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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2018, n. 66

Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia. (18G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2022)
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Testo in vigore dal: 27-6-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28  luglio
1999, n. 266», e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio  2000,
n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per
la regolamentazione di alcuni aspetti del  rapporto  di  impiego  del
personale della carriera prefettizia, ai fini della  stipulazione  di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica; 
  Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio  2000,
n. 139, che dispone che la procedura  negoziale  intercorra  tra  una
delegazione  di  parte  pubblica   ed   una   delegazione   sindacale
rappresentativa del personale della carriera  prefettizia  e  che  le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera
prefettizia  siano  individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la
funzione  pubblica  secondo  i  criteri  generali   in   materia   di
rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione 3 agosto 2016, con il quale e' stata  individuata  la
delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per  la
definizione dell'accordo relativo al triennio  2016-2018  riguardante
il personale della carriera prefettizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008,  n.
105, di recepimento dell'accordo sindacale  relativo  al  quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il
personale della carriera prefettizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n.
105,  di  recepimento  dell'accordo  sindacale  relativo  al  biennio
economico  2008-2009,  riguardante  il   personale   della   carriera
prefettizia; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre  2012,
19 luglio 2013, 6 dicembre  2013  e  13  maggio  2014,  e  successive
modificazioni, adottati in attuazione degli  articoli  10  e  20  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016/2018  per
gli aspetti giuridici ed economici per il  personale  della  carriera
prefettizia, sottoscritta, ai  sensi  dell'articolo  29  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in  data  12  aprile  2018  dalla
delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  organizzazioni  sindacali
SI.N.PRE.F.,  S.N.A.DI.P.  -  CISAL,  e  AP  -   Associazione   Sind.
Prefettizi; 
  Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della  legge  11
dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  27
febbraio  2017,  recante:  «Ripartizione  del  Fondo  istituito   dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1,  commi  679,  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 aprile 2018, con la  quale  e'  stata  approvata,  ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.
139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed  in  assenza
delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta
ipotesi di accordo; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto  legislativo  19
maggio 2000, n. 139, il presente  decreto  si  applica  al  personale
appartenente alla carriera prefettizia. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il  decreto  legislativo  19  maggio   2000,   n.   139
          (Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego   del
          personale della carriera prefettizia, a norma dell'art.  10
          della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' stato pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2  giugno
          2000. 
              - Si riportano gli articoli 26 e 27 del citato  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1 il presente capo
          disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
          giuridici  ed  economici  del  rapporto  di   impiego   del
          personale   della   carriera   prefettizia,   oggetto    di
          negoziazione. 
              2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi  secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto  del
          Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5. 
              3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
          2 ha durata triennale tanto  per  la  parte  economica  che
          normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto  dal
          precedente decreto e conserva efficacia fino alla  data  di
          entrata in vigore del decreto successivo. 
              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
          ministeri alla contrattazione  collettiva  e  si  verte  in
          materie diverse da  quelle  indicate  nell'art.  28  e  non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari disposizioni di legge, per lo stesso  personale
          si   provvede,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400.» 
              «Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il  procedimento
          negoziale intercorre tra una delegazione di parte  pubblica
          composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,  che  la
          presiede, e dai Ministri dell'interno  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e   della   programmazione   economica,   o   dai
          sottosegretari di Stato rispettivamente  delegati,  ed  una
          delegazione delle organizzazioni sindacali  rappresentative
          del personale della carriera  prefettizia  individuate  con
          decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  secondo  i
          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego.». 
              Il decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione del 3 agosto 2016  (Individuazione
          della delegazione sindacale che partecipa  al  procedimento
          negoziale  per  la  definizione  dell'accordo  relativo  al
          triennio 2016-2018 riguardante il personale della  carriera
          prefettizia ai sensi degli articoli 20  e  21  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2006, n. 63), e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  4  aprile
          2008, n. 105 (Recepimento dell'accordo  sindacale  relativo
          al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio  economico
          2006-2007,  riguardante   il   personale   della   carriera
          prefettizia) e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 giugno 2008, n. 134. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  23  maggio
          2011, n. 105 (Recepimento dell'accordo  sindacale  relativo
          al biennio economico 2008-2009,  riguardante  il  personale
          della  carriera  prefettizia)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2012 e'
          stato pubblicato sul  bollettino  Ufficiale  del  personale
          n.11 di novembre 2012. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio, 2013 e'
          stato pubblicato sul  bollettino  Ufficiale  del  personale
          n.10 di ottobre 2013. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 6 dicembre 2013 e'
          stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale  n.
          2 di febbraio 2014. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2014  e'
          stato pubblicato sul  bollettino  Ufficiale  del  personale
          n.10 di ottobre 2014. 
              - Si riportano  gli  articoli  10  e  20,  del  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione).  -  1.
          Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
          materia di organizzazione dei ministeri e di  accorpamento,
          nell'ufficio  territoriale  del  governo,  delle  strutture
          periferiche dello Stato, i posti di funzione  da  conferire
          ai viceprefetti e  ai  viceprefetti  aggiunti,  nell'ambito
          degli uffici  centrali  e  periferici  dell'amministrazione
          dell'interno, sono individuati  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.  Negli  uffici  individuati  ai   sensi   del
          presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
          caso di assenza o di impedimento  e'  assicurata  da  altro
          funzionario della carriera prefettizia. 
              2. In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove  esigenze
          organizzative  e  funzionali,  e   comunque   con   cadenza
          biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma  1,
          alla periodica rideterminazione dei posti  di  funzione  di
          cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici  centrali  e
          periferici dell'amministrazione dell'interno.» 
              «Art.  20  (Retribuzione  di  posizione).   -   1.   La
          componente  del  trattamento  economico,   correlata   alle
          posizioni funzionali ricoperte ed agli  incarichi  ed  alle
          responsabilita'  esercitati,  e'  attribuita  a  tutto   il
          personale  della  carriera  prefettizia.  Con  decreto  del
          Ministro dell'interno si provvede  alla  graduazione  delle
          posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei  livelli  di
          responsabilita' e di rilevanza degli  incarichi  assegnati.
          La  determinazione  della  retribuzione  di  posizione,  in
          attuazione  delle  disposizioni  emanate  con  il  predetto
          decreto,   e'   effettuata   attraverso   il   procedimento
          negoziale. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
          individuati,   ai   fini   della    determinazione    della
          retribuzione  di  posizione,  gli  uffici  di   particolare
          rilevanza, nonche' le  sedi  disagiate  in  relazione  alle
          condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il
          servizio e' svolto. 
              3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
          provvedimento  del  Ministro  dell'interno  possono  essere
          individuate piu' posizioni  graduate,  secondo  la  diversa
          rilevanza degli incarichi, tenendo  conto  della  qualifica
          rivestita.». 
              - Si riporta l'art. 29, del citato decreto  legislativo
          19 maggio 2000, n. 13: 
              «Art.  29.  (Procedura  di  negoziazione).  -   1.   La
          procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
          pubblica almeno  quattro  mesi  prima  della  scadenza  dei
          termini di cui all'art.  26,  comma  3.  Le  trattative  si
          svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si  concludono
          con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento  della
          rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che  le
          organizzazioni  sindacali   aderenti   all'ipotesi   stessa
          rappresentino almeno il  cinquantuno  per  cento  del  dato
          associativo complessivo espresso dal totale  delle  deleghe
          sindacali rilasciate. 
              3. Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possano
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed  ai
          ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
              4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio. 
              5. Il Consiglio dei  ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni  di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal  parere  del
          Consiglio di Stato. Nel  caso  in  cui  l'accordo  non  sia
          definito entro novanta giorni dall'inizio delle  procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti. 
              6. Nell'ambito e nei limiti  fissati  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui al  comma  5  e  per  le
          materie  specificamente  ivi   indicate,   possono   essere
          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
          che, senza comportare alcun onere  aggiuntivo,  individuano
          esclusivamente criteri  applicativi  delle  previsioni  del
          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
          una delegazione di parte pubblica presieduta  dai  titolari
          degli   uffici   centrali    e    periferici    individuati
          dall'amministrazione  dell'interno  entro  novanta   giorni
          dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          della Repubblica di cui  al  comma  5  ed  una  delegazione
          sindacale composta dai rappresentanti delle  corrispondenti
          strutture  periferiche   delle   organizzazioni   sindacali
          firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al  comma  1.  In
          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
          impregiudicato  il  potere   di   autonoma   determinazione
          dell'amministrazione.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  466,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2016): 
                «466. Per  il  triennio  2016-2018,  in  applicazione
          dell'art. 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico, gli oneri posti  a  carico  del  bilancio
          statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2016.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  365,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019): 
                «365.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'art. 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione  collettiva
          relativa al triennio 2016-2018  in  applicazione  dell'art.
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e per i miglioramenti economici  del  personale  dipendente
          dalle  amministrazioni  statali  in   regime   di   diritto
          pubblico; 
                b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art.  30  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  dell'art.  4
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125.  Le
          assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                c) definizione, dall'anno 2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di quanto previsto dall'art.  8,  comma
          1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7  agosto  2015,
          n. 124, e dall'art. 1, comma 5,  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 244, ovvero, per il solo anno  2017,  proroga  del
          contributo straordinario di  cui  all'art.  1,  comma  972,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la  disciplina  e
          le modalita' ivi previste. Al riordino delle  carriere  del
          personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco e alla valorizzazione delle peculiari  condizioni  di
          impiego  professionale   del   personale   medesimo   nelle
          attivita' di soccorso  pubblico,  rese  anche  in  contesti
          emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
          risorse disponibili nei  fondi  incentivanti  del  predetto
          personale  aventi  carattere  di  certezza,  continuita'  e
          stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni  di
          euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa  corrente   gia'
          conseguiti,   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla
          razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive  delle
          sedi di servizio, ai servizi di mensa  al  personale  e  ai
          servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei  rischi
          aeronautici, nonche' una quota parte  del  fondo  istituito
          dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. In sede di  prima  applicazione,  le
          risorse destinate  alle  finalita'  di  cui  al  precedente
          periodo sono determinate  in  misura  non  inferiore  a  10
          milioni di euro.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio  2017
          (Ripartizione del Fondo istituito dall'art. 1,  comma  365,
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232 -  legge  di  bilancio
          2017): 
              «Art.1. (Ripartizione del  Fondo  di  cui  all'art.  1,
          comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). -  1.  La
          dotazione del fondo di cui all'art.  1,  comma  365,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, come  ridotta  per  effetto
          dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9  febbraio  2017,
          n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed  a
          1.928,24 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2018,  e'
          ripartita come segue: 
                a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2018 quali  oneri  aggiuntivi
          rispetto a quelli previsti dall'art. 1,  comma  466,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello
          Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio
          2016-2018  in  applicazione  dell'art.  48,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  per  i
          miglioramenti  economici  del  personale  dipendente  dalle
          amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  679,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
                «679. Per il triennio 2016-2018  gli  oneri  posti  a
          carico del bilancio statale, in applicazione dell'art.  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i  miglioramenti  economici  del  personale  dipendente
          dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
          sono complessivamente determinati in 300  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno  2017  e
          in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.». 
 
          Note all'art. 1: 
              L'art. 26, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.