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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2018, n. 28

Regolamento disciplinante la Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». (18G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2018
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 19-4-2018
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visti i commi da 116 a 123 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre
2016, n. 232, concernenti l'istituzione  di  una  Fondazione  per  la
creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di  interesse
nazionale, multidisciplinare e integrata nei  settori  della  salute,
della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati  e  delle
decisioni e per  la  realizzazione  del  progetto  scientifico  e  di
ricerca «Human Technopole» di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
gennaio 2016,  n.  9,  e  al  relativo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 settembre  2016,  di  approvazione  del
progetto esecutivo; 
  Visto, in particolare, il comma 123, dell'articolo 1, della  citata
legge n. 232 del 2016, secondo  cui  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione dei commi da 116 a  122  dell'articolo  1  della  medesima
legge, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di
tecnologia in ordine al progetto Human Technopole e il  trasferimento
alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2,
del  decreto-legge  25  novembre  2015,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
della salute; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  2016,  n.
9, che attribuisce  all'Istituto  italiano  di  tecnologia  un  primo
contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per  la
realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
settembre 2016 con il quale e' stato approvato il progetto denominato
Human Technopole; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2018; 
  Vista la proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e della salute; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Disciplina e criteri di azione della Fondazione 
 
  1. La Fondazione istituita dall'articolo 1, comma 116, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, di seguito «Fondazione», e' una  Fondazione
di diritto privato, disciplinata dagli articoli  14  e  seguenti  del
codice civile, dalla citata legge n. 232 del 2016 e dallo Statuto. La
Fondazione ha lo scopo di imprimere il maggior impulso allo  sviluppo
delle  tecnologie  umane  e  della  long  life,   incrementando   gli
investimenti pubblici e privati nei  settori  della  ricerca  diretta
alla prevenzione  e  alla  salute,  coerentemente  con  il  Programma
nazionale  per  la  ricerca  (PNR)   e   sviluppando   un   approccio
multidisciplinare ed integrato nelle discipline della  salute,  della
genomica,  dell'alimentazione  e  della  scienza  dei  dati  e  delle
decisioni, con particolare riguardo  al  progetto  scientifico  e  di
ricerca  Human  Technopole,  anche  in  raccordo   con   il   sistema
universitario e degli enti di ricerca. L'attivita'  della  Fondazione
segue criteri di economicita', di  efficacia  e  di  pubblicita'.  Le
attivita', l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione  sono
disciplinati nello Statuto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
          il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 1, commi da 116 a 123, della legge
          11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2017  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2017-2019),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., e' il seguente: 
              «116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici
          e  privati  nei  settori  della  ricerca  finalizzata  alla
          prevenzione e alla salute, coerentemente con  il  Programma
          nazionale per la ricerca (PNR), e' istituita la  Fondazione
          per la creazione  di  un'infrastruttura  scientifica  e  di
          ricerca,  di  interesse  nazionale,   multidisciplinare   e
          integrata  nei  settori  della  salute,   della   genomica,
          dell'alimentazione  e  della  scienza  dei  dati  e   delle
          decisioni, e per la realizzazione del progetto  scientifico
          e di  ricerca  Human  Technopole  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio  2016,  n.  9,  e  al
          relativo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          16 settembre 2016 di approvazione del  progetto  esecutivo,
          di seguito denominata "Fondazione". Per  il  raggiungimento
          dei  propri  scopi  la  Fondazione  instaura  rapporti  con
          omologhi enti e organismi in Italia e all'estero. 
              117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e
          delle finanze, il Ministero della  salute  e  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai quali
          viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. 
              118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  16  settembre  2016
          predispone lo schema di statuto  della  Fondazione  che  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  della
          salute.  Lo  statuto  stabilisce  la  denominazione   della
          Fondazione e disciplina,  tra  l'altro,  la  partecipazione
          alla Fondazione di altri enti pubblici e  privati,  nonche'
          le modalita' con  cui  tali  soggetti  possono  partecipare
          finanziariamente al progetto scientifico Human Technopole. 
              119. Il patrimonio della Fondazione  e'  costituito  da
          apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori
          apporti dello Stato, nonche' dalle risorse  provenienti  da
          soggetti pubblici e privati. Le attivita',  oltre  che  dai
          mezzi propri, possono essere finanziate  da  contributi  di
          enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono  essere
          concessi  in  comodato  beni  immobili  facenti  parte  del
          demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile  dello
          Stato. L'affidamento in comodato  di  beni  di  particolare
          valore artistico e storico alla  Fondazione  e'  effettuato
          dall'amministrazione competente, d'intesa con  il  Ministro
          dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  fermo
          restando il relativo regime giuridico  dei  beni  demaniali
          affidati, previsto dagli articoli 823 e 829,  primo  comma,
          del codice civile. 
              120.  Per  lo  svolgimento  dei   propri   compiti   la
          Fondazione puo' avvalersi di personale,  anche  di  livello
          dirigenziale, all'uopo messo a  disposizione  su  richiesta
          della stessa, secondo  le  norme  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti, da enti e da  altri  soggetti  individuati  ai
          sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
          n.  196.  La  Fondazione  puo'  avvalersi,  inoltre,  della
          collaborazione di  esperti  e  di  societa'  di  consulenza
          nazionali ed estere, ovvero di universita'  e  di  istituti
          universitari e di ricerca. 
              121. Per la costituzione  della  Fondazione  e  per  la
          realizzazione del progetto Human Technopole di cui al comma
          116 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di  euro  per  il
          2017, di 114,3 milioni  di  euro  per  il  2018,  di  136,5
          milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di  euro  per
          il 2020, di 122,1 milioni di euro per  il  2021,  di  133,6
          milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2023. Il contributo  e'  erogato  sulla  base
          dello stato di avanzamento del progetto Human Technopole di
          cui al comma 116. 
              122.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni   di
          costituzione  della  Fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              123. I criteri e le modalita' di attuazione  dei  commi
          da 116 a 122 del presente articolo, compresa la  disciplina
          dei rapporti  con  l'Istituto  italiano  di  tecnologia  in
          ordine al progetto Human  Technopole  di  cui  al  medesimo
          comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse
          residue di cui all'art. 5, comma 2,  del  decreto-legge  25
          novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e con il Ministro della salute.». 
              - Il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  25  novembre
          2015,  n.  185   (Misure   urgenti   per   interventi   nel
          territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          gennaio 2016, n. 9, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Iniziative  per  la  valorizzazione  dell'area
          utilizzata per l'Expo). - 1.  Per  le  iniziative  relative
          alla   partecipazione   dello   Stato   nell'attivita'   di
          valorizzazione delle aree in uso alla Societa' Expo S.p.a.,
          anche mediante partecipazione al  capitale  della  societa'
          proprietaria delle stesse, e' autorizzata la  spesa  di  50
          milioni di euro per l'anno 2015. 
              2.  Nell'ambito  delle  iniziative  di  cui  al   comma
          precedente,  e'   attribuito   all'Istituto   italiano   di
          tecnologia (IIT) un primo  contributo  dell'importo  di  80
          milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di  un
          progetto  scientifico  e  di  ricerca,  sentiti  gli   enti
          territoriali  e  le  principali  istituzioni   scientifiche
          interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree
          in  uso  a  EXPO  S.p.a.   ove   necessario   previo   loro
          adattamento. IIT  elabora  un  progetto  esecutivo  che  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione  delle
          aree di cui al comma 1 e le  relative  modalita'  attuative
          sono definite con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti
          S.p.a. 
              4. E' autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello
          Stato dell'importo di 20 milioni di euro  per  il  concorso
          agli oneri  di  sicurezza  sostenuti  dalla  Societa'  Expo
          S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per  la
          durata dell'evento. 
              5. Al fine di accelerarne la  messa  a  disposizione  e
          l'effettiva utilizzabilita', le  risorse  finalizzate  alla
          realizzazione della  riqualificazione  tranvia  extraurbana
          Milano-Limbiate, primo lotto funzionale,  sono  revocate  e
          destinate, anche in  attuazione  dell'art.  1,  comma  101,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  alla  Societa'  Expo
          S.p.a.  per  fare  fronte  al  mancato   contributo   della
          Provincia di Milano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'art. 1, comma 116, della legge
          11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  testo  dell'art.  14  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 14 (Atto costitutivo). -  Le  associazioni  e  le
          fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. 
              La  fondazione   puo'   essere   disposta   anche   con
          testamento.».