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LEGGE 20 dicembre 2017, n. 210

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. (17G00224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2018
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-1-2018
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948,  n.  421,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al terzo comma, dopo le parole: «Gli Enti indicati  nel  primo
comma» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comune di Santa
Margherita Ligure,». 
  2.  I  proventi  ricavati  dall'alienazione  o  dal  cambio   della
destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini, di proprieta'
del comune di Santa  Margherita  Ligure,  sono  destinati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  a
spese di investimento relative all'istruzione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo  10  aprile  1948,  n.  421  (Destinazione  dei
          collegi di  Santa  Margherita  Ligure  e  di  Cividale  del
          Friuli, gia' di pertinenza dell'Opera di  previdenza  della
          disciolta milizia volontaria per la sicurezza  nazionale.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.110  del  13  maggio
          1948, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2. I collegi di  Santa  Margherita  Ligure  e  di
          Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili,  attrezzature
          e pertinenze, sono assegnati in proprieta'  rispettivamente
          al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente Friulano di
          Assistenza (E.F.A.). 
              Il collegio di  Cividale  del  Friuli  sara'  destinato
          all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli  e
          degli orfani dei profughi delle zone del confine  orientale
          italiano. 
              Gli Enti indicati nel primo  comma,  ad  eccezione  del
          comune di Santa Margherita Ligure, non possono  alienare  o
          mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi
          ad essi rispettivamente assegnati.». 
              - Si riporta il testo del comma 443 dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante: 
              «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013).»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2012,  n.
          302, S.O.: 
              «443. In applicazione del secondo periodo del  comma  6
          dell'articolo 162 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, i proventi  da  alienazioni  di  beni  patrimoniali
          disponibili possono essere  destinati  esclusivamente  alla
          copertura di spese di investimento ovvero,  in  assenza  di
          queste o per la  parte  eccedente,  per  la  riduzione  del
          debito.».