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DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63

Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. (18G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2018
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  22-6-2018

Art. 3

Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e dell'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice della proprietà industriale è sostituita dalla seguente: «Segreti commerciali».
2. All'articolo 98 del codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».
Note all'art. 3:
- La rubrica della Sezione VII del Capo II del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Sezione VII - Informazioni segrete».
- Il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 98 (Oggetto della tutela). - 1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».