stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2018
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-4-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione,  sia
pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia
penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e  85,  lettera
q); 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,
n. 43,  recante  approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale; 
  Visto il codice di procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 
  Visto il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  recante  modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto alla criminalita' mafiosa; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Principio della riserva di codice 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: 
  «Art.  3-bis  (Principio  della  riserva  di   codice).   -   Nuove
disposizioni  che   prevedono   reati   possono   essere   introdotte
nell'ordinamento solo se modificano  il  codice  penale  ovvero  sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 82,  83  e
          85, lettera q), della citata legge 23 giugno 2017,  n.  103
          (Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale
          e all'ordinamento penitenziario): 
              «82.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare   decreti
          legislativi per la riforma della disciplina in  materia  di
          intercettazione  di  conversazioni  o  comunicazioni  e  di
          giudizi di impugnazione nel processo penale nonche' per  la
          riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i  principi
          e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85. 
              83. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  82  sono
          adottati,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          relativamente alle materie a cui si riferiscono i  principi
          e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed
          e) del comma 84 nel termine di tre  mesi,  e  relativamente
          alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  I  termini  per
          l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge.  I  relativi  schemi  sono
          trasmessi alle Camere, corredati di relazione  tecnica  che
          dia conto della neutralita' finanziaria dei  medesimi,  per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
          sono resi nel termine di quarantacinque giorni,  decorsi  i
          quali i decreti possono essere  comunque  emanati.  Qualora
          tale termine venga a scadere nei trenta giorni  antecedenti
          la scadenza  del  termine  di  delega,  o  successivamente,
          quest'ultimo termine e' prorogato di  sessanta  giorni.  Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro il termine di  dieci  giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono essere comunque emanati.». 
              «85.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          41-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al  comma
          82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento
          penitenziario, per i  profili  di  seguito  indicati,  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              lettere da a) a p) (Omissis). 
              q) attuazione,  sia  pure  tendenziale,  del  principio
          della riserva di codice nella materia penale,  al  fine  di
          una migliore conoscenza dei precetti  e  delle  sanzioni  e
          quindi dell'effettivita' della funzione  rieducativa  della
          pena,   presupposto   indispensabile    perche'    l'intero
          ordinamento  penitenziario  sia  pienamente   conforme   ai
          principi  costituzionali,  attraverso   l'inserimento   nel
          codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da
          disposizioni di legge  in  vigore  che  abbiano  a  diretto
          oggetto di tutela  beni  di  rilevanza  costituzionale,  in
          particolare i valori della persona umana, e tra  questi  il
          principio di  uguaglianza,  di  non  discriminazione  e  di
          divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento  a  fini  di
          profitto della persona medesima, e  i  beni  della  salute,
          individuale  e  collettiva,  della  sicurezza  pubblica   e
          dell'ordine  pubblico,  della   salubrita'   e   integrita'
          ambientale,   dell'integrita'   del    territorio,    della
          correttezza  e  trasparenza  del   sistema   economico   di
          mercato;».