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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. (18G00012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2018)
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Testo in vigore dal: 14-2-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Vista  la  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   e   successive
modificazioni,   recante   norme   generali   sulla    partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli  31  e
32; 
  Vista la direttiva 2000/29/CE  del  Consiglio  dell'8  maggio  2000
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita'; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,   recante
attuazione  delle  direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE   relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali  in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista  la  legge  11  febbraio   1992,   n.   157,   e   successive
modificazioni, recante norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare,  l'articolo
2, comma 2; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, concernente norme in materia ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 9 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  i  Ministri  della  salute,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dello sviluppo  economico,  della  giustizia,
degli  affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  1143
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  di
seguito regolamento, con particolare riferimento: 
    a) ai controlli ufficiali necessari  a  prevenire  l'introduzione
deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; 
    b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9
del regolamento; 
    c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto
dall'articolo 14 del regolamento; 
    d) alle misure di gestione volte all'eradicazione,  al  controllo
demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale; 
    e)  alla  disciplina  sanzionatoria  per  la   violazione   delle
disposizioni del regolamento e del presente decreto. 
  2. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  casi  di  esclusione
previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Vista  la  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   e   successive
modificazioni,   recante   norme   generali   sulla    partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli  31  e
32; 
  Vista la direttiva 2000/29/CE  del  Consiglio  dell'8  maggio  2000
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita'; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,   recante
attuazione  delle  direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE   relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali  in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista  la  legge  11  febbraio   1992,   n.   157,   e   successive
modificazioni, recante norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare,  l'articolo
2, comma 2; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, concernente norme in materia ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 9 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  i  Ministri  della  salute,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dello sviluppo  economico,  della  giustizia,
degli  affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  1143
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  di
seguito regolamento, con particolare riferimento: 
    a) ai controlli ufficiali necessari  a  prevenire  l'introduzione
deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; 
    b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9
del regolamento; 
    c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto
dall'articolo 14 del regolamento; 
    d) alle misure di gestione volte all'eradicazione,  al  controllo
demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale; 
    e)  alla  disciplina  sanzionatoria  per  la   violazione   delle
disposizioni del regolamento e del presente decreto. 
  2. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  casi  di  esclusione
previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.