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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2018
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Testo in vigore dal: 9-5-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica  della
disciplina del regime di  procedibilita'  per  taluni  reati,  e,  in
particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della  Repubblica  non  hanno  espresso  il  parere  nei
termini prescritti, ad eccezione  della  2ª  commissione  del  Senato
della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Minaccia 
 
  1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma, le  parole:  «e  si  procede  d'ufficio»  sono
soppresse; 
  b) dopo il secondo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si  procede
d'ufficio  se  la  minaccia  e'  fatta  in  uno  dei  modi   indicati
nell'articolo 339.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica  della
disciplina del regime di  procedibilita'  per  taluni  reati,  e,  in
particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della  Repubblica  non  hanno  espresso  il  parere  nei
termini prescritti, ad eccezione  della  2ª  commissione  del  Senato
della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Minaccia 
 
  1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma, le  parole:  «e  si  procede  d'ufficio»  sono
soppresse; 
  b) dopo il secondo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si  procede
d'ufficio  se  la  minaccia  e'  fatta  in  uno  dei  modi   indicati
nell'articolo 339.».