stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) (1)

Codice della protezione civile. (18G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018
La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "224".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2024)
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
    Sezione I
    Eventi di protezione civile
  • 7
  • Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile
  • 14
  • 15
  • Attività per la previsione e prevenzione dei rischi
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Gestione delle emergenze di rilievo nazionale
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
    Sezione I
    Cittadinanza attiva e partecipazione
  • 31
  • 32
  • Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • Norme transitorie, di coordinamento e finali
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Testo in vigore dal: 6-2-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno  o  piu'   decreti   legislativi   di   ricognizione,   riordino,
coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative
vigenti che  disciplinano  il  Servizio  nazionale  della  protezione
civile  e  le  relative  funzioni,  in  base  ai  principi  di  leale
collaborazione e di sussidiarieta' e  nel  rispetto  dei  principi  e
delle  norme  della  Costituzione  e   dell'ordinamento   dell'Unione
europea; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza  unificata,  nella  seduta
del 14 dicembre 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre  2017
e, in considerazione  dell'osservazione  formulata  sull'articolo  9,
comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa»  con
le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il  contenuto
della disposizione medesima; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  della  difesa,  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, dell'economia e delle  finanze,  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Definizione e  finalita'  del  Servizio  nazionale  della  protezione
  civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992) 
 
  1. Il  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  di  seguito
Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema  che
esercita la funzione di  protezione  civile  costituita  dall'insieme
delle  competenze  e  delle  attivita'  volte  a  tutelare  la  vita,
l'integrita'  fisica,  i  beni,  gli  insediamenti,  gli  animali   e
l'ambiente dai danni o dal pericolo  di  danni  derivanti  da  eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo. 
  2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle  finalita'
previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione
civile. 
  3.  Le  norme   del   presente   decreto   costituiscono   principi
fondamentali in materia di protezione civile ai  fini  dell'esercizio
della potesta' legislativa concorrente. 
  4. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia  e  le
relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme  e
condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo
116, comma 3, della Costituzione. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno  o  piu'   decreti   legislativi   di   ricognizione,   riordino,
coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative
vigenti che  disciplinano  il  Servizio  nazionale  della  protezione
civile  e  le  relative  funzioni,  in  base  ai  principi  di  leale
collaborazione e di sussidiarieta' e  nel  rispetto  dei  principi  e
delle  norme  della  Costituzione  e   dell'ordinamento   dell'Unione
europea; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza  unificata,  nella  seduta
del 14 dicembre 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre  2017
e, in considerazione  dell'osservazione  formulata  sull'articolo  9,
comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa»  con
le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il  contenuto
della disposizione medesima; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  della  difesa,  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, dell'economia e delle  finanze,  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Definizione e  finalita'  del  Servizio  nazionale  della  protezione
  civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992) 
 
  1. Il  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  di  seguito
Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema  che
esercita la funzione di  protezione  civile  costituita  dall'insieme
delle  competenze  e  delle  attivita'  volte  a  tutelare  la  vita,
l'integrita'  fisica,  i  beni,  gli  insediamenti,  gli  animali   e
l'ambiente dai danni o dal pericolo  di  danni  derivanti  da  eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo. 
  2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle  finalita'
previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione
civile. 
  3.  Le  norme   del   presente   decreto   costituiscono   principi
fondamentali in materia di protezione civile ai  fini  dell'esercizio
della potesta' legislativa concorrente. 
  4. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia  e  le
relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme  e
condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo
116, comma 3, della Costituzione.