stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 204

Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00219)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2018
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 12-1-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 21, 33, 76 e 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n.  220,  recante  disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare l'articolo 34 che delega
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la  riforma
e la razionalizzazione delle disposizioni legislative  di  disciplina
degli   strumenti   e   delle    procedure    attualmente    previsti
dall'ordinamento in materia di promozione  delle  opere  italiane  ed
europee da parte dei fornitori di servizi di media  audiovisivi,  sia
lineari sia non lineari; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed
in particolare il titolo VII, recante produzione audiovisiva europea,
e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  riunione
del 2 novembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Riformulazione della definizione 
                     di produttore indipendente 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera e), della  legge  14
novembre 2016, n. 220, la lettera p), del comma 1,  dell'articolo  2,
del  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  e  successive
modificazioni, e' sostituita dalla seguente: 
    «p) "produttori indipendenti", gli operatori della  comunicazione
europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive  e  che  non
sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di  servizi  media
audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 
      1) per un periodo di tre anni non destinano  piu'  del  90  per
cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi  media
audiovisivi; ovvero 
      2) sono titolari di diritti secondari;». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 21, 33, 76,  87
          e  117  della  Costituzione  della   Repubblica   italiana,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: 
              «Art. 9 
              La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  e  la
          ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.». 
              «Art. 21 
              Tutti  hanno  diritto  di  manifestare  liberamente  il
          proprio pensiero con la parola, lo  scritto  e  ogni  altro
          mezzo di diffusione. 
              La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni  o
          censure. 
              Si  puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per   atto
          motivato dell'autorita' giudiziaria [cfr. art.111 c.1]  nel
          caso  di  delitti,  per  i  quali  la  legge  sulla  stampa
          espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione  delle
          norme che la legge stessa prescriva per  l'indicazione  dei
          responsabili. 
              In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non  sia
          possibile   il   tempestivo    intervento    dell'autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere eseguito da ufficiali di  polizia  giudiziaria,  che
          devono immediatamente, e non mai  oltre  ventiquattro  ore,
          fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa  non  lo
          convalida nelle ventiquattro ore successive,  il  sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
              La  legge  puo'  stabilire,  con  norme  di   carattere
          generale, che siano resi  noti  i  mezzi  di  finanziamento
          della stampa periodica. 
              Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli  spettacoli
          e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon  costume.
          La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e  a
          reprimere le violazioni.». 
              «Art. 33 
              L'arte  e  la  scienza  sono  libere  e  libero  ne  e'
          l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme  generali  sull'istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di  Stato  per  l'ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              «Art. 76 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.». 
              «Art. 87 
              Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
          rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              «Art. 117 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. 
              La potesta' regolamentare spetta alle Regioni  in  ogni
          altra materia. 
              I Comuni, le Province e le Citta'  metropolitane  hanno
          potesta'   regolamentare   in   ordine   alla    disciplina
          dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
          attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  34  della  legge  14
          novembre 2016, n. 220, recante  «Disciplina  del  cinema  e
          dell'audiovisivo»,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale
          della Repubblica Italiana 26 novembre 2016, n. 27: 
              «Art. 34  (Delega  al  Governo  per  la  riforma  della
          promozione delle opere europee  e  italiane  da  parte  dei
          fornitori di servizi di media audiovisivi). - 1. Il Governo
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per la riforma  e  la  razionalizzazione  delle
          disposizioni legislative di disciplina  degli  strumenti  e
          delle procedure attualmente  previsti  dall'ordinamento  in
          materia di promozione delle opere italiane  ed  europee  da
          parte dei fornitori di servizi di  media  audiovisivi,  sia
          lineari sia non lineari, sulla base dei principi e  criteri
          direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla
          direttiva  2010/13/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel  rispetto  delle  norme
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a) introdurre procedure piu' trasparenti ed  efficaci
          in materia di obblighi di investimento e programmazione  di
          opere italiane  ed  europee  da  parte  dei  fornitori  dei
          servizi di media audiovisivi, con  particolare  riferimento
          ai presupposti, ai requisiti, alle  modalita'  tecniche  di
          assolvimento degli obblighi, precisando i criteri  con  cui
          possono  essere  riconosciute  eventuali   deroghe   ovvero
          previsti  meccanismi  di  flessibilita'  rispetto  a   tali
          obblighi; 
                b)  adeguarsi  ai   principi   di   proporzionalita',
          adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con  maggiore
          coerenza e certezza il  sistema  delle  regole  e  l'ambito
          soggettivo   di   applicazione,   prevedendo   la   massima
          armonizzazione fra gli  obblighi  cui  devono  attenersi  i
          diversi fornitori di  servizi  di  media  audiovisivi,  sia
          lineari  che  non  lineari,  in  relazione   alle   diverse
          piattaforme distributive; 
                c) rafforzare un  sistema  in  cui  i  meccanismi  di
          mercato siano piu' funzionali a una maggiore concorrenza, a
          una maggiore pluralita' di possibili linee editoriali  e  a
          meccanismi di formazione ed equa distribuzione  del  valore
          dei diritti di sfruttamento delle  opere,  anche  favorendo
          accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di  media
          audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con  il
          nuovo   contesto   tecnologico   e   di   mercato   ed   in
          considerazione   dei   rispettivi    apporti    finanziari,
          produttivi e creativi alla realizzazione delle opere; 
                d) prevedere in particolare la  riformulazione  delle
          modalita' di applicazione di tali regole  ai  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi non lineari; 
                e) provvedere alla riformulazione  della  definizione
          di   «produttore   indipendente»,   nonche'   delle   altre
          definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle
          tematiche e ai profili inerenti la promozione  delle  opere
          europee ed italiane; 
                f) prevedere un  adeguato  sistema  di  verifica,  di
          controllo, di valutazione dell'efficacia e  un  appropriato
          sistema sanzionatorio.». 
              - La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 31 luglio 1997, n. 177, S.O. 
              -  Il decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,
          recante «Testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e
          radiofonici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
          agosto 1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 34 della citata legge  n.  220
          del 2016, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo  31  luglio  2005,  recante  «Testo  unico  dei
          servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana   7
          settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  testo
          unico si intende per: 
              a) "servizio di media audiovisivo": 
              1) un servizio, quale definito agli articoli  56  e  57
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che  e'
          sotto la responsabilita'  editoriale  di  un  fornitore  di
          servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura
          di programmi al fine di informare, intrattenere o  istruire
          il  grande  pubblico,  attraverso  reti  di   comunicazioni
          elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si
          intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla
          lettera i) del presente  articolo  e,  in  particolare,  la
          televisione analogica e digitale, la trasmissione  continua
          in  diretta  quale  il  live  streaming,  la   trasmissione
          televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi
          su domanda quale il near video on demand, o un servizio  di
          media audiovisivo a richiesta, come definito dalla  lettera
          m) del presente articolo. Non rientrano  nella  definizione
          di "servizio di media audiovisivo": 
                i  servizi  prestati  nell'esercizio   di   attivita'
          precipuamente non economiche e che non sono in  concorrenza
          con la radiodiffusione televisiva, quali  i  siti  Internet
          privati  e  i  servizi  consistenti   nella   fornitura   o
          distribuzione di contenuti audiovisivi generati  da  utenti
          privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito  di
          comunita' di interesse; 
                ogni forma  di  corrispondenza  privata,  compresi  i
          messaggi di posta elettronica; 
                i servizi la  cui  finalita'  principale  non  e'  la
          fornitura di programmi; 
                i servizi  nei  quali  il  contenuto  audiovisivo  e'
          meramente incidentale e non  ne  costituisce  la  finalita'
          principale, quali, a titolo esemplificativo: 
                  a)  i  siti  internet   che   contengono   elementi
          audiovisivi  puramente  accessori,  come  elementi  grafici
          animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative  a
          un prodotto o a un servizio non audiovisivo; 
                  b) i giochi in linea; 
                  c) i motori di ricerca; 
                  d)  le  versioni  elettroniche  di   quotidiani   e
          riviste; 
                  e) i servizi testuali autonomi; 
                  f) i giochi  d'azzardo  con  posta  in  denaro,  ad
          esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e
          di fortuna; ovvero 
              2) una comunicazione commerciale audiovisiva; 
              b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o
          giuridica   cui   e'   riconducibile   la   responsabilita'
          editoriale  della  scelta  del  contenuto  audiovisivo  del
          servizio di media audiovisivo e ne determina  le  modalita'
          di  organizzazione;  sono  escluse  dalla  definizione   di
          "fornitore di  servizi  di  media"  le  persone  fisiche  o
          giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di
          programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe
          a terzi; 
              c) "reti di comunicazioni elettroniche", i  sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione  o  di  instradamento  e  altre  risorse   che
          consentono di trasmettere segnali via cavo,  via  radio,  a
          mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,
          comprese le reti satellitari, le  reti  terresti  mobili  e
          fisse, a commutazione  di  circuito  e  a  commutazione  di
          pacchetto, compresa Internet, le  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare dei programmi sonori e  televisivi,  i
          sistemi per il trasporto della  corrente  elettrica,  nella
          misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,
          le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo  di
          informazione trasportato; 
              d)  "operatore  di  rete",  il  soggetto  titolare  del
          diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
          di comunicazione  elettronica  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica digitale, via cavo o via satellite, e  di  impianti
          di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
          delle risorse frequenziali che consentono  la  trasmissione
          dei programmi agli utenti; 
              e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o
          non, che costituiscono un singolo elemento  nell'ambito  di
          un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di
          servizi di media, la cui forma ed  il  cui  contenuto  sono
          comparabili   alla   forma   ed    al    contenuto    della
          radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
          trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
          fisse; 
              f)  "programmi-dati",   i   servizi   di   informazione
          costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
          reti    radiotelevisive    e    diversi    dai    programmi
          radiotelevisivi, non  prestati  su  richiesta  individuale,
          incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; 
              g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto  radiofonico",
          l'insieme,  predisposto  da   un'emittente   televisiva   o
          radiofonica,  analogica  o  digitale,  di  una   serie   di
          programmi unificati da un  medesimo  marchio  editoriale  e
          destinato  alla  fruizione  del  pubblico,  diverso   dalla
          trasmissione  differita  dello  stesso  palinsesto,   dalle
          trasmissioni    meramente    ripetitive,    ovvero    dalla
          prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti
          di programmi,  audiovisivi  lineari,  con  possibilita'  di
          acquisto   da   parte   dell'utente   anche   nei   momenti
          immediatamente antecedenti  all'inizio  della  trasmissione
          del singolo programma, o del primo programma, nel  caso  si
          tratti di un pacchetto di programmi; 
              h)  "responsabilita'  editoriale",  l'esercizio  di  un
          controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi,  ivi
          inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione  in
          un palinsesto cronologico, nel caso  delle  radiodiffusioni
          televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel  caso  dei
          servizi di media audiovisivi a richiesta.  All'interno  del
          presente testo unico, l'espressione "programmi  televisivi"
          deve   intendersi   equivalente   a   quella    "palinsesti
          televisivi" di cui alla lettera g); 
              i)  "servizio   di   media   audiovisivo   lineare"   o
          "radiodiffusione  televisiva",   un   servizio   di   media
          audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per
          la  visione  simultanea  di  programmi  sulla  base  di  un
          palinsesto di programmi; 
              l)  "emittente",  un  fornitore  di  servizi  di  media
          audiovisivi lineari, diverso  da  quelli  individuati  alle
          lettere aa) e bb); 
              m) "servizio di media audiovisivo non lineare",  ovvero
          "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di
          media audiovisivo fornito da un  fornitore  di  servizi  di
          media  per  la  visione  di  programmi  al  momento  scelto
          dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di
          programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; 
              n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che
          ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione  dei
          programmi  destinati  alla  radiodiffusione  televisiva  in
          ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del  5
          per cento di pubblicita' per  ogni  ora  di  diffusione;  a
          trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno  il
          50 per  cento  dell'orario  di  programmazione  giornaliero
          compreso dalle 7 alle 21; 
              o)  "programmi  originali  autoprodotti",  i  programmi
          realizzati in proprio dall'emittente,  anche  analogica,  o
          dalla sua controllante o  da  sue  controllate,  ovvero  in
          co-produzione con altra emittente, anche analogica; 
              p)  "produttori  indipendenti",  gli  operatori   della
          comunicazione europei che svolgono attivita' di  produzioni
          audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati
          a, fornitori di servizi  media  audiovisivi  soggetti  alla
          giurisdizione italiana e, alternativamente: 
              1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90
          per cento della propria produzione ad un solo fornitore  di
          servizi media audiovisivi; ovvero 
              2) sono titolari di diritti secondari; 
              q) "fornitore di servizi  interattivi  associati  o  di
          servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce,
          al  pubblico  o  a  terzi  operatori,  servizi  di  accesso
          condizionato,  compresa   la   pay   per   view,   mediante
          distribuzione di chiavi numeriche per  l'abilitazione  alla
          visione dei programmi, alla  fatturazione  dei  servizi  ed
          eventualmente  alla  fornitura  di  apparati,  ovvero   che
          fornisce servizi della societa' dell'informazione ai  sensi
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.
          70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; 
              r)  "accesso  condizionato",  ogni  misura  e   sistema
          tecnico in base ai quali l'accesso in  forma  intelligibile
          al  servizio  protetto  sia  subordinato  a  preventiva   e
          individuale  autorizzazione  da  parte  del  fornitore  del
          servizio di accesso condizionato; 
              s) "sistema integrato delle comunicazioni", il  settore
          economico  che  comprende  le  seguenti  attivita':  stampa
          quotidiana   e   periodica;   editoria   annuaristica    ed
          elettronica anche per  il  tramite  di  Internet;  radio  e
          servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita'  esterna;
          iniziative  di  comunicazione  di   prodotti   e   servizi;
          sponsorizzazioni; 
              t) "servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo",  il
          pubblico servizio esercitato  su  concessione  nel  settore
          radiotelevisivo  mediante  la  complessiva  programmazione,
          anche  non  informativa,  della  societa'   concessionaria,
          secondo le modalita' e nei  limiti  indicati  dal  presente
          testo unico e dalle altre norme di riferimento; 
              u) "ambito nazionale",  l'esercizio  dell'attivita'  di
          radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito
          locale; 
              v)    "ambito    locale    radiofonico",    l'esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con  irradiazione
          del segnale  fino  a  una  copertura  massima  di  quindici
          milioni di abitanti; 
              z)    "ambito    locale    televisivo",     l'esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o  piu'
          bacini,  comunque  non  superiori  a   dieci,   anche   non
          limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per  cento
          della  popolazione  nazionale;   l'ambito   e'   denominato
          "regionale" o "provinciale" quando il bacino  di  esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione  televisiva  e'  unico  e
          ricade nel territorio di una sola regione  o  di  una  sola
          provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in
          altri  bacini;  l'espressione  "ambito  locale  televisivo"
          riportata senza specificazioni si  intende  riferita  anche
          alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; 
              aa) "emittente televisiva analogica",  il  titolare  di
          concessione o  autorizzazione  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei
          palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette  secondo
          le seguenti tipologie: 
                1)  "emittente  televisiva  analogica   a   carattere
          informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette,  in
          tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese  tra
          le ore 7 e le ore 23 per non meno  di  due  ore,  programmi
          informativi,  di  cui  almeno  il   cinquanta   per   cento
          autoprodotti,   su   avvenimenti    politici,    religiosi,
          economici, sociali, sindacali o culturali; tali  programmi,
          per almeno la meta' del tempo,  devono  riguardare  temi  e
          argomenti  di  interesse  locale   e   devono   comprendere
          telegiornali diffusi per non meno  di  cinque  giorni  alla
          settimana  o,  in  alternativa,  per  centoventi  giorni  a
          semestre; 
                2)  "emittente  televisiva  analogica   a   carattere
          commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          su frequenze terrestri  in  ambito  locale  ed  in  tecnica
          analogica, senza specifici obblighi di informazione; 
                3)  "emittente  televisiva  analogica   a   carattere
          comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          in ambito locale costituita da associazione riconosciuta  o
          non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva  di  scopo
          di lucro, che  trasmette  in  tecnica  analogica  programmi
          originali  autoprodotti  a  carattere  culturale,   etnico,
          politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere  piu'
          del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di  diffusione;
          a trasmettere i predetti programmi per  almeno  il  50  per
          cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso  tra
          le ore 7 e le ore 21; 
                4) "emittente  televisiva  analogica  monotematica  a
          carattere  sociale",  l'emittente  per  la  radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  locale  che  trasmette  in  tecnica
          analogica  e  dedica  almeno  il   70   per   cento   della
          programmazione monotematica quotidiana  a  temi  di  chiara
          utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi  sociali,
          classificabile come vera e propria emittente di servizio; 
                5)  "emittente   televisiva   analogica   commerciale
          nazionale", l'emittente  che  trasmette  in  chiaro  ed  in
          tecnica  analogica  prevalentemente   programmi   di   tipo
          generalista con obbligo d'informazione; 
                6) "emittente analogica di televendite",  l'emittente
          che trasmette in tecnica analogica prevalentemente  offerte
          dirette  al  pubblico  allo  scopo   di   fornire,   dietro
          pagamento, beni o servizi,  compresi  i  beni  immobili,  i
          diritti e le obbligazioni; 
              bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione
          o  autorizzazione  su  frequenze   terrestri   in   tecnica
          analogica  o  digitale,  che  ha  la  responsabilita'   dei
          palinsesti  radiofonici   e,   se   emittente   radiofonica
          analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 
                1) "emittente radiofonica a  carattere  comunitario",
          nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza
          dello scopo di lucro,  che  trasmette  programmi  originali
          autoprodotti per almeno il  30  per  cento  dell'orario  di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
          che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non  trasmette
          piu' del 10 per  cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di
          diffusione;  non  sono  considerati   programmi   originali
          autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate
          da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore
          della stessa trasmissione; 
                2) "emittente  radiofonica  a  carattere  commerciale
          locale",   l'emittente   senza   specifici   obblighi    di
          palinsesto, che comunque destina almeno  il  20  per  cento
          della programmazione settimanale all'informazione,  di  cui
          almeno il 50 per cento all'informazione locale,  notizie  e
          servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non  meno
          di sessantaquattro ore settimanali; 
                3)  "emittente  radiofonica  nazionale",  l'emittente
          senza   particolari   obblighi,   salvo   la   trasmissione
          quotidiana di giornali radio; 
              cc) "opere europee": 
                1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 
                  1.1) le opere originarie di Stati membri; 
                  1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che
          siano parti della  convenzione  europea  sulla  televisione
          transfrontaliera  del   Consiglio   d'Europa,   firmata   a
          Strasburgo il 5 maggio 1989  e  ratificata  dalla  legge  5
          ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2); 
                  1.3) le opere co-prodotte  nell'ambito  di  accordi
          conclusi nel settore audiovisivo  tra  l'Unione  europea  e
          paesi terzi e che  rispettano  le  condizioni  definite  in
          ognuno di tali accordi; 
                  1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2)  e  1.3)
          si applicano a condizione che  le  opere  originarie  degli
          Stati membri non siano soggette  a  misure  discriminatorie
          nel paese terzo interessato; 
                2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2)  sono  opere
          realizzate essenzialmente con il  contributo  di  autori  e
          lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati  di  cui  ai
          numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle  tre  condizioni
          seguenti: 
                  2.1) esse sono realizzate da uno o piu'  produttori
          stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 
                  2.2) la produzione delle  opere  avviene  sotto  la
          supervisione  e  il  controllo  effettivo  di  uno  o  piu'
          produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 
                  2.3) il contributo dei co-produttori di tali  Stati
          e' prevalente nel costo totale della coproduzione e  questa
          non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di
          fuori di tali Stati; 
                3) le opere che non sono opere europee ai  sensi  del
          numero 1) ma  che  sono  prodotte  nel  quadro  di  accordi
          bilaterali di coproduzione  conclusi  tra  Stati  membri  e
          paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che
          la quota a carico dei produttori  dell'Unione  europea  nel
          costo complessivo della produzione sia maggioritaria e  che
          la produzione non sia controllata da uno o piu'  produttori
          stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; 
              dd) "comunicazione commerciale audiovisiva",  immagini,
          siano esse sonore o non, che sono destinate  a  promuovere,
          direttamente  o  indirettamente,  le  merci,  i  servizi  o
          l'immagine di una persona fisica o giuridica  che  esercita
          un'attivita'  economica  e  comprendenti   la   pubblicita'
          televisiva,   la   sponsorizzazione,   la   televendita   e
          l'inserimento di prodotti.  Tali  immagini  accompagnano  o
          sono inserite in un  programma  dietro  pagamento  o  altro
          compenso o a fini di autopromozione; 
              ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma  di  messaggio
          televisivo trasmesso dietro  pagamento  o  altro  compenso,
          ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa  pubblica  o
          privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita'
          commerciale,  industriale,  artigiana  o  di   una   libera
          professione, allo scopo di promuovere la fornitura,  dietro
          pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni  immobili,
          i diritti e le obbligazioni; 
              ff) "spot  pubblicitario",  una  forma  di  pubblicita'
          televisiva  a  contenuto  predeterminato,  trasmessa  dalle
          emittenti radiofoniche e  televisive,  sia  analogiche  che
          digitali; 
              gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la
          presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome,
          del marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di
          un fornitore di  servizi  in  un  programma,  qualora  tale
          presentazione sia fatta dal fornitore di servizi  di  media
          per perseguire scopi  pubblicitari  e  possa  ingannare  il
          pubblico  circa  la  sua  natura.  Tale  presentazione   si
          considera intenzionale, in  particolare,  quando  e'  fatta
          dietro pagamento o altro compenso; 
              hh) "sponsorizzazione", ogni contributo  di  un'impresa
          pubblica o privata o di una persona fisica,  non  impegnata
          nella fornitura di servizi di  media  audiovisivi  o  nella
          produzione  di  opere  audiovisive,  al  finanziamento   di
          servizi  o  programmi  di  media  audiovisivi  al  fine  di
          promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la  propria
          immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti; 
              ii) "televendita",  le  offerte  dirette  trasmesse  al
          pubblico allo scopo di fornire, dietro  pagamento,  beni  o
          servizi,  compresi  i  beni  immobili,  i  diritti   e   le
          obbligazioni; 
              ll)  "inserimento   di   prodotti",   ogni   forma   di
          comunicazione   commerciale   audiovisiva   che    consiste
          nell'inserire o nel fare riferimento a un  prodotto,  a  un
          servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di  un
          programma dietro pagamento o altro compenso; 
              mm)  "telepromozione",  ogni   forma   di   pubblicita'
          consistente  nell'esibizione  di  prodotti,   presentazione
          verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
          o  di  un  fornitore  di  servizi,   fatta   dall'emittente
          televisiva  o  radiofonica,  sia  analogica  che  digitale,
          nell'ambito di un  programma,  al  fine  di  promuovere  la
          fornitura,  dietro  compenso,  dei  beni  o   dei   servizi
          presentati o esibiti; 
              nn) "Autorita'",  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni; 
              oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico. 
              2. Le definizioni di cui al comma 1  si  applicano  per
          analogia ai servizi radiofonici. Laddove  non  diversamente
          specificato,  sponsorizzazione  e  televendita  comprendono
          anche le attivita' svolte  a  mezzo  della  radiodiffusione
          sonora.»