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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221

Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. (18G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-6-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 7 della legge 12  agosto  2016,  n.  170,  recante
delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
disposizioni dell'Unione europea e  agli  accordi  internazionali  in
materia di prodotti e di tecnologie a duplice  uso,  di  sanzioni  in
materia  di  embarghi  commerciali,  di  commercio  di  strumenti  di
tortura, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione  di
materiali proliferanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio  del  5  maggio
2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del
Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime  comunitario  di
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni
e del transito di prodotti a duplice uso; 
  (( Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di
controllo delle esportazioni,  dell'intermediazione,  dell'assistenza
tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a  duplice  uso
(rifusione) )); 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il capo 2 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea; 
  Visti gli  articoli  207  e  215  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno
2005, relativo al  commercio  di  determinate  merci  che  potrebbero
essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura  o  per  altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; 
  (( Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio  di  determinate
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per  la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o  degradanti
(codificazione) )); 
  Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC, del 22 giugno
2000,  relativa  al  controllo  dell'assistenza  tecnica  riguardante
taluni fini militari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione (rifusione); 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; 
  Vista la legge del 3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto e regolamenti di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa,  con  il  Ministro  della
giustizia, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente   decreto   reca   disposizioni   di   adeguamento
dell'ordinamento   interno   a   quello   dell'Unione   europea    ed
internazionale,  con  particolare   riferimento   alle   disposizioni
contenute nei seguenti regolamenti: 
    a) (( regolamento (UE) 2021/821  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un  regime  dell'Unione
di    controllo     delle     esportazioni,     dell'intermediazione,
dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti
a duplice uso (rifusione) )); 
    b) (( regolamento (UE) 2019/125  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di  determinate
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per  la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o  degradanti
(codificazione) )); 
    c) regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo
215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  concernenti
misure  restrittive  nei  confronti  di   determinati   Paesi   terzi
assoggettati ad embargo commerciale. 
  2. Il presente decreto non si applica ai materiali  d'armamento  di
cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, ne' ai prodotti a  duplice  uso
appositamente  progettati  o  sviluppati,  anche  in  conseguenza  di
modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla
categoria  dei  materiali  d'armamento   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni.