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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 233

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. (18G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2018
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Testo in vigore dal: 28-2-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile  2015,  relativo  ai  fondi  di  investimento
europei a lungo termine; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  ed  in
particolare l'articolo 13, contenente principi  e  criteri  direttivi
specifici  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera m-octies) e' inserita la seguente: 
    «m-octies.1) "fondo di  investimento  europeo  a  lungo  termine"
(ELTIF):  l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 2015/760;»; 
    b) alla lettera q-bis) le parole: «e il gestore  di  EuSEF»  sono
sostituite dalle seguenti: «, il gestore di EuSEF  e  il  gestore  di
ELTIF». 
  2. All'articolo 4-quinquies, comma 2, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  dopo  le  parole:  «sentita  la  Consob»  sono
inserite le seguenti: «per i soggetti non iscritti agli albi previsti
dagli articoli 35 e 35-ter». 
  3. Dopo l'articolo 4-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  4-quinquies.1  (Individuazione  delle  autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento  (UE)  n.  2015/760  relativo  ai
fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)). - 1. La Banca
d'Italia e  la  Consob,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le
finalita' indicate  dall'articolo  5,  sono  le  autorita'  nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760. 
  2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente  ad  autorizzare  la
gestione di un ELTIF da  parte  di  un  gestore  e  ad  approvare  il
regolamento dell'ELTIF in conformita' all'articolo 5 del  regolamento
(UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da  parte
di un gestore, l'autorizzazione e' rilasciata dalla  Banca  d'Italia,
sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento  (UE)  n.  2015/760.  La  Banca  d'Italia
provvede a iscrivere i gestori autorizzati in  una  sezione  distinta
degli albi di cui  agli  articoli  35  e  35-ter.  Si  applicano  gli
articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3. 
  3. La Banca d'Italia autorizza la  proroga  prevista  dall'articolo
17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760. 
  4. La Consob e' l'autorita' competente a: 
  a) ricevere dalla Sgr e  dalla  Sicaf  che  gestiscono  l'ELTIF  la
notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle
azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e  agli  investitori
al dettaglio; 
  b) ricevere dalla Sgr e  dalla  Sicaf  che  gestiscono  l'ELTIF  la
notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia delle quote o delle azioni  dell'ELTIF  agli  investitori
professionali e agli investitori al dettaglio; 
  c) ricevere  dall'autorita'  dello  Stato  membro  di  origine  del
gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'articolo  31,  paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 2015/760  per  la  commercializzazione  in
Italia  delle  quote  o  delle  azioni  dell'ELTIF  agli  investitori
professionali e agli investitori al dettaglio; 
  d)  adempiere  agli  obblighi  informativi  verso  l'ESMA  previsti
dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760; 
  e)  ricevere  il  prospetto,  e  le  relative  modifiche,  di   cui
all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le
modalita' e nei termini stabiliti con proprio regolamento. 
  5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b)
e c), si  applicano,  in  quanto  compatibili,  l'articolo  43  e  le
relative disposizioni attuative;  non  e'  richiesta  l'intesa  della
Banca d'Italia prevista nei  commi  4  e  5  di  tale  articolo,  ne'
l'acquisizione del parere di tale Autorita' ai sensi dei commi 6 e  8
del medesimo articolo. 
  6. La Consob individua con regolamento  le  eventuali  informazioni
aggiuntive da inserire  nel  prospetto  rispetto  a  quelle  previste
nell'articolo 23, paragrafi  2,  3  e  4,  del  regolamento  (UE)  n.
2015/760, al fine di permettere agli investitori  di  effettuare  una
valutazione  informata  sull'investimento   loro   proposto   e,   in
particolare, sui relativi rischi. 
  7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo  nonche'  del
regolamento indicato dal comma 1,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dispongono,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le   finalita'
dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente  decreto  in
materia di gestione collettiva  del  risparmio,  nonche'  dei  poteri
previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.». 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile  2015,  relativo  ai  fondi  di  investimento
europei a lungo termine; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  ed  in
particolare l'articolo 13, contenente principi  e  criteri  direttivi
specifici  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera m-octies) e' inserita la seguente: 
    «m-octies.1) "fondo di  investimento  europeo  a  lungo  termine"
(ELTIF):  l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 2015/760;»; 
    b) alla lettera q-bis) le parole: «e il gestore  di  EuSEF»  sono
sostituite dalle seguenti: «, il gestore di EuSEF  e  il  gestore  di
ELTIF». 
  2. All'articolo 4-quinquies, comma 2, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  dopo  le  parole:  «sentita  la  Consob»  sono
inserite le seguenti: «per i soggetti non iscritti agli albi previsti
dagli articoli 35 e 35-ter». 
  3. Dopo l'articolo 4-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  4-quinquies.1  (Individuazione  delle  autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento  (UE)  n.  2015/760  relativo  ai
fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)). - 1. La Banca
d'Italia e  la  Consob,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le
finalita' indicate  dall'articolo  5,  sono  le  autorita'  nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760. 
  2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente  ad  autorizzare  la
gestione di un ELTIF da  parte  di  un  gestore  e  ad  approvare  il
regolamento dell'ELTIF in conformita' all'articolo 5 del  regolamento
(UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da  parte
di un gestore, l'autorizzazione e' rilasciata dalla  Banca  d'Italia,
sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento  (UE)  n.  2015/760.  La  Banca  d'Italia
provvede a iscrivere i gestori autorizzati in  una  sezione  distinta
degli albi di cui  agli  articoli  35  e  35-ter.  Si  applicano  gli
articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3. 
  3. La Banca d'Italia autorizza la  proroga  prevista  dall'articolo
17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760. 
  4. La Consob e' l'autorita' competente a: 
  a) ricevere dalla Sgr e  dalla  Sicaf  che  gestiscono  l'ELTIF  la
notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle
azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e  agli  investitori
al dettaglio; 
  b) ricevere dalla Sgr e  dalla  Sicaf  che  gestiscono  l'ELTIF  la
notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia delle quote o delle azioni  dell'ELTIF  agli  investitori
professionali e agli investitori al dettaglio; 
  c) ricevere  dall'autorita'  dello  Stato  membro  di  origine  del
gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'articolo  31,  paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 2015/760  per  la  commercializzazione  in
Italia  delle  quote  o  delle  azioni  dell'ELTIF  agli  investitori
professionali e agli investitori al dettaglio; 
  d)  adempiere  agli  obblighi  informativi  verso  l'ESMA  previsti
dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760; 
  e)  ricevere  il  prospetto,  e  le  relative  modifiche,  di   cui
all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le
modalita' e nei termini stabiliti con proprio regolamento. 
  5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b)
e c), si  applicano,  in  quanto  compatibili,  l'articolo  43  e  le
relative disposizioni attuative;  non  e'  richiesta  l'intesa  della
Banca d'Italia prevista nei  commi  4  e  5  di  tale  articolo,  ne'
l'acquisizione del parere di tale Autorita' ai sensi dei commi 6 e  8
del medesimo articolo. 
  6. La Consob individua con regolamento  le  eventuali  informazioni
aggiuntive da inserire  nel  prospetto  rispetto  a  quelle  previste
nell'articolo 23, paragrafi  2,  3  e  4,  del  regolamento  (UE)  n.
2015/760, al fine di permettere agli investitori  di  effettuare  una
valutazione  informata  sull'investimento   loro   proposto   e,   in
particolare, sui relativi rischi. 
  7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo  nonche'  del
regolamento indicato dal comma 1,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dispongono,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le   finalita'
dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente  decreto  in
materia di gestione collettiva  del  risparmio,  nonche'  dei  poteri
previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.».