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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 17-5-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,  nonche'  il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e
dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le
Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate; 
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate  in
precedenza indicate; 
  Visto il comma 12, dell'articolo  7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma  2,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  che  dispone:  «La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della  Repubblica  di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica  che
normativa,  a  decorrere  dai  termini  di  scadenza   previsti   dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per  le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica
11  settembre  2007,  n.  171,  relativo  al  quadriennio   normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  ottobre  2010,
n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per
il personale non dirigente  delle  Forze  armate  (biennio  economico
2008-2009)»; 
  Visto lo schema  di  provvedimento  riguardante  il  personale  non
dirigente delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica),
concertato - ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26  gennaio  2018  dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato  maggiore  della  Difesa,
dalla Sezione  COCER  Esercito.  Le  Sezioni  COCER  Marina  e  COCER
Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento; 
  Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo  1,  comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 27  febbraio  2017  di  «Ripartizione  del  Fondo  istituito  dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo  1,  commi  679  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995; 
  Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze  armate  e'
stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio  centrale
di rappresentanza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e'  stato  approvato,  ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie   ed
esaminate  le  osservazioni  presentate  dalla  Sezione  Marina   del
Consiglio centrale  di  rappresentanza  ai  sensi  del  comma  8  del
medesimo articolo 7, del citato decreto lo  schema  di  provvedimento
riguardante il personale non dirigente delle Forze armate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Area di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, il presente  decreto  si  applica  al  personale
militare  dell'Esercito  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),   della
Marina, incluse le capitanerie  di  Porto,  e  dell'Aeronautica,  con
esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi  equipollenti
e del personale volontario non in servizio  permanente.  Il  presente
decreto  si  applica  ai  maggiori  e  tenenti  colonnelli  e   gradi
equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al  31
dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i  suoi
effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni  previste
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio  2016  al
31 dicembre 2018  sia  per  la  parte  normativa  che  per  la  parte
economica, con le eccezioni di cui al comma precedente. 
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per  cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato  (I.P.C.A.),  al  netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
contrattuale, detto importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del
predetto indice e cessa di  essere  erogato  dalla  decorrenza  degli
effetti economici previsti dal citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'  comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in  sede
di definizione delle risorse contrattuali. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,  nonche'  il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e
dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le
Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate; 
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate  in
precedenza indicate; 
  Visto il comma 12, dell'articolo  7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma  2,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  che  dispone:  «La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della  Repubblica  di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica  che
normativa,  a  decorrere  dai  termini  di  scadenza   previsti   dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per  le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica
11  settembre  2007,  n.  171,  relativo  al  quadriennio   normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  ottobre  2010,
n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per
il personale non dirigente  delle  Forze  armate  (biennio  economico
2008-2009)»; 
  Visto lo schema  di  provvedimento  riguardante  il  personale  non
dirigente delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica),
concertato - ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26  gennaio  2018  dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato  maggiore  della  Difesa,
dalla Sezione  COCER  Esercito.  Le  Sezioni  COCER  Marina  e  COCER
Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento; 
  Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo  1,  comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 27  febbraio  2017  di  «Ripartizione  del  Fondo  istituito  dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo  1,  commi  679  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995; 
  Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze  armate  e'
stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio  centrale
di rappresentanza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e'  stato  approvato,  ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie   ed
esaminate  le  osservazioni  presentate  dalla  Sezione  Marina   del
Consiglio centrale  di  rappresentanza  ai  sensi  del  comma  8  del
medesimo articolo 7, del citato decreto lo  schema  di  provvedimento
riguardante il personale non dirigente delle Forze armate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Area di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, il presente  decreto  si  applica  al  personale
militare  dell'Esercito  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),   della
Marina, incluse le capitanerie  di  Porto,  e  dell'Aeronautica,  con
esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi  equipollenti
e del personale volontario non in servizio  permanente.  Il  presente
decreto  si  applica  ai  maggiori  e  tenenti  colonnelli  e   gradi
equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al  31
dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i  suoi
effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni  previste
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio  2016  al
31 dicembre 2018  sia  per  la  parte  normativa  che  per  la  parte
economica, con le eccezioni di cui al comma precedente. 
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per  cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato  (I.P.C.A.),  al  netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
contrattuale, detto importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del
predetto indice e cessa di  essere  erogato  dalla  decorrenza  degli
effetti economici previsti dal citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'  comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in  sede
di definizione delle risorse contrattuali.