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DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2018
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-4-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione,  sia
pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia
penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e  85,  lettera
q); 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,
n. 43,  recante  approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale; 
  Visto il codice di procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 
  Visto il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  recante  modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto alla criminalita' mafiosa; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Principio della riserva di codice 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: 
  «Art.  3-bis  (Principio  della  riserva  di   codice).   -   Nuove
disposizioni  che   prevedono   reati   possono   essere   introdotte
nell'ordinamento solo se modificano  il  codice  penale  ovvero  sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione,  sia
pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia
penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e  85,  lettera
q); 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,
n. 43,  recante  approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale; 
  Visto il codice di procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 
  Visto il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  recante  modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto alla criminalita' mafiosa; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Principio della riserva di codice 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: 
  «Art.  3-bis  (Principio  della  riserva  di   codice).   -   Nuove
disposizioni  che   prevedono   reati   possono   essere   introdotte
nell'ordinamento solo se modificano  il  codice  penale  ovvero  sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».