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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2018, n. 57

Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale. (18G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2018
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-6-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare,  l'articolo
17, comma 2; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale; 
  Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, lettera a), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, come  sostituito  dall'articolo  7  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  169,  il  quale  prevede,  tra
l'altro, che con regolamento, da adottare, su proposta  del  Ministro
dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere  apportate,  su
richiesta  motivata  del  presidente   della   regione   interessata,
modifiche all'allegato A della citata legge, al  fine  di  consentire
l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di porto
di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata  trasferita
alla  regione  all'interno  del  sistema  dell'Autorita'  di  sistema
portuale territorialmente competente; 
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111,  e  successive
modificazioni, recante le norme di attuazione dello statuto  speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  di
funzioni in materia di viabilita' e  trasporti,  e,  in  particolare,
l'articolo 11,  comma  2,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la  regione,
si provvede all'identificazione delle aree dei porti internazionali e
nazionali nelle quali  opera  il  trasferimento  alla  regione  delle
funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
9 febbraio  2009,  recante  l'identificazione  delle  aree  demaniali
marittime e del mare territoriale di preminente  interesse  nazionale
della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'articolo  1,
comma 2; 
  Vista la nota 0010230/P del 16  settembre  2016  con  la  quale  il
Presidente  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha   chiesto   di
integrare  l'Autorita'  di  sistema  portuale  del   Mare   Adriatico
orientale, prevedendo al suo interno anche il porto di Monfalcone, al
fine di  perseguire  una  efficiente  razionalizzazione  del  sistema
portuale della regione e di porre  in  essere  le  necessarie  azioni
sinergiche per  lo  sviluppo  del  sistema  medesimo  con  importanti
ricadute sul territorio e sul tessuto socio-economico regionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 novembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 21 dicembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2018; 
  Acquisito il parere  favorevole  della  IX  Commissione  permanente
della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 2018; 
  Considerato che la  8ª  Commissione  permanente  del  Senato  della
Repubblica non ha espresso il parere nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'allegato A, di cui all'articolo 6, comma 2, della  legge  28
gennaio 1994, n. 84, come  sostituito  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169, al punto 15) Autorita' di  sistema
portuale del Mare Adriatico  orientale  dopo  le  parole:  «Porto  di
Trieste» sono inserite le seguenti: «e Porto di Monfalcone». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce  al  Presidente
          della Repubblica, tra l'altro, il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta l'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              La  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione  in  materia  portuale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. n. 21. 
              - Si riporta l'articolo 6,  comma  2-bis,  lettera  a),
          della  legge  28  gennaio  1994,  n  .84  (Riordino   della
          legislazione   in   materia   portuale)   come   sostituito
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto  2016,  n.
          169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e  semplificazione
          della disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui
          alla  legge  28  gennaio  1994,  n.   84,   in   attuazione
          dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto
          2015, n. 124): 
              «Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - (Omissis). 
              2.bis. Con regolamento, da adottare,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, possono essere apportate, su  richiesta  motivata  del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                a) l'inserimento di un porto di  rilevanza  economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  11,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 1° aprile 2004, n.  111  (Norme  di  attuazione
          dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia  Giulia
          concernenti il trasferimento  di  funzioni  in  materia  di
          viabilita' e trasporti): 
              «Art.11 (Funzioni statali in materia di  trasporti).  -
          (Omissis). 
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, si provvede, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio del Ministri, previa intesa con  la  Regione,
          all'identificazione delle aree dei porti  internazionali  e
          nazionali nelle quali opera il trasferimento  alla  Regione
          delle  funzioni  relative  alle  concessioni   sulle   aree
          demaniali marittime. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  2,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 9  febbraio  2009
          (Identificazione delle aree demaniali marittime e del  mare
          territoriale  di  preminente  interesse   nazionale   della
          regione Friuli-Venezia Giulia): 
              «Art. 1 (Ambito del provvedimento). - (Omissis). 
              2. Ai fini e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del
          decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, sono esercitate
          dalla regione Friuli-Venezia Giulia  le  funzioni  relative
          alla concessione sulle aree demaniali marittime nell'ambito
          del  porto  di  Monfalcone,   ad   esclusione   di   quelle
          identificate negli elenchi  A  e  B  allegati,  di  cui  al
          precedente    comma    1,    e    di    quelle    destinate
          all'approvvigionamento energetico.». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
          modificata dal presente decreto, si veda  nelle  note  alle
          premesse.