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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2018
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 28-4-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
interventi finanziari a sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7  marzo  2003,  n.
38; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visto in particolare l'articolo 21,  comma  1,  lettere  a)  e  b),
recante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione
del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati; 
  Visto l'articolo 1  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38,  recante
disposizioni in materia di agricoltura; 
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n.  57,  recante
disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,   a   norma
dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli  aiuti  di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 31 gennaio 2018; 
  Acquisiti  i  pareri  delle  commissioni  V  bilancio,   tesoro   e
programmazione della Camera dei deputati e  5ª  bilancio  del  Senato
della Repubblica; 
  Considerato che le altre commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e la commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  non
hanno espresso il parere nel termine prescritto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  14  marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo  Gentiloni  Silveri,  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad
interim,  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  ad
interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  «eventi  eccezionali»,  sono
inserite le seguenti: «o da avversita'  atmosferiche  assimilabili  a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da
organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai  danni  causati  da  animali
protetti»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «calamita'  naturali   o   eventi
eccezionali», sono sostituite dalle  seguenti:  «calamita'  naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili  a  calamita'  naturali,  eventi
eccezionali, eventi di  portata  catastrofica,  epizoozie,  organismi
nocivi ai vegetali, animali protetti»; 
    c)  al  comma  3,  lettera  a),  dopo   le   parole:   «contratti
assicurativi»,   sono   aggiunte   le   seguenti:   «prioritariamente
finalizzate  all'individuazione  e  diffusione  di  nuove  forme   di
copertura mediante polizze sperimentali e altre  misure  di  gestione
del rischio»; 
    d) al  comma  3,  lettera  b),  le  parole:  «Piano  assicurativo
agricolo annuale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano di gestione
dei rischi in agricoltura». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, lettere a)
          e b), della legge  28  luglio  2016,  n.  154  (Deleghe  al
          Governo   e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di
          semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei
          settori agricolo  e  agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in
          materia  di  pesca  illegale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: 
              «Art. 21 (Delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          strumenti di gestione del rischio in agricoltura e  per  la
          regolazione dei mercati). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  nel  rispetto  delle  competenze  costituzionali
          delle regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  attivando  gli  istituti  di
          concertazione  con  le  organizzazioni  di   rappresentanza
          agricola, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo  18
          maggio 2001, n. 228, anche in  attuazione  della  normativa
          dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno  o
          piu' decreti legislativi per sostenere le imprese  agricole
          nella  gestione  dei  rischi  e  delle  crisi  e   per   la
          regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a) revisione della normativa in materia  di  gestione
          dei  rischi  in  agricoltura,  favorendo  lo  sviluppo   di
          strumenti  assicurativi  a   copertura   dei   danni   alle
          produzioni, alle  strutture  e  ai  beni  strumentali  alle
          aziende agricole; 
                b)  disciplina  dei  Fondi  di  mutualita'   per   la
          copertura dei danni da avversita' atmosferiche,  epizoozie,
          fitopatie e per la tutela  del  reddito  degli  agricoltori
          nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono  danni
          causati da fauna selvatica; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge  7  marzo
          2003, n.  38  (Disposizioni  in  materia  di  agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2003, n. 61: 
              «Art. 1 (Delega al Governo per la  modernizzazione  dei
          settori dell'agricoltura, della  pesca,  dell'acquacoltura,
          agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).  -  1.
          Il Governo e' delegato  ad  adottare,  nel  rispetto  delle
          competenze costituzionali delle regioni  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          svolgendo   le   procedure   di   concertazione   con    le
          organizzazioni di rappresentanza agricola e  della  filiera
          agroalimentare,  ai  sensi   dell'art.   20   del   decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi'  conto
          degli  orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia   di
          politica agricola comune, uno o  piu'  decreti  legislativi
          per completare il processo di modernizzazione  dei  settori
          agricolo, della pesca,  dell'acquacoltura,  agroalimentare,
          dell'alimentazione e delle foreste. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
          la  normativa  comunitaria,  si  conformano   ai   seguenti
          principi  e  criteri  direttivi,  oltre  che,   in   quanto
          compatibili,  alle  finalita'  e  ai  principi  e   criteri
          direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e  all'art.  8  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57: 
                a)  prevedere  l'istituzione   di   un   sistema   di
          concertazione permanente  fra  Stato,  regioni  e  province
          autonome riguardante  la  preparazione  dell'attivita'  dei
          Ministri  partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione   europea
          concernenti le materie di  competenza  concorrente  con  le
          regioni e, per quanto occorra,  le  materie  di  competenza
          esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
          fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
          specifico Consiglio dell'Unione europea e i  presidenti  di
          giunta regionale o  componenti  di  giunta  regionale  allo
          scopo delegati; 
                b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a) abbia per oggetto anche l'esame  di  progetti  regionali
          rilevanti  ai  fini   della   tutela   della   concorrenza,
          prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
          al  Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora   ritenga
          conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza  il
          progetto notificato, libera le regioni  da  ogni  ulteriore
          onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento  di
          approvazione presso gli organismi comunitari; 
                c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a) si applichi anche in relazione a progetti  rilevanti  ai
          fini dell'esercizio di competenze esclusive dello  Stato  e
          delle  regioni  o  concorrenti,  con  previsione   di   uno
          specifico procedimento per la prevenzione di controversie; 
                d) favorire lo sviluppo della  forma  societaria  nei
          settori dell'agricoltura, della pesca e  dell'acquacoltura,
          anche  attraverso  la  revisione  dei  requisiti   previsti
          dall'art. 12 della  legge  9  maggio  1975,  n.  153,  come
          modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228  del
          2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento  n.
          1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio; 
                e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
          e accordi interprofessionali, contratti di  coltivazione  e
          vendita, al fine di assicurare  il  corretto  funzionamento
          del mercato e creare le condizioni di concorrenza  adeguate
          alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
          favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica  e
          della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
          di  tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi   dei
          consumatori, nel rispetto del principio di  trasparenza  di
          cui all'art.  9  del  regolamento  n.  178/2002/CE  del  28
          gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
                f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria e previdenziale con le disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e della continuita' della corrispondenza tra  misura  degli
          importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
          decreto legislativo 16  aprile  1997,  n.  146,  e  dettare
          principi fondamentali per la  normativa  regionale  per  la
          parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
          appositi regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili  e
          delle imposte, nonche' di  una  disciplina  tributaria  che
          agevoli la  costituzione  di  adeguate  unita'  produttive,
          favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
          frazionamento fondiario, e favorisca  l'accorpamento  delle
          unita' aziendali, anche attraverso il  ricorso  alla  forma
          cooperativa per la gestione  comune  dei  terreni  o  delle
          aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
          giovani agricoltori, specialmente nel  caso  in  cui  siano
          utilizzate risorse pubbliche; 
                g)  semplificare,  anche   utilizzando   le   notizie
          iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio  delle
          notizie economiche e  amministrative  (REA)  istituito  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,  gli   adempimenti
          contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole; 
                h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria e previdenziale con le disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando  i
          principi fondamentali per la  normativa  regionale  per  la
          parte concorrente di tali materie; 
                i) favorire l'accesso  ai  mercati  finanziari  delle
          imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
          pesca,  al  fine  di  sostenerne  la  competitivita'  e  la
          permanenza  stabile  sui  mercati,   definendo   innovativi
          strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
          assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
          mercato, nonche' favorire il  superamento  da  parte  delle
          imprese agricole delle situazioni di crisi  determinate  da
          eventi calamitosi o straordinari; 
                l)  favorire  l'insediamento  e  la  permanenza   dei
          giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione  di  una
          disciplina tributaria e previdenziale adeguata; 
                m)  rivedere  la  normativa  per  il  supporto  dello
          sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo,  anche  per
          incentivare   l'emersione   dell'economia   irregolare    e
          sommersa; 
                n)   ridefinire   gli   strumenti    relativi    alla
          tracciabilita', all'etichettatura e  alla  pubblicita'  dei
          prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione  di
          procedure di  tracciabilita',  differenziate  per  filiera,
          anche attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo n. 228 del 2001,  in  coerenza  con  il  citato
          regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati  sostegni
          alla loro diffusione; 
                o)  armonizzare  e  razionalizzare  la  normativa  in
          materia di controlli e di frodi agroalimentari al  fine  di
          tutelare maggiormente i  consumatori  e  di  eliminare  gli
          ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza; 
                p) individuare le norme  generali  regolatrici  della
          materia  per  semplificare   e   accorpare   le   procedure
          amministrative relative all'immissione in  commercio,  alla
          vendita e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari  e
          relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina  prevista
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni; 
                q) agevolare la costituzione e  il  funzionamento  di
          efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
          associate,   anche   in   riferimento   ai    criteri    di
          rappresentanza  degli  imprenditori   agricoli   associati,
          attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1,  del  decreto
          legislativo  n.  228  del  2001,  al  fine  di   consentire
          un'efficace concentrazione  dell'offerta  della  produzione
          agricola, per garantire  il  corretto  funzionamento  delle
          regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
          sul  mercato,  anche  modificando   il   termine   previsto
          dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo  n.
          228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi',  la
          vendita del prodotto in nome e per conto dei soci; 
                r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo  e
          organizzazione delle attivita' di promozione  dei  prodotti
          del  sistema  agroalimentare  italiano,   con   particolare
          riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e  ai  prodotti
          ottenuti con metodi di produzione  biologica,  in  modo  da
          assicurare, in raccordo con le regioni,  la  partecipazione
          degli operatori interessati,  anche  al  fine  di  favorire
          l'internazionalizzazione di tali prodotti; 
                s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
          l'ammodernamento  delle  filiere   agroalimentari   gestite
          direttamente   dagli   imprenditori   agricoli    per    la
          valorizzazione  sul  mercato  dei  loro   prodotti,   anche
          attraverso l'istituzione di una cabina di regia  nazionale,
          costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
          agricole e forestali e delle regioni  e  partecipata  dalle
          organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
          compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
          avanzare proposte per il  loro  sostegno,  con  particolare
          riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale; 
                t)  ridefinire  il   sistema   della   programmazione
          negoziata nei settori di  competenza  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  e  forestali  e  i  relativi   modelli
          organizzativi, anche al fine di favorire la  partecipazione
          delle regioni sulla base di principi  di  sussidiarieta'  e
          garantire  il  trasferimento  di  un   adeguato   vantaggio
          economico ai produttori agricoli, in conformita'  a  quanto
          previsto dall'art. 31 del decreto legislativo  n.  228  del
          2001; 
                u) riformare la legge 17 febbraio  1982,  n.  41,  al
          fine   di   armonizzarla    con    le    nuove    normative
          sull'organizzazione  dell'amministrazione  statale  e   sul
          trasferimento alle regioni di funzioni in materia di  pesca
          e di acquacoltura; 
                v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
          di razionalizzare la disciplina e il sistema dei  controlli
          sull'attivita' di pesca marittima; 
                z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
          pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
          di garantire l'efficacia degli interventi in  favore  delle
          imprese ittiche danneggiate  da  calamita'  naturali  o  da
          avversita' meteomarine; 
                aa) rivedere la definizione  della  figura  economica
          dell'imprenditore ittico e  le  attivita'  di  pesca  e  di
          acquacoltura, nonche' le attivita'  connesse  a  quelle  di
          pesca attraverso la modifica  degli  articoli  2  e  3  del
          decreto legislativo n. 226 del 2001; 
                bb) ridurre, anche utilizzando  le  notizie  iscritte
          nel registro delle  imprese  e  nel  REA,  gli  obblighi  e
          semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
          rapporti fra imprese ittiche  e  pubblica  amministrazione,
          anche attraverso la modifica dell'art.  5  e  dell'art.  7,
          comma 3, del decreto legislativo n. 226 del  2001,  nonche'
          degli articoli 123, 164, da 169 a 179,  e  323  del  codice
          della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
          prescritti dalla normativa vigente; 
                cc)  assicurare,  in  coerenza   con   le   politiche
          generali, un idoneo supporto  allo  sviluppo  occupazionale
          nel settore  della  pesca,  anche  attraverso  la  modifica
          dell'art. 318 del codice della navigazione; 
                dd)   individuare   idonee   misure    tecniche    di
          conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
          sviluppo   sostenibile   del   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura e la  gestione  razionale  delle  risorse
          biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
          4 del decreto legislativo n. 226 del 2001; 
                ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di  vendita  di  cui  all'art.  4,  comma  8,  del  decreto
          legislativo n. 228 del 2001, gli  enti  e  le  associazioni
          alle societa'; 
                ff)    definire    e    regolamentare     l'attivita'
          agromeccanica, quando esercitata in  favore  di  terzi  con
          mezzi meccanici, per  effettuare  le  operazioni  colturali
          dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo  biologico  o
          di una fase necessaria dello stesso,  la  sistemazione,  la
          manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le  operazioni
          successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
          stoccaggio dei prodotti; 
                gg)  dettare   i   principi   fondamentali   per   la
          riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
          materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il  riordino  e
          la trasformazione, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
          tale fine; 
                hh) adeguare la normativa  relativa  all'abilitazione
          delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
          408 del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
          navigazione,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
              3. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  il  15
          maggio  2006,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per   il
          riassetto, anche in un codice agricolo, delle  disposizioni
          legislative vigenti in  materia  di  agricoltura,  pesca  e
          acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo  i  principi  e
          criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge  15  marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con  il
          compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
          di  norme  controverse.  Tali  decreti   legislativi   sono
          strutturati in modo  da  evidenziare  le  norme  rientranti
          nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
          dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le  norme
          costituenti principi fondamentali ai sensi  dell'art.  117,
          terzo comma, della Costituzione, e le altre  norme  statali
          vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni. 
              4. Il  Governo  informa  periodicamente  il  Parlamento
          sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
          3. 
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  adottate  le
          norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma
          3. 
              6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi  1
          e  3,  a  seguito  della  deliberazione   preliminare   del
          Consiglio dei Ministri e dopo  avere  acquisito  il  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
          parte delle Commissioni competenti  per  materia  entro  il
          termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
          sono emanati anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il
          termine previsto  per  il  parere  parlamentare  scada  nei
          trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
          commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi  sono
          prorogati di sessanta giorni. 
              7.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le   competenze
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi  degli
          statuti speciali e delle relative norme di attuazione.». 
              - Si riportano gli articoli 7 e 8 della legge  5  marzo
          2001,  n.  57  (Disposizioni  in  materia  di  apertura   e
          regolazione  dei  mercati),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66: 
              «Art. 7 (Delega  per  la  modernizzazione  nei  settori
          dell'agricoltura,   delle   foreste,    della    pesca    e
          dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a  emanare,
          senza che cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, nel rispetto  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,  su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, uno o piu' decreti  legislativi  contenenti  norme
          per  l'orientamento  e  la  modernizzazione   nei   settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,     della     pesca,
          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici. 
              2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
          a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
          ministri e dopo avere acquisito il parere della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  trasmessi
          alla Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica
          affinche' sia espresso, entro quaranta  giorni,  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;
          decorso tale termine,  i  decreti  sono  emanati  anche  in
          mancanza di detto parere. Qualora il termine  previsto  per
          il parere parlamentare scada nei trenta giorni  antecedenti
          la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
          ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          diretti, in coerenza con la politica  agricola  dell'Unione
          europea, a creare le condizioni per: 
                a)  promuovere,  anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca  e
          dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni  produttive
          del   territorio,   individuando    i    presupposti    per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di  qualita'  ed  assicurando  la  tutela   delle   risorse
          naturali, della biodiversita', del patrimonio  culturale  e
          del paesaggio agrario e forestale; 
                b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e  delle
          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
          dell'imprenditoria locale,  anche  con  il  sostegno  della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di pesca, comprese quelle relative alla  gestione  ed  alla
          tutela ambientale e  paesaggistica,  anche  allo  scopo  di
          creare fonti alternative di reddito; 
                c)  ammodernare  le  strutture  produttive  agricole,
          della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di  servizio  e
          di fornitura di mezzi tecnici a minor  impatto  ambientale,
          di  trasformazione  e  commercializzazione   dei   prodotti
          nonche' le infrastrutture  per  l'irrigazione  al  fine  di
          sviluppare la  competitivita'  delle  imprese  agricole  ed
          agroalimentari, soddisfacendo la  domanda  dei  mercati  ed
          assicurando  la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela   dei
          consumatori e dell'ambiente; 
                d) garantire la tutela della salute  dei  consumatori
          nel rispetto del principio di precauzione,  promuovendo  la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione estensiva biologica e di qualita',  favorire  il
          miglioramento e la  tutela  dell'ambiente  naturale,  delle
          condizioni di igiene e di  benessere  degli  animali  negli
          allevamenti, nonche' della qualita' dei  prodotti  per  uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando e regolamentando  sistemi  di  controllo  e  di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari; 
                e)  garantire   un   costante   miglioramento   della
          qualita', valorizzare le peculiarita'  dei  prodotti  e  il
          rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
          informazione  al  consumatore  e  tutelare  le   tradizioni
          alimentari e la presenza nei  mercati  internazionali,  con
          particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
          e di qualita'; 
                f)  favorire  l'insediamento  e  la  permanenza   dei
          giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con  le
          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; 
                g) assicurare, in coerenza con le politiche  generali
          del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo  occupazionale
          nei settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura  e
          forestale,   per   favorire    l'emersione    dell'economia
          irregolare e sommersa; 
                h) favorire la cura e la  manutenzione  dell'ambiente
          rurale, anche attraverso la  valorizzazione  della  piccola
          agricoltura per autoconsumo o per attivita' di  agriturismo
          e di turismo rurale; 
                i)  favorire  lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale, in aderenza ai criteri  e  principi  individuati
          dalle  Conferenze  ministeriali  sulla   protezione   delle
          foreste in Europa. 
              Art.  8  (Principi   e   criteri   direttivi).   -   1.
          Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il  Governo
          si atterra' ai principi e criteri contenuti nel  capo  I  e
          nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive modificazioni, nonche' ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) definizione dei  soggetti  imprenditori  agricoli,
          della  pesca  e  forestali  e  riordino  delle   qualifiche
          soggettive; 
                b) definizione delle attivita'  di  coltivazione,  di
          allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura  e  di  pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o  marini  con
          equiparazione  degli   imprenditori   della   silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli; 
                c) definizione delle  attivita'  connesse,  ancorche'
          non  svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata   o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti  agricoli,   agroalimentari   ed   agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi; 
                d) previsione del registro delle imprese di cui  agli
          articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale  strumento
          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
          alle  lettere  a),  b),  c),  l)  e   u),   nonche'   degli
          imprenditori agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e  delle
          societa' semplici  esercenti  attivita'  agricola  iscritti
          nelle sezioni speciali del registro medesimo; 
                e) promozione e mantenimento di strutture  produttive
          efficienti,   favorendo   la   conservazione    dell'unita'
          aziendale e  della  destinazione  agricola  dei  terreni  e
          l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le  condizioni
          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
          l'ottimizzazione del  suo  dimensionamento,  agevolando  la
          ricomposizione  fondiaria,  attenuando  i   vincoli   della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice; 
                f)  promozione   della   gestione   sostenibile   del
          patrimonio forestale per  favorire  lo  sviluppo  di  nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma associata  o  cooperativa,  la  certificazione  delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi; 
                g)  promozione,  sviluppo  e   ammodernamento   delle
          filiere agroalimentari gestite direttamente dai  produttori
          agricoli  per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei   loro
          prodotti; 
                h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento  del
          principio comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
          1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio  1999,  relativo  al
          trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio   economico   ai
          produttori agricoli nella concessione degli aiuti da  parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro; 
                i) riduzione degli  obblighi  e  semplificazione  dei
          procedimenti  amministrativi  relativi  ai   rapporti   tra
          aziende  agricole,  singole   o   associate,   e   pubblica
          amministrazione; 
                l)  previsione  dell'integrazione   delle   attivita'
          agricole con altre extragricole svolte in seno  all'azienda
          ovvero in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in  forma
          associata  o  cooperativa,   al   fine   di   favorire   la
          pluriattivita' dell'impresa agricola  anche  attraverso  la
          previsione  di  apposite  convenzioni   con   la   pubblica
          amministrazione; 
                m) razionalizzazione e revisione della  normativa  in
          materia  di   ricerca,   formazione   e   divulgazione   in
          agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli  di
          sviluppo sostenibile e di tutela della  biodiversita',  per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese; 
                n) garanzia della tutela della salute, del  benessere
          degli  animali,  del  processo   di   riconversione   delle
          produzioni    agroalimentari    verso     una     crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi integrati  che  garantiscano  la  tracciabilita'
          della materia prima agricola di base,  razionalizzazione  e
          rafforzamento  del  sistema  di  controllo   dei   prodotti
          agricoli, della pesca e alimentari a tutela della  qualita'
          dei prodotti con  particolare  riferimento  agli  organismi
          geneticamente modificati e loro derivati; 
                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
          la valorizzazione delle peculiarita' dei  prodotti  tipici,
          anche con il sostegno  dei  distretti  agroalimentari,  dei
          distretti rurali ed ittici; 
                p)   promozione   dell'etichettatura   dei   prodotti
          alimentari  destinati  come  tali   al   consumatore,   con
          particolare riferimento a quelli  di  origine  animale,  al
          fine  di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e   di
          consentire la conoscenza della  provenienza  della  materia
          prima; 
                q) revisione  della  legge  16  marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
          decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,  relativo  agli
          organismi interprofessionali, per  assicurare  il  migliore
          funzionamento e la trasparenza del mercato; 
                r) revisione della legge 20 marzo  1913,  n.  272,  e
          successive modificazioni, al  fine  di  adeguare  le  borse
          merci  alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle   nuove
          tecnologie  informatiche  e  telematiche,   a   tutti   gli
          interventi finanziari previsti dal decreto  legislativo  30
          aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire  la  trasparenza
          del mercato e la tutela dei consumatori; 
                s) revisione della legge 9 febbraio 1963,  n.  59,  e
          successive modificazioni, sulla  vendita  al  pubblico  dei
          prodotti agricoli, al fine di semplificare le  procedure  e
          di favorire il rapporto con i consumatori,  anche  abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista; 
                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
          servizi assicurativi e di garanzia al credito  al  fine  di
          sostenere la competitivita'  e  favorire  la  riduzione  di
          rischi di mercato; 
                u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a  tutte
          le forme di concentrazione dell'offerta  nel  rispetto  del
          controllo democratico da parte dei soci e  nel  divieto  di
          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi; 
                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
          agricole  ed  agroalimentari   e   delle   loro   strategie
          commerciali con  particolare  riferimento  alle  produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche; 
                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
          un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei  settori
          dell'agricoltura,   della   pesca,   dell'acquacoltura    e
          forestale,   per   favorire    l'emersione    dell'economia
          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
          qualita' dei prodotti alimentari; 
                aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed  il
          lavoro atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile  e
          stagionale  con  riferimento  ad  oggettive  e   specifiche
          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa; 
                bb)   creare   le   condizioni   atte   a    favorire
          l'insediamento e la  permanenza  dei  giovani  nei  settori
          dell'agricoltura,   della   pesca,   dell'acquacoltura    e
          forestale; 
                cc) coordinamento dei  mezzi  finanziari  disponibili
          per la promozione di  agricoltura,  acquacoltura,  pesca  e
          sviluppo rurale, nonche' per  la  promozione  dei  prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale; 
                dd) semplificazione delle  norme  e  delle  procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura; 
                ee)  previsione  di  apposite  convenzioni   con   la
          pubblica   amministrazione   quale   strumento    per    il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'art. 7; 
                ff) definizione di un nuovo  assetto  normativo  che,
          nel rispetto delle regole comunitarie  e  dell'esigenza  di
          rafforzare la politica della concorrenza,  consenta  per  i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione   geografica   protetta    (IGP)    forme    di
          programmazione  produttiva   in   grado   di   accompagnare
          l'evoluzione della domanda ed accrescere la  competitivita'
          di tali produzioni; 
                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
          ed indicazione della relativa copertura  finanziaria  sugli
          stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
          maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle  regioni
          e degli enti locali. 
              2. I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici  in
          materia di agricoltura e di pesca  e  acquacoltura  di  cui
          all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono  prorogati
          fino a ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge. I testi  unici  di  cui  al  presente
          comma entrano in vigore il sessantesimo  giorno  successivo
          alla  data  della   loro   pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale.». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228
          (Orientamento e modernizzazione  del  settore  agricolo,  a
          norma dell'art. 7 della legge  5  marzo  2001,  n.  57)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
          supplemento ordinario. 
              - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013
          sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
          europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che
          abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,
          recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
          agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,  (CEE)
          n. 234/79, (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18  dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de minimis» nel  settore  agricolo,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n.
          L 352. 
              - Il testo  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
          Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con
          il mercato interno, in applicazione degli  articoli  107  e
          108 del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e  forestale
          e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
          Commissione (CE) n. 1857/2006, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 1 luglio 2014, n. L 193. 
              - Gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
          Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali
          2014-2020 (2014/C 204/01) sono  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  recante  interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile  2004,
          n. 95, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Finalita'). -  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
          interventi di prevenzione per  far  fronte  ai  danni  alle
          produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
          agricole, agli impianti produttivi ed  alle  infrastrutture
          agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
          eccezionali o da  avversita'  atmosferiche  assimilabili  a
          calamita' naturali o eventi  di  portata  catastrofica,  da
          epizoozie, da organismi  nocivi  ai  vegetali,  nonche'  ai
          danni  causati  da  animali  protetti,  alle  condizioni  e
          modalita' previste dalle disposizioni  comunitarie  vigenti
          in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle  risorse
          disponibili sul Fondo stesso. 
              2.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  sono
          considerate  calamita'  naturali   o   eventi   eccezionali
          calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili  a
          calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi  di  portata
          catastrofica,  epizoozie,  organismi  nocivi  ai  vegetali,
          animali protetti quelli previsti dagli orientamenti  e  dai
          regolamenti comunitari in materia di  aiuti  di  Stato  nel
          settore   agricolo,   nonche'   le    avverse    condizioni
          atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  FSN  prevede
          le seguenti tipologie di intervento: 
                a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
          assicurativi          prioritariamente          finalizzate
          all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
          mediante polizze sperimentali e altre  misure  di  gestione
          del rischio; 
                b) interventi compensativi, esclusivamente  nel  caso
          di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi  non
          inseriti nel Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura,
          finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
          imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
          al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
                c)  interventi  di  ripristino  delle  infrastrutture
          connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle  irrigue  e
          di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
          imprese agricole.».