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DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2018, n. 9

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica. (18G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2018
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-3-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
381 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche», e, in particolare, l'articolo 21; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2017; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazioni  all'articolo  21  del  decreto  del  Presidente   della
  Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto
  speciale per la  regione  Trentino  -  Alto  Adige  in  materia  di
  urbanistica ed opere pubbliche) 
 
  1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, e' aggiunto, infine, il seguente comma: 
    «In  attuazione  della  competenza  esclusiva   in   materia   di
urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di  Bolzano
dall'articolo 8, n. 5, dello  Statuto  di  autonomia,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con
l'osservanza dei limiti di cui agli articoli  4  e  8  dello  Statuto
stesso, le Province di Trento e di Bolzano  disciplinano  la  materia
inerente la definizione degli standard urbanistici per  i  rispettivi
territori». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  22  marzo
          1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per  la  regione  Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
          urbanistica  ed  opere  pubbliche)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 21  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.
          381, come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato: 
              «Art. 21. - I piani urbanistici provinciali ed i  piani
          territoriali di  coordinamento  sono  approvati  con  legge
          provinciale. I progetti di piano devono essere  inviati  al
          Ministero dei  lavori  pubblici,  il  quale  formula  entro
          termini   stabiliti   con   legge   provinciale   eventuali
          osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio
          superiore dei lavori pubblici anche per il  territorio  dei
          comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo,  per
          quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale. 
              I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati
          con  deliberazione  della  giunta  provinciale  secondo  le
          modalita' stabilite dalla legge  provinciale.  Analogamente
          sono approvate le eventuali modifiche ai piani  urbanistici
          di grado subordinato, che, alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto,  risultino  approvati  con  legge  ai
          sensi  dell'art.  37  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 1951, n. 574. 
              In attuazione della competenza esclusiva in materia  di
          urbanistica attribuita alle Province Autonome di  Trento  e
          di Bolzano dall'art. 8, n. 5, dello Statuto  di  autonomia,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  31
          agosto 1972 n. 670, e con l´osservanza dei  limiti  di  cui
          agli articoli 4 e 8, dello Statuto stesso, le  Province  di
          Trento  e  Bolzano  disciplinano  la  materia  inerente  la
          definizione degli standard  urbanistici  per  i  rispettivi
          territori». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 107 del decreto
          del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige): 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo vigente dell'art. 21 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come
          integrato dal decreto legislativo qui pubblicato,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  4  e  8
          dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato
          con il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670: 
              «Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i  principi
          dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il
          rispetto degli obblighi internazionali  e  degli  interessi
          nazionali - tra i quali e'  compreso  quello  della  tutela
          delle minoranze linguistiche locali - nonche'  delle  norme
          fondamentali   delle   riforme   economico-sociali    della
          Repubblica, la regione ha  la  potesta'  di  emanare  norme
          legislative nelle seguenti materie: 
                1) ordinamento degli uffici regionali e del personale
          ad essi addetto; 
                2) ordinamento degli enti para-regionali; 
                3) ordinamento degli enti  locali  e  delle  relative
          circoscrizioni; 
                4)   espropriazione   per   pubblica   utilita'   non
          riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
          e le materie di competenza provinciale; 
                5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
                6) servizi antincendi; 
                7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 
                8) ordinamento delle camere di commercio; 
                9) sviluppo  della  cooperazione  e  vigilanza  sulle
          cooperative; 
                10) contributi di miglioria  in  relazione  ad  opere
          pubbliche  eseguite  dagli  altri  enti  pubblici  compresi
          nell'ambito del territorio regionale.». 
              «Art. 8. - Le Province hanno  la  potesta'  di  emanare
          norme legislative entro  i  limiti  indicati  dall'art.  4,
          nelle seguenti materie: 
                1)  ordinamento  degli  uffici  provinciali   e   del
          personale ad essi addetto; 
                2)  toponomastica,  fermo  restando  l'obbligo  della
          bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 
                3) tutela e  conservazione  del  patrimonio  storico,
          artistico e popolare; 
                4) usi e  costumi  locali  ed  istituzioni  culturali
          (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi  carattere
          provinciale;  manifestazioni   ed   attivita'   artistiche,
          culturali ed educative  locali,  e,  per  la  provincia  di
          Bolzano, anche con  i  mezzi  radiotelevisivi,  esclusa  la
          facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 
                5) urbanistica e piani regolatori; 
                6) tutela del paesaggio; 
                7) usi civici; 
                8) ordinamento  delle  minime  proprieta'  colturali,
          anche  agli  effetti  dell'art.  847  del  codice   civile;
          ordinamento dei «masi chiusi» e delle  comunita'  familiari
          rette da antichi statuti o consuetudini; 
                9) artigianato; 
                10) edilizia  comunque  sovvenzionata,  totalmente  o
          parzialmente,  da  finanziamenti  a   carattere   pubblico,
          comprese  le  agevolazioni  per  la  costruzione  di   case
          popolari in localita' colpite da calamita' e  le  attivita'
          che enti a carattere extra  provinciale,  esercitano  nelle
          province con finanziamenti pubblici; 
                11) porti lacuali; 
                12) fiere e mercati; 
                13) opere di prevenzione e  di  pronto  soccorso  per
          calamita' pubbliche; 
                14) miniere, comprese le acque  minerali  e  termali,
          cave e torbiere; 
                15) caccia e pesca; 
                16) alpicoltura e  parchi  per  la  protezione  della
          flora e della fauna; 
                17)  viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di
          interesse provinciale; 
                18)   comunicazioni   e   trasporti   di    interesse
          provinciale,  compresi  la   regolamentazione   tecnica   e
          l'esercizio degli impianti di funivia; 
                19) assunzione diretta di  servizi  pubblici  e  loro
          gestione a mezzo di aziende speciali; 
                20) turismo  e  industria  alberghiera,  compresi  le
          guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 
                21)   agricoltura,   foreste   e   Corpo   forestale,
          patrimonio zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,
          consorzi agrari e stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi
          antigrandine, bonifica; 
                22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le
          materie di competenza provinciale; 
                23)  costituzione  e  funzionamento  di   commissioni
          comunali e provinciali per  l'assistenza  e  l'orientamento
          dei lavoratori nel collocamento; 
                24) opere idrauliche della  terza,  quarta  e  quinta
          categoria; 
                25) assistenza e beneficenza pubblica; 
                26) scuola materna; 
                27) assistenza scolastica per i settori di istruzione
          in cui le province hanno competenza legislativa; 
                28) edilizia scolastica; 
                29) addestramento e formazione professionale.».