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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. (18G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 13-2-2018
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 
                       23 luglio 1999, n. 242 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Gli  organi  del  CONI  restano  in  carica  quattro  anni.  I
componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano
in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli  altri
componenti della giunta nazionale, ad  eccezione  di  quelli  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre
mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai
presidenti  e  ai  membri  degli  organi  direttivi  delle  strutture
territoriali del CONI». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 23 luglio
          1999, n. 242  (Riordino  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11  della  legge
          15 marzo 1997,  n.  59),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del C.O.N.I.: 
              a) il consiglio nazionale; 
              b) la giunta nazionale; 
              c) il presidente; 
              d) il segretario generale; 
              e) ; 
              f) il collegio dei revisori dei conti. 
              2. Gli organi del CONI restano in carica quattro  anni.
          I  componenti  che  assumono  le  funzioni  nel  corso  del
          quadriennio restano in  carica  fino  alla  scadenza  degli
          organi. Il presidente e gli altri componenti  della  giunta
          nazionale, ad eccezione di quelli di  cui  all'articolo  6,
          comma 1, lettere b),  non  possono  svolgere  piu'  di  tre
          mandati.  Le  previsioni  di  cui  al  presente  comma   si
          applicano anche ai presidenti  e  ai  membri  degli  organi
          direttivi delle strutture territoriali del CONI. 
              2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato
          con decreto  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  sulla  base  delle  vigenti  direttive  in
          materia.».