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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2018, n. 22

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2018
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 26-3-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il regolamento  (UE,  Euratom)  n.  966/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le  regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga
il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio, ed in particolare, l'articolo  65,  paragrafo  1,  che
stabilisce che l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base  a
norme nazionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'obiettivo
«Investimenti a favore  della  crescita  e  dell'occupazione»  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo  sociale  europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n.  1081/2006  del  Consiglio,  ed  in
particolare  l'articolo  13  concernente  le  norme  in  materia   di
ammissibilita' delle spese relative al Fondo sociale europeo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n.  1255/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di  sviluppo  regionale  all'obiettivo  di
cooperazione territoriale europea, ed in  particolare  l'articolo  18
concernente le norme in materia di ammissibilita' delle spese; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012  della  Commissione
europea del 29 ottobre 2012, recante le modalita' di applicazione del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  che  stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili   al
bilancio generale dell'Unione; 
  Visti i regolamenti delegati della Commissione per  il  periodo  di
programmazione 2014-2020 e, in particolare, il  regolamento  delegato
(UE) n. 480/2014, il regolamento delegato  (UE)  n.  481/2014  ed  il
regolamento delegato (UE) n. 1516/2015; 
  Ritenuta l'importanza di perseguire gli  obiettivi  dello  sviluppo
sostenibile, delle politiche sociali, del rating di  legalita'  delle
imprese e delle strategie nazionali e regionali  di  specializzazione
intelligente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 3 agosto 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con i Ministri dell'economia e delle  finanze,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.
1303/2013, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilita'
delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali  e  di
investimento europei (Fondi SIE) per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento  (UE)
n. 1303/2013 e dai regolamenti di seguito elencati: 
    a) regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»; 
    b) regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»; 
    c) regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»; 
    d) regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»; 
    e) regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»; 
    f) regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014,  (UE)
n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonche'  regolamenti  di  esecuzione
della Commissione. 
  2. Le norme sull'ammissibilita' delle  spese  di  cui  al  presente
decreto  si  applicano  anche  ai  programmi  di  azione  e  coesione
complementari alla programmazione UE 2014-2020, di  cui  all'articolo
1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla  delibera
Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015. 
  3. Le spese ammissibili, nel  caso  di  aiuti  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE), sono quelle  riconosciute  dalla  Commissione  europea  nella
relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso  di  aiuti
esentati dall'obbligo  di  notifica,  quelle  previste  dai  relativi
regolamenti di esenzione, fatte  salve  eventuali  disposizioni  piu'
restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. 
  4. Le norme in materia di ammissibilita' delle spese  previste  dal
presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni
finanziate  nell'ambito  dei  programmi  dell'Obiettivo  cooperazione
territoriale  europea  (FESR)  sostenute  sul  territorio  nazionale,
qualora   l'ammissibilita'   della   spesa   non   sia   diversamente
disciplinata  dagli  atti  normativi  e  regolamentari   di   seguito
elencati: 
    a) il regolamento delegato (UE) n.  481/2014  della  Commissione,
che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in  materia  di
ammissibilita' delle spese per i programmi di cooperazione; 
    b)  le  regole  supplementari   definite   dagli   Stati   membri
nell'ambito del Comitato di  sorveglianza  di  ciascun  Programma  di
cooperazione territoriale europea. 
  5. L'Autorita' di gestione, designata ai sensi degli articoli 123 e
124 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e' un'autorita' pubblica  o  un
organismo pubblico nazionale, regionale  o  locale,  o  un  organismo
privato. 
  6. Sono fatte salve condizioni piu'  restrittive  laddove  previste
nelle misure e azioni dei programmi vigenti. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17,  comma  1,
          lettera a) della legge 23 agosto 1988, n.  400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                  «Art. 17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                    a)  l'esecuzione  delle  leggi  e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                    (Omissis).». 
              Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25ottobre 2012, che stabilisce
          le regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
          dell'Unione e che abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.
          1605/2012   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    ufficiale
          dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012. 
              Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
          e  del   Consiglio,   del   17   dicembre   2013,   recante
          «Disposizioni  comuni  sul  Fondo   europeo   di   sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul   Fondo   di
          coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca  e
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,  e
          che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del  Consiglio»
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 347 del 20 dicembre 2013. 
              Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  relativo  al  Fondo
          europeo di sviluppo regionale e a  disposizioni  specifiche
          concernenti  l'obiettivo  «Investimenti  a   favore   della
          crescita e dell'occupazione» e che  abroga  il  regolamento
          (CE) n. 1080/2006" e' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013. 
              Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17 dicembre  2013  relativo  al  Fondo
          sociale  europeo  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
          1081/2006  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n.  L  347  del  20  dicembre
          2013. 
              Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17dicembre  2013,  sul  sostegno  allo
          sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per  lo
          sviluppo rurale (FEASR) e che abroga  il  regolamento  (CE)
          n.1698/2005 del  Consiglio  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n.  L  347  del  20  dicembre
          2013. 
              Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica
          comune della pesca, che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
          1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga  i
          regolamenti (CE)  n.  2371/2002  e  (CE)  n.  639/2004  del
          Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE  del  Consiglio
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 354 del 28 dicembre 2013. 
              Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 15  maggio  2014,  relativo  al  Fondo
          europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga  i
          regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.  861/2006,  (CE)  n.
          1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
          (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 149 del 20 maggio 2014. 
              Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17dicembre 2013, recante  disposizioni
          specifiche per il sostegno del Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale  all'obiettivo   di   cooperazione   territoriale
          europea e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea n. L 347 del 20 dicembre 2013. 
              Il  regolamento  delegato  (UE)  n.   1268/2012   della
          Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le  modalita'  di
          applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012  del
          Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
          finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 362 del 31 dicembre 2012. 
              Il  regolamento  delegato  (UE)   n.   480/2014   della
          Commissione, del 3 marzo 2014 , che integra il  regolamento
          (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          recante disposizioni comuni sul Fondo europeo  di  sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul   Fondo   di
          coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca  e
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 138 del 13 maggio 2014. 
              Il  regolamento  delegato  (UE)   n.   481/2014   della
          Commissione, del 4 marzo 2014, che integra  il  regolamento
          (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          per quanto concerne  le  norme  specifiche  in  materia  di
          ammissibilita' delle spese per i programmi di  cooperazione
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 138 del 13 maggio 2014. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          «recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di  sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul   Fondo   di
          coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca  e
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,  e
          che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del  Consiglio»
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 347 del 20 dicembre 2013. 
              Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  relativo  al  Fondo
          europeo di sviluppo regionale e a  disposizioni  specifiche
          concernenti  l'obiettivo  «Investimenti  a   favore   della
          crescita e dell'occupazione» e che  abroga  il  regolamento
          (CE) n. 1080/2006" e' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013. 
              Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17 dicembre  2013  relativo  al  Fondo
          sociale  europeo  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
          1081/2006  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n.  L  347  del  20  dicembre
          2013. 
              Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 15  maggio  2014,  relativo  al  Fondo
          europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga  i
          regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.  861/2006,  (CE)  n.
          1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
          (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 149 del 20 maggio 2014. 
              Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17dicembre 2013, recante  disposizioni
          specifiche per il sostegno del Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale  all'obiettivo   di   cooperazione   territoriale
          europea e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea n. L 347 del 20 dicembre 2013. 
              Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  sul  sostegno  allo
          sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per  lo
          sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
          1698/2005  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n.  L  347  del  20  dicembre
          2013. 
              Il  regolamento  delegato  (UE)   n.   480/2014   della
          Commissione, del 3 marzo 2014, che integra  il  regolamento
          (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          recante disposizioni comuni sul Fondo europeo  di  sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul   Fondo   di
          coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca  e
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 138 del 13 maggio 2014. 
              Il  regolamento  delegato  (UE)   n.   481/2014   della
          Commissione, del 4 marzo 2014, che integra  il  regolamento
          (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          per quanto concerne  le  norme  specifiche  in  materia  di
          ammissibilita' delle spese per i programmi di  cooperazione
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 138 del 13 maggio 2014. 
              Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione,
          del 10 ottobre 2014, che integra la  direttiva  2009/138/CE
          del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in  materia  di
          accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e  di
          riassicurazione  (Solvibilita'  II)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  n.  L  12  del  17
          gennaio 2015. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 242, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
                «242. Il Fondo di rotazione  di  cui  alla  legge  16
          aprile 1987, n. 183, concorre,  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita',  al  finanziamento  degli  oneri   relativi
          all'attuazione degli interventi complementari  rispetto  ai
          programmi  cofinanziati  dai   fondi   strutturali   e   di
          investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020,  inseriti
          nell'ambito della programmazione  strategica  definita  con
          l'Accordo  di  partenariato  2014/2020   siglato   con   le
          autorita' dell'Unione europea. Al fine di  massimizzare  le
          risorse destinabili agli interventi complementari di cui al
          presente comma, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano  possono  concorrere  al  finanziamento  degli
          stessi con risorse a carico dei propri bilanci.». 
              -  La  delibera  Cipe  n.  10  del  28   gennaio   2015
          (Definizione  dei  criteri  di   cofinanziamento   pubblico
          nazionale  dei  programmi  europei  per   il   periodo   di
          programmazione   2014-2020   e    relativo    monitoraggio.
          Programmazione  degli  interventi  complementari   di   cui
          all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
          nell'accordo di partenariato 2014-2020) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  15
          maggio 2015. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  107  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU): 
                «Art.  107.  -  1.  Salvo  deroghe  contemplate   dai
          trattati, sono incompatibili con il mercato interno,  nella
          misura in cui incidano sugli scambi tra Stati  membri,  gli
          aiuti  concessi  dagli  Stati,  ovvero   mediante   risorse
          statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo   talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
                a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
                b) gli aiuti destinati a ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
                c) gli aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
                a)  gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo   sviluppo
          economico  delle  regioni  ove  il  tenore  di   vita   sia
          anormalmente basso, oppure si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione,  nonche'  quello  delle  regioni  di   cui
          all'articolo  349,  tenuto  conto  della  loro   situazione
          strutturale, economica e sociale; 
                b) gli aiuti destinati a promuovere la  realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure a porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia
          di uno Stato membro; 
                c) gli aiuti destinati ad agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
                d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».