stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2017, n. 239

Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (18G00039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/2022)
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'articolo 18; 
  Vista  la  direttiva  2014/90/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 luglio 2014  sull'equipaggiamento  marittimo  e  che
abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 novembre 2002  che  istituisce  un  comitato  per  la
sicurezza marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  provocato
dalle navi (comitato COSS) e  recante  modifica  dei  regolamenti  in
materia di sicurezza marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
provocato dalle navi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione,
del 6  febbraio  2017,  che  indica  i  requisiti  di  progettazione,
costruzione ed efficienza e le norme di prova  per  l'equipaggiamento
marittimo; 
  Vista  la  decisione  768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto il regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice
penale; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice
della navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e  successive  modificazioni,
recante  norme  in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  e  di
salvaguardia della vita umana in mare; 
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale del  1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a  Londra  il
20 ottobre 1972; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
Convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  Allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 29 settembre  1980,  n.  662,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  internazionale  per  la   prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del  protocollo  d'intervento  in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze  diverse  dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale  e,  in
particolare, l'articolo 3 che affida al Comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di
sicurezza   della   navigazione   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive  modificazioni,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'   europea   -   legge
comunitaria 1994; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e  successive  modificazioni,
recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle  disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organismi  che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento  per  l'esecuzione  del  codice   della   navigazione   -
navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n.  435,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2  marzo  2012,  recante
aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
3 agosto 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi  dal
Corpo delle capitanerie  di  porto  per  le  procedure  di  cui  agli
articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1999, n. 407, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  211
dell'11 settembre 2015; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 maggio 2016, recante attuazione della direttiva 2015/559/UE  della
Commissione del 9  aprile  2015,  recante  modifica  della  direttiva
96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento  marittimo  gia'  attuata
con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,  n.  407,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
5 giugno 2017, recante adozione delle tariffe per i servizi resi  dal
Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  per  la  designazione   e   gli
accertamenti periodici sugli organismi notificati,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017; 
  Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive  del  19
dicembre   2002,   recante    documentazione    da    produrre    per
l'autorizzazione degli organismi alla certificazione  CE,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003; 
  Vista la  preliminare  deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Finalita' - Attuazione dell'articolo 1 
                     della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare  la
libera  circolazione  dell'equipaggiamento  marittimo   nel   mercato
interno, assicurando, nel contempo,  l'esigenza  della  sicurezza  in
mare, della tutela della  pubblica  incolumita'  e  dei  consumatori,
nonche' della protezione ambientale. Il presente  decreto  individua,
inoltre, i requisiti  essenziali  di  sicurezza  che  deve  possedere
l'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato  a  bordo
di navi. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza. 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  cosi'
          recita: 
              «La potesta' legislativa e' esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni . 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 18 della legge 12 agosto 2016,  n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2015),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
              «Art. 18 (Attuazione  della  direttiva  2014/90/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          sull'equipaggiamento marittimo e che  abroga  la  direttiva
          96/98/CE del Consiglio). - 1. Ai sensi degli  articoli  30,
          comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre
          2012, n. 234, il Governo e' autorizzato a  dare  attuazione
          alla direttiva 2014/90/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  23   luglio   2014,   sull'equipaggiamento
          marittimo  e  che  abroga   la   direttiva   96/98/CE   del
          Consiglio.». 
              - La direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo
          e  che  abroga  la  direttiva  96/98/CE  del  Consiglio  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  2099/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che  istituisce
          un comitato per la sicurezza  marittima  e  la  prevenzione
          dell'inquinamento provocato dalle navi  (comitato  COSS)  e
          recante modifica dei regolamenti in  materia  di  sicurezza
          marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento  provocato
          dalle navi e' pubblicato nella G.U.C.E. 29  novembre  2002,
          n. L 324. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/306  della
          Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di
          progettazione, costruzione ed  efficienza  e  le  norme  di
          prova per l'equipaggiamento marittimo e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 febbraio 2017, n. L 48. 
              - La decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   la
          decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto
          2008, n. L 218. 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (approvazione del testo definitivo del  codice  penale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, supplemento straordinario. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327  (approvazione
          del testo  definitivo  del  codice  della  navigazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n.  93,
          edizione speciale. 
              - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (norme in  materia  di
          sicurezza della navigazione e di  salvaguardia  della  vita
          umana in mare) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          luglio 1962, n. 168. 
              - La legge 27  dicembre  1977,  n.  1085  (ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
          del 1972 per prevenire gli abbordi in  mare,  con  annessi,
          firmata a Londra il 20 ottobre 1972)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale. 17 febbraio 1978,  n.  48,  supplemento
          ordinario. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12   luglio   1980,   n.   190,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo  d'intervento  in   alto   mare   in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a  Londra  il  2  novembre  1973)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.
          292, supplemento ordinario. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante  nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 28 gennaio 1994,  n.  84  (recante  riordino
          della legislazione in materia portuale e,  in  particolare,
          l'art. 3 che attribuisce  al  Comando  generale  del  Corpo
          delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze  in
          materia  di  sicurezza  della  navigazione  attribuite   al
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 6 febbraio 1996, n. 52 (recante disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alla  Comunita'  europea  -  legge  comunitaria
          1994) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  10  febbraio
          1996, n. 34, supplemento ordinario. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante  disposizioni
          per lo sviluppo e l'internazionalizzazione  delle  imprese,
          nonche' in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice  della  navigazione  -  navigazione
          marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1952, n. 94, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991, n. 435 (approvazione del regolamento per la sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22   gennaio   1992,   n.   17,
          supplemento ordinario.