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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 18

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di formazione del personale docente in Provincia di Bolzano. (18G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2018
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-4-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  e  in
particolare l'articolo 19; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1983,
n. 89, recante approvazione  del  testo  unificato  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4  dicembre
1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di  ordinamento  scolastico  in
Provincia di Bolzano; 
  Vista la legge del 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare,  l'articolo
1, comma 189; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la nota n. 38717 del 18 gennaio  2018  del  Presidente  della
Provincia autonoma di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89,  e  successive  modifiche,  e'  inserito  il
seguente articolo 12-bis: 
  «Art. 12-bis. - 1. In attuazione dell'articolo 19 dello statuto, la
provincia, d'intesa,  a  seconda  della  competenza,  con  la  Libera
Universita' di Bolzano o il Conservatorio di musica  che  hanno  sede
sul territorio provinciale: 
    a) disciplina  la  formazione  iniziale  degli  insegnanti  delle
scuole di ogni ordine  e  grado  dei  tre  gruppi  linguistici  della
Provincia di Bolzano, ivi  compresa  la  formazione  per  le  materie
artistiche;   tale   formazione   iniziale   comprende   sia   quella
disciplinare  che  quella  pedagogico-didattica   e   puo'   comunque
comprendere l'acquisizione di crediti  formativi  universitari  nella
misura massima del 30 per cento dei crediti complessivamente previsti
dal  percorso  formativo  per  le  attivita'  di   insegnamento   che
riguardano il relativo contesto culturale; 
    b)  autorizza  l'istituzione  dei  relativi  percorsi   formativi
abilitanti e specializzanti e  autorizza  la  Libera  Universita'  di
Bolzano o il Conservatorio di musica alla loro attivazione; 
    c) determina il numero dei  posti  di  studio  sulla  base  della
programmazione  provinciale  degli   organici   e   del   conseguente
fabbisogno di personale docente nelle scuole nella provincia; 
    d) disciplina inoltre le modalita' e i contenuti delle  prove  di
accesso ai percorsi  formativi  nel  rispetto  dei  contenuti  minimi
previsti a livello nazionale, con possibilita' di  discostarsi  dalla
tempistica nazionale e di svolgere le suddette prove anche in  lingua
tedesca e ladina,  ove  necessario,  e  basandosi  sui  programmi  di
insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano; 
    e) definisce altresi' il punteggio  con  il  quale  integrare  la
votazione  della  prova  di  accesso   in   caso   di   possesso   di
certificazioni di competenze linguistiche almeno di  livello  B1  del
Quadro comune europeo di riferimento. 
  2.  L'abilitazione  e  la  specializzazione  conseguite  secondo  i
percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno validita' su tutto  il
territorio nazionale. 
  3.  Per  lo  specifico  contesto  linguistico  e  culturale   della
Provincia di Bolzano e in considerazione  dell'impegno  istituzionale
della Libera Universita'  di  Bolzano  finalizzato  a  garantire  nei
percorsi  di  formazione  i  presupposti  per  l'acquisizione   delle
competenze indispensabili per  partecipare  alla  vita  culturale  ed
economico-sociale e per accedere  al  mondo  del  lavoro  locale,  la
Libera Universita' di Bolzano ha facolta' di  ampliare,  in  tutti  i
propri  corsi  di  laurea  e  di   laurea   magistrale,   i   settori
scientifico-disciplinari  afferenti  alle  discipline  letterarie   e
linguistiche, previsti dai rispettivi  decreti  ministeriali  tra  le
attivita' formative di base e caratterizzanti.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Fedeli,  Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art.  87  della  Costituzione,   al   comma   quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.  Si  riporta  il  testo
          vigente dell'articolo 19: 
              «Art. 19. - Nella provincia di  Bolzano  l'insegnamento
          nelle scuole materne, elementari e secondarie e'  impartito
          nella lingua materna italiana o  tedesca  degli  alunni  da
          docenti per i  quali  tale  lingua  sia  ugualmente  quella
          materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla  seconda
          o dalla terza classe, secondo quanto  sara'  stabilito  con
          legge  provinciale  su  proposta  vincolante   del   gruppo
          linguistico  interessato,  e  in   quelle   secondarie   e'
          obbligatorio l'insegnamento della  seconda  lingua  che  e'
          impartito da docenti per i  quali  tale  lingua  e'  quella
          materna. 
              La lingua ladina e' usata nelle scuole  materne  ed  e'
          insegnata nelle scuole elementari delle  localita'  ladine.
          Tale  lingua  e'  altresi'   usata   quale   strumento   di
          insegnamento nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  stesse.  In  tali   scuole   l'insegnamento   e'
          impartito su base paritetica di ore e di esito  finale,  in
          italiano e tedesco. 
              L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di
          Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di  chi  ne
          fa le veci. Contro il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
          ricorso da parte del padre o di chi  ne  fa  le  veci  alla
          autonoma sezione di  Bolzano  del  tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa. 
              Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle  localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,   il
          Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
          della   giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina    un
          sovrintendente scolastico. 
              Per l'amministrazione delle scuole materne,  elementari
          e secondarie in lingua tedesca, la  giunta  provinciale  di
          Bolzano, sentito il parere  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, nomina un intendente scolastico, su  una  terna
          formata dai rappresentanti del gruppo  linguistico  tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Per l'amministrazione della scuola di  cui  al  secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione nomina un intendente scolastico,  su  una  terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni per gli esami di Stato nelle scuole  in  lingua
          tedesca. 
              Al fine della  equipollenza  dei  diplomi  finali  deve
          essere sentito il  parere  del  Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione sui  programmi  di  insegnamento  e  di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano. 
              Il personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'  il  personale  amministrativo  degli   ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto  ai
          servizi della scuola  corrispondente  alla  propria  lingua
          materna. 
              Ferma restando la dipendenza dallo Stato del  personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua tedesca e a quello per la scuola di cui  al  secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,  aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino   alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello stipendio, relativi  al  personale  insegnante  delle
          scuole di rispettiva competenza. 
              Contro  i  provvedimenti  adottati   dagli   intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al Ministro per la pubblica istruzione che  decide  in  via
          definitiva,   sentito   il   parere   del    soprintendente
          scolastico. 
              I gruppi linguistici italiano, tedesco  e  ladino  sono
          rappresentanti nei consigli  provinciali  scolastico  e  di
          disciplina per i maestri. 
              I  rappresentanti  degli   insegnanti   nel   consiglio
          scolastico provinciale sono designati,  mediante  elezione,
          dal personale insegnante e in proporzione al  numero  degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre. 
              Il consiglio scolastico, oltre  a  svolgere  i  compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. 
              Per  l'eventuale   istituzione   di   universita'   nel
          Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire  preventivamente
          il parere della regione e della provincia interessata.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio
          1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato  dei  decreti
          del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4
          dicembre 1981, n.  761,  concernenti  norme  di  attuazione
          dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
          materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  aprile  1983,  n.
          91. 
              La legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
          Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 189: 
              «189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670, la provincia autonoma  di  Bolzano,  d'intesa
          con l'universita' ed il conservatorio di musica  che  hanno
          sede  nella  provincia  stessa,  disciplina  la  formazione
          disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti  delle
          scuole funzionanti nella provincia autonoma di  Bolzano  di
          ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle
          materie artistiche, nonche'  le  modalita'  e  i  contenuti
          delle relative prove di  accesso  nel  rispetto  di  quelli
          minimi previsti a livello nazionale,  con  possibilita'  di
          discostarsi dalla tempistica nazionale,  svolgendole  anche
          in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui
          programmi di insegnamento sviluppati  ed  in  vigore  nella
          provincia autonoma stessa. Tale formazione puo' comprendere
          fino  a  quarantotto  crediti  formativi  universitari  del
          percorso quinquennale per  attivita'  di  insegnamento  che
          riguardano il relativo  contesto  culturale.  La  provincia
          autonoma di  Bolzano,  d'intesa  con  l'universita'  ed  il
          conservatorio di cui al primo periodo,  definisce  altresi'
          il punteggio con il  quale  integrare  la  votazione  della
          prova di accesso, in caso di possesso di certificazioni  di
          competenze linguistiche almeno di  livello  B1  del  Quadro
          comune europeo di riferimento.  Al  fine  di  garantire  ai
          futuri insegnanti delle scuole con lingua  di  insegnamento
          tedesca e delle scuole delle localita' ladine la formazione
          nella  madre  lingua,  l'abilitazione  all'insegnamento  si
          consegue  mediante  il  solo   compimento   del   tirocinio
          formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonche' le  relative
          modalita'   di   accesso   a   numero   programmato,   sono
          disciplinati dalla provincia autonoma di  Bolzano.  Per  lo
          specifico contesto linguistico e culturale della  provincia
          autonoma di Bolzano e  per  l'impegno  istituzionale  della
          Libera Universita' di Bolzano a garantire nei  percorsi  di
          formazione   i   presupposti   per   l'acquisizione   delle
          competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla
          vita culturale ed economico-sociale e di accedere al  mondo
          del lavoro nella provincia stessa, la Libera Universita' di
          Bolzano,  d'intesa  con   il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, ha facolta' di  ampliare,
          in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale  da  essa
          attivati, i settori scientifici  e  disciplinari  afferenti
          alle discipline letterarie  e  linguistiche,  previsti  dai
          rispettivi decreti ministeriali tra le attivita'  formative
          di base e caratterizzanti.». 
              Il testo vigente dell'articolo 107 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e'
          il seguente: 
              «Art. 107. Con decreti legislativi saranno  emanate  le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio
          1983, n. 89, e' citato nelle note alle premesse.