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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 45

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali. (18G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2018
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 24-5-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 49 della citata legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 817,  lettera  a),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020; 
  Visto l'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia  Giulia  per  la
revisione del  protocollo  d'intesa  del  29  ottobre  2010  per  gli
esercizi 2018 e 2019, sottoscritto in data 30 gennaio 2018; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  della
citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2018; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri  di  determinazione  del
gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di  cui
all'articolo 49 della legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia),  di  seguito
«Statuto» e le modalita' di attribuzione dello stesso alla Regione. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione disciplina  le  funzioni
          del Presidente della Repubblica. In particolare, il comma 5
          conferisce al il potere di promulgare le leggi e di emanare
          i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
          (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  1963,  n.
          29. 
              - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 49
          della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: 
              «Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti  quote
          di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali: 
              a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina
          e i  3,034  decimi  del  gettito  dell'accisa  sul  gasolio
          erogati nella Regione per uso di autotrazione; 
              b) i 5,91 decimi del gettito  dell'accisa  sull'energia
          elettrica consumata nella Regione; 
              c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa  sui  tabacchi
          lavorati immessi in consumo nella Regione; 
              d) i 5,91 decimi del gettito  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto (IVA) afferente all'ambito  territoriale,  esclusa
          l'IVA applicata alle  importazioni,  da  determinare  sulla
          base  dei  consumi  regionali   delle   famiglie   rilevati
          annualmente dall'Istituto nazionale di statistica; 
              e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo
          erariale, comunque  denominato,  maturato  nell'ambito  del
          territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da
          quelle indicate alle lettere a), b) e c);  dell'imposta  di
          consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi  di  petrolio  e
          altri prodotti; delle entrate correlate alle accise;  della
          tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi  di
          azoto; delle entrate  derivanti  dai  giochi;  delle  tasse
          automobilistiche;   dei   canoni   di   abbonamento    alle
          radioaudizioni e alla televisione. Per i  tributi  erariali
          per i quali non e' individuabile il gettito maturato, si fa
          riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale. 
              2. La devoluzione alla Regione delle quote  di  gettito
          dei tributi erariali  indicati  nel  presente  articolo  e'
          effettuata al netto delle  quote  devolute  ad  altri  enti
          pubblici e territoriali. 
              3. La Regione compartecipa  al  gettito  delle  imposte
          sostitutive istituite dallo Stato nella misura  in  cui  ad
          essa o agli enti locali del suo territorio e' attribuito il
          gettito delle imposte sostituite.». 
              - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 65
          della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: 
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo vigente  dell'art.  49  della  citata  legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse.