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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15

Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 29-3-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n, 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Vista la Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva  con  la
legge 21 febbraio 1989, n. 98; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»   e,   in
particolare, l'articolo 57, il quale prevede  che,  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  siano  individuate  le  modalita'  di
attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei  dati
personali relativamente al trattamento dei dati  effettuato,  per  le
finalita' di polizia di cui all'articolo 53, dal centro  elaborazione
dati e da organi, uffici o comandi di polizia,  anche  in  attuazione
della raccomandazione  R  (87)  15  del  Consiglio  d'Europa  del  17
settembre 1987 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della  Repubblica
italiana al Trattato di Prüm,  concluso  il  27  maggio  2005,  e  di
istituzione della banca dati nazionale  del  DNA  e  del  laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA; 
  Vista la  decisione  quadro  2006/960/GAI  del  Consiglio,  del  18
dicembre  2006,  relativa  alla  semplificazione  dello  scambio   di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  aprile  2015,  n.  54,  recante
«Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18
dicembre 2006»; 
  Vista la raccomandazione del  Consiglio  d'Europa  n.  R  (87)  15,
adottata dal Comitato dei ministri il 17 settembre 1987, e successive
modificazioni, che disciplina l'uso di  dati  personali  nel  settore
della polizia; 
  Visto il protocollo n. 181 dell'8 novembre  2001,  aggiuntivo  alla
Convenzione sulla protezione delle persone  rispetto  al  trattamento
automatizzato di  dati  di  carattere  personale  n.  108  del  1981,
concernente le autorita' di controllo e i  flussi  internazionali  di
dati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20  dicembre  2006,  sull'istituzione,  l'esercizio  e
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II); 
  Vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno  2007,
sull'istituzione, l'esercizio  e  l'uso  del  sistema  d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II); 
  Vista la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007,
concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per  il
recupero dei beni nel settore del reperimento e  dell'identificazione
dei proventi di reato o altri beni connessi; 
  Vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno  2008,
sul potenziamento della  cooperazione  transfrontaliera,  soprattutto
nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera; 
  Vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno  2008,
relativa   all'attuazione   della    decisione    2008/615/GAI    sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto  nella
lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera; 
  Vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno  2008,
relativa all'accesso per la consultazione al sistema di  informazione
visti (VIS) da parte delle autorita' designate degli Stati  membri  e
di  Europol  ai  fini  della   prevenzione,   dell'individuazione   e
dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; 
  Vista la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del  Consiglio,  del  27
novembre  2008,  sulla  protezione  dei   dati   personali   trattati
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di  polizia  in  materia
penale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013,  che  istituisce  l'«Eurodac»  per  il
confronto delle impronte digitali  per  l'efficace  applicazione  del
regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per  l'esame  di  una
domanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e
che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1077/2011  che   istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/681  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  sull'uso  dei  dati  del  codice  di
prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,  accertamento,  indagine  e
azione penale nei confronti dei  reati  di  terrorismo  e  dei  gravi
reati; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/794 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, istitutivo  dell'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attivita'  di  contrasto  (Europol),
che sostituisce le decisioni ed abroga  le  decisioni  del  Consiglio
2009/371/GAI,    2009/934/GAI,    2009/935/GAI,    2009/936/GAI     e
2009/968/GAI; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 2 marzo 2017; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 31 agosto 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento individua le modalita' di attuazione dei
principi del Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,
adottato con il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  di
seguito «Codice»,  relativamente  ai  trattamenti  effettuati,  anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi
di polizia, per le finalita' di polizia di cui  all'articolo  53  del
Codice. 
  2. Il presente regolamento non si applica ai  trattamenti  di  dati
personali effettuati per finalita' amministrative. In  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, del Codice, tali dati sono
conservati  separatamente  da  quelli  registrati  per  finalita'  di
polizia,  salvo  che  non  siano  necessari,   in   casi   specifici,
nell'ambito di un'attivita' informativa, di sicurezza o  di  indagine
di polizia giudiziaria. 
  3. Il presente regolamento non si applica ai soggetti pubblici che,
pur effettuando il trattamento dei dati personali per le finalita' di
polizia di cui all'articolo 3, non rientrano  nella  categoria  degli
organi, uffici e comandi di cui all'articolo 57 del Codice. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Nota al titolo: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  57  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.: 
              «Art. 57 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          sono individuate le modalita' di  attuazione  dei  principi
          del presente codice relativamente al trattamento  dei  dati
          effettuato per le finalita' di cui all'art. 53  dal  Centro
          elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia,
          anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente
          della Repubblica 3 maggio 1982, n.  378,  e  in  attuazione
          della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa  del
          17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita'
          sono individuate con particolare riguardo: 
              a) al principio secondo cui la  raccolta  dei  dati  e'
          correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione
          alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
          di reati, in particolare per quanto riguarda i  trattamenti
          effettuati per finalita' di analisi; 
              b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi
          a valutazioni effettuate in base alla legge,  alle  diverse
          modalita' relative ai  dati  trattati  senza  l'ausilio  di
          strumenti  elettronici  e  alle   modalita'   per   rendere
          conoscibili gli aggiornamenti da parte di  altri  organi  e
          uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; 
              c)  ai  presupposti  per  effettuare  trattamenti   per
          esigenze temporanee o collegati a  situazioni  particolari,
          anche ai fini della verifica  dei  requisiti  dei  dati  ai
          sensi dell'art. 11, dell'individuazione delle categorie  di
          interessati e della conservazione separata  da  altri  dati
          che non richiedono il loro utilizzo; 
              d)   all'individuazione   di   specifici   termini   di
          conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati  o
          agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,  nonche'
          alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali  essi
          sono trattati o i provvedimenti sono adottati; 
              e)  alla  comunicazione  ad   altri   soggetti,   anche
          all'estero  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  o  di  un
          interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
          in conformita' alla legge; 
              f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di
          ricerca delle informazioni, anche  mediante  il  ricorso  a
          sistemi di indice.». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          il potere di promulgare  le  leggi  ed  emanare  i  decreti
          aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              (Omissis).». 
              - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              - La  legge  21  febbraio  1989,  n.  98  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione  delle
          persone rispetto al trattamento automatizzato  di  dati  di
          carattere personale, adottata a Strasburgo  il  28  gennaio
          1981) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1989,
          n. 66, S.O. 
              - Per l'art.  57  del  citato  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 53 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
          trattamenti). - 1. Agli  effetti  del  presente  codice  si
          intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti
          di dati personali direttamente correlati all'esercizio  dei
          compiti di polizia di  prevenzione  dei  reati,  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di  polizia
          giudiziaria, svolti,  ai  sensi  del  codice  di  procedura
          penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 
              2.  Ai  trattamenti  di  dati  personali  previsti   da
          disposizioni di legge, di regolamento, nonche'  individuati
          dal decreto di  cui  al  comma  3,  effettuati  dal  Centro
          elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
          o da forze di polizia  sui  dati  destinati  a  confluirvi,
          ovvero da organi di pubblica  sicurezza  o  altri  soggetti
          pubblici nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  da
          disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se
          il trattamento e' effettuato per finalita' di  polizia,  le
          seguenti disposizioni del codice: 
              a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18  a  22,  37,  38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45; 
              b) articoli da 145 a 151. 
              3. Con  decreto  adottato  dal  Ministro  dell'interno,
          previa   comunicazione    alle    competenti    Commissioni
          parlamentari,  sono  individuati,   nell'allegato   C)   al
          presente codice, i trattamenti non occasionali  di  cui  al
          comma 2 effettuati con strumenti elettronici e  i  relativi
          titolari.». 
              -  La  raccomandazione  R  (87)  15  del  Comitato  dei
          Ministri  agli  Stati  membri  relativa   alla   disciplina
          dell'uso  di  dati  personali  nell'ambito  della  pubblica
          sicurezza e' stata adottata dal Comitato dei Ministri il 17
          settembre 1987, nel corso della 410ª riunione dei  Delegati
          dei Ministri. 
              - La legge  30  giugno  2009,  n.  85  (Adesione  della
          Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio  2005
          tra  il  Regno  del  Belgio,  la  Repubblica  federale   di
          Germania, il Regno di Spagna, la  Repubblica  francese,  il
          Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi  Bassi  e  la
          Repubblica d'Austria,  relativo  all'approfondimento  della
          cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
          contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera
          e la migrazione illegale (Trattato  di  Prum).  Istituzione
          della banca  dati  nazionale  del  DNA  e  del  laboratorio
          centrale per la banca dati nazionale  del  DNA.  Delega  al
          Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria. Modifiche  al  codice  di  procedura
          penale  in  materia  di  accertamenti  tecnici  idonei   ad
          incidere sulla  liberta'  personale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O. 
              - La Decisione quadro n.  2006/960/GAI  del  Consiglio,
          del 18 dicembre 2006, relativa alla  semplificazione  dello
          scambio di informazioni e  intelligence  tra  le  autorita'
          degli   Stati   membri   dell'Unione   europea   incaricate
          dell'applicazione della legge, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 29 dicembre 2006, n. L 386. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  aprile  2015,  n.   54
          (Attuazione  della  decisione   quadro   2006/960/GAI   del
          Consiglio   del   18   dicembre    2006    relativa    alla
          semplificazione   dello   scambio   di    informazioni    e
          intelligence  tra   le   Autorita'   degli   Stati   membri
          dell'Unione  europea  incaricate  dell'applicazione   della
          legge) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  maggio
          2015, n. 106. 
              - Il protocollo  addizionale  n.  181  dell'8  novembre
          2001, aggiuntivo alla Convenzione  sulla  protezione  delle
          persone rispetto al trattamento automatizzato  dei  dati  a
          carattere personale, concerne le autorita' di controllo  ed
          i flussi transfrontalieri. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio,   del   20   dicembre   2006,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  28
          dicembre 2006, n. L 381/4. 
              - La decisione n. 2007/533/GAI del  Consiglio,  del  12
          giugno 2007,  sull'istituzione,  l'esercizio  e  l'uso  del
          sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
          II) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 7 agosto 2007, n. L 205/63. 
              - La decisione n. 2007/845/GAI  del  Consiglio,  del  6
          dicembre 2007, concernente la cooperazione tra  gli  uffici
          degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del
          reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato  o
          altri beni connessi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea 18 dicembre 2007, n. L 332/103. 
              - La decisione n. 2008/615/GAI del  Consiglio,  del  23
          giugno   2008,   sul   potenziamento   della   cooperazione
          transfrontaliera, soprattutto nella lotta al  terrorismo  e
          alla criminalita'  transfrontaliera,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 agosto 2008, n.  L
          210/1. 
              - La decisione n. 2008/616/GAI del  Consiglio,  del  23
          giugno  2008,  relativa  all'attuazione   della   decisione
          2008/615/GAI   sul   potenziamento    della    cooperazione
          transfrontaliera, soprattutto nella lotta al  terrorismo  e
          alla criminalita'  transfrontaliera,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 agosto 2008, n.  L
          210/1. 
              - La decisione n. 2008/633/GAI del  Consiglio,  del  23
          giugno 2008, relativa all'accesso per la  consultazione  al
          sistema  di  informazione  visti  (VIS)  da   parte   delle
          autorita' designate degli Stati membri e di Europol ai fini
          della       prevenzione,       dell'individuazione        e
          dell'investigazione di reati di terrorismo  e  altri  reati
          gravi, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - La decisione quadro n.  2008/977/GAI  del  Consiglio,
          del 27 novembre 2008, sulla protezione dei  dati  personali
          trattati nell'ambito della cooperazione  giudiziaria  e  di
          polizia in materia penale,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2008, n. L 350. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  603/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
          l'«Eurodac» per il confronto delle  impronte  digitali  per
          l'efficace applicazione del regolamento  (UE)  n.  604/2013
          che stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione
          dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
          protezione internazionale presentata  in  uno  degli  Stati
          membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide  e
          per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
          dalle autorita'  di  contrasto  degli  Stati  membri  e  da
          Europol a fini di contrasto, e che modifica il  regolamento
          (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per  la
          gestione operativa dei sistemi  IT  su  larga  scala  nello
          spazio di liberta', sicurezza e  giustizia  (rifusione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  29
          giugno 2013, n. L 180/1. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1. 
              - La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali da parte delle autorita' competenti  ai  fini  di
          prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di
          reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera
          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro
          2008/977/GAI del Consiglio; e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1. 
              - La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso  dei  dati  del
          codice  di  prenotazione  (PNR)  a  fini  di   prevenzione,
          accertamento, indagine e azione penale  nei  confronti  dei
          reati di terrorismo e dei gravi reati, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016  n.  L
          119/1. 
              - Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, dell'11 maggio 2016, istitutivo dell'Agenzia
          dell'Unione europea per la cooperazione  nell'attivita'  di
          contrasto (Europol), che sostituisce ed abroga le decisioni
          del  Consiglio  2009/371/GAI,  2009/934/GAI,  2009/935/GAI,
          2009/936/GAI e 2009/968/GAI, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 maggio 2016, n. L 135. 
              - La  decisione  6  aprile  2009  n.  2009/371/GAI  del
          Consiglio, che  istituisce  l'Ufficio  europeo  di  polizia
          (Europol),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 15 maggio 2009, n. L 121. 
              - La decisione 30 novembre 2009,  n.  2009/934/GAI  del
          Consiglio, che adotta le norme di attuazione relative  alle
          relazioni di Europol con i partner, incluso lo  scambio  di
          dati personali e informazioni classificate,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  11  dicembre
          2009, n. L 325. 
              - La decisione 30 novembre 2009,  n.  2009/935/GAI  del
          Consiglio,  che  stabilisce  l'elenco  dei  paesi  e  delle
          organizzazioni terzi con cui Europol  stipula  accordi,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n.
          L 325. 
              - La decisione 30 novembre 2009,  n.  2009/936/GAI  del
          Consiglio, che adotta le norme di attuazione degli  archivi
          di lavoro per fini di analisi  di  Europol,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  11  dicembre
          2009, n. L 325. 
              - La decisione 30 novembre 2009,  n.  2009/968/GAI  del
          Consiglio, che adotta le norme sulla protezione del segreto
          delle informazioni di Europol, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 17 dicembre 2009, n. L 332. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art.  53  del  citato  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 54 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 54 (Modalita' di trattamento e flussi di dati). -
          1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o  le
          forze di polizia  possono  acquisire  in  conformita'  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  dati,
          informazioni,  atti  e   documenti   da   altri   soggetti,
          l'acquisizione  puo'  essere  effettuata  anche   per   via
          telematica. A tal fine  gli  organi  o  uffici  interessati
          possono avvalersi di  convenzioni  volte  ad  agevolare  la
          consultazione  da  parte  dei  medesimi  organi  o  uffici,
          mediante reti di  comunicazione  elettronica,  di  pubblici
          registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel  rispetto
          delle pertinenti disposizioni e dei principi  di  cui  agli
          articoli 3 e 11.  Le  convenzioni-tipo  sono  adottate  dal
          Ministero dell'interno, su conforme parere del  Garante,  e
          stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli  accessi
          anche al fine di assicurare  l'accesso  selettivo  ai  soli
          dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'
          art. 53. 
              2. I dati trattati per le finalita' di cui al  medesimo
          art. 53 sono conservati separatamente da quelli  registrati
          per finalita' amministrative che  non  richiedono  il  loro
          utilizzo. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall' art.  11  ,  il
          Centro elaborazioni dati  di  cui  all'  art.  53  assicura
          l'aggiornamento periodico e la pertinenza e  non  eccedenza
          dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
          autorizzate del casellario giudiziale e del casellario  dei
          carichi pendenti del Ministero della giustizia  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313 , o di altre banche di dati  di  forze  di  polizia,
          necessarie per le finalita' di cui all'art. 53. 
              4. Gli organi, uffici e comandi di  polizia  verificano
          periodicamente  i  requisiti  di   cui   all'art.   11   in
          riferimento ai  dati  trattati  anche  senza  l'ausilio  di
          strumenti elettronici, e provvedono al  loro  aggiornamento
          anche  sulla  base  delle  procedure  adottate  dal  Centro
          elaborazioni  dati  ai  sensi  del  comma  3,  o,   per   i
          trattamenti  effettuati  senza   l'ausilio   di   strumenti
          elettronici,  mediante  annotazioni  o   integrazioni   dei
          documenti che li contengono.». 
              - Per l'art.  57  del  citato  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 si veda nella nota al titolo.