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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 maggio 2018, n. 59

Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (18G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2018
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-6-2018
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n.  697,  recante  «Disciplina  del
riconoscimento dei diplomi  rilasciati  dalle  Scuole  superiori  per
interpreti e traduttori»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», ed in particolare l'articolo 17, comma 96,
lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e'  rideterminata  la
disciplina concernente il riconoscimento delle  scuole  di  cui  alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e
la valutazione dei relativi titoli; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge  11  luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Vista la legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del
Consiglio universitario nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria  e  finanziaria»,  ed  in
particolare l'articolo 2, comma 138, 139, 140 e 141; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n.  38,  concernente
regolamento di riordino della disciplina delle  scuole  di  cui  alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in  attuazione  dell'articolo
17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  concernente
modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti   l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6  luglio  2007,
supplemento ordinario n. 153, ed in particolare la classe  di  laurea
L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,  n.  157  del  9  luglio  2007,
supplemento ordinario n. 155, ed in particolare la classe  di  laurea
magistrale LM-94 Traduzione specialistica e  interpretariato  di  cui
all'allegato al medesimo decreto; 
  Visto il  Rapporto  finale  del  Gruppo  di  ricerca  appositamente
costituito  dall'Osservatorio  per   la   valutazione   del   sistema
universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999; 
  Vista   la   Dichiarazione   congiunta   dei    Ministri    europei
dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di  Bologna  il  19
giugno 1999; 
  Considerata la necessita' di adeguare le  disposizioni  di  cui  al
decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, alla luce  del  riordino
degli  ordinamenti  didattici  universitari   di   cui   al   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Ritenuto necessario introdurre modifiche al decreto ministeriale 10
gennaio  2002,  n.  38,   nonche'   aggiornamenti   alla   disciplina
riguardante le scuole superiori per mediatori  linguistici,  valutata
la normativa di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Ritenuto altresi' necessario prevedere la facolta'  per  le  scuole
superiori per mediatori linguistici, riconosciute da almeno 6 anni  e
previo apposito accreditamento,  di  attivare  corsi  di  diploma  di
secondo  ciclo  di  durata  biennale,  equipollenti  ai   soli   fini
professionali e concorsuali alla classe delle  lauree  magistrali  in
Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94); 
  Visto il parere del  Consiglio  universitario  nazionale,  espresso
nell'adunanza del 22 giugno 2017; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 2018; 
  Vista la nota del 19 marzo 2018 prot. n. 1301 con  la  quale  viene
data  la  comunicazione  al  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali; 
  Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. n. 1335, con la quale  viene
data la comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica  alle  scuole  superiori  per
mediatori linguistici di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                
                
          Note alle premesse: 
              - La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina
          del riconoscimento  dei  diplomi  rilasciati  dalle  Scuole
          superiori per interpreti e traduttori» e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 ottobre 1986, n. 250. 
              - Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazz. Uff. 12  settembre  1988,
          n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 96, lettera a), della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              96. Con decreti del Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, emanati  sulla  base  di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma  95,  e'   altresi'   rideterminata   la   disciplina
          concernente: 
              a) il riconoscimento delle scuole di cuialla  legge  11
          ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il  rilascio
          e la valutazione dei relativi titoli; 
              (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
          esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei  titoli
          di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
          europea, fatta a Lisbona  l'11  aprile  1997,  e  norme  di
          adeguamento dell'ordinamento interno» e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29  luglio  2003,
          n. 174, S.O. 
              - La legge 16 gennaio 2006, n.  18,  recante  «Riordino
          del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21. 
              - Si riporta l'articolo 2,  commi  da  138  a  141  del
          decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante
          «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230: 
              «Art.  2  (Misure  in  materia   di   riscossione).   -
          (Omissis). 
              138.  Al  fine  di   razionalizzare   il   sistema   di
          valutazione   della   qualita'   delle   attivita'    delle
          universita' e degli enti  di  ricerca  pubblici  e  privati
          destinatari    di    finanziamenti    pubblici,     nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni: 
              a) valutazione esterna della qualita'  delle  attivita'
          delle universita'  e  degli  enti  di  ricerca  pubblici  e
          privati destinatari di finanziamenti pubblici,  sulla  base
          di   un   programma   annuale   approvato   dal    Ministro
          dell'universita' e della ricerca; 
              b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita'
          di valutazione demandate ai nuclei di  valutazione  interna
          degli atenei e degli enti di ricerca; 
              c) valutazione  dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei
          programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione. 
              139.  I  risultati  delle  attivita'   di   valutazione
          dell'ANVUR  costituiscono  criterio  di   riferimento   per
          l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita'  e
          agli enti di ricerca. 
              140. I componenti  dell'organo  direttivo  dell'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca (ANVUR) sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti, formulata  sulla  base
          di un  elenco  di  persone,  definito  da  un  comitato  di
          selezione, che rimane valido per due anni.  La  durata  del
          mandato   dei   suddetti   componenti,   compresi    quelli
          eventualmente  nominati  in  sostituzione   di   componenti
          cessati dalla carica, e' di quattro anni.  Con  regolamento
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: 
              a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,  secondo
          principi di imparzialita', professionalita', trasparenza  e
          pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia  organizzativa,
          amministrativa  e   contabile,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
              b)  i  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          componenti  dell'organo   direttivo,   scelti   anche   tra
          qualificati esperti stranieri, e  le  relative  indennita',
          prevedendo  che,  ferma   restando   l'applicazione   delle
          disposizioni vigenti in materia di collocamento  a  riposo,
          la  carica  di  presidente  o  di  componente   dell'organo
          direttivo puo' essere  ricoperta  fino  al  compimento  del
          settantesimo anno di eta'. 
              141. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di  cui  al  comma  140,  contestualmente  alla
          effettiva  operativita'  dell'ANVUR,  sono   soppressi   il
          Comitato di indirizzo  per  la  valutazione  della  ricerca
          (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5
          giugno  1998,  n.  204,  il  Comitato  nazionale   per   la
          valutazione del sistema  universitario  (CNVSU),  istituito
          dall'articolo 2 della legge 19 ottobre  1999,  n.  370,  il
          Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del  decreto
          legislativo 4  giugno  2003,  n.  127,  e  il  Comitato  di
          valutazione di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
          4 giugno 2003, n. 128. 
              (Omissis).». 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme  in
          materia di organizzazione delle universita',  di  personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario» e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  14  gennaio
          2011, n. 10, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,
          recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e
          conseguente  introduzione  di  meccanismi  premiali   nella
          distribuzione di risorse pubbliche sulla  base  di  criteri
          definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
          di  accreditamento  periodico  delle   universita'   e   la
          valorizzazione  della  figura  dei  ricercatori   a   tempo
          indeterminato non confermati al primo anno di attivita',  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  30
          dicembre 2010, n. 240» e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  8
          marzo 2012, n. 57. 
              - Il decreto  ministeriale  10  gennaio  2002,  n.  38,
          recante «Regolamento di  riordino  della  disciplina  delle
          scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,  adottato
          in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della
          legge 15 maggio 1997, n. 127»  e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 22 marzo 2002, n. 69. 
              - Il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,
          concernente  «Modifiche  al   regolamento   recante   norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con  D.M.  3  novembre   1999,   n.   509,   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266. 
              -  Il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  recante
          «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» e'
          pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 155  del  6
          luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 153. 
              -  Il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  recante
          «Determinazione delle  classi  di  laurea  magistrale»,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 157  del  9
          luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 155. 
              - Il decreto  ministeriale  10  gennaio  2002,  n.  38,
          «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
          di cui alla  L.  11  ottobre  1986,  n.  697,  adottato  in
          attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della L.
          15 maggio 1997, n. 127» e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  22
          marzo 2002, n. 69. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.