stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2017, n. 220

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonchè della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (18G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-1-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative  all'accoglienza
dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione); 
  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale (rifusione); 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, che ha delegato il Governo  a  recepire  le  citate
direttiva  2013/33/UE  e  2013/32/UE,  comprese  nell'elenco  di  cui
all'allegato B della medesima legge  secondo  i  principi  e  criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
n. 234; 
  Visto, in particolare, l'articolo  31,  comma  5,  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  che  autorizza  il  Governo  ad   adottare
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
adottati sulla base della delega conferita  con  la  citata  legge  7
ottobre 2014, n. 154, entro ventiquattro mesi dall'entrata in  vigore
dei medesimi decreti legislativi; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale nonche' norme minime  sul  contenuto  della
protezione riconosciuta, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di  attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale   nonche'   della   direttiva
2013/32/UE recante procedure comuni  ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46; 
  Vista la legge 7  aprile  2017,  n.  47,  recante  disposizioni  in
materia  di  misure  di   protezione   dei   minori   stranieri   non
accompagnati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  2015,
n.  21,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale  a  norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 16 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  salute,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) il comma 1, e' sostituito dai seguenti: 
        «1. Le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della
protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali,  sono
insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo  che
forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico,  con  il
coordinamento   del   Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
        1-bis. A ciascuna Commissione territoriale  e'  assegnato  un
numero  di  funzionari  amministrativi  con  compiti  istruttori  non
inferiore  a  quattro  individuati  nell'ambito  del  contingente  di
personale  altamente  qualificato  per  l'esercizio  di  funzioni  di
carattere specialistico di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile 2017, n. 46.»; 
      2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Commissione
nazionale per il diritto di asilo, sono  individuate  le  sedi  e  le
circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da
assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.»; 
      3) al comma 2-bis, le parole da: «una o piu' sezioni» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «una  o  piu'  sezioni
fino  a  un  numero  massimo  complessivo  di  trenta  per   l'intero
territorio nazionale.  Alle  sezioni  si  applicano  le  disposizioni
concernenti le Commissioni territoriali.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le Commissioni territoriali sono  composte,  nel  rispetto  del
principio di equilibrio di genere, da un funzionario  della  carriera
prefettizia, con funzioni di presidente,  nominato  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  sentita  la  Commissione  nazionale,  da  un
esperto in materia di  protezione  internazionale  e  di  tutela  dei
diritti umani designato dall'UNHCR e  dai  funzionari  amministrativi
con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione  ai  sensi
del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per
le liberta'  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno,
sentita la Commissione nazionale.  Il  presidente  della  Commissione
svolge l'incarico  in  via  esclusiva.  Il  decreto  di  nomina  puo'
prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune  di
esse sia svolta in via esclusiva.  Il  provvedimento  di  nomina  dei
componenti  della  Commissione  territoriale   e'   adottato   previa
valutazione  dell'insussistenza   di   motivi   di   incompatibilita'
derivanti  da  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  diretto   o
indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con  funzioni  di
presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno
o piu' componenti supplenti. L'incarico ha  durata  triennale  ed  e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario
prefettizio  con  funzioni   di   presidente,   l'esperto   designato
dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori
assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui
il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo  12,
comma 1-bis. Il presidente della  Commissione  fissa  i  criteri  per
l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti
istruttori e per  la  partecipazione  dei  medesimi  funzionari  alle
sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono  essere
integrate, su richiesta del presidente  della  Commissione  nazionale
per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale come  componente  a  tutti
gli  effetti,  quando,  in  relazione  a  particolari   afflussi   di
richiedenti  protezione  internazionale,  sia  necessario   acquisire
specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito
alla  situazione  dei  Paesi  di  provenienza.  Ove  necessario,   le
Commissioni possono  essere  presiedute  anche  da  funzionari  della
carriera prefettizia in posizione di collocamento  a  riposo  da  non
oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o  supplenti
e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della  Commissione,
un gettone  giornaliero  di  presenza.  L'ammontare  del  gettone  di
presenza e' determinato con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
      5)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  «con  la  presenza  della
maggioranza dei componenti» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  al
comma 3, settimo periodo,» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Le  medesime  disposizioni  si  applicano  nel   caso   di
integrazione delle Commissioni territoriali ai  sensi  del  comma  3,
nono periodo.»; 
    b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «di
formazione   e   aggiornamento   dei   componenti   delle    medesime
Commissioni,» sono  inserite  le  seguenti:  «di  monitoraggio  della
qualita' delle procedure e dell'attivita' delle Commissioni,»; 
    c) all'articolo 12, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis.  Il  colloquio  si  svolge  di  norma  alla  presenza   del
componente funzionario amministrativo con  compiti  istruttori  della
domanda  di  protezione,  ove  possibile  dello  stesso   sesso   del
richiedente. Il  funzionario  istruttore  sottopone  la  proposta  di
deliberazione alla Commissione che decide ai sensi  dell'articolo  4,
comma  4.  Su  determinazione  del   Presidente,   o   su   richiesta
dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio  si  svolge
innanzi alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 7 ottobre  2014,
          n.  154  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - legge  di  delegazione  europea  2013  -  secondo
          semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre
          2014, n. 251, cosi' recita: 
              «Allegato B - In vigore dal 12 novembre 2014  (Art.  1,
          commi 1 e 3) 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 marzo 2010, relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per  l'art.
          1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015); 
              2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2013,  sulla  risoluzione   alternativa   delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (Direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio  2013,  che  modifica  la  direttiva  2003/41/CE,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE,  sui  gestori
          di fondi di investimento alternativi, per  quanto  riguarda
          l'eccessivo affidamento ai rating del credito  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2014); 
              2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  giugno   2013,   concernente   l'armonizzazione   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
          22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2  a
          9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16;  da
          18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39  a  42;
          45; 46  e  per  gli  allegati  I,  II  e  III,  termine  di
          recepimento: 30 giugno 2015; per il punto  4  dell'allegato
          I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, sulla sicurezza delle  operazioni  in  mare
          nel settore degli idrocarburi e che modifica  la  direttiva
          2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 
              2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, che modifica  la  direttiva  92/65/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno  2013,  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
          paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50  e  allegato
          I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per  l'art.  31,
          paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018;
          per   le   restanti   disposizioni:   senza   termine    di
          recepimento); 
              2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza  dei
          richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per  gli
          articoli da 1 a 12, da 14 a 28,  30  e  per  l'allegato  I,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
          consolidati e alle relative relazioni di  talune  tipologie
          di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
          recepimento: 20 luglio 2015); 
              2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  giugno  2013,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  agosto   2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 agosto 2013, che  modifica  le  direttive  2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              2013/42/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              2013/43/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
          beni  strumentali  e  dei  proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          e successive modificazioni) e' pubblicato  nella  Gazzetta.
          Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251
          (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della  qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa di protezione internazionale nonche' norme minime
          sul contenuto della protezione riconosciuta,  e  successive
          modificazioni) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          gennaio 2008, n. 3. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status di  rifugiato  e
          successive  modificazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142
          (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme
          relative   all'accoglienza   dei   richiedenti   protezione
          internazionale nonche' della direttiva  2013/32/UE  recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello status di protezione  internazionale)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214. 
              -  Il   decreto-legge   17   febbraio   2017,   n.   13
          (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei  procedimenti
          in materia di protezione  internazionale,  nonche'  per  il
          contrasto dell'immigrazione illegale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40. 
              - La legge 13 aprile 2017, n. 46 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.
          13, recante disposizioni urgenti  per  l'accelerazione  dei
          procedimenti  in  materia  di  protezione   internazionale,
          nonche' per il  contrasto  dell'immigrazione  illegale)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2017, n. 90. 
              - La legge  7  aprile  2017,  n.  47  (Disposizioni  in
          materia di misure di protezione dei  minori  stranieri  non
          accompagnati) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          aprile 2017, n. 93. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (regolamento di  attuazione  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 novembre 1999, n. 258, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          2015, n. 21 (Regolamento relativo  alle  procedure  per  il
          riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale
          a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          5 marzo 2015, n. 53. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale, di seguito Commissioni  territoriali,  sono
          insediate  presso  le  prefetture-uffici  territoriali  del
          Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo
          e logistico, con il coordinamento del Dipartimento  per  le
          liberta'   civili   e    l'immigrazione    del    Ministero
          dell'interno. 
              1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato
          un  numero  di  funzionari   amministrativi   con   compiti
          istruttori non inferiore a quattro individuati  nell'ambito
          del contingente  di  personale  altamente  qualificato  per
          l'esercizio di funzioni di carattere specialistico  di  cui
          all'art. 12 del decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,
          n. 46. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di venti. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,
          sentita la Commissione nazionale per il diritto  di  asilo,
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le Commissioni, in modo  da  assicurarne  la
          distribuzione sull'intero territorio nazionale. 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  presso
          ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
          complessivo di trenta per  l'intero  territorio  nazionale.
          Alle sezioni si applicano le  disposizioni  concernenti  le
          Commissioni territoriali. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
          sentita la Commissione nazionale, da un esperto in  materia
          di protezione internazionale e di tutela dei diritti  umani
          designato dall'UNHCR e dai  funzionari  amministrativi  con
          compiti istruttori assegnati alla medesima  Commissione  ai
          sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del  Capo
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno, sentita la  Commissione  nazionale.
          Il presidente della Commissione svolge  l'incarico  in  via
          esclusiva. Il decreto  di  nomina  puo'  prevedere  che  la
          funzione di presidente delle sezioni o di  alcune  di  esse
          sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
          componenti  della  Commissione  territoriale  e'   adottato
          previa  valutazione   dell'insussistenza   di   motivi   di
          incompatibilita' derivanti da situazioni  di  conflitto  di
          interesse,  diretto  o  indiretto,  anche  potenziale.  Per
          ciascun componente con funzioni  di  presidente  e  per  il
          componente designato dall'UNHCR sono nominati  uno  o  piu'
          componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed  e'
          rinnovabile. Alle sedute della Commissione  partecipano  il
          funzionario  prefettizio  con   funzioni   di   presidente,
          l'esperto  designato  dall'UNHCR  e  due   dei   funzionari
          amministrativi  con  compiti  istruttori   assegnati   alla
          medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra  cui  il
          funzionario che ha svolto il colloquio ai  sensi  dell'art.
          12, comma 1-bis. Il presidente della  Commissione  fissa  i
          criteri per  l'assegnazione  delle  istanze  ai  funzionari
          amministrativi   con   compiti   istruttori   e   per    la
          partecipazione dei medesimi funzionari  alle  sedute  della
          Commissione. Le  Commissioni  territoriali  possono  essere
          integrate, su richiesta del  presidente  della  Commissione
          nazionale per il diritto di asilo, da  un  funzionario  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale come componente a tutti gli effetti, quando,
          in  relazione  a  particolari   afflussi   di   richiedenti
          protezione   internazionale,   sia   necessario   acquisire
          specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero
          in merito alla situazione dei  Paesi  di  provenienza.  Ove
          necessario, le Commissioni possono essere presiedute  anche
          da funzionari della carriera prefettizia  in  posizione  di
          collocamento a riposo da non oltre due anni. Al  presidente
          ed ai componenti effettivi o supplenti e' corrisposto,  per
          la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone
          giornaliero  di  presenza.  L'ammontare  del   gettone   di
          presenza  e'   determinato   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
          sezioni  opera  con   indipendenza   di   giudizio   e   di
          valutazione. 
              3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
          cura  la  predisposizione  di  corsi  di   formazione   per
          componente delle Commissioni territoriali,  anche  mediante
          convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'interno  con  le
          Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
          ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai  corsi
          di formazione iniziale di cui all'art. 15, comma 1. 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          di cui al comma 3, settimo periodo,  e  deliberano  con  il
          voto favorevole  di  almeno  tre  componenti.  In  caso  di
          parita'  prevale  il  voto  del  presidente.  Le   medesime
          disposizioni si applicano nel caso  di  integrazione  delle
          Commissioni  territoriali  ai  sensi  del  comma  3,   nono
          periodo. 
              5. La  competenza  delle  Commissioni  territoriali  e'
          determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
          cui e' presentata la domanda ai sensi dell'art.  26,  comma
          1. Nel caso di richiedenti presenti  in  una  struttura  di
          accoglienza governativa o in una struttura del  sistema  di
          protezione di cui all'art. 1-sexies  del  decreto-legge  30
          dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1990, n.  39,  ovvero  trattenuti  in  un
          centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, la competenza e'  determinata  in  base  alla
          circoscrizione  territoriale  in  cui  sono  collocati   la
          struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in  cui  nel
          corso della procedura si rende necessario il  trasferimento
          del richiedente, la competenza all'esame della  domanda  e'
          assunta  dalla   Commissione   nella   cui   circoscrizione
          territoriale sono collocati la struttura ovvero  il  centro
          di  nuova  destinazione.  Se  prima  del  trasferimento  il
          richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
          in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
          e' svolto il colloquio. 
              5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza  della
          commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
          colloquio,  la  competenza  all'esame  delle   domande   di
          protezione  internazionale  puo'  essere  individuata,  con
          provvedimento del Presidente  della  Commissione  nazionale
          per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
          del  numero   dei   procedimenti   assegnati   a   ciascuna
          Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o  domicilio
          comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.». 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  5  (Commissione  nazionale  per  il  diritto  di
          asilo). - 1. La Commissione nazionale  per  il  diritto  di
          asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
          status di  protezione  internazionale  riconosciuti,  nelle
          ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre  2007,
          n. 251, oltre che  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento
          delle   Commissioni   territoriali,   di    formazione    e
          aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
          monitoraggio   della    qualita'    delle    procedure    e
          dell'attivita'  delle  Commissioni,   di   costituzione   e
          aggiornamento di una banca dati informatica  contenente  le
          informazioni  utili  al  monitoraggio  delle  richieste  di
          asilo, di costituzione e  aggiornamento  di  un  centro  di
          documentazione  sulla  situazione  socio-politico-economica
          dei Paesi di origine dei richiedenti, di  monitoraggio  dei
          flussi di richiedenti asilo,  anche  al  fine  di  proporre
          l'istituzione  di  nuove  Commissioni  territoriali  e   di
          fornire, ove necessario,  informazioni  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri per l'adozione del provvedimento  di
          cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,  n.
          286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con
          il Ministero degli  affari  esteri  ed  i  collegamenti  di
          carattere internazionale relativi all'attivita' svolta.  La
          Commissione costituisce punto nazionale di contatto per  lo
          scambio di informazioni con la Commissione europea e con le
          competenti autorita' degli altri Stati membri. 
              1-bis.  Nell'esercizio  dei  compiti  di  indirizzo   e
          coordinamento di cui al comma 1, la  Commissione  nazionale
          puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza  dei
          richiedenti o parte di tali Paesi  ai  fini  dell'art.  12,
          commi 2 e 2-bis. 
              1-ter. La Commissione nazionale  adotta  un  codice  di
          condotta per i componenti delle  Commissioni  territoriali,
          per gli interpreti e per il  personale  di  supporto  delle
          medesime Commissioni e  pubblica  annualmente  un  rapporto
          sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione  e  dalle
          Commissioni territoriali. 
              2. La Commissione nazionale e' nominata,  nel  rispetto
          del principio di equilibrio  di  genere,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari  esteri.
          La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e'  composta
          da un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, da un  funzionario  della  carriera
          diplomatica, da un funzionario della  carriera  prefettizia
          in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
          l'immigrazione e da un  dirigente  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno.  Ciascuna
          amministrazione designa un supplente. L'incarico ha  durata
          triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e'  validamente
          costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
          e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
          Alle  riunioni  partecipa  senza   diritto   di   voto   un
          rappresentante  del  delegato  in  Italia  dell'UNHCR.   La
          Commissione nazionale si avvale del supporto  organizzativo
          e logistico del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta dei  Ministri  dell'interno  e  degli
          affari esteri, possono essere istituite una o piu'  sezioni
          della  Commissione  nazionale.  I  componenti  di  ciascuna
          sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
          al comma 2. Le sezioni  della  Commissione  nazionale  sono
          validamente  costituite  e  deliberano  con   le   medesime
          modalita' previste per la Commissione nazionale.». 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Colloquio personale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali   dispongono   l'audizione    dell'interessato
          tramite comunicazione effettuata con le  modalita'  di  cui
          all'art. 11. 
              1-bis. Il colloquio si svolge di  norma  alla  presenza
          del  componente  funzionario  amministrativo  con   compiti
          istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello
          stesso sesso del  richiedente.  Il  funzionario  istruttore
          sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
          decide ai sensi dell'art. 4, comma 4. Su determinazione del
          Presidente,    o     su     richiesta     dell'interessato,
          preventivamente informato, il colloquio si  svolge  innanzi
          alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente. 
              2.   La   Commissione   territoriale   puo'    omettere
          l'audizione  del  richiedente  quando  ritiene   di   avere
          sufficienti   motivi   per   accogliere   la   domanda   di
          riconoscimento dello status di rifugiato in relazione  agli
          elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art.  3  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i
          casi in cui risulti certificata dalla  struttura  sanitaria
          pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il  Servizio
          sanitario nazionale  l'incapacita'  o  l'impossibilita'  di
          sostenere un colloquio personale. 
              2-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,   la
          Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
          richiedente proveniente da uno  dei  Paesi  individuati  ai
          sensi dell'art. 5, comma 1-bis,  quando  ritiene  di  avere
          sufficienti motivi per riconoscere lo status di  protezione
          sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso.  In
          tal caso, la Commissione prima  di  adottare  la  decisione
          formale  comunica  all'interessato  che  ha   facolta'   di
          chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione,  di  essere
          ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
          Commissione adotta la decisione. 
              3.  Il  colloquio  puo'  essere  rinviato  qualora   le
          condizioni di salute del cittadino  straniero,  certificate
          ai sensi del comma 2,  non  lo  rendano  possibile,  ovvero
          qualora l'interessato richieda ed  ottenga  il  rinvio  per
          gravi motivi. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  benche'  regolarmente
          convocato non si presenta al colloquio senza  aver  chiesto
          il rinvio, l'autorita' decidente decide  sulla  base  della
          documentazione disponibile. 
              5. Nel caso la convocazione non  sia  stata  portata  a
          conoscenza  del  richiedente  asilo  non   ospitato   nelle
          strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia  gia'
          stata emessa nei suoi confronti decisione  di  accoglimento
          della  relativa  istanza,   la   Commissione   territoriale
          competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
          volta ed entro dieci giorni dalla  cessazione  della  causa
          che non ha consentito lo  svolgimento  del  colloquio,  una
          nuova convocazione dell'interessato, secondo  le  modalita'
          di cui al  comma  1,  al  fine  della  riattivazione  della
          procedura.».