni  in  materia  di
requisiti di Governo e controllo del prodotto di  cui  agli  articoli
30-decies, 121-bis e 121-ter.»; 
    b) al comma 2, le parole: «dell'intermediario»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «del distributore». 
  31. L'articolo 185 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dai seguenti: 
    «Art.  185  (Documentazione  informativa).  - 1.  Le  imprese  di
assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi
da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: 
      a) il documento  informativo  precontrattuale  per  i  prodotti
assicurativi  danni  di  cui   all'articolo   185-bis,   redatto   in
conformita' a quanto stabilito dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); 
      b) il documento  informativo  precontrattuale  per  i  prodotti
assicurativi vita di cui  all'articolo  185-ter,  diversi  da  quelli
indicati alla lettera c) (DIP - Vita); 
      c) il documento informativo  per  i  prodotti  di  investimento
redatto in conformita' a quanto stabilito  dal  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID). 
    2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che  realizzano
prodotti assicurativi  redigono  altresi'  il  documento  informativo
precontrattuale aggiuntivo. 
    3.   Fatto   salvo    quanto    previsto    dal    testo    unico
dell'intermediazione finanziaria e  dalle  relative  disposizioni  di
attuazione in materia di informativa  precontrattuale,  il  documento
informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene  le
informazioni,  diverse  da  quelle  pubblicitarie   o   promozionali,
integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti
di cui al comma 1 che,  tenendo  conto  della  complessita'  e  delle
caratteristiche  del  prodotto,  del  tipo  del   cliente   e   delle
caratteristiche  dell'impresa  di  assicurazione,   sono   necessarie
affinche' il cliente possa pervenire ad una  decisione  informata  su
diritti e obblighi contrattuali e, ove  opportuno,  sulla  situazione
patrimoniale dell'impresa. Il documento  informativo  precontrattuale
aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla  solvibilita'
e sulla  condizione  finanziaria  dell'impresa  di  cui  all'articolo
47-septies.  Il  documento  informativo  precontrattuale   aggiuntivo
indica la procedura da seguire in  caso  di  reclamo,  l'organismo  o
l'autorita' eventualmente competente e la legge applicabile. 
    4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e
le   istruzioni   di   compilazione   del    documento    informativo
precontrattuale aggiuntivo. 
    5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni  che  devono
essere comunicate al contraente di un'assicurazione  sulla  vita  per
tutto il periodo di durata del contratto. 
    Art.  185-bis  (Documento  informativo  precontrattuale   per   i
prodotti  assicurativi  danni).   - 1.   Il   documento   informativo
standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui  all'articolo
185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche: 
      a) e' un documento sintetico e autonomo; 
      b) e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro  e
di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; 
      c)  non  e'  meno  comprensibile  nel  caso  in  cui,  prodotto
originariamente a colori, sia stampato  o  fotocopiato  in  bianco  e
nero; 
      d) e' redatto in lingua italiana o in altra  lingua  concordata
dalle parti; 
      e) e' preciso e non fuorviante; 
      f)  contiene  il  titolo  «documento  informativo  relativo  al
prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; 
      g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni
precontrattuali  e  contrattuali  complete  sono  fornite  in   altri
documenti. 
    2. Il documento informativo standardizzato  di  cui  al  comma  1
contiene: 
      a) le informazioni sul tipo di assicurazione; 
      b)  una  sintesi  della  copertura  assicurativa,  compresi   i
principali rischi assicurati, la somma assicurata e,  ove  del  caso,
l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi; 
      c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi; 
      d) le principali esclusioni  per  le  quali  non  e'  possibile
presentare una richiesta di risarcimento; 
      e) gli obblighi all'inizio del contratto; 
      f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; 
      g) gli obblighi in caso di presentazione di  una  richiesta  di
risarcimento; 
      h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e  di
fine del periodo di copertura; 
      i) le modalita' di risoluzione del contratto. 
    Art.  185-ter  (Documento  informativo  precontrattuale   per   i
prodotti  assicurativi   vita).   - 1.   Il   documento   informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui  all'articolo
185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche: 
      a) e' un documento sintetico e autonomo; 
      b)  e'  presentato  e  strutturato   in   modo   da   contenere
informazioni accurate, corrette, chiare, non  fuorvianti  e  coerenti
con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce; 
      c)  non  e'  meno  comprensibile  nel  caso  in  cui,  prodotto
originariamente a colori, sia stampato  o  fotocopiato  in  bianco  e
nero; 
      d) e' redatto in lingua italiana o in altra  lingua  concordata
dalle parti; 
      e)  contiene  il  titolo  «documento  informativo  relativo  al
prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; 
      f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni
precontrattuali  e  contrattuali  complete  sono  fornite  in   altri
documenti. 
    2. Il documento informativo standardizzato  di  cui  al  comma  1
contiene: 
      a) le informazioni sul tipo di assicurazione; 
      b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i  rischi
assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi; 
      c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi; 
      d) i casi di esclusione della garanzia,  ove  presenti,  per  i
quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento; 
      e) gli obblighi all'inizio del contratto; 
      f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; 
      g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro; 
      h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e  di
fine del periodo di copertura; 
      i) le modalita' di risoluzione del contratto. 
    3. Il documento informativo di cui al comma 1 e' redatto  secondo
il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento. 
    4.  L'IVASS,  con  regolamento  puo'   stabilire   le   modalita'
specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel  caso  di
contratti  di  assicurazione  con  garanzie  multirischio  che,   nel
rispetto  delle   disposizioni   dell'Unione   europea   direttamente
applicabili, garantiscano che  il  cliente  possa  pervenire  ad  una
decisione informata.». 
  32. L'articolo 186 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 186 (Interpello sul documento  informativo  precontrattuale
aggiuntivo).  - 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  Testo  Unico
dell'intermediazione finanziaria e  dalle  relative  disposizioni  di
attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa  puo'
trasmettere  preventivamente  all'IVASS  il   documento   informativo
precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di  contratto,
allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta  applicazione
degli  obblighi  di  informazione  previsti  dalle  disposizioni  del
presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non  puo'
essere  utilizzata,  a  fini  promozionali,  nei  rapporti  con   gli
assicurati. 
    2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione
entro  sessanta  giorni   dal   ricevimento   della   documentazione,
esauriente e completa, relativa al contratto.  Decorso  tale  termine
senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo  o  con
un  giudizio  con  rilievi  ai  sensi  del  comma  3,  il   documento
informativo  precontrattuale  aggiuntivo  si  intende  conforme  agli
obblighi di informazione. L'IVASS puo'  disporre  la  revoca,  previa
notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i  presupposti
dell'accertamento  ovvero  se  l'impresa  abusa   del   provvedimento
richiesto. L'IVASS indica all'impresa le  eventuali  integrazioni  al
documento informativo precontrattuale aggiuntivo. 
    3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento
dell'IVASS  l'impresa  non  procede  alla   commercializzazione   del
prodotto. 
    4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le  disposizioni  per  la
comunicazione del documento informativo  precontrattuale  aggiuntivo,
le modalita' da osservare, prima della  pubblicazione  del  documento
stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di  mercato  o
per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e  per  lo
svolgimento della commercializzazione.». 
  33. L'articolo 187 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 187 (Integrazione del documento informativo precontrattuale
aggiuntivo). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo  Unico  della
Finanza e dalle relative disposizioni di  attuazione  in  materia  di
informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le  disposizioni
del presente capo, puo' chiedere all'impresa di  apportare  modifiche
al  documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo   utilizzato,
quando occorre fornire informazioni ulteriori  e  necessarie  per  la
protezione degli assicurati.». 
  34. Dopo l'articolo 187-bis del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente capo: 
  «Capo II bis - Controversie 
    Art.  187-ter  (Sistemi  di  risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie). - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di
cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonche' gli intermediari
assicurativi  a  titolo  accessorio,   aderiscono   ai   sistemi   di
risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la   clientela
relative alle prestazioni e  ai  servizi  assicurativi  derivanti  da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  della  giustizia,  su  proposta  dell'IVASS,  sono
determinati,  nel  rispetto  dei  principi,  delle  procedure  e  dei
requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle  procedure  di
risoluzione delle controversie di  cui  al  comma  1,  i  criteri  di
composizione dell'organo decidente, in modo  che  risulti  assicurata
l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei  soggetti
interessati, nonche' la  natura  delle  controversie,  relative  alle
prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da  un  contratto  di
assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente  articolo.  Le
procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
e l'effettivita' della tutela. 
    3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni  di  cui
ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento
di tutela previsto dall'ordinamento.». 
    4. Alla copertura  delle  relative  spese  di  funzionamento,  si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  con
le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice. 
  35. All'articolo 191, comma 1, lettera o), del decreto  legislativo
7  settembre  2005,  n.  209,  le  parole:  «delle  imprese  e  degli
intermediari nell'offerta dei prodotti assicurativi» sono  sostituite
dalle seguenti: «delle imprese di assicurazione  e  dei  distributori
nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi». 
  36. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, la rubrica della Sezione I del Capo IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Cooperazione con le autorita'  di  vigilanza  degli  altri
Stati membri per  la  vigilanza  sulle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo
accessorio, o di riassicurazione.». 
  37. Dopo l'articolo 205-bis del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 205-ter (Cooperazione per la  vigilanza  sulle  imprese  di
assicurazione   e   riassicurazione   e   sugli    intermediari    di
assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione). - 1.
L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo  le
modalita' e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di
agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche  con  riguardo
all'esercizio  dell'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   o
riassicurativa. 
    2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e
di  quello  unico  europeo  tenuto  dall'AEAP,  l'IVASS  e  le  altre
autorita'  competenti  si   scambiano,   su   base   regolare,   ogni
informazione riguardante la sussistenza dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112  in  capo  ai  distributori  di
prodotti assicurativi e riassicurativi. 
    3. L'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano  altresi'
informazioni riguardo ai  distributori  di  prodotti  assicurativi  e
riassicurativi a cui e' stata irrogata una  misura  sanzionatoria  di
cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV,
rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto
alla cancellazione dal registro di cui  all'articolo  109,  ai  sensi
dell'articolo 113, o dal registro europeo.». 
  38. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 7  settembre
2005,  n.  209,  dopo  le  parole:  «eventualmente  incontrate  dalle
imprese», sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari,  anche  a
titolo accessorio,». 
  39. Dopo l'articolo 304 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, la rubrica del Capo I del Titolo XVIII  e'  sostituita  dalla
seguente: «Abusivismo e impedimento all'esercizio delle  funzioni  di
vigilanza». 
  40. All'articolo 305 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 4 e' abrogato. 
  41. All'articolo 306 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 2 e' abrogato. 
  42. All'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al   comma   1,   prima   delle   parole:   «compagnia   di
assicurazione», e prima delle parole: «compagnia di riassicurazione»,
sono inserite le seguenti: «impresa o»; 
      b)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «produttore  diretto   di
assicurazione,»,  sono  inserite  le  seguenti:   «intermediario   di
assicurazione a titolo accessorio,»; 
      c)  il  comma  4  e'  sostituito  dai  seguenti:  «4.  Chiunque
contravviene al disposto del comma 1 e' punito,  se  persona  fisica,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  a  euro
cinque  milioni  e,   se   persona   giuridica,   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per  cento  del
fatturato. La misura della sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo
quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2  e'  punito,
se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro  cinque  milioni
oppure, se superiore, al cinque per cento del  fatturato.  La  misura
della  sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo   quanto   previsto
all'articolo 310, comma 2.». 
  43. Dopo l'articolo 308 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 308-bis (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo
dell'esercizio delle funzioni di  vigilanza).  - 1.  Fuori  dai  casi
previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638  del  codice  civile,
chiunque non ottempera nei termini alle richieste  dell'IVASS  ovvero
ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito, se persona  fisica,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad  euro
cinque  milioni  e,   se   persona   giuridica,   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per  cento  del
fatturato. La misura della sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo
quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 
  44. Dopo l'articolo 308-bis del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, la rubrica del Capo II del Titolo XVIII  e'  sostituita
dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed  altre  misure
per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa». 
  45. L'articolo 309 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  46. L'articolo 310 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1.  Si  applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  trentamila  al  dieci
percento del fatturato per le seguenti violazioni: 
      a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21,  22,
28, 29,  30,  30-bis,  30-ter,  30-quater,  30-quinquies,  30-sexies,
30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter,  35-quater,
36-bis,  36-ter,  36-quater,  36-quinquies,  36-sexies,   36-septies,
36-octies,   36-novies,   36-decies,    36-undecies,    36-duodecies,
36-terdecies,  37-bis,  37-ter,  38,  41,  42,  42-bis,  43,  44-ter,
44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies,
44-decies, 47-quater,  comma  1,  47-septies,  47-octies,  47-novies,
47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55,  56,  57,  57-bis,  58,
59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies,  60-bis,  62,  63,  64,  65,
65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1,  76,  comma  2,
77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101,
188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma
1, 191, 196, comma 2, 197,  210,  210-ter,  comma  8,  213,  214-bis,
215-bis,  216,  commi  1  e  2,  216-ter,   216-sexies,   216-octies,
216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative
norme di attuazione; 
      b) inosservanza degli articoli 10-quater,  132-ter,  133,  182,
commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione; 
      c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma  3,
limitatamente   all'obbligo   di   rilascio   del   certificato    di
assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152,
comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione. 
    2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni  di  cui
al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse
e' superiore al massimo edittale indicato nel presente  articolo,  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile.». 
  47. Dopo l'articolo 310 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 310-bis (Rifiuto ed  elusione  dell'obbligo  a  contrarre).
- 1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1,  1-bis  e  1-ter,  e'
punita  con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
duemilacinquecento ad euro quindicimila. 
    2. La violazione di cui al comma 1  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro  cinque  milioni
qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali  o  a
singole categorie di assicurati. 
    Art. 310-ter (Scatole nere e altri dispositivi elettronici). - 1.
Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o  del
provider di telematica assicurativa, alle  condizioni  stabilite  dal
regolamento previsto all'articolo 32, comma 1-bis, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, e  successive  modificazioni,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di
ritardo. 
    Art. 310-quater (Obblighi di  comunicazione  alle  banche  dati).
- 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle
comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o  all'articolo  135,
comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle  relative  norme  di
attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico  atto  da
notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1,
decorrente dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del
semestre  di   riferimento,   e'   punita   con   un'unica   sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro. 
    Art. 310-quinquies (Inosservanza dei  provvedimenti  cautelari  e
interdittivi). - 1. La violazione dei  provvedimenti  interdittivi  e
cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro  al  dieci  per
cento del fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 
  48. L'articolo 311 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 311 (Assetti proprietari). - 1. L'omissione l'incompletezza
o l'erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69,  70,
comma 1, 71, 74,  comma  1  e  79,  compresa  anche  l'intenzione  di
assumere la partecipazione di controllo, o dalle  relative  norme  di
attuazione e' punita, se commessa  da  una  persona  fisica,  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquemila  euro  a  cinque
milioni di euro e, se commessa  da  una  persona  giuridica,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro  al  dieci  per
cento del fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 
  49. Dopo l'articolo 311 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 311-bis (Principio della rilevanza della violazione).  - 1.
Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1,  e
dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni  rivestono
carattere  rilevante,  secondo  i  criteri  definiti  dall'IVASS  con
regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla  tutela
degli  assicurati   e   degli   aventi   diritto   alle   prestazioni
assicurative, sulla  complessiva  organizzazione  e  sui  profili  di
rischio aziendale nonche' sull'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
    Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1.  Per
le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a), quando
esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita',  l'IVASS
puo', in alternativa all'applicazione delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie,  applicare  nei  confronti  dell'impresa   una   sanzione
consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni,  anche  indicando
le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 
    2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine  stabilito,
l'IVASS  applica  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste
dall'articolo 310, comma 1, secondo i  criteri  di  cui  all'articolo
311-quinquies;  l'importo  delle  sanzioni   cosi'   determinato   e'
aumentato  sino  a  un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la
violazione  originaria,  fermi   restando   i   massimali   stabiliti
dall'articolo 310. 
    Art.  311-quater  (Accertamento  unitario  per  violazioni  della
stessa indole). - 1. Per l'inosservanza  degli  articoli  125,  comma
5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato  di  assicurazione,
134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152,  comma  5,  e
183,  o  delle  relative  norme  di  attuazione,   I'IVASS   provvede
all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,  come
definite all'articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981,  effettuato
con  riferimento  ad  un   determinato   arco   temporale,   e   alla
contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 311-septies.  Nel  caso  di  verifiche  a
distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il  quale
si considera concluso l'accertamento delle  violazioni  rilevate  non
possono  eccedere  i  dodici  mesi.  Con  regolamento  dell'IVASS  e'
stabilito  il  termine  entro  il   quale   si   considera   concluso
l'accertamento  delle  violazioni  rilevate  in  sede  di   verifiche
ispettive. 
    2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata
dimostrazione del fatto che le violazioni  contestate  ai  sensi  del
comma  1  sono  dipese  dalla  medesima  disfunzione  della   propria
organizzazione, comunica  alla  stessa  il  termine  perentorio,  non
superiore  a  centottanta  giorni,  entro  il  quale  effettuare  gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS,  ricevuta
la  comunicazione  relativa  all'adozione  delle  misure  correttive,
verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica  gli
esiti all'impresa. 
    3. Nel caso in cui le misure correttive  adottate  ai  sensi  del
comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo  310,
comma  1,  determinata  secondo  i  criteri   di   cui   all'articolo
311-quinquies, e' ridotta da un terzo a due  terzi,  fatto  salvo  il
minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle  misure
correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma
sono valutati in sede di determinazione della sanzione. 
    4.  L'impresa  puo'  presentare  osservazioni  in   ordine   agli
eventuali rilievi dell'IVASS sulle  misure  correttive  adottate  nel
termine  di  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   relativa
comunicazione. 
    5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: 
      a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli  interventi
correttivi; 
      b) nel caso in cui  gli  interventi  adottati  siano  risultati
inidonei ad eliminare la disfunzione; 
      c) nel caso in  cui  l'impresa  ne  abbia  gia'  usufruito  per
violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento  esecutivo
emesso nei tre anni precedenti. 
    Art.  311-quinquies  (Criteri   per   la   determinazione   delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione  dell'ammontare  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie o della durata  delle  sanzioni  accessorie
previste  per  le  violazioni  non   riguardanti   la   distribuzione
assicurativa l'IVASS  considera  ogni  circostanza  rilevante  e,  in
particolare,  tenuto  conto  del  fatto  che  il  destinatario  della
sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
      a) la gravita' e la durata della violazione; 
      b) il grado di responsabilita'; 
      c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
      d) l'entita' del vantaggio ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
      e) i pregiudizi cagionati a  terzi  attraverso  la  violazione,
nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
      f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione
con l'IVASS; 
      g) le precedenti violazioni in  materia  assicurativa  commesse
dal medesimo soggetto; 
      h) le misure adottate successivamente alla violazione  al  fine
di evitare in futuro il suo ripetersi; 
      i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una  pluralita'  di
violazioni della stessa indole  ai  sensi  dell'articolo  311-quater,
anche il numero e la tipologia delle  infrazioni  e  l'importo  della
prestazione assicurativa liquidata. 
    Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali
o al personale). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo
325, comma 1 circa la responsabilita'  delle  imprese  nei  confronti
delle quali sono accertate le violazioni,  per  l'inosservanza  delle
norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a)  si  applica,
salvo che il fatto  costituisca  reato,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei  confronti
dei  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  amministrazione,   di
direzione, di controllo, nonche'  dei  dipendenti  o  di  coloro  che
operano sulla base  di  rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento
nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal  rapporto
di lavoro subordinato  quando  l'inosservanza  e'  conseguenza  della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono
una o piu' delle seguenti condizioni: 
      a) la condotta ha inciso in modo  rilevante  sulla  complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali; 
      b)  la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la   mancata
ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi
degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma
1; 
      c)  le  violazioni  riguardano  obblighi   imposti   ai   sensi
dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3,  o  dell'articolo  191,
comma 1, lettera g). 
    2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di  cui  al  comma  1
abbia contribuito a determinare l'inosservanza  dell'ordine  previsto
nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti
dei  soggetti  stessi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
cinquemila euro a cinque milioni di euro. 
    3. Con il provvedimento di applicazione  della  sanzione,  tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
dallo  svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
controllo presso imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 
    4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere
aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    Art.  311-septies  (Procedura  di  applicazione  delle   sanzioni
amministrative  alle  imprese  e  agli  esponenti  aziendali   o   al
personale).  - 1.  L'IVASS,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli
articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di  centoventi
giorni  dall'accertamento  dell'infrazione,  ovvero  nel  termine  di
centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla
contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili
della violazione. 
    2. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della
contestazione di cui al comma  1,  il  destinatario  puo'  presentare
all'IVASS deduzioni  difensive  e  istanza  di  audizione,  cui  puo'
partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. 
    3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli
atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del  procedimento
con provvedimento motivato. 
    4. Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
    5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. I  ricorsi  sono
notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con  propri
legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.». 
  50. L'articolo 312 e i Capi III e IV del Titolo XVIII, del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati. 
  51. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: «Ai componenti degli» sono sostituite
dalle seguenti: «Alle persone che compongono gli», le parole:  «o  di
riassicurazione  che»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «o   di
riassicurazione le  quali»,  le  parole:  «euro  cinquantamila»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro»; 
      b) al comma 2, le parole: «ai componenti dei»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle persone che  compongono  i»,  dopo  le  parole:
«corrispondenti organi delle societa'» sono inserite le seguenti:  «,
ivi  incluse  le  societa'  di  partecipazione  assicurativa   e   di
partecipazione finanziaria mista,», le  parole:  «i  quali  omettono»
sono sostituite dalle seguenti: «le quali omettono»; 
      c) il comma 3 e' abrogato. 
  52. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, le parole: «di cui all'articolo  163  del  testo  unico
dell'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti  «di
competenza». 
  53. La rubrica del Capo VI del Titolo XVIII del decreto legislativo
7  settembre   2005   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Sanzioni
amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni  riguardanti
la distribuzione assicurativa». 
  54. L'articolo 324 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 324 (Sanzioni relative alla violazione  degli  obblighi  di
distribuzione  dei  prodotti  assicurativi  inclusi  i  prodotti   di
investimento  assicurativo  distribuiti  da  intermediari). - 1.  Gli
intermediari assicurativi e  riassicurativi,  ivi  inclusi  quelli  a
titolo accessorio che nell'ambito  della  distribuzione  di  prodotti
assicurativi e di  investimento  assicurativi  violano  gli  articoli
10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo,  3,
4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2  e  3,  111,
commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma
2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6,
120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131,  170,
185, 185-bis, 185-ter, 191 o le relative norme  di  attuazione,  sono
puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle
seguenti sanzioni: 
      a) richiamo; 
      b) censura; 
      c) sanzione amministrativa pecuniaria: 
        1) per le societa', da cinquemila euro a  cinque  milioni  di
euro oppure, se superiore, pari al cinque  per  cento  del  fatturato
complessivo  annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile
approvato dall'organo di amministrazione; 
        2) per le persone fisiche, da  mille  euro  a  settecentomila
euro; 
      d) radiazione  o,  in  caso  di  societa'  di  intermediazione,
cancellazione. 
    2. Il richiamo,  consistente  in  una  dichiarazione  scritta  di
biasimo motivato, e' disposto per fatti di  lieve  manchevolezza.  La
censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La  radiazione
o la cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta  per
fatti di eccezionale gravita'. La  radiazione  determina  l'immediata
risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di  esercizio
dell'attivita'   in   forma   societaria,   comporta   altresi'    la
cancellazione della societa' nei casi di particolare  gravita'  o  di
sistematica reiterazione dell'illecito. 
    3. La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e  cautelari
adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle  sanzioni
di cui al comma 1. 
    4.  Gli  intermediari   che,   in   proprio   oppure   attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a  beneficio  di
imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale  nel
territorio della Repubblica o in Stati terzi, di  imprese  locali  di
cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di  cui
all'articolo 52,  le  quali  esercitano  l'attivita'  assicurativa  o
riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione,  sono  puniti  con
una delle sanzioni di cui al comma 1. 
    5. Quando le violazioni degli articoli,  119-bis,  119-ter,  120,
120-bis,  120-ter,  120-quater,  120-quinquies,  121,  riguardano  un
prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di
cui  al  comma  1  nei  soli  confronti  degli  intermediari  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi  collaboratori
di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera  c).
In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo'  essere
determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto  al  comma  1,
lettera c), fino al doppio dell'ammontare  dei  profitti  ricavati  o
delle perdite evitate  grazie  alla  violazione,  se  possono  essere
determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui  al  comma  1,  puo'
adottare una dichiarazione pubblica indicante  la  persona  fisica  o
giuridica responsabile e la  natura  della  violazione.  Le  medesime
sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione
degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
    6. Quando  la  violazione  degli  articoli  30-decies  e  121-bis
riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le
sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di
cui al medesimo comma. La misura massima  della  sanzione  pecuniaria
puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al
comma 1, lettera c),  fino  al  doppio  dell'ammontare  dei  profitti
ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione,  se  possono
essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al  comma  1,
puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona  fisica
o giuridica responsabile e la natura della violazione. 
    7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle  del
presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si  applica
l'articolo  193-quinquies  del   testo   unico   dell'intermediazione
finanziaria.  La  nozione  di  fatturato   e'   definita   ai   sensi
dell'articolo 325-bis del presente codice.». 
  55. Dopo l'articolo 324 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 324-bis (Sanzioni relative alla violazione  degli  obblighi
di  distribuzione  dei  prodotti  assicurativi  e   di   investimento
assicurativo  distribuiti   da   imprese).   - 1.   Le   imprese   di
assicurazione   o   di   riassicurazione   che   nell'ambito    della
distribuzione   di   prodotti   assicurativi   o   di    investimento
assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies,  107,  comma
5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter, 111, commi 1 e 2,  114-bis,
119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120,  commi  2  e  3,
120-bis, commi  4  e  5,  120-quater,  120-quinquies,  121,  121-bis,
121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 191 o le relative
norme  di  attuazione,  sono  puniti  secondo  i   criteri   di   cui
all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se  superiore,  pari
al cinque  per  cento  del  fatturato  complessivo  annuo  risultante
dall'ultimo   bilancio   disponibile   approvato    dall'organo    di
amministrazione. 
    2. La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e  cautelari
adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con la sanzione di  cui
al comma 1. 
    3. Le imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  che  si
avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del  registro  di
cui  all'articolo  109,  comma  2,  sono  punite  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro
oppure,  se  superiore,  pari  al  cinque  per  cento  del  fatturato
complessivo  annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile
approvato dall'organo di amministrazione. 
    4.  Quando  le  violazioni  degli  articoli  30-decies,  119-bis,
119-ter,  120,  120-bis,  120-quater,  120-quinquies,  121,  121-bis,
riguardano  un  prodotto  di  investimento  assicurativo,  la  misura
massima  della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere  determinata,   in
alternativa rispetto a quanto previsto al comma  1,  fino  al  doppio
dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite  evitate  grazie
alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS,  oltre  alle
sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione  pubblica
indicante la  persona  giuridica  o  la  persona  fisica  all'interno
dell'organizzazione responsabile e la  natura  della  violazione.  Le
medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel  caso  di
violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
    5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle  del
presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico
dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita
ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice. 
    Art. 324-ter (Principio della rilevanza della  violazione).  - 1.
Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando
le  infrazioni  rivestono  carattere  rilevante,  secondo  i  criteri
definiti dall'IVASS  con  regolamento  tenendo  conto  dell'incidenza
delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli  aventi  diritto
alle prestazioni assicurative  e  sull'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza. 
    2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  alle
violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2. 
    Art. 324-quater (Ordine di porre termine alle  violazioni).  - 1.
Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo   324-ter,   per   le
violazioni  previste  dagli  articoli  324  e  324-bis,  l'IVASS   in
relazione alla  tipologia  e  modalita'  della  violazione  puo',  in
alternativa  all'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   ivi
previste, applicare nei confronti dell'impresa  o  dell'intermediario
una sanzione consistente  nell'ordine  di  eliminare  le  infrazioni,
anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 
    2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine  stabilito,
l'IVASS applica alle imprese le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dall'articolo 324-bis, comma 1  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni cosi'  determinato
e' aumentato sino a un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la
violazione  originaria,  fermi   restando   i   massimali   stabiliti
dall'articolo 324-bis, comma  1.  Nei  confronti  degli  intermediari
l'IVASS applica le  sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo
324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel
caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a  un  terzo  rispetto  a
quello previsto per la violazione originaria. 
    Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni  della
stessa indole). - 1.  Per  l'inosservanza  degli  articoli,  119-bis,
comma 1, 119-ter, 120,  120-bis,  120-quater,  121,  131,  170,  185,
185-bis e 185-ter, o delle relative norme  di  attuazione,  da  parte
delle imprese di assicurazione e  riassicurazione,  I'IVASS  provvede
all'accertamento  unitario  delle  violazioni  della  stessa  indole,
effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale,  e  alla
contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 311-septies.  Nel  caso  di  verifiche  a
distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il  quale
si considera concluso l'accertamento delle  violazioni  rilevate  non
possono  eccedere  i  dodici  mesi.  Con  regolamento  dell'IVASS  e'
stabilito  il  termine  entro  il   quale   si   considera   concluso
l'accertamento  delle  violazioni  rilevate  in  sede  di   verifiche
ispettive. 
    2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata
dimostrazione del fatto che le violazioni  contestate  ai  sensi  del
comma  1  sono  dipese  dalla  medesima  disfunzione  della   propria
organizzazione, comunica  alla  stessa  il  termine  perentorio,  non
superiore  a  centottanta  giorni,  entro  il  quale  effettuare  gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS,  ricevuta
la  comunicazione  relativa  all'adozione  delle  misure  correttive,
verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica  gli
esiti all'impresa. 
    3. Nel caso in cui le misure correttive  adottate  ai  sensi  del
comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura
della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista   dall'articolo
324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri  di  cui  all'articolo
324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo
edittale.  Eventuali  rilievi  formulati  dall'IVASS   sulle   misure
correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma
sono valutati in sede di determinazione della sanzione. 
    4.  L'impresa  puo'  presentare  osservazioni  in   ordine   agli
eventuali rilievi dell'IVASS sulle  misure  correttive  adottate  nel
termine  di  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   relativa
comunicazione. 
    5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: 
      a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli  interventi
correttivi; 
      b) nel caso in cui  gli  interventi  adottati  siano  risultati
inidonei ad eliminare la disfunzione; 
      c) nel caso in  cui  l'impresa  ne  abbia  gia'  usufruito  per
violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento  esecutivo
emesso nei tre anni precedenti. 
    6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  si  applicano
anche nei confronti degli intermediari in caso  di  violazione  degli
articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter,
120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per  l'ipotesi  in
cui  l'IVASS,  tenuto  conto  dei   criteri   indicati   all'articolo
324-sexies,  intenda  applicare  la  sanzione   pecuniaria   di   cui
all'articolo 324, comma 1, lettera c). 
    Art. 324-sexies (Criteri per la determinazione  delle  sanzioni).
- 1. Nella determinazione del tipo e  dell'ammontare  delle  sanzioni
amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste  per
le violazioni  in  materia  di  distribuzione  assicurativa,  l'IVASS
considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto
del fatto che il destinatario della sanzione  sia  persona  fisica  o
giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
      a) la gravita' e la durata della violazione; 
      b) il grado di responsabilita'; 
      c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
      d) l'entita' del vantaggio ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
      e) i pregiudizi cagionati a  terzi  attraverso  la  violazione,
nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
      f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione
con l'IVASS; 
      g) le precedenti violazioni in  materia  assicurativa  commesse
dal medesimo soggetto; 
      h) le misure adottate successivamente alla violazione  al  fine
di evitare in futuro il suo ripetersi; 
      i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una  pluralita'  di
violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo  324-quinquies,
anche il numero e la tipologia delle  infrazioni  e  l'importo  della
prestazione assicurativa eventualmente liquidata. 
    Art.  324-septies   (Sanzioni   amministrative   agli   esponenti
aziendali  o  al  personale  delle  imprese  e  delle   societa'   di
intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1.  Fermo  restando
quanto previsto all'articolo 325, comma 1  circa  la  responsabilita'
delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni,
per l'inosservanza  delle  norme  richiamate  nell'articolo  324-bis,
comma 1, si  applica,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro   mille   a   euro
settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di
amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o
di coloro che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano
l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa
dal  rapporto  di  lavoro  subordinato,  quando   l'inosservanza   e'
conseguenza della  violazione  di  doveri  propri  o  dell'organo  di
appartenenza e la condotta ha  inciso  in  modo  rilevante  sul  bene
giuridico tutelato. 
    2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di  cui  al  comma  1
abbia contribuito a determinare l'inosservanza  dell'ordine  previsto
nell'articolo  324-quater  da  parte  dell'impresa,  si  applica  nei
confronti dei soggetti stessi la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da mille euro a settecentomila euro. 
    3. Con il provvedimento di applicazione  della  sanzione,  tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo  324-sexies,  l'IVASS  puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
dallo  svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
controllo presso imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 
    4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere
aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    5.  Quando  le  ipotesi  di  cui  ai  commi  1  e  2   riguardano
l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma  1,  da
parte di societa' di intermediazione assicurativa  o  riassicurativa,
si applica la sanzione  amministrativa  dell'interdizione  temporanea
dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo  di
amministrazione considerati responsabili, per il periodo  di  cui  al
comma 3.». 
    Art.  324-octies  (Procedura  di  applicazione   delle   sanzioni
amministrative nei confronti degli  intermediari  e  degli  esponenti
aziendali  o  del  personale  della   societa'   di   intermediazione
assicurativa o riassicurativa). - 1. L'IVASS, fermo  restando  quanto
previsto  dagli   articoli   324-ter   e   324-quinquies,   ai   fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo
324,   nel   termine   di   centoventi    giorni    dall'accertamento
dell'infrazione, ovvero nel  termine  di  centottanta  giorni  per  i
soggetti residenti  all'estero,  provvede  alla  contestazione  degli
addebiti nei confronti  dei  soggetti  iscritti  nel  registro  degli
intermediari,  i  collaboratori  e  gli  altri   soggetti   ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di  riassicurazione,  possibili
responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio
di garanzia. 
    2. I destinatari di  cui  al  comma  1  possono  presentare,  nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della  contestazione,
deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi  al  Collegio  di
garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato. 
    3. Il Collegio di garanzia e'  istituito  presso  l'IVASS  ed  e'
composto da un magistrato con qualifica non inferiore  a  consigliere
della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con  funzioni
di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e  da  due
componenti esperti in materia  assicurativa,  di  cui  uno  designato
sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il  mandato  ha
durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio  di
garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni,  con  corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga
necessario per garantire condizioni  di  efficienza  e  tempestivita'
nella definizione dei procedimenti sanzionatori.  L'IVASS  nomina  il
Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al
Collegio  nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento   e
determina  il  regime  delle  incompatibilita'  ed  il  compenso  dei
componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 
    4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive  di  cui  al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine,  il  Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi  e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti   possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio  di  garanzia  puo'
proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS  di
disporre l'integrazione delle  risultanze  istruttorie.  Se,  invece,
ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS  la
proposta motivata di determinazione della sanzione. 
    5. L'IVASS,  ricevuta  la  proposta  formulata  dal  Collegio  di
garanzia, decide la sanzione con provvedimento  motivato,  che  viene
successivamente comunicato alle parti del procedimento. 
    6. Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
    7. Le controversie relative ai ricorsi  avverso  i  provvedimenti
che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione  esclusiva
del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in  giudizio
con  propri  legali.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento. 
    8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche  nel
caso di violazioni commesse da esponenti aziendali  o  dal  personale
delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa. 
    Art.  324-novies  (Procedura  di  applicazione   delle   sanzioni
amministrative  nei  confronti  delle  imprese  e   degli   esponenti
aziendali e del personale). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 324-ter  e  324-quinquies,  ai  fini  dell'irrogazione  alle
imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  324-bis  e
all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina
di cui all'articolo 311-septies.». 
  56.  La  rubrica  del  Capo  VII  del  Titolo  XVIII  del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative». 
  57. All'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ad  eccezione
delle sanzioni di cui  al  Capo  V  e  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 311, le  sanzioni  amministrative  sono  applicate  nei
confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione,  delle
imprese locali e delle particolari  mutue  assicuratrici  di  cui  al
Titolo  IV,   dell'ultima   societa'   controllante   italiana   come
determinata dall'articolo 210,  comma  2,  per  la  violazione  degli
obblighi di cui  al  Titolo  XV,  delle  societa'  di  partecipazione
assicurativa   e   di   partecipazione   finanziaria   mista,   degli
intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui
al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili
della violazione.»; 
      b) il comma 2 e' abrogato; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le  sanzioni  per
le violazioni commesse dai soggetti ai  quali  siano  state  affidate
funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle  imprese  di
assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle
imprese stesse.». 
  58. Dopo l'articolo 325 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   325-bis   (Nozione   di   fatturato).   - 1.   Ai    fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  previste
dal presente Codice, per fatturato si  intende  il  fatturato  totale
annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile,   approvato
dall'organo  competente,  cosi'  come  definito  dalle   disposizioni
attuative dettate dall'IVASS. 
    Art. 325-ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. I provvedimenti
di   applicazione   delle   sanzioni,   le   sentenze   dei   giudici
amministrativi che decidono i ricorsi e  i  decreti  che  decidono  i
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica  sono  pubblicati
per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.  L'IVASS,
tenuto conto della  violazione  e  degli  interessi  coinvolti,  puo'
stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 
    2. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione in  forma  anonima  del
provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: 
      a) abbia  ad  oggetto  dati  personali  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  la  cui  pubblicazione  appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
      b) possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei  mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una  indagine  penale  in
corso; 
      c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti,
purche' tale danno sia determinabile. 
    3.  Se  le  situazioni  descritte  al  comma  2  hanno  carattere
temporaneo, la pubblicazione  puo'  essere  rimandata  ed  effettuata
quando dette esigenze sono venute meno. 
    4.  L'IVASS,  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  puo'
escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio  nel  caso
in  cui  le  opzioni  stabilite  dai  commi  2  e  3  siano  ritenute
insufficienti ad assicurare: 
      a) che  la  stabilita'  dei  mercati  finanziari  sia  messa  a
rischio; 
      b) la  proporzionalita'  della  pubblicazione  delle  decisioni
rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste. 
    Art. 325-quater (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni  applicate
per le violazioni relative  alla  distribuzione  assicurativa).  - 1.
L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni  applicate  per  le  violazioni
relative  alla  distribuzione  assicurativa,  ivi   comprese   quelle
pubblicate  in  forma  anonima,   incluse   le   informazioni   sulle
impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse. 
    2. L'IVASS trasmette all'AEAP con  cadenza  annuale  informazioni
aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative  e  alle  altre
misure applicate in conformita' del presente Capo.». 
  59. Gli articoli 326 e 327  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono abrogati. 
  60. All'articolo 328 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' abrogato; 
      b) il comma 2 e' abrogato; 
      c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  L'IVASS,  con
regolamento, determina le modalita' e i termini  di  pagamento  delle
sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione  coattiva  delle
sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo
i termini e le modalita' previsti dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»; 
      d) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sono versati alla
CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per  le  vittime
della strada  i  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative
pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli: 
        a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazioni  degli  articoli  10-quater  e
182; 
        b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; 
        c) 310-bis; 
        d) 310-ter; 
        e) 310-quater. 
    4-bis.  Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal
presente Titolo non si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per  la  parte  relativa  alla
facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  61.  La  rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  XVIII  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi». 
  62. All'articolo 329 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Sanzioni
disciplinari applicabili ai periti assicurativi»; 
      b) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  periti
assicurativi che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme
del presente codice o le relative norme di attuazione,  sono  puniti,
in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto  conto  dell'eventuale
recidiva, con una delle seguenti sanzioni: 
        a) richiamo; 
        b) censura; 
        c) radiazione.»; 
      c) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  richiamo,
consistente in una dichiarazione  scritta  di  biasimo  motivato,  e'
disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per
fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di
eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti
di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita'  in  forma
societaria, comporta altresi' la  cancellazione  della  societa'  nei
casi  di  particolare  gravita'   o   di   sistematica   reiterazione
dell'illecito.». 
  63. L'articolo 330 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 330 (Competenza ad adottare  i  provvedimenti  disciplinari
nei confronti dei periti assicurativi). - 1. Le sanzioni disciplinari
di  cui  all'articolo  329  sono  applicate  dalla  CONSAP  ai  sensi
dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche  iscritte  nel
ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.». 
  64. L'articolo 331 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni  disciplinari
nei confronti  dei  periti).  - 1.  Ai  fini  dell'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine
di centoventi giorni dall'accertamento  dell'infrazione,  ovvero  nel
termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero,  provvede
alla  contestazione  degli  addebiti  nei  confronti  dei  periti  di
assicurazione, eventuali responsabili della violazione. 
    2. I destinatari di  cui  al  comma  1  possono  presentare,  nel
termine  di   sessanta   giorni,   scritti   difensivi   avverso   la
contestazione degli  addebiti  e  chiedere  l'audizione  dinnanzi  al
Collegio  di  garanzia  di  cui  all'articolo  324-octies,  cui  puo'
partecipare con l'assistenza di un avvocato. 
    3. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive  di  cui  al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine,  il  Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi  e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti   possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio  di  garanzia  puo'
proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere  alla  CONSAP
di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,  invece,
ritiene provata la violazione, trasmette per competenza  alla  CONSAP
la proposta motivata di determinazione della sanzione. 
    4. La CONSAP, ricevuta la  proposta  formulata  dal  Collegio  di
garanzia, decide la sanzione con provvedimento  motivato,  che  viene
successivamente comunicato alle parti del procedimento. 
    5. Le controversie relative ai ricorsi  avverso  i  provvedimenti
che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione  esclusiva
del  giudice  amministrativo.  La  CONSAP  provvede  alla  difesa  in
giudizio con propri legali. L'opposizione non  sospende  l'esecuzione
del provvedimento. 
    6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare  della
radiazione, le sentenze dei giudici  amministrativi  che  decidono  i
ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.». 
  65. Dopo l'articolo 331 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito  il  seguente:  «Art.  331-bis  (Disposizioni  di
attuazione).  - 1.  L'IVASS  emana  disposizioni  di  attuazione  del
presente Titolo.». 
  66. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209,  al  comma  1  le  parole:  «Gli  iscritti  al  registro   degli
intermediari di assicurazione  sono  tenuti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ciascun iscritto al registro di cui  all'articolo  109  e'
tenuto»; al medesimo comma dopo le parole: «di cui all'articolo  109,
comma 2, lettera d)» sono inserite le seguenti: «, euro  100  per  le
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo  109,  comma
2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f)». 
  67. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2,  individua
altresi' il contributo a carico di coloro che intendono  svolgere  la
prova di idoneita' di cui all'articolo 110,  comma  2,  nella  misura
necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e soltanto per un tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti". 
              - La direttiva (UE) 2016/97 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del  20  gennaio  2016  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. del 22 febbraio 2016, n. L 26. 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156. 
              - La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione
          europea 2016-2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
          novembre 2017, n. 259. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          recante il codice delle assicurazioni private e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Agli effetti del codice delle assicurazioni  private
          si intendono per: 
              a)  assicurazione  contro  i  danni:  le  assicurazioni
          indicate all'articolo 2, comma 3; 
              b) assicurazione sulla  vita:  le  assicurazioni  e  le
          operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; 
              c) attivita' assicurativa: l'assunzione e  la  gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; 
              d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche  di
          uno   Stato   terzo   o   retrocessi   da   un'impresa   di
          riassicurazione; 
              e) attivita' in regime di liberta'  di  prestazione  di
          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
              f)  attivita'  in  regime  di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
              g)  autorita'  di  vigilanza:   l'autorita'   nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
              g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1)  "AEAP"   o   "EIOPA":   Autorita'   europea   delle
          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,
          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea, istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              g-ter) autorita' di vigilanza sul  gruppo:  l'autorita'
          di vigilanza di gruppo determinata ai  sensi  dell'articolo
          207-sexies; 
              h)   carta   verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
              i) codice della strada: ildecreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, e successive modificazioni; 
              l) codice in materia di protezione dei dati  personali:
          il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              l-bis)  collegio  delle  autorita'  di  vigilanza:  una
          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il
          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale
          nell'ambito della vigilanza del gruppo; 
              l-bis.1)  compenso:  qualsiasi  commissione,  onorario,
          spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici  economici
          di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio  o  incentivo
          finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o  forniti   in
          relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; 
              l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le  esposizioni
          al    rischio    che    comportano    perdite    potenziali
          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la
          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione; 
              m)  CONSAP:  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
              m-bis)   controparte    centrale    autorizzata:    una
          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione
          conformemente  all'articolo14  del  regolamento   (UE)   n.
          648/2012 o che e' stata riconosciuta in  base  all'articolo
          25 dello stesso Regolamento; 
              m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel  fornire
          raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su  richiesta
          dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione
          ad uno o piu' contratti di assicurazione; 
              n) credito di assicurazione:  ogni  importo  dovuto  da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni; 
              n.1) distributore di prodotti  assicurativi:  qualsiasi
          intermediario assicurativo,  intermediario  assicurativo  a
          titolo accessorio o impresa di assicurazione; 
              n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione
          matematica che assegna ad un  elenco  esaustivo  di  eventi
          futuri   mutualmente   esclusivi   una   probabilita'    di
          realizzazione; 
              n-ter) «ECAI» o «agenzia  esterna  di  valutazione  del
          merito  di  credito»:  un'agenzia  di   rating   creditizio
          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o
          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti
          dall'applicazione di tale regolamento; 
              n-quater) effetti  di  diversificazione:  la  riduzione
          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla
          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto
          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere
          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,
          quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
              n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso  tra
          un'impresa di  assicurazione  o  di  riassicurazione  e  un
          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato
          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una
          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o
          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti
          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di
          riassicurazione stessa; 
              o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno  Stato
          membro che ha almeno il  compito  di  rimborsare,  entro  i
          limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle  cose  o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
              p) fondo di garanzia delle  vittime  della  caccia:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          303; 
              q) fondo di garanzia delle  vittime  della  strada:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          285; 
              q-bis) funzione: in un sistema di  governo  societario,
          la capacita' interna  all'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
          governo societario comprende la funzione  di  gestione  del
          rischio, la funzione  di  verifica  della  conformita',  la
          revisione interna e la funzione attuariale; 
              r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
          rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui  di
          seguito indicati: 
              1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli
          aerei),  6  (corpi  di  veicoli   marittimi,   lacustri   e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto
          previsto al numero 3); 
              2) 14 (credito) e 15 (cauzione),  qualora  l'assicurato
          eserciti   professionalmente   un'attivita'    industriale,
          commerciale o intellettuale e il  rischio  riguardi  questa
          attivita'; 
              3)  3  (corpi  di  veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri
          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi
          dell'articolo  123,  13  (r.c.  generale)  e  16   (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
              1)  il  totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 
              2) l'importo del volume d'affari risulti  superiore  ai
          dodicimilionieottocentomila euro; 
              3) il numero dei dipendenti occupati in  media  durante
          l'esercizio  risulti   superiore   alle   duecentocinquanta
          unita'. 
              Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
          gruppo  tenuto  a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le
          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio
          consolidato del gruppo; 
              r-bis) gruppo: un gruppo: 
              1)   composto   da   una   societa'   partecipante    o
          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre
          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,
          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi
          dell'articolo 96; ovvero 
              2) basato sull'instaurazione, contrattuale o  di  altro
          tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra  tali
          imprese che puo'  includere  anche  mutue  assicuratrici  o
          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 
              2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite
          un  coordinamento  centralizzato,  un'influenza   dominante
          sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte
          le imprese che fanno parte del gruppo; e 
              2.2)  la  costituzione  e  lo  scioglimento   di   tali
          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti
          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento
          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o
          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
          controllate o partecipate; 
              s)  impresa:  la  societa'  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione autorizzata; 
              t) impresa di assicurazione:  la  societa'  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
              u)  impresa  di  assicurazione  autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
              u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa  di
          assicurazione  controllata   da   un'impresa   finanziaria,
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui
          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per
          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o
          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa
          di assicurazione captive; 
              v) impresa di assicurazione  comunitaria:  la  societa'
          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
              z)  impresa  di  assicurazione   extracomunitaria:   la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
              aa)  impresa  di   partecipazione   assicurativa:   una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera bb-bis); 
              bb) impresa di  partecipazione  assicurativa  mista  ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  bb-bis):  una
          societa'   controllante   diversa    da    un'impresa    di
          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da
          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa
          di partecipazione finanziaria mista ai sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche'  almeno  una  delle
          sue imprese controllate sia un'impresa di  assicurazione  o
          un'impresa  di  riassicurazione  avente  sede  legale   nel
          territorio della Repubblica; 
              bb-bis) impresa di  partecipazione  finanziaria  mista:
          un'impresa di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  v),
          deldecreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
              cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata
          all'esercizio della sola riassicurazione,  diversa  da  una
          impresa di assicurazione o da una impresa di  assicurazione
          extracomunitaria,  la  cui  attivita'  principale  consiste
          nell'accettare   rischi   ceduti   da   una   impresa    di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
              cc-bis) impresa di riassicurazione captive:  un'impresa
          di riassicurazione controllata  da  un'impresa  finanziaria
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da   un   gruppo   di   imprese   di   assicurazione   o
          riassicurazione a cui si  applica  ladirettiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui
          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la
          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa
          parte l'impresa di riassicurazione captive; 
              cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la
          societa' avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea  o   non
          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; 
              cc-quater) impresa finanziaria:  un'impresa  costituita
          da uno dei seguenti soggetti: 
              1) un  ente  creditizio,  un  ente  finanziario  o  una
          societa' strumentale di cui all'articolo  4,  n.  18),  del
          regolamento (UE) 575/2013; 
              2)   un'impresa   di   assicurazione,   un'impresa   di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 
              3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4,
          n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 
              4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); 
              cc-quinquies)  intermediario  assicurativo:   qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente  della
          stessa e diversa da un intermediario assicurativo a  titolo
          accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
          di distribuzione assicurativa; 
              cc-sexies)  intermediario   riassicurativo:   qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione o da  un  dipendente  di
          essa, che avvii o svolga a titolo  oneroso  l'attivita'  di
          distribuzione riassicurativa; 
              cc-septies)   intermediario   assicurativo   a   titolo
          accessorio: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa
          da uno dei soggetti  di  cui  alla  lettera  d),  comma  2,
          dell'articolo 109, che avvii  o  svolga  a  titolo  oneroso
          l'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   a   titolo
          accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              1) l'attivita' professionale principale di tale persona
          fisica  o  giuridica   e'   diversa   dalla   distribuzione
          assicurativa; 
              2) la persona fisica o giuridica distribuisce  soltanto
          determinati prodotti assicurativi,  complementari  rispetto
          ad un bene o servizio; 
              3) i prodotti assicurativi in questione non coprono  il
          ramo vita o la responsabilita'  civile,  a  meno  che  tale
          copertura  non  integri  il  bene   o   il   servizio   che
          l'intermediario fornisce nell'ambito  della  sua  attivita'
          professionale principale; 
              dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'
          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012 n. 135; 
              ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, e successive modificazioni; 
              ff) localizzazione: la presenza di attivita'  mobiliari
          ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
          Stato. I crediti sono considerati  come  localizzati  nello
          Stato nel quale gli stessi sono esigibili; 
              gg); 
              hh); 
              ii)  mercato  regolamentato:  un  mercato   finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria; 
              ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica  che
          assegna un importo monetario ad una data  distribuzione  di
          probabilita'  prevista  e  cresce  monotonicamente  con  il
          livello  di  esposizione  al  rischio  sottostante  a  tale
          distribuzione; 
              ll) natante: qualsiasi unita'  che  e'  destinata  alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
              ll-bis) operazione infragruppo:  un'operazione  in  cui
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
          direttamente  o   indirettamente,   ad   un'altra   impresa
          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o
          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di
          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o
          meno, e a fini o meno di pagamento; 
              mm)  organismo  di  indennizzo  italiano:   l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
              mm-bis)  partecipazione:  la  detenzione,   diretta   o
          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'
          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche
          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che
          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla
          gestione di tale societa'; 
              mm-ter)  partecipazione  qualificata:  la   detenzione,
          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti
          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di
          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente
          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
          impresa; 
              nn) partecipazioni: le azioni, le  quote  e  gli  altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
              oo); 
              pp) portafoglio del lavoro diretto  italiano:  tutti  i
          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
              qq)  portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:   i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato; 
              rr)  principi  contabili  internazionali:  i   principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati secondo la procedura di  cui  all'articolo  6  del
          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002; 
              ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi  da
          imprese di  assicurazione  nell'esercizio  delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'articolo 2; 
              ss-bis)  prodotto  di  investimento  assicurativo:   un
          prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),
          del regolamento (UE) n.  1286/2014.  Tale  definizione  non
          include: 
              1)  i   prodotti   assicurativi   non   vita   elencati
          all'allegato   I   della   direttiva   2009/138/CE    (Rami
          dell'assicurazione non vita); 
              2)  i   contratti   assicurativi   vita,   qualora   le
          prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
          caso  di  decesso  o  per  incapacita'  dovuta  a  lesione,
          malattia o disabilita'; 
              3) i prodotti pensionistici che, ai sensi  del  diritto
          nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo  precipuo
          di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e
          che consentono all'investitore  di  godere  di  determinati
          vantaggi; 
              4) i regimi  pensionistici  aziendali  o  professionali
          ufficialmente riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva 2003/41/CE o  della  direttiva
          2009/138/CE; 
              5) i singoli prodotti  pensionistici  per  i  quali  il
          diritto nazionale richiede un  contributo  finanziario  del
          datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il  datore  di
          lavoro non  puo'  scegliere  il  fornitore  o  il  prodotto
          pensionistico; 
              tt) ramo di assicurazione: la  classificazione  secondo
          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione; 
              uu)  retrocessione:  cessione  dei  rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
              vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una   sede   che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa    o    riassicurativa;    con     riferimento
          all'intermediazione, per succursale si intende una  agenzia
          o una succursale situata in uno Stato membro diverso  dallo
          Stato membro di origine,  inclusa  l'organizzazione  di  un
          semplice   ufficio   gestito   da   personale    dipendente
          dell'intermediario ovvero da una persona  indipendente,  ma
          incaricata  ad  agire  in   modo   permanente   per   conto
          dell'intermediario stesso; 
              vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione  in
          base alla quale la potenziale  perdita  massima  esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
              1) considerazione esplicita e materiale del valore  del
          denaro in rapporto al tempo; 
              2)  disposizioni  contrattuali  intese  a  limitare  il
          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,
          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio
          previsto; 
              vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di  perdita  o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di
          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti
          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della
          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del
          rischio di mercato; 
              vv-bis.2)  rischio  di  liquidita':  il   rischio   che
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in
          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per
          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della
          relativa scadenza; 
              vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di  perdita  o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni
          del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; 
              vv-bis.4) rischio  di  sottoscrizione:  il  rischio  di
          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle
          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in
          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle
          riserve tecniche; 
              vv-bis.5) rischio  operativo:  il  rischio  di  perdite
          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di
          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
          esogeni; 
              vv-bis.6)  sistemi  di   garanzia:   sistemi   per   lo
          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di
          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni
          di crisi; 
              vv-bis.7)  societa'  controllante:  una  societa'   che
          esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche  per
          il  tramite  di  societa'  controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta persona; 
              vv-bis.8)  societa'  controllata:  una  societa'  sulla
          quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o
          per interposta persona; 
              vv-bis.9)  societa'  partecipante:  la   societa'   che
          detiene una partecipazione; 
              vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui  e'
          detenuta una partecipazione; 
              vv-ter) societa'  veicolo:  qualsiasi  impresa,  con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
              vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che: 
              1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a
          lui personalmente dirette, in modo  che  siano  accessibili
          per la futura consultazione durante  un  periodo  di  tempo
          adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;
          e 
              2)   consenta   la   riproduzione   inalterata    delle
          informazioni memorizzate; 
              zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria
          di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 
              aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;  uno
          Stato aderente all'accordo di  estensione  della  normativa
          dell'Unione   europea   in   materia,   fra   l'altro,   di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
              bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea
          o uno Stato aderente allo Spazio  economico  europeo,  come
          tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
              ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo  Stato  di  cui
          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto; 
              ddd) Stato membro di prestazione di servizi:  lo  Stato
          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'
          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'
          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di
          cui alla lettera bbb); 
              eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla
          lettera bbb) in cui e' situato lo  stabilimento  dal  quale
          l'impresa opera; 
              fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
              1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si  trovano
          i beni,  quando  l'assicurazione  riguardi  beni  immobili,
          ovvero beni immobili  e  beni  mobili  in  essi  contenuti,
          sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
          assicurazione; 
              2)   lo   Stato   di   cui   alla   lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 
              3)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera   bbb)   in   cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
              4)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera   bbb)   in   cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
              4-bis)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di
          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
              4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si  e'
          verificato il sinistro qualora  il  veicolo  sia  privo  di
          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo; 
              ggg)  Stato   membro   d'origine:   lo   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il  rischio  o   dell'impresa   di   riassicurazione;   con
          riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e'  una
          persona fisica, per Stato membro di origine, si intende  lo
          Stato di residenza dell'intermediario; se  e'  una  persona
          giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata  la
          sede  legale,  o  se  assente,  la  sede   principale,   da
          intendersi come il luogo a partire  dal  quale  e'  gestita
          l'attivita' principale; 
              ggg-bis)  Stato  membro  ospitante:  lo  Stato   membro
          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
          presta  servizi;  con  riferimento  all'intermediazione  si
          intende  lo  Stato  membro,  diverso  dallo  Stato   membro
          d'origine,  in  cui   l'intermediario   ha   una   presenza
          permanente o una stabile organizzazione  o  in  cui  presta
          servizi; 
              hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non   e'   membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
              iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone
          fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 
              1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 
              2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per  il
          tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o  per
          interposta persona, almeno pari  al  dieci  per  cento  del
          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione
          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,
          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 
              3) un legame in base al quale le  stesse  persone  sono
          sottoposte al controllo del medesimo soggetto,  o  comunque
          sono sottoposte  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  un
          contratto o di una clausola statutaria, oppure  quando  gli
          organi di  amministrazione  sono  composti  in  maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione; 
              4) un rapporto  di  carattere  tecnico,  organizzativo,
          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in
          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS,  con
          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
              iii.1)  vendita  a  distanza:  qualunque  modalita'  di
          vendita che, senza la  presenza  fisica  e  simultanea  del
          distributore e del contraente, possa essere  impiegata  per
          il collocamento a  distanza  di  contratti  assicurativi  e
          riassicurativi; 
              iii-bis)  tecniche  di  mitigazione  del  rischio:   le
          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei
          rischi ad un terzo; 
              lll) testo unico bancario: il  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              mmm) testo unico dell'intermediazione  finanziaria:  il
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni; 
              nnn) testo unico  in  materia  di  assicurazioni  sugli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali: ildecreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.   38,   e   successive
          modificazioni; 
              ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle
          imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il  ramo
          responsabilita' civile autoveicoli che e'  stato  abilitato
          all'esercizio  delle  funzioni  di  Ufficio  nazionale   di
          assicurazione  nel  territorio  della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
              ppp)    Ufficio     nazionale     di     assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
              qqq)   unita'   da   diporto:   il   natante   definito
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio
          2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
              rrr)  veicolo:  qualsiasi   autoveicolo   destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,
          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una
          motrice.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 38 del codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 38. Copertura delle riserve tecniche 
              1. Le riserve  tecniche  sono  coperte  con  attivi  di
          proprieta' dell'impresa. 
              1-bis. L'impresa investe gli attivi a  copertura  delle
          riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi  e
          delle obbligazioni assunte e alla durata delle passivita' e
          nel migliore interesse dei  contraenti,  degli  assicurati,
          dei  beneficiari  e  degli  aventi  diritto  a  prestazioni
          assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi
          noti dall'impresa. 
              1-ter. In caso di conflitto di interessi,  l'impresa  o
          il  soggetto  che  gestisce  il  portafoglio  di  attivita'
          dell'impresa garantisce che l'investimento  sia  realizzato
          nel migliore interesse dei  contraenti,  degli  assicurati,
          dei  beneficiari  e  degli  aventi  diritto  a  prestazioni
          assicurative. 
              2. Gli attivi di cui al comma 1-bis  possono  includere
          anche i finanziamenti concessi nei  confronti  di  soggetti
          diversi dalle persone fisiche e  dalle  microimprese,  come
          definite  dall'articolo  2,  paragrafo   1,   dell'allegato
          allaraccomandazione 2003/361/CE della Commissione  europea.
          In  tal  caso  l'IVASS  stabilisce  condizioni   e   limiti
          operativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
              a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati  da
          una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              b) la banca o l'intermediario finanziario di  cui  alla
          lettera    a)    trattenga    un    interesse     economico
          nell'operazione,  pari  ad  almeno  il  5  per  cento   del
          finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca
          o   intermediario   finanziario,   fino    alla    scadenza
          dell'operazione; 
              c) il sistema dei  controlli  interni  e  gestione  dei
          rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di  comprendere
          a pieno i rischi, in particolare  di  credito,  connessi  a
          tale categoria di attivi; 
              d) l'impresa sia  dotata  di  un  adeguato  livello  di
          patrimonializzazione; l'esercizio  autonomo  dell'attivita'
          di    individuazione    dei     prenditori     da     parte
          dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere
          a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS. 
              2-bis.  Le  imprese  di  assicurazione   osservano   le
          disposizioni dell'articolo  114,  comma  2-bis,  del  Testo
          unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate
          dalla Banca d'Italia e dall'IVASS. 
              3. 
              4. 
              5. In caso di attivi a copertura che  rappresentano  un
          investimento in una societa'  controllata,  che  per  conto
          dell'impresa di assicurazione ne gestisce  in  tutto  o  in
          parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta
          applicazione delle norme e dei principi di cui al  presente
          articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla  societa'
          controllata. 
              6.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 108 del codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 108. Attivita' di distribuzione 
              1.  L'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   o
          riassicurativa   e'   riservata   alle   imprese   di   cui
          all'articolo 107-bis, comma  1,  lettera  a),  ai  relativi
          dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi, anche a
          titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel  registro
          di cui all'articolo 109. Il registro indica gli Sati membri
          in  cui  l'intermediario  assicurativo,  anche   a   titolo
          accessorio, o riassicurativo  opera  in  regime  di  libero
          stabilimento o di libera prestazione dei servizi. 
              2.  Fatta  salva  l'ipotesi  in  cui   l'attivita'   di
          distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata,
          ai sensi del comma 1, direttamente da  imprese  e  relativi
          dipendenti, tale attivita' non puo'  essere  esercitata  da
          chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in  caso  di
          violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2. 
              3. E' inoltre consentita l'attivita' agli  intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          che hanno residenza o sede  legale  nel  territorio  di  un
          altro Stato membro e che operano  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 116. 
              4.  L'esercizio  dell'attivita'  di  intermediario   di
          assicurazione, anche a titolo accessorio, e riassicurazione
          e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi
          controllati  ed  ai  pubblici   dipendenti   con   rapporto
          lavorativo a tempo pieno ovvero a  tempo  parziale,  quando
          superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 109 del codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 109. Registro degli  intermediari  assicurativi,
          anche a titolo accessorio, e riassicurativi 
              1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e
          l'aggiornamento del registro unico  elettronico  nel  quale
          sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo
          accessorio, e riassicurativi che  hanno  residenza  o  sede
          legale nel territorio della Repubblica. 
              1-bis. L'impresa che opera in qualita' di distributore,
          individua la persona fisica, nell'ambito  della  dirigenza,
          responsabile    della    distribuzione    assicurativa    o
          riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS.  Tale
          soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed
          onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento. 
              1-ter.  Il  registro  e'  agevolmente   accessibile   e
          consente la  registrazione  integrale  e  diretta,  secondo
          quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al  comma
          1. 
              2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: 
              a)  gli  agenti  di  assicurazione,  in   qualita'   di
          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
          imprese di assicurazione o di riassicurazione; 
              b) i mediatori di assicurazione o  di  riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono  su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri   di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione; 
              c) i produttori diretti che, anche in  via  sussidiaria
          rispetto  all'attivita'   svolta   a   titolo   principale,
          esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami  vita  e
          nei rami infortuni e malattia per conto e  sotto  la  piena
          responsabilita'  di  un'impresa  di  assicurazione  e   che
          operano  senza  obblighi   di   orario   o   di   risultato
          esclusivamente per l'impresa medesima; 
              d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14  del
          testo unico bancario, gli intermediari finanziari  inseriti
          nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e  114-septies
          del testo unico bancario, le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19  del  testo
          unico dell'intermediazione finanziaria, la  societa'  Poste
          Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata  ai
          sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
              e) i  soggetti  addetti  all'intermediazione,  quali  i
          dipendenti, i  collaboratori,  i  produttori  e  gli  altri
          incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di  cui
          alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
          svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera; 
              f) gli intermediari assicurativi a  titolo  accessorio,
          come   definiti   dall'articolo   1,   comma   1,   lettera
          cc-septies). 
              Non e' consentita  la  contemporanea  iscrizione  dello
          stesso intermediario in piu' sezioni del registro. 
              2-bis.  Per  i  siti  internet  mediante  i  quali   e'
          possibile  l'esercizio  dell'attivita'   di   distribuzione
          assicurativa, ai sensi  dell'articolo  106,  e'  necessaria
          l'iscrizione al registro del titolare del dominio. 
              3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari
          persone fisiche, di cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),
          abilitati ma temporaneamente  non  operanti,  per  i  quali
          l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
          all'articolo  110,  comma  3,  e'  sospeso  sino  all'avvio
          dell'attivita',   che   forma   oggetto    di    tempestiva
          comunicazione  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
          intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  e
          riassicurativi. 
              4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b)  e
          d), che si avvale di dipendenti, collaboratori,  produttori
          o altri incaricati  addetti  all'intermediazione  provvede,
          per conto dei medesimi, all'iscrizione  nella  sezione  del
          registro  di  cui  alla  lettera  e)  del  medesimo  comma.
          L'intermediario di cui al  comma  2,  lettera  a),  che  si
          avvale di dipendenti,  collaboratori,  produttori  o  altri
          incaricati addetti all'intermediazione  e'  tenuto  a  dare
          all'impresa preponente contestuale notizia della  richiesta
          di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto  fermo
          restando  quanto  previsto  nel   contratto   di   agenzia.
          L'impresa di assicurazione, che  si  avvale  di  produttori
          diretti,   provvede   ad   effettuare   la    comunicazione
          all'Organismo  per  la  registrazione  degli   intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          al fine dell'iscrizione nella sezione del registro  di  cui
          al comma 2, lettera c). 
              4-bis.  Nella  domanda  di   iscrizione   al   registro
          l'intermediario che si avvale  di  soggetti  iscritti  alla
          sezione del registro di cui al comma  2,  lettera  e),  per
          l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai  sensi  del
          comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi  il
          possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle
          relative  disposizioni  di   attuazione   ai   fini   della
          registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
          del comma 4-sexies, e di una formazione conforme  a  quanto
          stabilito dall'articolo 111 e dalle  relative  disposizioni
          di attuazione. 
              4-ter.  Nella  domanda  di   iscrizione   al   registro
          l'impresa che si avvale di soggetti iscritti  alla  sezione
          di cui  al  comma  2,  lettera  c)  per  l'esercizio  della
          distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi  del  comma
          4, attesta di  avere  accertato  in  capo  agli  stessi  il
          possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle
          relative  disposizioni  di   attuazione   ai   fini   della
          registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
          del comma 4-sexies, e di una formazione conforme  a  quanto
          stabilito dall'articolo 111 e dalle  relative  disposizioni
          di attuazione. 
              4-quater. L'IVASS  fornisce  tempestivamente  all'AEAP,
          secondo le istruzioni da questa impartite, le  informazioni
          rilevanti ai fini  dell'alimentazione  del  registro  unico
          europeo degli intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo
          accessorio,  e  riassicurativi  di  cui  al  paragrafo   4,
          dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e  puo'  richiedere
          la modifica dei dati in esso riportati. 
              4-quinquies.   Le   domande   presentate,    ai    fini
          dell'iscrizione nel  registro  di  cui  al  comma  2,  sono
          esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di  cui
          al comma 1 e comunque non oltre 90  giorni  dalla  data  di
          presentazione  dell'istanza.   L'avvenuta   iscrizione   e'
          comunicata ai soggetti  interessati  nelle  forme  indicate
          dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS. 
              4-sexies.   Ai   fini   della    registrazione    degli
          intermediari,  di  cui   al   comma   2,   sono   trasmessi
          all'Organismo  per  la  registrazione  degli   intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          secondo   le   modalita'   individuate    nelle    relative
          disposizioni di attuazione di cui al comma 1: 
              a) i nominativi degli azionisti  o  dei  soci,  persone
          fisiche o  giuridiche,  che  detengono  una  partecipazione
          superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di
          tale partecipazione; 
              b) i nominativi delle persone che hanno stretti  legami
          con l'intermediario; 
              c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni
          o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri  di
          vigilanza da parte dell'IVASS. 
              4-septies. Ogni modifica alle informazioni  di  cui  al
          comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata. 
              4-octies. L'iscrizione al registro di cui  all'articolo
          109, comma 2, non puo' essere consentita se le disposizioni
          legislative, regolamentari o amministrative  di  uno  Stato
          terzo, cui sono soggette  una  o  piu'  persone  fisiche  o
          giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti  legami,
          ovvero  difficolta'   inerenti   l'applicazione   di   tali
          disposizioni legislative, regolamentari  e  amministrative,
          siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
          vigilanza. 
              5. L' Organismo per la registrazione degli intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          rilascia, a  richiesta  dell'impresa  o  dell'intermediario
          interessato, un'attestazione  di  avvenuta  iscrizione  nel
          registro, fermi restando  gli  adempimenti  necessari  alle
          procedure di  verifica  e  di  revisione  delle  iscrizioni
          effettuate. 
              6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di
          comunicazione a carico delle imprese e degli  intermediari,
          nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee  ad  assicurare
          l'accesso pubblico al registro.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 110 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 110. Requisiti  per  l'iscrizione  delle  persone
          fisiche 
              1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro
          di cui all'articolo 109, comma  2,  lettere  a)  o  b),  la
          persona  fisica  deve  essere  in  possesso  dei   seguenti
          requisiti: 
              a) godere dei diritti civili; 
              b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza
          irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo
          444, comma 2, del codice di procedura penale,  per  delitto
          contro     la     pubblica     amministrazione,      contro
          l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
          contro l'economia pubblica,  l'industria  e  il  commercio,
          contro il patrimonio per il quale la legge commini la  pena
          della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o  nel
          massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per  il
          quale  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a due anni  o  nel  massimo  a  cinque
          anni,    oppure    condanna    irrevocabile     comportante
          l'applicazione della pena accessoria  dell'interdizione  da
          pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni,
          salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
              c) non essere stata dichiarata fallita ne' essere stato
          presidente, amministratore con delega di poteri,  direttore
          generale, sindaco di  societa'  od  enti  che  siano  stati
          assoggettati  a   procedure   di   fallimento,   concordato
          preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per
          i  tre  esercizi  precedenti  all'adozione   dei   relativi
          provvedimenti, fermo restando che l'impedimento  ha  durata
          fino   ai   cinque   anni   successivi   all'adozione   dei
          provvedimenti stessi; 
              d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o
          sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni; 
              e)  non  essere   iscritto   nel   ruolo   dei   periti
          assicurativi. 
              2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione  del  registro
          di cui all'articolo 109, comma  2,  lettere  a)  o  b),  la
          persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e
          capacita'   professionali   sulle    materie    individuate
          dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una
          prova di idoneita', consistente in un esame  su  tali  aree
          tematiche.   L'IVASS,   con   regolamento,   detta    anche
          disposizioni  di  dettaglio  in  merito  ai  requisiti  per
          l'iscrizione  al   registro,   determinando   altresi'   le
          modalita' di svolgimento della prova valutativa. 
              3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3,  ed
          all'articolo 112, comma  3,  la  persona  fisica,  ai  fini
          dell'iscrizione  nella  sezione   del   registro   di   cui
          all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b),  deve  altresi'
          stipulare    una    polizza    di    assicurazione    della
          responsabilita' civile  per  l'attivita'  svolta  in  forza
          dell'iscrizione al registro  con  massimale  di  almeno  un
          milione duecentocinquantamila euro per ciascun  sinistro  e
          di  un  milione  e  ottocentocinquantamila  euro   all'anno
          globalmente per  tutti  i  sinistri,  valida  in  tutto  il
          territorio  dell'Unione  europea,  per  danni  arrecati  da
          negligenze  ed  errori  professionali  propri   ovvero   da
          negligenze,  errori   professionali   ed   infedelta'   dei
          dipendenti, dei  collaboratori  o  delle  persone  del  cui
          operato deve rispondere a norma di legge. 
              3-bis. Gli importi di cui al comma  3  sono  aggiornati
          mediante  disposizioni  dell'Unione  europea   direttamente
          applicabili per tener conto  delle  variazioni  nell'indice
          dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 111. Requisiti particolari per l'iscrizione  dei
          produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari  e
          dei dipendenti delle imprese 
              1. Il possesso dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui
          all'articolo  110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per  i
          dipendenti     dell'impresa,     direttamente     coinvolti
          nell'attivita' di distribuzione, per i  produttori  diretti
          ed e' accertato dall'impresa per  conto  della  quale  tali
          soggetti operano. 
              2. Le  imprese  che  operano  come  distributori  e  le
          imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti
          provvedono ad impartire una formazione adeguata ai soggetti
          di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti  intermediati  ed
          all'attivita' complessivamente svolta. 
              3. Il possesso dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui
          all'articolo  110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per  i
          soggetti  iscritti  nella  sezione  del  registro  di   cui
          all'articolo 109, comma 2,  lettera  e),  ed  e'  accertato
          dall'intermediario per conto del quale essi operano. 
              4. I soggetti iscritti nella sezione  del  registro  di
          cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
          cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita'
          ed  ai  prodotti  sui  quali  operano,  accertate  mediante
          attestato con esito  positivo  relativo  alla  frequenza  a
          corsi di formazione professionale a cura  delle  imprese  o
          dell'intermediario assicurativo per conto  dei  quali  tali
          soggetti operano. 
              5.  Le  disposizioni  previste  nei  commi  3  e  4  si
          applicano  altresi'  ai  soggetti  direttamente   coinvolti
          nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta  nei
          locali  dove  l'intermediario  di  cui  alle  sezioni   del
          registro previste all'articolo 109, comma  2,  lettere  a),
          b), d), e) ed f) opera o  attraverso  forme  di  vendita  a
          distanza. 
              5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le  modalita'
          applicative del presente articolo.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 112 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 112. Requisiti per l'iscrizione delle societa' 
              1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro
          di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e),  la
          societa' deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) avere la sede legale in Italia; 
              b) non essere assoggettata a procedure  di  fallimento,
          concordato  preventivo,  amministrazione  straordinaria   o
          liquidazione coatta amministrativa; 
              e)  non  essere  sottoposta  ai  divieti  e   decadenze
          previste dall'articolo 10, comma 4, della legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni. 
              2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione  del  registro
          di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e),  la
          societa' deve inoltre  avere  affidato  la  responsabilita'
          dell'attivita'  di  distribuzione  ad  almeno  una  persona
          fisica iscritta nella sezione  del  registro  al  quale  la
          medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella
          sezione del registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettera b),  il  rappresentante  legale  e,  ove  nominati,
          l'amministratore delegato e il  direttore  generale  devono
          essere iscritti nella medesima sezione del registro. 
              3. Ai fini dell'iscrizione, la societa'  deve  altresi'
          avere  stipulato  la   polizza   di   assicurazione   della
          responsabilita' civile professionale  di  cui  all'articolo
          110, comma 3, per l'attivita' di distribuzione svolta dalla
          societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2,  nonche'
          per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
          infedelta'  dei  dipendenti,  dei  collaboratori  o   delle
          persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. 
              4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la
          societa' deve inoltre disporre di un capitale  sociale  non
          inferiore all'importo stabilito  con  regolamento  adottato
          dall'IVASS. E' fatto obbligo  alla  societa'  che  esercita
          contemporaneamente   la   distribuzione   assicurativa    e
          riassicurativa  di  preporre  alle  due  attivita'  persone
          fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi
          di una organizzazione adeguata. 
              5. E' altresi' necessario il possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 111, commi 3 e 4,  in  capo  alle  persone
          fisiche  addette  all'attivita'  di  intermediazione  della
          societa' di  cui  alla  sezione  e)  del  registro  di  cui
          all'articolo  109,  comma  2.  E'  in  ogni  caso  preclusa
          l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
          109, comma 2,  lettera  e),  per  la  societa'  che  operi,
          direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'. 
              5-bis.  Ai  fini  dell'iscrizione  nella  sezione   del
          registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera  d),  la
          societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della
          persona fisica responsabile, nell'ambito  della  dirigenza,
          della distribuzione assicurativa.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 113 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 113. Cancellazione 
              1. L'Organismo per la registrazione degli  intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          provvede  alla   cancellazione   dell'intermediario   dalla
          relativa sezione del registro in caso di: 
              a) radiazione; 
              b) rinunzia all'iscrizione; 
              c) mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato
          motivo, per oltre tre anni; 
              d)  perdita  di  almeno  uno  dei  requisiti   di   cui
          agliarticoli 110, comma 1,111, commi 1 e 3, e112; 
              e) mancato versamento del contributo  di  vigilanza  di
          cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida  disposta
          dall'IVASS; 
              f)  limitatamente  agli  intermediari   iscritti   alle
          sezioni del registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettere a), b) ed f), perdita di efficacia  delle  garanzie
          assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e112, comma
          3; 
              g)  limitatamente  agli  intermediari  iscritti   nella
          sezione del registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettera b), mancato versamento del contributo al  Fondo  di
          garanzia previsto dall'articolo 115. 
              2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma
          1,  lettere  b)  e  c),  relativa  ai  produttori   diretti
          dell'impresa  o  ai  soggetti  iscritti  alla  sezione  del
          registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera  e),  e'
          presentata      dall'impresa      o,       rispettivamente,
          dall'intermediario iscritto alla sezione  del  registro  di
          cui all'articolo 109, comma 2, lettere a),  b)  e  d).  Nel
          caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto
          ovvero con il soggetto iscritto alla sezione  del  registro
          di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa  o,
          rispettivamente,  l'intermediario  sono  tenuti   a   darne
          comunicazione  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
          intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  e
          riassicurativi. L'intermediario iscritto alla  sezione  del
          registro di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  a),
          comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente
          i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo  109,  comma  2,
          lettera e). 
              3. Non si  procede  alla  cancellazione  dal  registro,
          anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa,  fino
          a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio  ovvero
          siano  in  corso   accertamenti   istruttori   propedeutici
          all'avvio del medesimo.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 117 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 117. Separazione patrimoniale 
              1.  I  premi  pagati  all'intermediario  e   le   somme
          destinate ai  risarcimenti  o  ai  pagamenti  dovuti  dalle
          imprese  di  assicurazione,  se  regolati  per  il  tramite
          dell'intermediario, sono versati in un conto separato,  del
          quale   puo'   essere   titolare   anche    l'intermediario
          espressamente in tale  qualita',  e  che  costituiscono  un
          patrimonio autonomo rispetto  a  quello  dell'intermediario
          medesimo. 
              2.  Sul  conto  separato  non  sono   ammesse   azioni,
          sequestri o pignoramenti  da  parte  di  creditori  diversi
          dagli assicurati e dalle  imprese  di  assicurazione.  Sono
          ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
          della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
          o alla singola impresa di assicurazione. 
              3. Sul conto  separato  non  operano  le  compensazioni
          legale  e  giudiziale  e  non  puo'  essere   pattuita   la
          compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
          depositario nei confronti dell'intermediario. 
              3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma  1
          gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2,  lettere
          a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con
          fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari  al  4
          per cento dei  premi  incassati,  con  un  minimo  di  euro
          18.750.   Il   limite   minimo   e'   aggiornato   mediante
          disposizioni dell'Unione europea  direttamente  applicabili
          per tener conto delle variazioni  dell'indice  europeo  dei
          prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 118 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
               "Art. 118. Adempimento delle  obbligazioni  pecuniarie
          attraverso intermediari assicurativi 
              1. Il pagamento  del  premio  eseguito  in  buona  fede
          all'intermediario o  ai  suoi  collaboratori  si  considera
          effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo
          prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario,
          le somme  dovute  agli  assicurati  ed  agli  altri  aventi
          diritto   a   prestazioni   assicurative   si   considerano
          effettivamente  percepite  dall'avente  diritto  solo   col
          rilascio di quietanza scritta. 
              2. La disposizione di cui al comma  1  si  applica  nei
          confronti dell'intermediario  iscritto  nella  sezione  del
          registro di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  b),
          esclusivamente  se  tali   attivita'   sono   espressamente
          previste dall'accordo sottoscritto  con  l'impresa.  A  tal
          fine  l'intermediario   e'   tenuto   a   darne   specifica
          comunicazione  al  cliente  nell'ambito   dell'informazione
          precontrattuale di cui all'articolo 120. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  si  applica  nei
          confronti  dell'intermediario  iscritto  alla  sezione  del
          registro di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  b),
          anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed  ha
          effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le
          attivita' previste dal comma 1  sono  incluse  nell'accordo
          sottoscritto con l'impresa delegataria. 
              4. (abrogato).". 
               Si riporta il testo dell'articolo 132-ter  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 132-ter. Sconti obbligatori 
              1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni,
          da  verificare  in  precedenza   o   contestualmente   alla
          stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi,  le  imprese
          di   assicurazione   praticano   uno   sconto   determinato
          dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: 
              a)  nel  caso  in  cui,  su  proposta  dell'impresa  di
          assicurazione,  i  soggetti  che  presentano  proposte  per
          l'assicurazione obbligatoria  accettano  di  sottoporre  il
          veicolo a ispezione da eseguire  a  spese  dell'impresa  di
          assicurazione; 
              b) nel caso in  cui  vengono  installati,  su  proposta
          dell'impresa di  assicurazione,  o  sono  gia'  presenti  e
          portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita'
          del  veicolo,  denominati  "scatola  nera"  o  equivalenti,
          ovvero  ulteriori  dispositivi,  individuati,  per  i  soli
          requisiti   funzionali   minimi   necessari   a   garantire
          l'utilizzo dei  dati  raccolti,  in  particolare,  ai  fini
          tariffari e della determinazione della  responsabilita'  in
          occasione dei sinistri,  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico, da adottare entro novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione; 
              c) nel caso in  cui  vengono  installati,  su  proposta
          dell'impresa  di  assicurazione,  o  sono  gia'   presenti,
          meccanismi elettronici che impediscono l'avvio  del  motore
          qualora sia riscontrato nel guidatore un  tasso  alcolemico
          superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione
          di veicoli a motore. 
              2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce  criteri
          e modalita' nell'ambito dei processi di  costruzione  della
          tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da
          parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al
          comma 1. Le imprese di  assicurazione,  in  attuazione  dei
          criteri  stabiliti  dall'IVASS,  definiscono   uno   sconto
          significativo da applicare alla clientela  a  fronte  della
          riduzione del rischio connesso al ricorrere di una  o  piu'
          delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano  in  sede
          di preventivo e nel contratto, in caso di  accettazione  da
          parte del contraente,  lo  sconto  praticato  per  ciascuna
          delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in
          percentuale, rispetto al prezzo  della  polizza  altrimenti
          applicato. 
              3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in  proprio
          possesso e di indagini statistiche, la lista delle province
          a maggiore tasso di sinistrosita' e con premio  medio  piu'
          elevato.  Tale  lista  e'  aggiornata  con  cadenza  almeno
          biennale. 
              4. Con il regolamento  di  cui  al  comma  2,  l'IVASS,
          tenuto  conto  dei  premi  piu'  elevati  applicati   nelle
          province individuate ai sensi  del  comma  3  e  di  quelli
          praticati nelle altre province a piu'  bassa  sinistrosita'
          ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive  e
          collocati  nella  medesima  classe  di  merito,   definisce
          altresi'  i  criteri  e  le  modalita'   finalizzati   alla
          determinazione da parte delle imprese di  assicurazione  di
          uno sconto, aggiuntivo e significativo  rispetto  a  quello
          praticato ai sensi del comma 2, da  applicare  ai  soggetti
          residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano
          provocato  sinistri   con   responsabilita'   esclusiva   o
          principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base
          dell'evidenza dell'attestato  di  rischio,  e  che  abbiano
          installato  o  installino,  a  seguito  della  stipula  del
          contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b). 
              5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: 
              a)  definisce  i  parametri  oggettivi,  tra   cui   la
          frequenza dei sinistri e il relativo costo  medio,  per  il
          calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; 
              b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al comma
          4, che non possano sussistere differenziali di  premio  che
          non  siano  giustificati   da   specifiche   evidenze   sui
          differenziali di rischio. 
              6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono  svolte
          nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              7. Le  imprese  di  assicurazione,  in  attuazione  dei
          criteri stabiliti dall'IVASS, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo
          sconto nei confronti dei  soggetti  che  si  trovino  nelle
          condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e
          aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi  del  comma
          2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in
          caso di accettazione da parte  del  contraente,  lo  sconto
          praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al
          prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui
          al presente comma  si  applica  ai  nuovi  contratti  o  in
          occasione del rinnovo di quelli in essere. 
              8. Resta fermo, nei  casi  di  cui  ai  commi  2  e  4,
          l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto
          di assicurazione. Al fine del conseguimento  della  massima
          trasparenza,  l'impresa  di  assicurazione   pubblica   nel
          proprio sito internet l'entita' degli sconti effettuati  in
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e  7,
          secondo forme di pubblicita'  che  ne  rendano  efficace  e
          chiara l'applicazione. 
              9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione,
          anche in via ispettiva ovvero a seguito  di  circostanziata
          segnalazione da parte di  terzi,  accerta  che  le  imprese
          assicurative  tengano   effettivamente   conto,   ai   fini
          dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,  2,
          4 e 7, nel processo  di  costruzione  della  tariffa  e  di
          ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal  regolamento
          di cui al comma 2  e  del  rispetto  dei  criteri  e  delle
          modalita' finalizzati alla determinazione dello  sconto  di
          cui al comma 4. 
              10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo
          di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle
          differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei
          confronti di assicurati  con  le  medesime  caratteristiche
          soggettive e collocati nella medesima classe di merito. 
              11. (abrogato). 
              12. Nei casi di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  i
          costi di  installazione,  disinstallazione,  funzionamento,
          sostituzione e portabilita' sono a carico dell'impresa.  La
          titolarita' delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e
          c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio  praticata
          dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica,
          altresi', in caso  di  contratto  stipulato  con  un  nuovo
          assicurato e in caso di  scadenza  di  un  contratto  o  di
          stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra  le
          stesse  parti.  Resta  fermo  l'obbligo  di  rispettare   i
          parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 133. Formule tariffarie 
              1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per
          altre categorie di veicoli  a  motore  che  possono  essere
          individuate dall'IVASS, con  regolamento,  i  contratti  di
          assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni
          di polizza  che  prevedano  ad  ogni  scadenza  annuale  la
          variazione  in  aumento  od  in  diminuzione   del   premio
          applicato all'atto della stipulazione  o  del  rinnovo,  in
          relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
          certo periodo di  tempo,  oppure  in  base  a  clausole  di
          franchigia che prevedano un contributo  dell'assicurato  al
          risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
          tipologie. L'individuazione delle categorie di  veicoli  e'
          effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.  La
          predetta  variazione  del   premio,   in   aumento   o   in
          diminuzione,  da  indicare,  in  valore   assoluto   e   in
          percentuale  rispetto  alla  tariffa  in  vigore  applicata
          dall'impresa, all'atto  dell'offerta  di  preventivo  della
          stipulazione o  di  rinnovo,  si  applica  automaticamente,
          fatte  salve   le   migliori   condizioni,   nella   misura
          preventivamente quantificata in  rapporto  alla  classe  di
          appartenenza  attribuita  alla  polizza  ed  esplicitamente
          indicata nel contratto. 
              1-bis. E' fatto divieto alle imprese  di  assicurazione
          di differenziare la  progressione  e  l'attribuzione  delle
          classi di merito  interne  in  funzione  della  durata  del
          rapporto  contrattuale  tra  l'assicurato  e  la   medesima
          impresa, ovvero in  base  a  parametri  che  ostacolino  la
          mobilita'  tra  diverse  imprese   di   assicurazione.   In
          particolare, le imprese di assicurazione  devono  garantire
          al soggetto che stipula  il  nuovo  contratto,  nell'ambito
          della classe di merito, le condizioni di  premio  assegnate
          agli  assicurati  aventi   identiche   caratteristiche   di
          rischio. 
              2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso
          telematico all'anagrafe nazionale delle  persone  abilitate
          alla guida prevista  dal  codice  della  strada  presso  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a  scopo  di
          verifica  e  aggiornamento  delle   informazioni   relative
          all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e
          tecniche  strettamente  correlate  ai  costi  del  servizio
          erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 145-bis  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          decreto legislativo: 
               "Art.  145-bis.Valore  probatorio   delle   cosiddette
          «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici 
              1. Quando uno dei veicoli  coinvolti  in  un  incidente
          risulta dotato di un dispositivo elettronico  che  presenta
          le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi
          dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e  c),  e  fatti
          salvi, in quanto equiparabili,  i  dispositivi  elettronici
          gia' in uso alla data di entrata  in  vigore  delle  citate
          disposizioni, le risultanze del dispositivo  formano  piena
          prova, nei procedimenti civili, dei fatti  a  cui  esse  si
          riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono  state
          prodotte   dimostri   il   mancato   funzionamento   o   la
          manomissione  del   predetto   dispositivo.   Le   medesime
          risultanze sono rese fruibili alle parti. 
              2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi
          elettronici che registrano l'attivita' del veicolo  di  cui
          all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche  nei  casi
          di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un  contratto
          di assicurazione con un'impresa  assicuratrice  diversa  da
          quella  che  ha  provveduto  a  installare   i   meccanismi
          elettronici,  sono  garantite  da  operatori,  di   seguito
          denominati «provider di  telematica  assicurativa»,  i  cui
          dati identificativi  sono  comunicati  all'IVASS  da  parte
          delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi.
          I dati sull'attivita' del veicolo sono gestiti in sicurezza
          dagli operatori  del  settore  sulla  base  dello  standard
          tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma  1-ter,
          deldecreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  24  marzo  2012,   n.   27,   e
          successive modificazioni, e  sono  successivamente  inviati
          alle rispettive imprese di assicurazione. 
              3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei
          meccanismi elettronici  nonche'  delle  apparecchiature  di
          telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di
          gestione dei dati,  in  caso  di  sottoscrizione  da  parte
          dell'assicurato  di  un  contratto  di  assicurazione   con
          un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare
          tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider  di
          telematica assicurativa, sono determinate  dal  regolamento
          previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, deldecreto-legge 24
          gennaio  2012,  n.  1,   convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge   24   marzo   2012,   n.   27,   e   successive
          modificazioni. Gli operatori rispondono  del  funzionamento
          ai fini dell'interoperabilita'. 
              4. (abrogato). 
              5. I dati sono trattati dall'impresa  di  assicurazione
          nel rispetto delle disposizioni del codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo
          30 giugno 2003,  n.  196.  L'impresa  di  assicurazione  e'
          titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196  del
          2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in  relazione
          alla disponibilita' di ulteriori servizi  connessi  con  la
          mobilita' del veicolo,  e'  fatto  divieto  all'impresa  di
          assicurazione, nonche' ai soggetti  a  essa  collegati,  di
          utilizzare i dispositivi di cui  al  presente  articolo  al
          fine  di  raccogliere  dati  ulteriori  rispetto  a  quelli
          destinati   alla   finalita'   di   determinazione    delle
          responsabilita'  in  occasione  dei  sinistri  e  ai   fini
          tariffari, o di rilevare la posizione e le  condizioni  del
          veicolo in maniera continuativa o  comunque  sproporzionata
          rispetto alla medesima finalita'. 
              6. E' fatto divieto  all'assicurato  di  disinstallare,
          manomettere  o  comunque   rendere   non   funzionante   il
          dispositivo installato. In caso di violazione  del  divieto
          di cui al periodo precedente da parte  dell'assicurato,  la
          riduzione del premio di cui  all'articolo  132-ter  non  e'
          applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato
          che abbia goduto della riduzione di premio e'  tenuto  alla
          restituzione  dell'importo  corrispondente  alla  riduzione
          accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 182 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 182. Pubblicita' dei prodotti assicurativi 
              1. La  pubblicita'  utilizzata  per  i  prodotti  delle
          imprese di assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla
          correttezza dell'informazione ed alla conformita'  rispetto
          al  contenuto  della  documentazione  informativa  e  delle
          condizioni  di  contratto  cui   i   prodotti   stessi   si
          riferiscono. 
              2. (abrogato). 
              3. L'IVASS puo' richiedere, in via non sistematica,  la
          trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse
          forme, che e' utilizzato dalle imprese. 
              4. L'IVASS sospende in via cautelare,  per  un  periodo
          non  superiore  a  novanta  giorni,  la  diffusione   della
          pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle
          disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. 
              5. L'IVASS vieta la  diffusione  della  pubblicita'  in
          caso di accertata violazione delle disposizioni in  materia
          di trasparenza e correttezza. 
              6. L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in
          caso di mancata ottemperanza ai  provvedimenti  di  cui  ai
          commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma
          2. 
              7. L'IVASS, con regolamento, stabilisce  i  criteri  di
          riconoscibilita'  della  pubblicita'  e  di   chiarezza   e
          correttezza dell'informazione.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 183 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 183. Regole di comportamento 
              1. Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono: 
              a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza
          nei confronti dei contraenti e degli assicurati; 
              b) (abrogata). 
              c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare
          conflitti  di  interesse  ove  cio'   sia   ragionevolmente
          possibile e, in situazioni di conflitto, agire in  modo  da
          consentire agli assicurati la  necessaria  trasparenza  sui
          possibili  effetti  sfavorevoli  e   comunque   gestire   i
          conflitti di interesse in modo  da  escludere  che  rechino
          loro pregiudizio; 
              d) realizzare una  gestione  finanziaria  indipendente,
          sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare  i
          diritti dei contraenti e degli assicurati. 
              2.  L'IVASS   adotta,   con   regolamento,   specifiche
          disposizioni relative alla determinazione delle  regole  di
          comportamento da osservare nei rapporti con  i  contraenti,
          in modo che l'attivita' si svolga  con  correttezza  e  con
          adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 
              3.  L'IVASS  tiene  conto,   nel   regolamento,   delle
          differenti esigenze di protezione dei  contraenti  e  degli
          assicurati,  nonche'  della  natura  dei  rischi  e   delle
          obbligazioni assunte dall'impresa, individua  le  categorie
          di soggetti che non necessitano in tutto o in  parte  della
          protezione  riservata  alla  clientela  non  qualificata  e
          determina modalita', limiti e  condizioni  di  applicazione
          delle medesime disposizioni nell'offerta e  nell'esecuzione
          dei contratti di assicurazione dei rami danni,  tenendo  in
          considerazione le particolari caratteristiche  delle  varie
          tipologie di rischio.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 184 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 184. Misure cautelari ed interdittive 
              1. Avuto riguardo  all'obiettivo  di  protezione  degli
          assicurati, l'IVASS  sospende  in  via  cautelare,  per  un
          periodo   non    superiore    a    novanta    giorni,    la
          commercializzazione  del  prodotto  in  caso   di   fondato
          sospetto di  violazione  delle  disposizioni  del  presente
          titolo o delle relative norme di attuazione, nonche'  delle
          disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo
          del prodotto di cui  agli  articoli  30-decies,  121-bis  e
          121-ter. 
              2. L'IVASS vieta  la  commercializzazione  in  caso  di
          accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1
          e dispone, a cura e spese dell'impresa o  del  distributore
          interessato, la diffusione al pubblico, mediante  le  forme
          piu' utili alla generale conoscibilita', dei  provvedimenti
          adottati.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 191 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
               "Art. 191. Potere regolamentare 
              1. Fatta salva la potesta' regolamentare del Governo  e
          del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   secondo   le
          disposizioni previste dal  presente  Codice,  l'IVASS,  per
          l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  sulla  gestione
          tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle  imprese   di
          assicurazione e di riassicurazione e  sulla  trasparenza  e
          sulla correttezza dei comportamenti delle imprese  e  degli
          intermediari di assicurazione  e  di  riassicurazione,  con
          particolare riferimento alla tutela degli assicurati,  puo'
          adottare regolamenti  o  altre  disposizioni  di  carattere
          generale  per  l'attuazione  delle  norme   contenute   nel
          presente   codice   e   delle   disposizioni   direttamente
          applicabili dell'Unione europea,  nonche'  regolamenti  per
          l'attuazione delle raccomandazioni,  linee  guida  e  altre
          disposizioni emanate dalle Autorita' di vigilanza  europee,
          aventi ad oggetto le seguenti materie: 
              a)  le   condizioni   di   accesso   all'attivita'   di
          assicurazione; 
              b)  le  condizioni  di  esercizio   dell'attivita'   di
          assicurazione e riassicurazione, incluso: 
              1)  il  sistema  di  governo  societario,  incluse   le
          funzioni fondamentali, delle  imprese  di  assicurazione  e
          riassicurazione; 
              2)  l'adeguatezza   patrimoniale,   ivi   compresa   la
          formazione  delle  riserve  tecniche,  la  copertura  e  la
          valutazione delle  attivita',  la  composizione  dei  fondi
          propri  ed  il  calcolo  dei  requisiti   patrimoniali   di
          solvibilita'  delle   imprese   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione,   con   particolare    riferimento    alla
          disciplina della formula standard  e  del  modello  interno
          completo o parziale, nonche'  l'eventuale  possibilita'  di
          richiedere l'attivita' di verifica da parte della  societa'
          di revisione  in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione
          europea; 
              3)   l'informativa   e   il   processo   di   controllo
          prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla
          solvibilita'  e  sulla   condizione   finanziaria   nonche'
          l'eventuale sottoposizione dell'informativa a  verifica  da
          parte della societa' di revisione; 
              c)  le   condizioni   di   accesso   e   di   esercizio
          all'attivita' di assicurazione delle imprese  con  sede  in
          uno Stato terzo; 
              d)  le   condizioni   di   accesso   e   di   esercizio
          all'attivita' di assicurazione delle imprese locali; 
              e)  le   condizioni   di   accesso   e   di   esercizio
          all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per
          l'accesso e  l'esercizio  delle  societa'  veicolo  di  cui
          all'articolo 57-bis; 
              f) la classificazione dei rischi all'interno  dei  rami
          di cui all'articolo 2; 
              g)   le   procedure    relative    all'assunzione    di
          partecipazioni e gli assetti proprietari,  ivi  inclusa  la
          disciplina degli stretti legami; 
              h) gli schemi di  bilancio,  il  piano  dei  conti,  le
          modalita' di calcolo, le forme e le modalita'  di  raccordo
          fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri
          modelli di vigilanza derivati dal bilancio di  esercizio  e
          consolidato   delle   imprese   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione; 
              i) l'individuazione dei soggetti  non  sottoposti  agli
          obblighi di redazione del  bilancio  consolidato  che  sono
          tenuti, ad esclusivi  fini  di  vigilanza,  a  redigere  il
          bilancio consolidato; 
              l) la costituzione e  l'amministrazione  dei  patrimoni
          dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste  dal
          codice civile, delle gestioni separate e dei fondi  interni
          delle imprese che esercitano le assicurazioni  sulla  vita,
          ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di
          investimento e i principi e gli schemi da adottare  per  la
          valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio; 
              m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria
          per i  veicoli  a  motore  e  i  natanti,  ivi  incluse  le
          procedure liquidative; 
              n)  i  contratti  di  assicurazione,  con   particolare
          riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli  a
          motore  e  i  natanti  e  le  particolari   operazioni   di
          assicurazione; 
              o) la  correttezza  della  pubblicita',  le  regole  di
          presentazione  e  di   comportamento   delle   imprese   di
          assicurazione   e   dei   distributori   nell'ideazione   e
          nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto  conto  delle
          differenti esigenze di protezione degli assicurati; 
              p) la procedura per la presentazione  dei  reclami  per
          l'accertamento    della    violazione    degli     obblighi
          comportamentali   a   carico   delle   imprese   e    degli
          intermediari; 
              q) gli obblighi informativi prima della  conclusione  e
          durante l'esecuzione del  contratto,  ivi  compresi  quelli
          relativi  alla  promozione  e  al  collocamento,   mediante
          tecniche  di  comunicazione  a   distanza,   dei   prodotti
          assicurativi; 
              r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; 
              s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la
          verifica delle operazioni infragruppo ed il  calcolo  della
          solvibilita' di gruppo; 
              t) le procedure  per  le  misure  di  salvaguardia,  di
          risanamento   e   di   liquidazione   delle   imprese    di
          assicurazione  e  di  riassicurazione  e   delle   societa'
          soggette alla vigilanza sul gruppo; 
              u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti  dalla
          circolazione   dei   veicoli   e   dei   natanti    nonche'
          dell'attivita' venatoria; 
              v) i  procedimenti  relativi  all'accertamento  e  alla
          irrogazione delle sanzioni amministrative. 
              2. I regolamenti di cui al comma  1  si  conformano  al
          principio di proporzionalita'  per  il  raggiungimento  del
          fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. 
              3. I  regolamenti  devono  risultare  coerenti  con  le
          finalita' della vigilanza di cui agli  articoli  3  e  5  e
          devono tenere conto delle esigenze di competitivita'  e  di
          sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita'
          dei soggetti vigilati. 
              4.  I  regolamenti  sono  adottati  nel   rispetto   di
          procedure  di  consultazione  aperte  e   trasparenti   che
          consentano   la   conoscibilita'   della    normativa    in
          preparazione  e  dei  commenti  ricevuti   anche   mediante
          pubblicazione sul sito  Internet  dell'Istituto.  All'avvio
          della  consultazione  l'IVASS  rende  noto  lo  schema  del
          provvedimento  ed   i   risultati   dell'analisi   relativa
          all'impatto  della  regolamentazione,  che   effettua   nel
          rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge
          29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni  regolamentari
          dell'IVASS. 
              5.  L'IVASS  puo'  richiedere,   in   ogni   fase   del
          procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime
          pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito  della
          procedura di  consultazione,  e  sul  parere  eventualmente
          richiesto al Consiglio di Stato. 
              6. I regolamenti  adottati  dall'IVASS  sono  fra  loro
          coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni  di
          vigilanza.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 208 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 208. Comunicazioni alla  Commissione  europea  e
          all'AEAP e alle  autorita'  di  vigilanza  di  altri  Stati
          membri relativamente ad imprese di Stati membri e di  Stati
          terzi 
              1. L'IVASS comunica alla Commissione europea,  all'AEAP
          e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri: 
              a)  ogni  autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
          assicurativa o riassicurativa rilasciata ad  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione  di  nuova  costituzione
          che sia  controllata,  direttamente  o  indirettamente,  da
          imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  aventi  la
          sede legale in uno Stato terzo; 
              b) ogni autorizzazione all'acquisizione,  da  parte  di
          imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  aventi  la
          sede legale  in  uno  Stato  terzo,  di  partecipazioni  di
          controllo in imprese di assicurazione o di  riassicurazione
          aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. 
              1-bis.  Se  l'autorizzazione  e'  stata  rilasciata  ad
          un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  che  si
          trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura
          dei rapporti di controllo e' specificamente indicata  nella
          comunicazione che l'IVASS invia alla  Commissione  europea,
          all'AEAP e alle autorita' di vigilanza  degli  altri  Stati
          membri. 
              2. L'IVASS informa  la  Commissione  europea  e  l'AEAP
          delle  difficolta'  di  carattere  generale   eventualmente
          incontrate dalle imprese  e  dagli  intermediari,  anche  a
          titolo accessorio, aventi la  sede  legale  nel  territorio
          della    Repubblica    nell'accesso    e     nell'esercizio
          dell'attivita' in  regime  di  stabilimento  in  uno  Stato
          terzo.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 305 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 305. Attivita' abusivamente esercitata 
              1.   Chiunque   svolge   attivita'    assicurativa    o
          riassicurativa in difetto di autorizzazione e'  punito  con
          la reclusione da due a quattro anni e con la multa da  euro
          ventimila ad euro duecentomila. 
              2. Chiunque  esercita  l'attivita'  di  intermediazione
          assicurativa o riassicurativa in difetto di  iscrizione  al
          registro  di  cui  all'articolo  10  9e'  punito   con   la
          reclusione da sei mesi a due anni e con la  multa  da  euro
          diecimila a euro centomila. 
              3. Se vi e' fondato sospetto che  una  societa'  svolga
          attivita' assicurativa o riassicurativa in  violazione  del
          comma 1 o di intermediazione assicurativa o  riassicurativa
          in violazione del comma 2, l'IVASS  richiede  al  tribunale
          l'adozione dei provvedimenti  previsti  dall'articolo  2409
          del codice civileovvero allo stesso fine denunzia  i  fatti
          al pubblico ministero. 
              4. (abrogato). 
              5.   L'esercizio   dell'attivita'    di    perito    di
          assicurazione in difetto di iscrizione  al  ruolo  previsto
          dall'articolo 156e' punito  a  normadell'articolo  348  del
          codice penale.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 306 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 306. Impedimenti all'esercizio delle funzioni di
          vigilanza 
              1. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2638  del
          codice civile, chiunque ostacola le funzioni  di  vigilanza
          con il rifiuto dell'accesso ai  locali  o  con  il  diniego
          all'ordine di esibizione della  documentazione  concernente
          l'attivita'   assicurativa   o    riassicurativa    o    di
          intermediazione assicurativa o  riassicurativa,  che  viene
          opposto ai funzionari dell'IVASS incaricati di accertare  i
          fatti che possono configurare una violazione  dell'articolo
          305, e' punito con la reclusione fino a due anni e la multa
          da euro diecimila ad euro centomila. 
              2. (abrogato).". 
               Si riporta il testo dell'articolo 308 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 308. Abuso di denominazione assicurativa 
              1. L'uso, nella denominazione sociale  o  in  qualsiasi
          comunicazione  al  pubblico,  delle  parole  assicurazione,
          riassicurazione,  impresa  o  compagnia  di  assicurazione,
          impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice
          ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera,
          idonee  a  trarre  in  inganno  sulla  legittimazione  allo
          svolgimento dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e'
          vietato ai soggetti  diversi,  rispettivamente,  da  quelli
          autorizzati all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o
          di riassicurazione. 
              2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale  o
          in  qualsiasi  comunicazione  al  pubblico,  delle   parole
          intermediario   di    assicurazione,    intermediario    di
          riassicurazione, produttore di assicurazione, intermediario
          di   assicurazione   a   titolo   accessorio,   agente   di
          assicurazione,   broker,   mediatore   di    assicurazione,
          mediatore  di  riassicurazione,   produttore   diretto   di
          assicurazione, perito  di  assicurazione  ovvero  di  altre
          parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre
          in  inganno  sulla  legittimazione  allo   svolgimento   di
          attivita' di intermediazione assicurativa, riassicurativa o
          di attivita' peritale e'  vietato  a  soggetti  diversi  da
          quelli  iscritti  nel  registro   degli   intermediari   di
          assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo  109
          o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo
          156. 
              3. L'IVASS determina, con regolamento,  le  ipotesi  in
          cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in  base
          ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei
          commi 1 e 2 possono essere utilizzate da  soggetti  diversi
          dalle imprese o dagli intermediari. 
              4. Chiunque contravviene al disposto  del  comma  1  e'
          punito, se persona fisica, con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni  e,  se
          persona   giuridica,   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  trentamila  al  dieci  per  cento  del
          fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata
          secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
              4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 e'
          punito, se persona fisica, con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro  mille  ad  euro  settecentomila  e,  se
          persona   giuridica,   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  euro  cinquemila  ad  euro  cinque  milioni
          oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La
          misura della sanzione puo' essere aumentata secondo  quanto
          previsto all'articolo 310, comma 2.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 321 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 321. Doveri degli organi di controllo 
              1. Alle persone che compongono gli organi di  controllo
          di un'impresa di  assicurazione  o  di  riassicurazione  le
          quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190,
          commi  1  e  3,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. 
              2. La medesima sanzione si  applica  alle  persone  che
          compongono i  corrispondenti  organi  delle  societa',  ivi
          incluse le societa' di  partecipazione  assicurativa  e  di
          partecipazione   finanziaria   mista,    che    controllano
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono
          da queste controllate le quali  omettono  le  comunicazioni
          previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. 
              3. (abrogato). 
              4.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 322 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 322. Doveri del revisore legale e della societa'
          di revisione legale 
              1. Il revisore legale e i legali  rappresentanti  della
          societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione
          o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste
          dall'articolo  190,  commi  1,  2  e  4,   sono   segnalati
          dall'IVASS  alla   CONSOB   ai   fini   dell'adozione   dei
          provvedimenti di competenza. 
              2. La medesima segnalazione e' disposta  nei  confronti
          del revisore  legale  e  dei  legali  rappresentanti  della
          societa' di revisione  legale  che  sono  incaricate  dalle
          societa' che controllano un'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione o che sono da queste  controllate  i  quali
          omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi
          1, 2, 4 e 5. 
              3.  La  CONSOB  informa   l'IVASS   dei   provvedimenti
          adottati.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 325 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 325. Destinatari  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie 
              1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  311,  le   sanzioni
          amministrative sono applicate nei confronti  delle  imprese
          di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali
          e delle particolari mutue assicuratrici di  cui  al  Titolo
          IV,  dell'ultima  societa'   controllante   italiana   come
          determinata dall'articolo 210, comma 2, per  la  violazione
          degli obblighi di cui  al  Titolo  XV,  delle  societa'  di
          partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria
          mista,  degli   intermediari   e   degli   altri   soggetti
          destinatari degli obblighi di  cui  al  presente  codice  o
          delle relative  norme  di  attuazione,  responsabili  della
          violazione. 
              2. (abrogato). 
              3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai  soggetti
          ai  quali  siano  state  affidate   funzioni   parzialmente
          comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione
          e di riassicurazione sono  applicate  nei  confronti  delle
          imprese stesse.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 328 del codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art.  328.  Norme  sul   pagamento   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie 
              1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalita' e i
          termini  di   pagamento   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie.  Alla  riscossione  coattiva   delle   sanzioni
          amministrative  pecuniarie  si  provvede   mediante   ruolo
          secondo i termini e le modalita' previsti dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del
          Fondo di garanzia per le vittime della  strada  i  proventi
          derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
          in applicazione dei seguenti articoli: 
              a) 310, comma 1, lettera b),  ad  eccezione  di  quelli
          derivanti dalle  sanzioni  irrogate  per  violazioni  degli
          articoli 10-quater e 182; 
              b) 310, comma 1, lettera c),  ad  eccezione  di  quelli
          derivanti   dalle   sanzioni   irrogate   per    violazione
          dell'articolo 183; 
              c) 310-bis; 
              d) 310-ter; 
              e) 310-quater. 
              4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal  presente  Titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5  per
          la parte relativa alla facolta' di pagamento della sanzione
          in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n.
          689.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 329 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
               "Art. 329. Sanzioni disciplinari applicabili ai periti
          assicurativi 
              1. I periti assicurativi che nell'esercizio della  loro
          attivita'  violino  le  norme  del  presente  codice  o  le
          relative norme di attuazione, sono  puniti,  in  base  alla
          gravita'  dell'infrazione  e  tenuto  conto  dell'eventuale
          recidiva, con una delle seguenti sanzioni: 
              a) richiamo; 
              b) censura; 
              c) radiazione. 
              2.  Il  richiamo,  consistente  in  una   dichiarazione
          scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
          manchevolezza.  La  censura  e'  disposta  per   fatti   di
          particolare gravita'. La radiazione e' disposta  per  fatti
          di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione
          dei rapporti di intermediazione e, nel  caso  di  esercizio
          dell'attivita' in forma societaria,  comporta  altresi'  la
          cancellazione  della  societa'  nei  casi  di   particolare
          gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito. 
              3.  I  provvedimenti   disciplinari   sono   notificati
          all'interessato  mediante  lettera  raccomandata   e   sono
          comunicati  alle  imprese  con  le  quali  il  medesimo  ha
          incarichi in corso di esecuzione.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 336 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo 
               "Art.  336.  Intermediari  di   assicurazione   e   di
          riassicurazione 
              1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109
          e' tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo  annuale,
          denominato contributo di vigilanza  sugli  intermediari  di
          assicurazione e riassicurazione nella  misura  massima  di:
          euro cento per le persone fisiche iscritte al  registro  di
          cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento
          per le persone  giuridiche  iscritte  al  registro  di  cui
          all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro  cento  per  le
          persone fisiche iscritte al registro  di  cui  all'articolo
          109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per  le  persone
          giuridiche iscritte al registro di  cui  all'articolo  109,
          comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone  fisiche
          iscritte al registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettera  c),  euro  diecimila  per  le  persone  giuridiche
          iscritte al registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettera d), euro 100 per le  persone  fisiche  iscritte  al
          registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro
          cinquecento per le persone giuridiche iscritte al  registro
          di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f). Il contributo
          non e' deducibile dal reddito dell'intermediario. 
              2. Il contributo di vigilanza e' determinato  entro  il
          30 maggio con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la
          copertura  finanziaria  degli  oneri  di  vigilanza   sugli
          intermediari iscritti al registro. Il decreto e' pubblicato
          entro  il  30  giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale   e   nel
          Bollettino dell'IVASS. 
              3.  Si  applica  l'articolo   335,   commi   5   e   6.
          L'attestazione  relativa   al   pagamento   e'   comunicata
          all'IVASS nelle forme e con  i  termini  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 2. 
              3-bis. Il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  al  comma  2,  individua   altresi'   il
          contributo a carico di coloro  che  intendono  svolgere  la
          prova di idoneita' di cui all'articolo 110, comma 2,  nella
          misura  necessaria  a  garantire  lo  svolgimento  di  tale
          attivita'.".