stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 27-1-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  179,  recante
«Modifiche ed integrazioni al Codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n.  910,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.  679,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 5 ottobre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017; 
  Acquisito  il  parere  della  commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: 
    «l-bis)  formato  aperto:  un  formato  di  dati  reso  pubblico,
documentato  esaustivamente  e   neutro   rispetto   agli   strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»; 
    l-ter) dati di tipo aperto: i dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte  di
chiunque, anche per finalita' commerciali, in  formato  disaggregato;
2) sono accessibili  attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti  dei  relativi   metadati;   3)   sono   resi   disponibili
gratuitamente attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e  private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»; 
  2)  la  lettera  n-ter)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «n-ter)
domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico  eletto  presso   un
servizio di posta elettronica certificata o un  servizio  elettronico
di recapito certificato qualificato, come  definito  dal  regolamento
(UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio  in
materia di identificazione elettronica e  servizi  fiduciari  per  le
transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la
direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido  ai  fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»; 
  3) dopo la lettera  n-ter)  e'  aggiunta  la  seguente:  «n-quater)
servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione
pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»; 
  4) alla lettera s), dopo la  parola  «titolare»  sono  inserite  le
seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono
sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»; 
  5) alla lettera aa), dopo la parola  «titolare»  sono  inserite  le
seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la»
e' inserita la seguente: «sua» e  dopo  la  parola  «creazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «nonche'  alle  applicazioni  per   la   sua
apposizione»; 
  6) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ff)  Linee  guida:
le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di
cui all'articolo 71.»; 
    b) al comma 1-ter, dopo le parole:  «recapito  certificato»  sono
aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3,  numero
37), e 44 del Regolamento eIDAS». 
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  179,  recante
«Modifiche ed integrazioni al Codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n.  910,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.  679,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 5 ottobre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017; 
  Acquisito  il  parere  della  commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: 
    «l-bis)  formato  aperto:  un  formato  di  dati  reso  pubblico,
documentato  esaustivamente  e   neutro   rispetto   agli   strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»; 
    l-ter) dati di tipo aperto: i dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte  di
chiunque, anche per finalita' commerciali, in  formato  disaggregato;
2) sono accessibili  attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti  dei  relativi   metadati;   3)   sono   resi   disponibili
gratuitamente attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e  private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»; 
  2)  la  lettera  n-ter)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «n-ter)
domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico  eletto  presso   un
servizio di posta elettronica certificata o un  servizio  elettronico
di recapito certificato qualificato, come  definito  dal  regolamento
(UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio  in
materia di identificazione elettronica e  servizi  fiduciari  per  le
transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la
direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido  ai  fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»; 
  3) dopo la lettera  n-ter)  e'  aggiunta  la  seguente:  «n-quater)
servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione
pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»; 
  4) alla lettera s), dopo la  parola  «titolare»  sono  inserite  le
seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono
sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»; 
  5) alla lettera aa), dopo la parola  «titolare»  sono  inserite  le
seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la»
e' inserita la seguente: «sua» e  dopo  la  parola  «creazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «nonche'  alle  applicazioni  per   la   sua
apposizione»; 
  6) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ff)  Linee  guida:
le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di
cui all'articolo 71.»; 
    b) al comma 1-ter, dopo le parole:  «recapito  certificato»  sono
aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3,  numero
37), e 44 del Regolamento eIDAS».