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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 218

Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (18G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2020)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  13-1-2018

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole « le seguenti attività », sono sostituite dalle seguenti: « le attività come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; »;
b) al comma 1, lettera b), i numeri 1), 2), 3), 3.1., 3.2., 3.3., 4), 4.1., 4.2., 4.3., 5), 6) e 7) sono soppressi;
c) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
« b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento; »;
d) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: « c-bis) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;
c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;
c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo; »;
e) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
« g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore; »;
f) al comma 1, lettera h), la parola « utilizzatore », ovunque presente, è sostituita dalla seguente: « utente »;
g) al comma 1, lettera l), la parola « utilizzatori » è sostituita dalla seguente: « utenti »;
h) al comma 1, lettera n), dopo le parole « ammontare corrispondente », sono inserite le seguenti: «, espresso in moneta avente corso legale, »;
i) al comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente: « o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo; »;
l) al comma 1, la lettera q) è sostituita dalla seguente: « "autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore; »;
m) al comma 1, dopo la lettera q), sono inserite le seguenti: « q-bis) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; »;
n) al comma 1, lettera r), la parola « utilizzatore » è sostituita, ovunque presente, dalla seguente: « utente »;
o) al comma 1, lettera s), la parola « utilizzatore » è sostituita, ovunque presente, dalla seguente: « utente »;
p) al comma 1, lettera t), le parole « 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE » sono sostituite dalle seguenti: « 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE»;
q) al comma 1, la lettera z) è soppressa;
r) al comma 1, la lettera aa) è sostituita dalla seguente « "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico; »;
s) al comma 1, dopo la lettera aa), sono inserite le seguenti lettere:
« bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici. »;
« cc) "ABE": indica l'Autorità Bancaria Europea »;
t) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso. ».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica. »;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti; »;
c) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia; »;
d) al comma 2, lettera h), le parole « fatto salvo l'» sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva l'applicazione dell' »;
e) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
« m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validità solamente in un unico Stato membro; »;
f) al comma 2, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
« n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi; »;
g) al comma 2, la lettera q) è sostituita dalla seguente:
« q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-quater. »;
h) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea. »;
i) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. »;
l) al comma 4, lettera b), la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente »;
m) al comma 4, lettera b), le parole « comma 4, 10, 12 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, »;
n) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
« 4-bis. La Banca d'Italia definisce modalità e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformità all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366.
4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis. ».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola « utilizzatore », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «utente»;
2) dopo le parole « spese sostenute per », sono inserite le seguenti: «l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti. »;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento. »;
e) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. La Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. ».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c): le parole « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »; la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente » e dopo le parole « la mancata esecuzione », sono inserite le seguenti: « o disposizione »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalità di funzionamento del relativo circuito non consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a euro 500. ».
5. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. »;
b) al comma 3, le parole « L'autorizzazione può essere data » sono sostituite dalle seguenti: « Il consenso può essere dato »;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purché ciò avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate. ».
6. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:
« Art. 5-bis (Conferma della disponibilità di fondi). - 1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purché:
a) al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile on-line;
b) il pagatore abbia prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
b) il pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore.
4. Il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Art. 5-ter (Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento). - 1. Se il conto di pagamento è accessibile on-line, il pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il servizio di pagamento di cui all'articolo, 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:
a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;
b) provvede affinchè le credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore non siano accessibili ad altri fuorché al pagatore stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) provvede affinchè qualunque altra informazione sul pagatore, ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del pagatore;
d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, comunicando con quest'ultimo, il pagatore e il beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
e) non chiede al pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del pagatore;
f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione;
g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento dell'operazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili al medesimo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;
c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
Art. 5-quater (Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti). - 1. Se il conto di pagamento è accessibile online, l'utente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il servizio di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dell'utente;
b) provvede affinchè le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente non siano accessibili ad altri fuorché all'utente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, comunicando con questi e con l'utente in maniera sicura, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
e) non usa, né conserva dati, né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dall'utente, fatte salve ragioni obiettive. ».
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento »;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento. »;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. ».
8. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:
« Art. 6-bis (Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento). - 1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, secondo le modalità convenute con l'utente, informa quest'ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l'accesso al conto di pagamento.
2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.
Art. 6-ter (Notifica dei dati relativi alle frodi). - 1. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento.
2. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.
3. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE. ».
9. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate »;
b) al comma 1:
1) all'alinea la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente »;
2) alla lettera a), dopo le parole « e l'uso », sono inserite le seguenti: « e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati »;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate. ».
10. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7; »;
2) alla lettera b), la parola « specificamente » è soppressa e la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente »;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinchè l'utente dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima; »;
4) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) fornire all'utente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento; »;
5) alla lettera d), le parole « dell'utilizzatore di cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.».
11. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite »;
b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. »;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
« 2-bis. Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'utente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma, fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1. »;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utente al proprio prestatore di servizi di pagamento. ».
12. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato. »;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente. ».
13. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è inserito il seguente:
« Art. 10-bis (Autenticazione e misure di sicurezza). - 1.
Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando l'utente:
a) accede al suo conto di pagamento on-line;
b) dispone un'operazione di pagamento elettronico;
c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
2. Nel caso dell'avvio di un'operazione di pagamento elettronico di cui al paragrafo 1, lettera b), per le operazioni di pagamento elettronico a distanza, l'autenticazione forte del cliente applicata dai prestatori di servizi di pagamento comprende elementi che colleghino in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico.
3. Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento predispongono misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.
4. I commi 2 e 3 si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti.
5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente. ».
14. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. »;
b) al comma 2, dopo le parole « immediata comunicazione », sono inserite le seguenti: « per iscritto alla Banca d'Italia » e la parola « utilizzatore » è soppressa;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
« 2-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva senza che sia necessaria la costituzione in mora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma.
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente all'utente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 2-bis. »;
e) al comma 4, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente » e dopo le parole « servizi di pagamento » sono inserite le seguenti: « compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento ».
15. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente »;
b) al comma 2, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente »;
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività. »;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. »;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3. » ;
f) il comma 5 è abrogato.
16. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è inserito il seguente:
« Art. 12-bis (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo). - 1. Se un'operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il pagatore presta il proprio consenso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento. ».
17. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole « operazioni di pagamento » è inserita la seguente: « autorizzate »;
b) al comma 2, dopo le parole « operazione di pagamento eseguita » sono inserite le seguenti: « e la data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo »;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
« 3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, in aggiunta a quanto disposto dal comma 1, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui all'articolo 14.»;
d) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento può escludere il diritto al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: ».
18. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole « operazioni di pagamento » è inserita la seguente: «autorizzate»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis. ».
19. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole « , trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, » sono soppresse;
b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Prima di tale momento, il conto di pagamento del pagatore non può essere addebitato. »;
c) al comma 2, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente ».
20. All'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. »;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20. »;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione all'utente, ove ciò sia stato concordato tra le parti. »;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. ».
21. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: « Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utente.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario. »;
c) al comma 4, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente »;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro. »;
e) il comma 7 è abrogato;
f) al comma 8, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente ».
22. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole « servizi di pagamento », sono inserite le seguenti: « ed eventuali loro intermediari »;
b) al comma 3, le parole « trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma precedente ».
23. All'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La presente sezione è applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento. ».
24. All'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. ».
25. All'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, la parola « 20 » è sostituita dalle seguenti: « 23, comma 2 ».
26. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: «consumatore » e la parola « contante » è sostituita dalla seguente: « contanti »;
b) al comma 1, secondo periodo, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente».
27. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Purchè non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento. »;
b) il comma 4 è abrogato.
28. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi. »;
b) al comma 3, la parola « utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente ».
29. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento »;
b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
« 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. »;
c) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. »;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. »;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3 ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. »;
g) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
« 5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. »;
h) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. »;
i) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. »;
l) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. »;
m) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. ».
30. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è inserito il seguente:
« Art. 25-bis (Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento). - 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28 se l'ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all'articolo 15 e che, nell'ambito delle competenze del medesimo prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma. ».
31. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, la parola «utilizzatore » è sostituita dalla seguente: « utente ».
32. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11 e 25 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11 e 25. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente. »;
b) al comma 2, dopo la parola « ulteriori » sono inserite le seguenti: « compensazioni e ».
33. All'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Circostanze anormali e imprevedibili ».
34. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento. ».
35. All'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola « utilizzatori » è sostituita dalla seguente: « utenti »;
b) al comma 2, lettera b), le parole « e registrati» sono sostituite dalle seguenti: « o registrati »;
c) al comma 3, la lettera c) è soppressa;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
« 3-bis. Ai fini del comma 3, lettera a), qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate. ».
37. All'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento;»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. »;
c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. ».
38. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:
« Art. 32-bis (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 32-ter, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Si applica l'articolo 32, comma 1-quater.
Art. 32-ter (Criteri per la determinazione delle sanzioni e procedura sanzionatoria). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l'articolo 144-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Si applica il Capo VI, Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.
Art. 32-quater (Controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), forniscono agli utenti le informazioni di cui agli articoli 126-quater e 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di contante.
2. I controlli sull'osservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 sono esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale li effettua sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 32-quinquies (Procedura di riscossione). - 1. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. ».
39. Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.
40. All'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al titolo II e di quelle di cui all'articolo 115 e al capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. ».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «consumatore»: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) «servizi di pagamento»: le attività come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
1) (soppresso).;
2) (soppresso).;
3) (soppresso).:
3.1. (soppresso).;
3.2. (soppresso).;
3.3. (soppresso).;
4) (soppresso).:
4.1. (soppresso).;
4.2. (soppresso).;
4.3. (soppresso).;
5) (soppresso).;
6) (soppresso).;
7) (soppresso).;
b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
c) «operazione di pagamento»: l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
c-bis) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;
c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;
c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo;
d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di compensazione e di regolamento»: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;
h) «utente di servizi di pagamento» o «utente»: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;
p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
q) autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore;
q-bis) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che l'utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente del servizio di pagamento;
s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
t) «micro-impresa»: l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE;
u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
z) (soppressa).;
aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.;
cc) "ABE": indica l'Autorità Bancaria Europea.
2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso.".
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validità solamente in un unico Stato membro;
n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-quater.
3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.
3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
4. Ai fini dell'applicazione del titolo II:
a) per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica;
b) se l'utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9;
c) le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati.
4-bis. La Banca d'Italia definisce modalità e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformità all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366.
4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis.".
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 3. Spese applicabili
1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese sostenute per l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.
2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
3. (abrogato).
4. Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento.
4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. La Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
5. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.".
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 4. Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che:
a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo;
b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autorizzata;
c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga all'articolo 16, comma 2, non è tenuto ad informare l'utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione o disposizione dello stesso risulta evidente dal contesto;
d) il pagatore, in deroga all'articolo 17, non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento;
e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli articoli 20 e 21.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia; per gli strumenti di pagamento prepagati il limite di 150 euro è elevato a 500 euro.
3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalità di funzionamento del relativo circuito non consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a euro 500.
4. La Banca d'Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, può disporre l'applicazione di limiti di importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.".
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 5. Consenso e revoca del consenso
1. Il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento.
In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.
3. Il consenso può essere dato prima o, ove concordato tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento.
4. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purché ciò avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.".
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 6. Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento
1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
2. Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.".
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 7. Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate
1. L'utente abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate.".
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 8. Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7;
b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato all'utente debba essere sostituito;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinchè l'utente dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
c-bis) fornire all'utente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento;
d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 9. Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1. L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2-bis. Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'utente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma, fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1.
3. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utente al proprio prestatore di servizi di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 10. Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
1-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.
2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.".
- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 11. Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
2-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva senza che sia necessaria la costituzione in mora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma.
3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente all'utente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 2-bis.
4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti può essere previsto in conformità alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 12. Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3.
5. abrogato".
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 13. Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite 1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso.
2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita e la data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo. Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il prestatore di servizi di pagamento. Se il tasso di cambio di riferimento riguarda un'operazione di pagamento che rientra in un contratto quadro, in tale contratto devono essere concordati il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di cambio di riferimento.
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, in aggiunta a quanto disposto dal comma 1, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui all'articolo 14.
4. Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento può escludere il diritto al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato nel contratto quadro.".
- Il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 14. Richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui all'articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione fornita.
3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis.".
- Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 15. Ricezione degli ordini di pagamento
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Prima di tale momento, il conto di pagamento del pagatore non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione dell'ordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se l'utente e il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.".
- Il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 16. Rifiuto degli ordini di pagamento
1. (abrogato).
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20.
4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione all'utente, ove ciò sia stato concordato tra le parti.
4-bis. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.".
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 17. Irrevocabilità di un ordine di pagamento
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utente.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, l'utente può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro.
6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. (abrogato).
8. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento può essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.".
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 18. Importi trasferiti e importi ricevuti
1. I prestatori di servizi di pagamento ed eventuali loro intermediari che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito.
2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al comma precedente, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.".
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 19. Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica:
a) alle operazioni di pagamento in euro;
b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
2. La presente sezione è applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 20. Operazioni di pagamento su un conto di pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformità con quanto previsto dall'art.
23.
3. Quando l'ordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.".
- Il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 21. Mancanza di un conto di pagamento del beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento
1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell'articolo 23, comma 2.".
- Il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 22. Depositi versati in un conto di pagamento
1. Quando un consumatore versa contanti su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'utente non è un consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.".
- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 23. Data valuta e disponibilità dei fondi
1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Purchè non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.
3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
4. (abrogato).".
- Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art.24. Identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.".
- Il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 25. Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
3. (abrogato).
4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3 ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato.
8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 26. Risarcimento dei danni ulteriori
1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione può essere determinato in conformità alla disciplina applicabile al contratto concluso tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 27. Diritto di regresso
1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11 e 25 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11 e 25. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.
2. Ulteriori compensazioni e risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.".
- Il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 28. Circostanze anormali e imprevedibili
1. Le responsabilità di cui agli articoli da 5 a 27 non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.".
- Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 29. Protezione dei dati
1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
1-bis. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 30. Accesso ai sistemi di pagamento
1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento;
b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
c) (soppressa).
3. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da società aventi legami di capitale ove una delle società collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre;
c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento:
1) agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema; e 2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilità di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benchè possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.
3-bis. Ai fini del comma 3, lettera a), qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate.".
L'articolo 31 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, abrogato dal presente decreto, recava: "Misure di attuazione".
- Il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 32. Sanzioni
1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento;
1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia.".