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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2018, n. 16

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria». (18G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2018
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-3-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  recante
«Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»,  convertito  in
legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1074, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana in materia finanziaria», e in particolare l'articolo 2; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  Statuto  della  Regione  siciliana,  espresse
nella riunione del 28 luglio 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2017; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme  di  attuazione  dello  Statuto
della Regione  siciliana  in  materia  finanziaria»  come  modificato
dall'articolo 1 del decreto legislativo 11  dicembre  2016,  n.  251,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    al primo comma, dopo  la  lettera  a)  e'  aggiunta  la  seguente
lettera «a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito  regionale,
determinata  applicando  annualmente   al   gettito   nazionale   IVA
complessivo  affluito  al  bilancio  dello   Stato,   esclusa   l'IVA
all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e  della
quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse  proprie  IVA,
l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in  Sicilia
rispetto a quella nazionale, cosi' come risultante dai dati  rilevati
dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.»; 
    al quarto comma, la parola «decreto» e' sostituita con la  parola
«decreti»;  la  parola  «adottato»  e'  sostituita  con   la   parola
«adottati»; dopo le parole «all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche»  sono  aggiunte  le  parole:  «e   della   compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
          1965, n. 1074 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della
          Regione siciliana in  materia  finanziaria)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1965, n. 235. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,
          recante   «Approvazione   dello   statuto   della   Regione
          siciliana»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          giugno 1946, n. 133 (Edizione  speciale)  e  convertito  in
          legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio
          1948, n. 2. 
          Note: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
          1965, n. 1074, e' citato nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  2,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2. 
              Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto
          della Regione siciliana, spettano alla Regione, oltre  alle
          entrate tributarie da essa direttamente deliberate: 
              a) i 5,61 decimi per l'anno 2016,  i  6,74  decimi  per
          l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018,  i  7,10  decimi
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)
          afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in
          attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad
          uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota
          relativa all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,
          spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita: 
              1) dall'imposta netta  risultante  dalle  dichiarazioni
          dei redditi e  dei  sostituti  di  imposta,  nonche'  dalle
          certificazioni sostitutive presentate  dai  contribuenti  e
          per conto dei contribuenti  aventi  domicilio  fiscale  nel
          territorio regionale; 
              2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle
          persone fisiche aventi  domicilio  fiscale  nel  territorio
          regionale; 
              3) dalle somme riscosse a seguito  delle  attivita'  di
          accertamento    e    di    controllo    effettuate    dalle
          amministrazioni  finanziarie  statali   e   regionali   nei
          confronti dei contribuenti  aventi  domicilio  fiscale  nel
          territorio regionale; 
              a-bis) i 3,64 decimi a  decorrere  dall'anno  2017  del
          gettito dell'imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  afferente
          l'ambito regionale, determinata applicando  annualmente  al
          gettito nazionale  IVA  complessivo  affluito  al  bilancio
          dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al  netto  dei
          rimborsi,  delle  compensazioni  e  della  quota  riservata
          all'Unione  Europea  a  titolo  di  risorse  proprie   IVA,
          l'incidenza della spesa per consumi finali  delle  famiglie
          in  Sicilia  rispetto  a  quella  nazionale,   cosi'   come
          risultante dai dati rilevati  dall'ISTAT  nell'ultimo  anno
          disponibile. 
              b) i dieci decimi di tutte le altre entrate  tributarie
          erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o
          indirette, comunque denominate, ad  eccezione  delle  nuove
          entrate  tributarie  il  cui  gettito  sia  destinato   con
          apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
          particolari  finalita'  contingenti  o  continuative  dello
          Stato specificate nelle leggi medesime. 
              Ai sensi del secondo comma dell'art. 36  dello  Statuto
          competono allo Stato le entrate derivanti: 
              a) dalle imposte di produzione; 
              b) dal monopolio dei tabacchi; 
              c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale. 
              Le  entrate  previste  nelle  lettere  precedenti  sono
          indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte
          integrante del presente decreto. 
              Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
          adottati previa intesa con la Regione, sono determinate  le
          modalita' attuative del primo  comma  per  quanto  riguarda
          l'attribuzione a titolo di acconto e successivo  conguaglio
          della  compartecipazione  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone fisiche e della compartecipazione  all'imposta  sul
          valore aggiunto.».