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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2017, n. 184

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale. (17G00199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2017
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Vista la proposta della  Commissione  paritetica,  approvata  nella
riunione del 23 giugno 2017; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto dispone norme in materia di coordinamento  e
di raccordo tra la finanza statale e regionale. Esso e'  adottato  in
considerazione del disposto degli articoli 44, 117 commi 2 e 3 e  119
della Costituzione, degli articoli 12, 14, 50 comma  5,  e  51  dello
Statuto  speciale  della  Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste,   nonche'
dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE), tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti  propri
del territorio  montano,  la  particolare  dimensione  della  finanza
regionale rispetto alla finanza pubblica complessiva  e  le  funzioni
che la Regione effettivamente esercita, con  particolare  riguardo  a
quelle in materia di finanza locale, e agli oneri da  essa  sostenuti
nell'assolvimento delle funzioni proprie, trasferite e delegate. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
          (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il testo dell'art. 48-bis dello Statuto speciale  per
          la  Valle  d'Aosta,  introdotto  dall'art.  3  della  legge
          costituzionale 23 settembre 1993, n.  2,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del  25  settembre  1993,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno
          o piu'  decreti  legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli
          44, 117 e 119 della Costituzione: 
                «Art.  44  -  Al  fine  di  conseguire  il  razionale
          sfruttamento  del  suolo  e  di  stabilire  equi   rapporti
          sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
          terriera privata, fissa limiti alla sua estensione  secondo
          le regioni  e  le  zone  agrarie,  promuove  ed  impone  la
          bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e  la
          ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola  e
          la media proprieta'. 
              La legge dispone  provvedimenti  a  favore  delle  zone
          montane.» 
                «Art. 117 - La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. 
              La potesta' regolamentare spetta alle Regioni  in  ogni
          altra  materia.  I  Comuni,  le  Province   e   le   Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
                «Art.  119  -  I  Comuni,  le  Province,  le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.». 
              - Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli
          12, 14, 50 e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta: 
                «Art. 12. - Oltre il gettito  delle  entrate  proprie
          della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio  della
          Valle,  attribuita  alla  stessa  una  quota  dei   tributi
          erariali. 
              La Valle puo' istituire proprie imposte  e  sovrimposte
          osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. 
              Per provvedere a scopi determinati, che  non  rientrino
          nelle funzioni normali della Valle, lo Stato  assegna  alla
          stessa, per legge, contributi speciali. 
              Lo Stato, inoltre, cede a favore  della  Valle  i  nove
          decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le
          concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.» 
                «Art. 14. - Il  territorio  della  Valle  d'Aosta  e'
          posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. 
              Le modalita' d'attuazione  della  zona  franca  saranno
          concordate con la  Regione  e  stabilite  con  legge  dello
          Stato.» 
                «Art. 50. - Per le modificazioni del presente Statuto
          si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per
          le leggi costituzionali. 
              L'iniziativa  per  la  revisione  appartiene  anche  al
          Consiglio della Valle. 
              I progetti di modificazione  del  presente  Statuto  di
          iniziativa governativa o parlamentare sono  comunicati  dal
          Governo  della  Repubblica  al  Consiglio  regionale,   che
          esprime il suo parere entro due mesi. 
              Le  modificazioni  allo  Statuto  approvate  non   sono
          comunque sottoposte a referendum nazionale. 
              Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle,
          con legge dello Stato, in accordo con la Giunta  regionale,
          sara' stabilito,  a  modifica  degli  artt.  12  e  13,  un
          ordinamento finanziario della Regione.» 
                «Art. 51. - Nelle materie attribuite alla  competenza
          della Regione, fino a quando non sia diversamente  disposto
          con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.». 
              - Si riporta di seguito il testo vigente  dell'articolo
          174 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          (TFUE), pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115: 
                «Art. 174 - (ex articolo 158 del TCE). Per promuovere
          uno sviluppo  armonioso  dell'insieme  dell'Unione,  questa
          sviluppa e prosegue la propria azione intesa  a  realizzare
          il rafforzamento della sua coesione  economica,  sociale  e
          territoriale. 
              In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i
          livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle
          regioni meno favorite. 
              Tra le regioni interessate,  un'attenzione  particolare
          e' rivolta alle  zone  rurali,  alle  zone  interessate  da
          transizione industriale e alle regioni che presentano gravi
          e permanenti svantaggi naturali  o  demografici,  quali  le
          regioni  piu'  settentrionali   con   bassissima   densita'
          demografica e le regioni insulari,  transfrontaliere  e  di
          montagna.».