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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018, n. 67

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. (18G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2018
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-6-2018
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n.  243  del  2012,
che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle  province,
delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,  sia  nella  fase  di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,  come
eventualmente modificato  ai  sensi  dell'articolo  10  della  stessa
legge; 
  Visto l'articolo 10  della  citata  legge  n.  243  del  2012,  che
disciplina il ricorso all'indebitamento  da  parte  delle  regioni  e
degli  enti  locali  e,  in  particolare,  il  comma  5  che   rinvia
l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 ad  un
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare
d'intesa con la Conferenza unificata; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante modifiche alla legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle
regioni e degli enti locali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21, recante regolamento in  materia  di  criteri  e
modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma  5,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, in materia  di  ricorso  all'indebitamento  da
parte delle regioni e degli enti locali,  ivi  incluse  le  modalita'
attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso  di  inerzia  o
ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 16, del  citato  decreto
Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, che  istituisce
un Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
novembre 2017, n. 207, recante  criteri  e  modalita'  di  attuazione
dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  in
materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni  e  degli
enti  locali,  ivi  incluse  le  modalita'   attuative   del   potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 6  dicembre  2017,  n.
252, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª  Serie  speciale  -  13
dicembre 2017, n. 50; 
  Ritenuto    necessario    integrare    la    disciplina    relativa
all'Osservatorio per  il  monitoraggio  delle  intese  regionali  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017; 
  Considerato necessario modificare, a seguito della citata  sentenza
della Corte costituzionale n. 252 del 2017, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, eliminando  la  disciplina
concernente le  modalita'  attuative  del  potere  sostitutivo  dello
Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 21 dicembre 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 gennaio 2018; 
  Acquisito il parere della 5ª commissione  parlamentare  del  Senato
della Repubblica, espresso in data 17 gennaio 2018; 
  Considerato che la V  commissione  parlamentare  della  Camera  dei
deputati non ha espresso il parere nel termine prescritto; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
                dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio
2017, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel  titolo,  sono  soppresse  le  parole:  «,  ivi  incluse  le
modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato,  in  caso  di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano»; 
  b) nel preambolo, all'ottavo «Visto», sono soppresse le parole:  «,
ivi incluse le  modalita'  attuative  del  potere  sostitutivo  dello
Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano»; 
  c) nel preambolo, dopo  le  parole:  «Ravvisata  l'opportunita'  di
procedere all'adozione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri al fine di definire i criteri e le modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10  della  legge  n.
243 del 2012» sono soppresse le seguenti: «, ivi incluse le modalita'
attuative del potere sostitutivo dello Stato»; 
  d) all'articolo 2, il comma 16 e' abrogato; 
  e) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Osservatorio per il monitoraggio delle intese  regionali).
-  1.  E'  istituito,  senza   oneri   per   la   finanza   pubblica,
l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito
denominato  "Osservatorio",  per  il   monitoraggio   dell'attuazione
dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese
e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per  investimenti
da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio  ha  sede  ed  opera
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. 
  2.  L'Osservatorio  opera  con  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili. 
  3.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dall'Ispettore  generale   capo
dell'Ispettorato   generale   per   la   finanza   delle    pubbliche
amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ed  e'
composto dai seguenti componenti effettivi: 
  a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  c) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
  d) tre rappresentanti indicati dalla  Conferenza  delle  regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI); 
  f) due rappresentanti indicati dall'Associazione  nazionale  comuni
italiani (ANCI). 
  4. I componenti dell'Osservatorio sono  nominati  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su   designazione   delle
amministrazioni e degli altri organismi di cui al  comma  3.  Con  la
stessa procedura e' nominato un  componente  supplente  per  ciascuna
delle categorie indicate nel comma 3. 
  5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in  carica
quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati  per  piu'
di due mandati. 
  6. L'incarico di componente dell'Osservatorio e' a titolo  gratuito
e non comporta  alcun  emolumento,  indennita',  gettone  o  compenso
comunque denominato. 
  7. Gli oneri  connessi  alla  partecipazione  dei  componenti  alle
attivita' dell'Osservatorio sono a  carico  dei  rispettivi  soggetti
istituzionali rappresentati. 
  8.  Il  Presidente   dell'Osservatorio,   di   seguito   denominato
Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori. 
  9. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio e'  presieduto
da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, designato dal Presidente. 
  10. Alle riunioni partecipano, anche  in  modalita'  telematica,  i
componenti effettivi di cui al comma 3. I  medesimi  componenti,  nel
caso in cui non possano intervenire ad una riunione,  possono  essere
sostituiti dai rispettivi componenti supplenti.  La  sostituzione  e'
comunicata al Presidente. I  componenti  supplenti  possono  comunque
assistere alle riunioni. 
  11. Alle riunioni possono intervenire,  previa  autorizzazione  del
Presidente,  i  collaboratori  dei  componenti  titolari  ed  esperti
esterni espressamente invitati. 
  12. Le riunioni sono valide quando e' presente almeno la meta'  dei
componenti dell'Osservatorio. 
  13. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale
di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno
riferimento all'Ufficio II IGEPA del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  14. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale. 
  15. Il Presidente, anche  sulla  base  di  quanto  convenuto  nella
riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di  norma
con almeno sette giorni di  preavviso,  mediante  comunicazione,  via
posta elettronica, comprendente  l'ordine  del  giorno.  La  relativa
documentazione, trasmessa in via  telematica,  deve  essere  messa  a
disposizione dei componenti  dell'Osservatorio  in  formato  digitale
almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione. 
  16. Il Presidente cura la redazione del verbale  di  ogni  riunione
avvalendosi della Segreteria di cui al comma 13. 
  17. L'Osservatorio richiede alle amministrazioni dello Stato,  agli
enti territoriali e alle associazioni in esso  rappresentate  i  dati
concernenti le intese regionali e le  altre  informazioni  necessarie
all'assolvimento dei propri compiti. 
  18.  L'Osservatorio  richiede  ad  altre  istituzioni  pubbliche  o
private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali
ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine
per la loro trasmissione. 
  19. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli  esiti  delle  intese
regionali e verificare  il  pieno  utilizzo  degli  spazi  finanziari
finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati  e
le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori: 
  a) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti
beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti); 
  b) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale
(spazi finanziari disponibili/entrate finali); 
  c) tasso di incremento degli investimenti effettuati  (investimenti
anno n-l rispetto ad anno n); 
  d) tempestivita' dei pagamenti in conto capitale; 
  e) tempi medi di realizzazione delle opere. 
  20.  L'Osservatorio  puo'  introdurre   ulteriori   indicatori   di
monitoraggio. 
  21. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione  sull'esito
dell'attivita' di monitoraggio  di  cui  al  comma  19,  completa  di
indicazioni e suggerimenti utili ad  ottimizzare  il  pieno  utilizzo
degli  spazi  finanziari   finalizzati   alla   realizzazione   degli
investimenti. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  22. L'Osservatorio elabora principi generali e  strategie  volte  a
favorire il pieno utilizzo degli spazi  finanziari  finalizzati  alla
realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali.  A
tal fine, anche mediante accordi: 
  a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia
tra  Governo,  regioni  ed  enti  locali   del   proprio   territorio
finalizzata al rilancio degli investimenti; 
  b) promuove programmi specifici di formazione destinati  agli  enti
territoriali; 
  c)  assicura  lo  scambio  di  esperienze  e  la  diffusione  delle
informazioni con le regioni, gli enti locali e le  altre  istituzioni
interessate   anche   attraverso   pubblicazioni   e   convegni    di
approfondimento; 
  d) adotta  programmi  di  sensibilizzazione  delle  amministrazioni
dello  Stato,  degli   enti   territoriali   e   delle   associazioni
rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il  pieno
utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.»; 
  f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie). -  1.  Dall'attuazione  del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 214 del 12 settembre  1988,
          S.O. 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Disposizioni  per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'art. 81, sesto  comma,  della  Costituzione)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12. 
              -  Si   riporta   l'art.   81,   sesto   comma,   della
          Costituzione: 
              «Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,  le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale.». 
              - Si riporta l'art. 9 della citata  legge  24  dicembre
          2012, n. 243: 
              «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              3. 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
                a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
                b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
                c) destinazione dei proventi delle sanzioni a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.». 
              - Si riporta l'art. 10 della citata legge  24  dicembre
          2012, n. 243: 
              «Art. 10  (Ricorso  all'indebitamento  da  parte  delle
          regioni  e  degli   enti   locali).   -   1.   Il   ricorso
          all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
          province,  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e'   consentito
          esclusivamente per finanziare spese di investimento con  le
          modalita' e nei limiti previsti  dal  presente  articolo  e
          dalla legge dello Stato. 
              2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  operazioni   di
          indebitamento   sono   effettuate   solo    contestualmente
          all'adozione  di  piani  di  ammortamento  di  durata   non
          superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
          evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui
          singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di
          copertura degli oneri corrispondenti. 
              3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti sono effettuate sulla base  di  apposite  intese
          concluse in ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno
          di riferimento, il rispetto del saldo di  cui  all'art.  9,
          comma  1,  del  complesso  degli  enti  territoriali  della
          regione interessata, compresa la medesima regione. 
              4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
          sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
          nazionali.  Resta  fermo  il  rispetto  del  saldo  di  cui
          all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
          sono disciplinati criteri e  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo, ivi incluse le modalita'  attuative  del
          potere sostitutivo  dello  Stato,  in  caso  di  inerzia  o
          ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano. Lo schema  del  decreto  e'  trasmesso
          alle Camere per l'espressione del parere delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i   profili   di   carattere
          finanziario. I pareri sono espressi entro  quindici  giorni
          dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'  essere
          comunque adottato.». 
              - La legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge
          24 dicembre 2012, n. 243,  in  materia  di  equilibrio  dei
          bilanci delle regioni e degli enti  locali)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 febbraio 2017, n.  21  (Regolamento  recante  criteri  e
          modalita' di attuazione dell'articolo 10,  comma  5,  della
          legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  in  materia  di  ricorso
          all'indebitamento da  parte  delle  regioni  e  degli  enti
          locali), il cui titolo e' modificato dal presente  decreto,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  marzo  2017,  n.
          59. 
              - Si riporta l'art. 2 del citato decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017,  n.  21,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.   2   (Intese   regionali).   -   1.   Ai    fini
          dell'attuazione dell'art. 1,  comma  1,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  termine
          perentorio del 15 gennaio di ciascun anno,  avviano  l'iter
          delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso
          sui propri siti istituzionali, contenente le  modalita'  di
          presentazione delle  domande  di  cessione  e  acquisizione
          degli spazi finanziari, nonche' le  informazioni  utili  al
          rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e
          contestualmente comunicano  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato l'avvio dell'iter  attraverso  il  sistema  web
          dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le  province
          autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del  Consiglio
          delle  autonomie  locali  e,   ove   non   istituito,   dei
          rappresentanti  regionali  delle   autonomie   locali   per
          garantire   la   massima   pubblicita'    delle    predette
          informazioni. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni
          possono cedere, per uno o piu' esercizi  successivi,  spazi
          finanziari  finalizzati  ad  investimenti   da   realizzare
          attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
          degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni
          possono richiedere, per uno  o  piu'  esercizi  successivi,
          spazi finanziari vincolati agli investimenti da  realizzare
          attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
          degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. 
              4. La richiesta di spazi finanziari di cui al  comma  3
          deve  contenere  le  informazioni  relative  all'avanzo  di
          amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo
          crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o
          dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo  di  cassa
          al 31 dicembre del medesimo anno e  alla  quota  dei  fondi
          stanziati  in  bilancio   dell'esercizio   di   riferimento
          destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
              5. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni
          comunicano le domande  di  cessione  e  acquisizione  degli
          spazi finanziari, di  cui  ai  commi  da  2  a  4,  con  le
          modalita' definite al comma 1, entro il termine  perentorio
          del 28 febbraio di ciascun anno. 
              6. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, tenendo conto delle  domande  pervenute  entro  il
          termine previsto dal comma 5,  approvano  con  delibera  di
          Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun
          anno,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   delle
          autonomie locali e, ove non istituito,  dei  rappresentanti
          regionali   delle   autonomie   locali,   le   intese   per
          l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente
          ordine di priorita': 
                a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica
          nell'anno 2015 in  quanto  con  popolazione  fino  a  1.000
          abitanti; 
                b) dei comuni istituiti, nel  quinquennio  precedente
          all'anno dell'intesa, a seguito  dei  processi  di  fusione
          previsti  dalla  legislazione  vigente.  Sono   considerati
          esclusivamente i comuni per i quali i processi  di  fusione
          si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno  dell'intesa
          stessa; 
                c) degli enti territoriali che dispongono di progetti
          esecutivi di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in
          conformita'   alla   vigente   normativa,   completi    del
          cronoprogramma  della  spesa,  e  presentano  la   maggiore
          incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota  vincolata
          agli  investimenti  del   risultato   di   amministrazione,
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente, per operazioni di  investimento  da  realizzare
          attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione; 
                d) degli enti territoriali che dispongono di progetti
          esecutivi di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in
          conformita'   alla   vigente   normativa,   completi    del
          cronoprogramma  della  spesa,  e  presentano  la   maggiore
          incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del
          risultato di amministrazione destinata  agli  investimenti,
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente, per operazioni di  investimento  da  realizzare
          attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione. 
              7. Nel caso in cui gli spazi  disponibili  non  fossero
          sufficienti a soddisfare le richieste di cui  alla  lettera
          a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni e' effettuata
          seguendo i criteri di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del
          citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  possono  definire  ulteriori  criteri,   ferme
          restando le priorita' individuate dalle lettere a), b),  c)
          e d) del comma 6, nonche' ulteriori modalita'  applicative,
          ferme restando le scadenze previste dal presente decreto  e
          il rispetto del saldo nel territorio regionale. 
              8. Al fine di favorire  gli  investimenti  nei  settori
          strategici del proprio territorio, le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per  uno  o
          piu' esercizi successivi,  agli  enti  locali  del  proprio
          territorio, spazi finanziari per i quali non e' prevista la
          restituzione negli esercizi successivi. 
              9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di  ciascun
          anno, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano comunicano agli enti  locali  interessati  i  saldi
          obiettivo rideterminati  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
          di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale  e  alla
          stessa  regione  o   provincia   autonoma,   gli   elementi
          informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del
          rispetto del saldo di cui all'articolo 9,  comma  1,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          aggiorna   gli    obiettivi    degli    enti    interessati
          all'acquisizione e alla cessione degli  spazi  per  ciascun
          anno. 
              11. Gli enti che cedono  spazi  finanziari  indicano  i
          tempi e le  modalita'  di  miglioramento  del  saldo  negli
          esercizi successivi, da un minimo di due ad un  massimo  di
          cinque anni. La quota del primo anno non puo'  superare  il
          50 per cento. 
              12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano
          i tempi e le modalita' di  peggioramento  del  saldo  negli
          esercizi successivi, da un minimo di due ad un  massimo  di
          cinque anni. La  quota  del  primo  anno  non  puo'  essere
          inferiore al 50 per cento. 
              13. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento
          del  saldo  negli  esercizi  successivi  degli   enti   che
          acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al
          comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma
          12,  garantendo,  per  ciascun  anno  di  riferimento,   il
          rispetto del saldo di cui all'articolo 9,  comma  1,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di  cui
          al  comma  6  trasmettono  le  informazioni  relative  agli
          investimenti effettuati a  valere  sui  predetti  spazi  al
          sistema di monitoraggio opere pubbliche  della  Banca  dati
          delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP),  ai  sensi  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              15. In sede di prima applicazione,  nell'anno  2017,  i
          termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il  15
          marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9  e'
          il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e
          5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e  il
          termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 30 aprile. 
              16. (abrogato).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per le modifiche apportate dal  presente  decreto  al
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
          febbraio 2017, n. 21, si veda nelle note alle premesse.