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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216

Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2020)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 26-1-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del Codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la  riforma  della
disciplina  in  materia  di  intercettazione   di   conversazioni   o
comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82,  83  e  84,
lettere a), b), c), d) ed e); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2017; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 comma 83 della legge 23 giugno
2017, n. 103; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2017; 
  Su proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 617-sexies  del  codice  penale,  approvato  con
regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: 
  «Art.  617-septies.  (Diffusione   di   riprese   e   registrazioni
fraudolente).  -  Chiunque,  al  fine  di  recare  danno   all'altrui
reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio  o
video,   compiute   fraudolentemente,   di   incontri    privati    o
registrazioni,  pur  esse  fraudolente,   di   conversazioni,   anche
telefoniche o telematiche, svolte  in  sua  presenza  o  con  la  sua
partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
  La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle  riprese  o  delle
registrazioni  deriva  in  via  diretta  ed  immediata   dalla   loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario  o  per
l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell' art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti. 
              L'art.   87,   quinto   comma,    della    Costituzione
          conferisceal  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  83,  della
          legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al  codice  penale,
          al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
          penitenziario): 
                «83. I decreti legislativi di cui al  comma  82  sono
          adottati,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          relativamente alle materie a cui si riferiscono i  principi
          e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed
          e) del comma 84 nel termine di tre  mesi,  e  relativamente
          alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  I  termini  per
          l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge.  I  relativi  schemi  sono
          trasmessi alle Camere, corredati di relazione  tecnica  che
          dia conto della neutralita' finanziaria dei  medesimi,  per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
          sono resi nel termine di quarantacinque giorni,  decorsi  i
          quali i decreti possono essere  comunque  emanati.  Qualora
          tale termine venga a scadere nei trenta giorni  antecedenti
          la scadenza  del  termine  di  delega,  o  successivamente,
          quest'ultimo termine e' prorogato di  sessanta  giorni.  Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro il termine di  dieci  giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono essere comunque emanati.».