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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2017
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  12  agosto  2016,  n.  170,  e,  in  particolare,
l'articolo 17 che delega il  Governo  ad  adottare  disposizioni  per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonche'  per  realizzare
un riordino generale del  quadro  normativo  degli  stabilimenti  che
producono emissioni in atmosfera; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
di combustione medi; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare,
la Parte Quinta, relativa alla tutela  dell'aria  ed  alla  riduzione
delle emissioni in atmosfera; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione  della  direttiva  n.  2008/50  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59,  regolamento  recante  la  disciplina  dell'autorizzazione  unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 5 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del  decreto  legislativo  3
  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
 
  1. Al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 267 il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 268, comma 1: 
      1) alla lettera m-bis),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le regioni e le province  autonome  possono,  nel  rispetto
della  presente  definizione,  definire  ulteriori  criteri  per   la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare  modifiche  non
sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di comunicazione di  cui
all'articolo 269, comma 8.»; 
      2) la lettera aa-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il
quale un grande impianto  di  combustione  o  un  medio  impianto  di
combustione e', in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni
in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;»; 
      3) alla lettera gg), le parole: «non  inferiore  a  50MW»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 50MW.»; 
      4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti: 
        «gg-bis)  medio  impianto   di   combustione:   impianto   di
combustione di potenza termica nominale pari o superiore  a  1  MW  e
inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato  con
i combustibili previsti all'allegato X alla Parte  Quinta  o  con  le
biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio
impianto di combustione e' classificato come: 
        1) esistente: il  medio  impianto  di  combustione  messo  in
esercizio prima del 20 dicembre 2018  nel  rispetto  della  normativa
all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle  emissioni  o
in una  autorizzazione  unica  ambientale  o  in  una  autorizzazione
integrata ambientale che il gestore  ha  ottenuto  o  alla  quale  ha
aderito prima del 19 dicembre 2017 a  condizione  che  sia  messo  in
esercizio entro il 20 dicembre 2018; 
        2) nuovo: il medio impianto di combustione  che  non  rientra
nella definizione di cui al punto 1); 
        gg-ter)  motore:  un  motore  a  gas,  diesel  o   a   doppia
alimentazione; 
        gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna  che
funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione  comandata
per bruciare il combustibile; 
        gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione  interna
che funziona secondo il ciclo  diesel  e  che  utilizza  l'accensione
spontanea per bruciare il combustibile; 
        gg-sexies)  motore  a  doppia  alimentazione:  un  motore   a
combustione  interna  che  utilizza  l'accensione  spontanea  e   che
funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e
secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi; 
        gg-septies) turbina a gas:  qualsiasi  macchina  rotante  che
trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente  da
un compressore, un dispositivo  termico  in  cui  il  combustibile e'
ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono  incluse
le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e
le turbine a gas  in  regime  di  cogenerazione,  dotate  o  meno  di
bruciatore supplementare;»; 
      5) dopo la lettera rr) e' inserita la seguente: 
        «rr-bis) raffinerie:  stabilimenti  in  cui  si  effettua  la
raffinazione di oli minerali o gas;»; 
      6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti: 
        «eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida,  liquida  o
gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per
la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti; 
        eee-ter) combustibile di raffineria:  materiale  combustibile
solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi  di  distillazione  e
conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi  gas  di
raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio; 
        eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile
liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da  2710  19  51  a
2710 19 68, 2710 20 31,  2710  20  35,  o  2710  20  39  o  qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che,
per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli
pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno  del
65% in volume, comprese le perdite, distilla  a  250°  C  secondo  il
metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C  non
puo' essere determinata secondo il predetto metodo; 
        eee-quinquies)  gasolio:   qualsiasi   combustibile   liquido
derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19  25,  2710  19  29,
2710 19 47, 2710 19  48,  2710  20  17  o  2710  20  19  o  qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio di cui  meno  del  65%  in
volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno  l'85%
in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo  il  metodo
ASTM D86; 
        eee-sexies) gas  naturale:  il  metano  presente  in  natura,
contenente non piu' del 20% in volume di inerti e altri costituenti; 
        eee-septies)  polveri:  particelle,   di   qualsiasi   forma,
struttura o densita', disperse in fase gassosa  alle  condizioni  del
punto di  campionamento,  che,  in  determinate  condizioni,  possono
essere raccolte mediante filtrazione dopo  il  prelievo  di  campioni
rappresentativi  del  gas  da  analizzare  e  che,   in   determinate
condizioni,  restano  a  monte  del  filtro   e   sul   filtro   dopo
l'essiccazione; 
        eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO)
ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)»; 
        eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo  183,
comma 1, lett. a); 
    c) all'articolo 269: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In caso di stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione  unica
ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste  ai  commi
3,  7  e  8,  le  procedure  previste  dal  decreto   di   attuazione
dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, in legge 4  aprile  2012,  n.  35.  Le
disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi  in
cui  il  decreto  di  attuazione  dell'articolo  23,  comma  1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  rinvia  alle  norme  di  settore,
nonche' in relazione alla partecipazione del Comune al  procedimento.
Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis,
comma 13»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti  in
cui  sono  presenti  medi  impianti  di  combustione  devono   essere
indicati, oltre quanto previsto al comma 2,  anche  i  dati  previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»; 
      3) al comma 4, alla lettera b) le parole: «dei controlli»  sono
sostituite dalle seguenti: «del  monitoraggio»  e  la  lettera  c) e'
sostituita dalla seguente: «c) per  le  emissioni  diffuse,  apposite
prescrizioni,  anche  di   carattere   gestionale,   finalizzate   ad
assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorita'  competente
valuti necessario intervenire.»; 
      4) al comma 6: 
  4.1) le parole: «La messa in esercizio deve essere comunicata» sono
sostituite dalle seguenti: «La messa  in  esercizio,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata»; 
  4.2) le parole: «L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui
devono essere comunicati all'autorita'  competente  i  dati  relativi
alle emissioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
stabilisce la data entro cui devono  essere  trasmessi  all'autorita'
competente i risultati delle misurazioni delle emissioni»; 
  4.3) le parole: «periodo continuativo di marcia  controllata»  sono
sostituite dalle seguenti: «periodo rappresentativo delle  condizioni
di esercizio dell'impianto,»; 
  4.4) le parole: «tale periodo deve avere una durata non inferiore a
dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto  di  cui  al  comma  2,
lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi
di durata inferiore.» sono soppresse; 
  5) al comma 8 l'ultimo periodo e' soppresso; 
  6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. L'autorita' competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare presso gli stabilimenti tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il  gestore
fornisce  a  tale  autorita'  la  collaborazione  necessaria  per   i
controlli, anche svolti mediante attivita' di campionamento e analisi
e raccolta di dati e informazioni,  funzionali  all'accertamento  del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente  decreto.
Il gestore assicura in  tutti  i  casi  l'accesso  in  condizioni  di
sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti
di prelievo e di campionamento.»; 
    d) all'articolo 270: 
  1) al comma 1, dopo le parole: «In  sede  di  autorizzazione»  sono
inserite le  seguenti:  «fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo
272,»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  3) il comma 8-bis) e' sostituito dal seguente: 
  «8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di
combustione ed ai medi impianti di  combustione,  ferme  restando  le
ulteriori disposizioni in  materia  di  aggregazione  degli  impianti
previste all'articolo 273, commi 9  e  10,  e  all'articolo  273-bis,
commi 8 e 9.»; 
    e) all'articolo 271: 
  1) il comma 2 e' abrogato; 
  2) al comma 4 le parole «dalla normativa vigente»  sono  sostituite
dalle seguenti «dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155»; 
  3) al comma 5, dopo le parole: «nei piani e  programmi  di  cui  al
comma 4.» sono inserite le  seguenti:  «A  tal  fine  possono  essere
altresi' considerati, in relazione  agli  stabilimenti  previsti  dal
presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste  nelle  conclusioni
sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attivita', anche  se
riferiti ad  installazioni  di  cui  al  titolo  III-bis  alla  Parte
Seconda.»; 
  4) il comma 5-bis) e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri  per
la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
sentito il Ministro della salute.»; 
      5) il comma 5-ter e' abrogato; 
      6) al comma 7, le parole: «Anche a  seguito  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione degli stabilimenti»; 
      7) al comma 14: 
  7.1)  le   parole:   «di   procedere   al   ripristino   funzionale
dell'impianto  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  di   sospendere
l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo'  determinare
un pericolo per la salute umana» sono sostituite dalle seguenti:  «di
procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve tempo
possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista  al  comma
20-ter.»; 
  7.2) dopo le parole: «le fasi di  avviamento  e  di  arresto»  sono
inserite le seguenti: «e per assicurare che la durata  di  tali  fasi
sia la minore possibile.». 
      8) al  comma  15,  dopo  le  parole:  «ai  grandi  impianti  di
combustione di cui all'articolo 273» sono inserite le seguenti: «, ai
medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis»; 
      9) il comma 16 e' abrogato; 
      10) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
  «17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce  i  criteri  per  i
controlli  da  parte  dell'autorita'  e  per  il  monitoraggio  delle
emissioni da parte del  gestore.  In  sede  di  rilascio,  rinnovo  e
riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita'
competente individua i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle
emissioni da utilizzare nel monitoraggio di  competenza  del  gestore
sulla base delle pertinenti norme tecniche  CEN  o,  ove  queste  non
siano  disponibili,  sulla  base  delle  pertinenti  norme   tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste  ultime  non  siano  disponibili,
sulla base delle pertinenti norme  tecniche  ISO  o  di  altre  norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti.  I  controlli,  da
parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera p), e l'accertamento del superamento  dei  valori  limite  di
emissione  sono  effettuati  sulla  base  dei  metodi  specificamente
indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio  di  competenza  del
gestore o, se l'autorizzazione non indica  specificamente  i  metodi,
sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure  attraverso  un
sistema  di  monitoraggio  in  continuo  delle   emissioni   conforme
all'allegato VI alla  Parte  Quinta  che  rispetta  le  procedure  di
garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181,  qualora  la  relativa
installazione sia prevista dalla normativa nazionale  o  regionale  o
qualora l'autorizzazione preveda  che  tale  sistema  sia  utilizzato
anche ai fini dei controlli dell'autorita'.»; 
      11) al comma 18: 
        11.1)  le  parole  da:  «Le  autorizzazioni  alle   emissioni
rilasciate» fino a «agli effetti del presente titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «L'autorizzazione  stabilisce,  per  il  monitoraggio
delle emissioni di competenza del  gestore,  l'esecuzione  di  misure
periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo  di  sistemi  di
monitoraggio basati su metodi in continuo»; 
        11.2) le parole:  «Il  gestore  effettua  i  controlli»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il gestore effettua il monitoraggio»; 
      12) il comma 19 e' abrogato; 
      13) il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
  «20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione,  ai
fini del reato di cui  all'articolo  279,  comma  2,  soltanto  se  i
controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita'  tra
i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di  metodi
di campionamento e  di  analisi  o  di  sistemi  di  monitoraggio  in
continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma  17.
Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del  gestore,
incluse  quelle  relative  ai  singoli  valori  che  concorrono  alla
valutazione dei valori limite su base  media  o  percentuale,  devono
essere da costui specificamente comunicate  all'autorita'  competente
per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.»; 
      14) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: 
  «20-bis.  Se  si  accerta,  nel  corso  dei  controlli   effettuati
dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
lettera p), la non conformita' dei valori misurati ai  valori  limite
prescritti,  l'autorita'  competente  impartisce  al   gestore,   con
ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della  conformita'  nel
piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non  possano
essere imposte sulla base di altre procedure previste  dalla  vigente
normativa. La cessazione  dell'esercizio  dell'impianto  deve  essere
sempre disposta se la non conformita' puo'  determinare  un  pericolo
per la salute umana o un significativo peggioramento  della  qualita'
dell'aria a livello locale. 
  20-ter. Il gestore che,  nel  corso  del  monitoraggio  di  propria
competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai  valori
limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita'  nel
piu' breve tempo possibile.  In  tali  casi,  l'autorita'  competente
impartisce  al  gestore  prescrizioni  dirette  al  ripristino  della
conformita', fissando un termine per l'adempimento, e  stabilisce  le
condizioni per  l'esercizio  dell'impianto  fino  al  ripristino.  La
continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi  concessa  se  la
non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti  puo'
determinare un pericolo  per  la  salute  umana  o  un  significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. Nel caso  in
cui il gestore non osservi la prescrizione entro il  termine  fissato
si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo
279, comma 2.»; 
    f) all'articolo 272: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per gli impianti previsti  dal  comma  1,  ove  soggetti  a
valori limite di emissione applicabili ai sensi del  medesimo  comma,
la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua
i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da  utilizzare
nei  controlli  e  possono  imporre  obblighi  di   monitoraggio   di
competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti  dal
comma 1, ove soggetti a valori limite  di  emissione  applicabili  ai
sensi del medesimo comma, l'autorita'  competente  per  il  controllo
puo' decidere di non effettuare  o  di  limitare  i  controlli  sulle
emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione  di  conformita'
dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta  la  conformita'
delle emissioni ai valori limite e se, sulla  base  di  un  controllo
documentale, risultano regolarmente applicate le apposite  istruzioni
tecniche  per  l'esercizio  e  per  la  manutenzione  previste  dalla
dichiarazione.  La  decisione  dell'autorita'   competente   per   il
controllo e' ammessa solo se la dichiarazione riporta  le  istruzioni
tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e  le  altre
informazioni necessarie  a  rispettare  i  valori  limite,  quali  le
configurazioni impiantistiche e le modalita' di gestione  idonee,  il
regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile  ed
i sistemi di regolazione.»; 
      2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2.  L'autorita'  competente  puo'   adottare   autorizzazioni   di
carattere generale riferite a  stabilimenti  oppure  a  categorie  di
impianti e attivita', nelle quali sono stabiliti i valori  limite  di
emissione,  le  prescrizioni,  anche  inerenti   le   condizioni   di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,  i  tempi  di
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita'
dei  controlli.  Puo'   inoltre   stabilire   apposite   prescrizioni
finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e'
tenuto a captare e convogliare le emissioni  ai  sensi  dell'articolo
270. Al di fuori di tali casi e  condizioni  l'articolo  270  non  si
applica agli impianti degli stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione
generale. I  valori  limite  di  emissione  e  le  prescrizioni  sono
stabiliti  in  conformita'  all'articolo  271,  commi  da  5   a   7.
L'autorizzazione generale stabilisce i  requisiti  della  domanda  di
adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati  di  domanda,
nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono  deducibili
dalle  quantita'  di  materie  prime  ed  ausiliarie  utilizzate.  Le
autorizzazioni  generali  sono  adottate  con   priorita'   per   gli
stabilimenti in cui sono presenti  le  tipologie  di  impianti  e  di
attivita' elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte  Quinta.
Al fine di stabilire le soglie  di  produzione  e  di  consumo  e  le
potenze termiche nominali indicate nella parte  II  dell'allegato  IV
alla Parte Quinta si deve  considerare  l'insieme  degli  impianti  e
delle  attivita'  che,  nello  stabilimento,  ricadono  in   ciascuna
categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per  cui
e'  stata  adottata  una  autorizzazione  generale  possono  comunque
presentare domanda di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269.
L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e
attivita' non previsti in autorizzazioni generali  e'  soggetta  alle
autorizzazioni  di   cui   all'articolo   269.   L'installazione   di
stabilimenti in cui sono presenti impianti e  attivita'  previsti  in
piu' autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale  procedura
di adesione alle stesse. In  stabilimenti  dotati  di  autorizzazioni
generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di
impianti e l'avvio di  attivita'  previsti  in  altre  autorizzazioni
generali. In caso  di  convogliamento  delle  emissioni  prodotte  da
impianti previsti da diverse  autorizzazioni  generali  in  punti  di
emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi prescritti
in  tali  autorizzazioni  per  ciascuna  sostanza   interessata.   In
stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista  all'articolo  269,
e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti
e  l'avvio  di  attivita'  previsti  nelle  autorizzazioni  generali,
purche'  la  normativa  regionale  o   le   autorizzazioni   generali
stabiliscano requisiti  e  condizioni  volti  a  limitare  il  numero
massimo  o  l'entita'  delle  modifiche  effettuabili  mediante  tale
procedura per singolo stabilimento; l'autorita'  competente  provvede
ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269  sulla  base
dell'avvenuta adesione. 
  3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione il  gestore  invia  all'autorita'  competente  una
domanda  di  adesione  all'autorizzazione  generale   corredata   dai
documenti  ivi  prescritti.  La   domanda   di   adesione   individua
specificamente gli impianti e le attivita'  a  cui  fare  riferimento
nell'ambito delle autorizzazioni generali  vigenti.  L'autorita'  che
riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare  l'adesione
nel  caso  in  cui  non  siano  rispettati   i   requisiti   previsti
dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani  e  dai
programmi o dalla legislazione regionale  di  cui  all'articolo  271,
commi 3 e 4, o in  presenza  di  particolari  situazioni  di  rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Alla domanda  di  adesione  puo'  essere  allegata  la  comunicazione
relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma  6,
che puo' avvenire dopo un  periodo  di  quarantacinque  giorni  dalla
domanda stessa. La procedura si applica anche  nel  caso  in  cui  il
gestore intenda effettuare una  modifica  dello  stabilimento.  Resta
fermo l'obbligo di sottoporre  lo  stabilimento  alle  autorizzazioni
previste   all'articolo   269   in   caso   di   modifiche   relative
all'installazione di impianti o all'avvio di attivita'  non  previsti
nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a
chi vi ha aderito, anche se sostituita da  successive  autorizzazioni
generali,  per  un  periodo  pari   ai   quindici   anni   successivi
all'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  di
adesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competente
procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo  delle  autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure  e  le
tempistiche previste dal presente articolo si applicano in  luogo  di
quelle  previste  dalle  norme  generali  vigenti   in   materia   di
comunicazioni amministrative e silenzio assenso.»; 
      3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale  adottate  per  gli
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche
insieme ad altri impianti e attivita', devono disciplinare  anche  le
voci previste  all'allegato  I,  Parte  IV-bis,  alla  Parte  Quinta,
escluse quelle riportate alle  lettere  a),  g)  e  h).  Le  relative
domande  di  adesione  devono  contenere  tutti   i   dati   previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano  nel  caso  in
cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le  sostanze  o
le miscele con indicazioni di  pericolo  H350,  H340,  H350i,  H360D,
H360F, H360FD, H360Df e  H360Fd  ai  sensi  della  normativa  europea
vigente in materia di classificazione,  etichettatura  e  imballaggio
delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui,  a  seguito  di  una
modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu' impianti o
attivita' ricompresi in autorizzazioni  generali  siano  soggetti  al
divieto previsto  al  presente  comma,  il  gestore  deve  presentare
all'autorita'  competente,  entro  tre  anni  dalla  modifica   della
classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento  si  considera
in esercizio senza autorizzazione.»; 
      5) il comma 4-bis e' abrogato; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il presente titolo non si applica agli  stabilimenti  destinati
alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed
alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria  esclusivamente
adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro  in
relazione  alla  temperatura,  all'umidita'  e  ad  altre  condizioni
attinenti al microclima di  tali  ambienti.  Sono  in  tutti  i  casi
soggette al presente titolo le  emissioni  provenienti  da  punti  di
emissione  specificamente  destinati  all'evacuazione   di   sostanze
inquinanti dagli ambienti  di  lavoro.  Il  presente  titolo  non  si
applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi  di  rottura  e  altri
dispositivi destinati a situazioni critiche  o  di  emergenza,  salvo
quelli  che  l'autorita'  competente   stabilisca   di   disciplinare
nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al  presente  titolo  gli
impianti che, anche se  messi  in  funzione  in  caso  di  situazioni
critiche o di emergenza, operano  come  parte  integrante  del  ciclo
produttivo dello stabilimento. Agli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti si applicano  esclusivamente  le  pertinenti  disposizioni
degli articoli 276 e 277.»; 
      7) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti  destinati
alla  difesa  nazionale  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione.  L'autorizzazione  dello  stabilimento  prevede   valori
limite e prescrizioni solo per tali impianti:»; 
      8) dopo l'articolo 272 e' inserito il seguente: 
  «Art. 272-bis (Emissioni odorigene). - 1. La normativa regionale  o
le autorizzazioni possono prevedere misure per la  prevenzione  e  la
limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti  di  cui  al
presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove  opportuno,
alla luce delle caratteristiche  degli  impianti  e  delle  attivita'
presenti  nello  stabilimento  e  delle  caratteristiche  della  zona
interessata, e fermo restando, in caso di  disciplina  regionale,  il
potere delle autorizzazioni di stabilire valori  limite  piu'  severi
con le modalita' previste all'articolo 271: 
    a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³)
per le sostanze odorigene; 
    b)   prescrizioni   impiantistiche   e   gestionali   e   criteri
localizzativi per impianti  e  per  attivita'  aventi  un  potenziale
impatto odorigeno,  incluso  l'obbligo  di  attuazione  di  piani  di
contenimento; 
    c) procedure  volte  a  definire,  nell'ambito  del  procedimento
autorizzativo, criteri localizzativi in funzione  della  presenza  di
ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; 
    d)  criteri  e  procedure  volti  a  definire,  nell'ambito   del
procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni  massime
di emissione odorigena espresse in  unita'  odorimetriche  (ouE/m³  o
ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; 
    e)  specifiche  portate  massime  o  concentrazioni  massime   di
emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s)
per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento, 
  2.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo   20   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,  puo'  elaborare  indirizzi  in
relazione alle misure  previste  dal  presente  articolo.  Attraverso
l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere  previsti,  anche
sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni  odorigene  degli
stabilimenti di cui al presente titolo,  inclusa  la  definizione  di
metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.»; 
    g) all'articolo 273: 
      1) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai
fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla
quale stabilire i  valori  limite  di  emissione,  piu'  impianti  di
combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW  e  la  somma
delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW  che  sono  localizzati
nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate  o
convogliabili,  sulla  base  di  una  valutazione  delle   condizioni
tecniche svolta dalle autorita'  competenti,  ad  un  solo  punto  di
emissione. La valutazione relativa alla convogliabilita' tiene  conto
dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati,  a  tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti  quando  questi   ultimi   sono   disattivati.   L'autorita'
competente, tenendo conto delle condizioni  tecniche  ed  economiche,
puo' altresi' disporre il  convogliamento  delle  emissioni  di  tali
impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i  valori  limite
che,  in  caso  di   mancato   convogliamento,   si   applicherebbero
all'impianto piu' recente.»; 
      2) il comma 13 e' abrogato; 
      3) dopo l'articolo 273 e' inserito il seguente: 
  «Art. 273-bis (Medi impianti di combustione). - 1. Gli stabilimenti
in cui sono ubicati medi impianti di  combustione  sono  soggetti  ad
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni
di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione  integrata  ambientale.
Gli stabilimenti in cui sono presenti medi  impianti  di  combustione
alimentati con le biomasse  rifiuto  previste  all'allegato  II  alla
Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214. 
  2.  Gli  stabilimenti  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione, anche insieme ad altri  impianti  o  attivita',  possono
essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere  generale
adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis. 
  3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma  5,
e all'articolo 272, comma  2,  individua,  per  i  medi  impianti  di
combustione, valori limite di emissione e prescrizioni  di  esercizio
non meno restrittivi rispetto ai  pertinenti  valori  e  prescrizioni
previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e  dalle  normative  e
dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e  rispetto
a quelli applicati  per  effetto  delle  autorizzazioni  soggette  al
rinnovo. 
  4. Per i medi impianti di combustione ubicati in  installazioni  di
cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni
di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative
e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3  e  4,  sono
presi  in  esame   nell'istruttoria   dell'autorizzazione   integrata
ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter. 
  5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di  potenza
termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire  dal  1°  gennaio
2030, i medi impianti  di  combustione  esistenti  sono  soggetti  ai
valori  limite  di  emissione  individuati  attraverso  l'istruttoria
autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere
rispettati i valori limite previsti dalle vigenti  autorizzazioni  e,
per i medi impianti di combustione che prima  del  19  dicembre  2017
erano elencati all'allegato IV,  Parte  I,  alla  Parte  Quinta,  gli
eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma
1. 
  6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo
il gestore  di  stabilimenti  dotati  di  un'autorizzazione  prevista
all'articolo 269, in cui sono ubicati medi  impianti  di  combustione
esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due  anni  prima
delle date previste al comma 5. L'adeguamento  puo'  essere  altresi'
previsto   nelle   ordinarie    domande    di    rinnovo    periodico
dell'autorizzazione presentate prima di tale  termine  di  due  anni.
L'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione  dello  stabilimento
con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti
o la rinnova con un'istruttoria estesa  all'intero  stabilimento.  In
caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono  valori   limite   e
prescrizioni conformi  a  quelli  previsti  al  comma  5  il  gestore
comunica tale condizione all'autorita' competente quantomeno due anni
prima delle date previste dal comma 5. 
  7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresi', presentate: 
    a) le  domande  di  adesione  alle  autorizzazioni  di  carattere
generale adottate in conformita' all'articolo 272, comma  3-bis,  per
gli stabilimenti in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione
esistenti; 
    b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in  cui  sono
ubicati  medi  impianti  di  combustione  esistenti,  che  non  erano
soggetti all'obbligo di autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269
secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017; 
    c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli  articoli  208  o
214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti  medi  impianti
di  combustione  alimentati  con   le   biomasse   rifiuto   previste
all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande  sono  sostituite  da
una comunicazione in caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono
valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5; 
    d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate
ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui  sono
ubicati medi impianti di combustione  esistenti.  Tali  domande  sono
sostituite da una comunicazione in caso di  autorizzazioni  che  gia'
prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a  quelli  previsti
al comma 5. 
  8.  Si  considerano  come  un  unico  impianto,   ai   fini   della
determinazione della potenza termica  nominale  in  base  alla  quale
stabilire  i  valori  limite  di  emissione,  i  medi   impianti   di
combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e  le  cui
emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla  base  di  una
valutazione  delle  condizioni  tecniche   svolta   dalle   autorita'
competenti, ad un solo punto di emissione.  La  valutazione  relativa
alla convogliabilita' tiene conto dei criteri  previsti  all'articolo
270. Tale unita' si qualifica come grande impianto di combustione nei
casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se  le  emissioni  di
piu' medi impianti di combustione sono  convogliate  ad  uno  o  piu'
punti di emissione comuni,  il  medio  impianto  di  combustione  che
risulta da tale aggregazione e' soggetto ai  valori  limite  che,  in
caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto  piu'
recente. 
  9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8,  in  caso  di  medi
impianti di combustione esistenti, e' effettuato nei tempi a tal fine
stabiliti dall'autorizzazione, nel rispetto delle date  previste  dal
comma 5. 
  10. Non costituiscono medi impianti di combustione: 
    a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il
riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi  altro  trattamento
degli oggetti o dei materiali; 
    b)  impianti  di  postcombustione,  ossia  qualsiasi  dispositivo
tecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediante
combustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  di
combustione; 
    c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  un
veicolo, una nave, o un aeromobile; 
    d) turbine a gas e motori a gas e  diesel  usati  su  piattaforme
off-shore; 
    e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a  gas
diretto  degli  spazi  interni  di  uno  stabilimento  ai  fini   del
miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; 
    f) dispositivi di rigenerazione  dei  catalizzatori  di  cracking
catalitico; 
  g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 
  h) reattori utilizzati nell'industria chimica; 
  i) batterie di forni per il coke; 
  l) cowpers degli altiforni; 
  m) impianti di cremazione; 
  n) medi impianti  di  combustione  alimentati  da  combustibili  di
raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione
di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; 
  o) caldaie di recupero  nelle  installazioni  di  produzione  della
pasta di legno; 
  p) impianti di combustione  disciplinati  dalle  norme  europee  in
materia di motori o combustione interna  destinati  all'installazione
su macchine mobili non stradali; 
    q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo
III-bis alla Parte Quarta. 
  11. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, con  le  forme
da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati
i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi
impianti di combustione e per i medi impianti termici civili  di  cui
all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche' i dati  relativi  alle
modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle
informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti
internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 195. 
  12. I  dati  previsti  al  comma  11  sono  inseriti  nel  registro
documentale: 
    a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o
delle autorizzazioni integrate ambientali o delle  autorizzazioni  di
cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o  installazioni  in  cui
sono presenti medi impianti di combustione nuovi; 
    b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o
delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui
agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni  in
cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso  di
rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017; 
    c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6,
ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d); 
    d)  al  perfezionamento  della   procedura   di   adesione   alle
autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis; 
    e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche  non
sostanziali di  cui  all'articolo  269,  comma  8,  relative  a  medi
impianti di combustione, fatte salve le  eventuali  integrazioni  del
registro ove l'autorita' competente aggiorni l'autorizzazione dopo il
termine; 
    f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici  civili  di
cui  all'articolo  284,  commi  3  e   4,   nel   relativo   registro
autorizzativo. 
  13.   Entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   della   domanda
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269  o  della  domanda  di
autorizzazione   integrata   ambientale   di   stabilimenti   e    di
installazioni in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione  o
della  domanda  di  adesione  alle  autorizzazioni  generali  di  cui
all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non
sostanziali relative a  medi  impianti  di  combustione,  l'autorita'
competente   avvia   il   procedimento   istruttorio    e    comunica
tempestivamente tale avvio al richiedente. 
  14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore  a
1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre
2017,  i  pertinenti  valori  di  emissione  in  atmosfera   previsti
all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1°
gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali
valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1. 
  15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo'  esentare
i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per
piu' di 500 ore operative all'anno,  calcolate  in  media  mobile  su
ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi  ai  valori
limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione
contiene l'impegno del  gestore  a  rispettare  tale  numero  di  ore
operative.  Il  primo  periodo  da  considerare  per  il  calcolo  si
riferisce  ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno,  a  partire  dal
secondo   anno   civile   successivo    a    quello    di    rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della  media  mobile,  la  registrazione  delle  ore
operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo  di  ore
operative puo' essere elevato a 1.000 in  caso  di  emergenza  dovuta
alla necessita' di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad
un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di
tale alimentazione. 
  16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui  sono  ubicati  medi
impianti di combustione nuovi che non sono in funzione  per  piu'  di
500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su  un  periodo
di tre  anni,  puo'  esentare  tali  impianti  dall'applicazione  dei
pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla  Parte  Quinta.
La  domanda  di  autorizzazione  contiene  l'impegno  del  gestore  a
rispettare  tale  numero  di  ore  operative.  Il  primo  periodo  da
considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno  civile
successiva al rilascio dell'autorizzazione  ed  ai  due  anni  civili
seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno  civile
successivo a  quello  di  rilascio  dell'autorizzazione,  il  gestore
presenta all'autorita' competente, ai fini del  calcolo  della  media
mobile, la registrazione delle  ore  operative  utilizzate  nell'anno
precedente. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,
comma 5, individua valori  limite  non  meno  restrittivi  di  quelli
previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le
emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi,
in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³. 
  17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di
emissione previsti al comma 5 per  i  medi  impianti  di  combustione
esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50%  della
produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile
su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una  rete  pubblica
di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La  domanda
di autorizzazione contiene l'impegno del gestore  a  rispettare  tale
percentuale di fornitura. Il primo  periodo  da  considerare  per  il
calcolo si riferisce ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di
rilascio dell'autorizzazione. Entro il  1°  marzo  di  ogni  anno,  a
partire dal secondo anno  civile  successivo  a  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della media mobile, un documento in cui e'  indicata
la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata
a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di
cui all'articolo 271,  comma  5,  individua,  per  le  emissioni  del
periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori
limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati  e,
per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un  valore  limite
non superiore a 1.100 mg/Nm³. 
  18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di
emissione degli ossidi di azoto  previsti  al  comma  5  per  i  medi
impianti di combustione  esistenti  costituiti  da  motori  a  gas  o
turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se  tali  impianti
sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni  di  compressione
di gas necessarie per garantire la protezione e la  sicurezza  di  un
sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino  alla  data
prevista   di   adeguamento,   il   rispetto   dei   valori    limite
precedentemente autorizzati. 
  19. In caso di impossibilita' di  rispettare  i  pertinenti  valori
limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo  all'allegato  I
alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a  causa  di
un'interruzione nella fornitura di combustibili  a  basso  tenore  di
zolfo,  dovuta  ad  una  situazione  di  grave  penuria,  l'autorita'
competente puo' disporre  una  deroga,  non  superiore  a  sei  mesi,
all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua  i
valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino
non meno restrittivi di quelli  autorizzati  prima  del  19  dicembre
2017. 
  20. In  caso  di  medi  impianti  nuovi  ed  esistenti,  alimentati
esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa  di  un'improvvisa
interruzione  nella  fornitura   di   gas   debbano   eccezionalmente
utilizzare altri combustibili e dotarsi di  un  apposito  sistema  di
abbattimento, l'autorita' competente puo' disporre  una  deroga,  non
superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe,  all'applicazione
dei pertinenti valori limite di emissione  previsti  dall'allegato  I
alla Parte Quinta. L'autorizzazione  individua  i  valori  limite  da
applicare  in  tali  periodi,  assicurando  che  risultino  non  meno
restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017. 
  21. Le deroghe previste ai  commi  18  e  19  sono  comunicate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla
Commissione europea entro  un  mese  dalla  concessione.  L'autorita'
competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,  comunica  al  Ministero  tali  deroghe  entro
cinque giorni dalla concessione.». 
  22. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6  fissa  al  1°
gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai  valori  limite  di  emissione
previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti  che
fanno parte di un  piccolo  sistema  isolato  o  di  un  microsistema
isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27,  della  direttiva
2009/72/CE. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,
comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra  il  1°
gennaio  2025  ed  il  1°  gennaio  2030,  valori  limite  non   meno
restrittivi di quelli precedentemente autorizzati»; 
    h) all'articolo 274: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Raccolta   e
trasmissione  dei  dati  sulle  emissioni  dei  grandi  impianti   di
combustione e dei medi impianti di combustione»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  3) il primo periodo del comma 3 e' soppresso; 
  4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  trasmette  alla  Commissione
europea, sulla base dei formati da questa adottati: 
    a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente  una  stima
delle emissioni totali  annue  di  monossido  di  carbonio  dei  medi
impianti di combustione e dei  medi  impianti  termici  civili  e  le
informazioni relative alle concentrazioni di  monossido  di  carbonio
nelle  emissioni  di  tali  impianti,   raggruppate   per   tipo   di
combustibile e classe di capacita'; 
    b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro  il  1°  ottobre  2031,  una
relazione  contenente  le  informazioni  qualitative  e  quantitative
relative all'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di  medi
impianti di combustione e medi impianti termici  civili,  incluse  le
attivita' finalizzate a verificare la conformita' degli impianti.  La
prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue
di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei  medi  impianti  di
combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per  tipo
di impianto, tipo di combustibile e classe di capacita'. 
  8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare sono stabiliti i dati, i  metodi  di  stima,  i
tempi e le modalita' delle  comunicazioni  che  i  gestori  dei  medi
impianti di combustione e le autorita' competenti di cui ai titoli  I
e II alla Parte Quinta effettuano all'ISPRA ed al predetto  Ministero
ai fini della  predisposizione  delle  relazioni  previste  al  comma
8-bis. L'ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto,
conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da
inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis.»; 
      i) all'articolo 275, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al  fine  di  ammettere  l'applicazione  di  valori  limite
espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi  della  parte  V
dell'allegato III alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  negli
stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi,
l'autorita' competente valuta anche, tenuto  conto  delle  specifiche
attivita'  degli   stabilimenti   oggetto   di   autorizzazione,   la
sussistenza della possibilita' di assicurare  un  efficace  controllo
sul rispetto di tali valori.»; 
      l) all'articolo 276 il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti  di  cui  al
comma 1, lettera b), non  sono  soggetti  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo 269.»; 
  m) all'articolo 277, comma 7, le parole: «non c'e' nella direttiva»
sono soppresse; 
  n) all'articolo 278, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Resta ferma, in caso di non conformita' dei valori misurati
ai valori  limite  prescritti,  accertata  nel  corso  dei  controlli
effettuati dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,
comma 1,  lettera  p),  la  possibilita'  di  adottare  le  ordinanze
previste all'articolo 271, comma 20-bis.»; 
    o) all'articolo 279: 
      1) al comma 1 le parole: «ammenda da 258  euro  a  1.032  euro»
sono sostituite dalle seguenti:  «ammenda  da  1.000  euro  a  10.000
euro»; dopo le parole: «l'autorizzazione prevista  all'articolo  269,
comma 8» sono aggiunte le seguenti: «o, ove applicabile, dal  decreto
di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
dopo le parole: «comunicazione prevista dall'articolo 269,  comma  8»
sono inserite le  seguenti:  «o,  ove  applicabile,  dal  decreto  di
attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e le
parole: «pari a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti;  «da  300
euro a 1.000 euro»; 
    2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «o le prescrizioni» e
«o le prescrizioni altrimenti imposte  dall'autorita'  competente  ai
sensi del presente titolo» sono soppresse; le parole: «fino  a  1.032
euro» sono sostituite dalle seguenti «fino a 10.000 euro»; al secondo
periodo le parole: «o le prescrizioni» sono soppresse; 
    3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Chi,  nell'esercizio  di  uno   stabilimento,   viola   le
prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III
o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di
cui  all'articolo  271   o   le   prescrizioni   altrimenti   imposte
dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' competente. Se le  prescrizioni  violate  sono  contenute
nell'autorizzazione integrata ambientale  si  applicano  le  sanzioni
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»; 
    4) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «E'
soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  500  euro  a
2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi
non effettua una delle comunicazioni previste  all'articolo  273-bis,
comma 6 e comma 7, lettere c) e d)»; 
    5) al comma 7, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria  da
quindicimilaquattrocentonovantatre               euro               a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro  a
155.000 euro.»; 
    p) all'articolo 280, comma 1, le parole: «fermo  restando  quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.
351» sono soppresse; 
    q) all'articolo 281: 
  1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  2) al comma 4, le parole: «Per gli  stabilimenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli impianti degli stabilimenti»; 
  3) al comma 6 le parole: «dell'articolo 13 della legge  4  febbraio
2005, n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 36  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.»; 
  4) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo  20   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura  un  esame  congiunto  e
l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti  di
comune  interesse  inerenti  la  normativa  vigente  in  materia   di
emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura,
anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo
6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE,  le  attivita'  necessarie
per la raccolta, l'elaborazione e la  diffusione,  tra  le  autorita'
competenti,  dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti   ai   fini
dell'applicazione della parte quinta del presente decreto  e  per  la
valutazione delle migliori tecniche disponibili di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera aa).». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  12  agosto  2016,  n.  170,  e,  in  particolare,
l'articolo 17 che delega il  Governo  ad  adottare  disposizioni  per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonche'  per  realizzare
un riordino generale del  quadro  normativo  degli  stabilimenti  che
producono emissioni in atmosfera; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
di combustione medi; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare,
la Parte Quinta, relativa alla tutela  dell'aria  ed  alla  riduzione
delle emissioni in atmosfera; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione  della  direttiva  n.  2008/50  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59,  regolamento  recante  la  disciplina  dell'autorizzazione  unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 5 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del  decreto  legislativo  3
  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
 
  1. Al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 267 il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 268, comma 1: 
      1) alla lettera m-bis),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le regioni e le province  autonome  possono,  nel  rispetto
della  presente  definizione,  definire  ulteriori  criteri  per   la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare  modifiche  non
sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di comunicazione di  cui
all'articolo 269, comma 8.»; 
      2) la lettera aa-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il
quale un grande impianto  di  combustione  o  un  medio  impianto  di
combustione e', in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni
in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;»; 
      3) alla lettera gg), le parole: «non  inferiore  a  50MW»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 50MW.»; 
      4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti: 
        «gg-bis)  medio  impianto   di   combustione:   impianto   di
combustione di potenza termica nominale pari o superiore  a  1  MW  e
inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato  con
i combustibili previsti all'allegato X alla Parte  Quinta  o  con  le
biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio
impianto di combustione e' classificato come: 
        1) esistente: il  medio  impianto  di  combustione  messo  in
esercizio prima del 20 dicembre 2018  nel  rispetto  della  normativa
all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle  emissioni  o
in una  autorizzazione  unica  ambientale  o  in  una  autorizzazione
integrata ambientale che il gestore  ha  ottenuto  o  alla  quale  ha
aderito prima del 19 dicembre 2017 a  condizione  che  sia  messo  in
esercizio entro il 20 dicembre 2018; 
        2) nuovo: il medio impianto di combustione  che  non  rientra
nella definizione di cui al punto 1); 
        gg-ter)  motore:  un  motore  a  gas,  diesel  o   a   doppia
alimentazione; 
        gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna  che
funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione  comandata
per bruciare il combustibile; 
        gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione  interna
che funziona secondo il ciclo  diesel  e  che  utilizza  l'accensione
spontanea per bruciare il combustibile; 
        gg-sexies)  motore  a  doppia  alimentazione:  un  motore   a
combustione  interna  che  utilizza  l'accensione  spontanea  e   che
funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e
secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi; 
        gg-septies) turbina a gas:  qualsiasi  macchina  rotante  che
trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente  da
un compressore, un dispositivo  termico  in  cui  il  combustibile e'
ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono  incluse
le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e
le turbine a gas  in  regime  di  cogenerazione,  dotate  o  meno  di
bruciatore supplementare;»; 
      5) dopo la lettera rr) e' inserita la seguente: 
        «rr-bis) raffinerie:  stabilimenti  in  cui  si  effettua  la
raffinazione di oli minerali o gas;»; 
      6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti: 
        «eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida,  liquida  o
gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per
la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti; 
        eee-ter) combustibile di raffineria:  materiale  combustibile
solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi  di  distillazione  e
conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi  gas  di
raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio; 
        eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile
liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da  2710  19  51  a
2710 19 68, 2710 20 31,  2710  20  35,  o  2710  20  39  o  qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che,
per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli
pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno  del
65% in volume, comprese le perdite, distilla  a  250°  C  secondo  il
metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C  non
puo' essere determinata secondo il predetto metodo; 
        eee-quinquies)  gasolio:   qualsiasi   combustibile   liquido
derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19  25,  2710  19  29,
2710 19 47, 2710 19  48,  2710  20  17  o  2710  20  19  o  qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio di cui  meno  del  65%  in
volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno  l'85%
in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo  il  metodo
ASTM D86; 
        eee-sexies) gas  naturale:  il  metano  presente  in  natura,
contenente non piu' del 20% in volume di inerti e altri costituenti; 
        eee-septies)  polveri:  particelle,   di   qualsiasi   forma,
struttura o densita', disperse in fase gassosa  alle  condizioni  del
punto di  campionamento,  che,  in  determinate  condizioni,  possono
essere raccolte mediante filtrazione dopo  il  prelievo  di  campioni
rappresentativi  del  gas  da  analizzare  e  che,   in   determinate
condizioni,  restano  a  monte  del  filtro   e   sul   filtro   dopo
l'essiccazione; 
        eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO)
ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)»; 
        eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo  183,
comma 1, lett. a); 
    c) all'articolo 269: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In caso di stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione  unica
ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste  ai  commi
3,  7  e  8,  le  procedure  previste  dal  decreto   di   attuazione
dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, in legge 4  aprile  2012,  n.  35.  Le
disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi  in
cui  il  decreto  di  attuazione  dell'articolo  23,  comma  1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  rinvia  alle  norme  di  settore,
nonche' in relazione alla partecipazione del Comune al  procedimento.
Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis,
comma 13»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti  in
cui  sono  presenti  medi  impianti  di  combustione  devono   essere
indicati, oltre quanto previsto al comma 2,  anche  i  dati  previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»; 
      3) al comma 4, alla lettera b) le parole: «dei controlli»  sono
sostituite dalle seguenti: «del  monitoraggio»  e  la  lettera  c) e'
sostituita dalla seguente: «c) per  le  emissioni  diffuse,  apposite
prescrizioni,  anche  di   carattere   gestionale,   finalizzate   ad
assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorita'  competente
valuti necessario intervenire.»; 
      4) al comma 6: 
  4.1) le parole: «La messa in esercizio deve essere comunicata» sono
sostituite dalle seguenti: «La messa  in  esercizio,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata»; 
  4.2) le parole: «L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui
devono essere comunicati all'autorita'  competente  i  dati  relativi
alle emissioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
stabilisce la data entro cui devono  essere  trasmessi  all'autorita'
competente i risultati delle misurazioni delle emissioni»; 
  4.3) le parole: «periodo continuativo di marcia  controllata»  sono
sostituite dalle seguenti: «periodo rappresentativo delle  condizioni
di esercizio dell'impianto,»; 
  4.4) le parole: «tale periodo deve avere una durata non inferiore a
dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto  di  cui  al  comma  2,
lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi
di durata inferiore.» sono soppresse; 
  5) al comma 8 l'ultimo periodo e' soppresso; 
  6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. L'autorita' competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare presso gli stabilimenti tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il  gestore
fornisce  a  tale  autorita'  la  collaborazione  necessaria  per   i
controlli, anche svolti mediante attivita' di campionamento e analisi
e raccolta di dati e informazioni,  funzionali  all'accertamento  del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente  decreto.
Il gestore assicura in  tutti  i  casi  l'accesso  in  condizioni  di
sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti
di prelievo e di campionamento.»; 
    d) all'articolo 270: 
  1) al comma 1, dopo le parole: «In  sede  di  autorizzazione»  sono
inserite le  seguenti:  «fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo
272,»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  3) il comma 8-bis) e' sostituito dal seguente: 
  «8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di
combustione ed ai medi impianti di  combustione,  ferme  restando  le
ulteriori disposizioni in  materia  di  aggregazione  degli  impianti
previste all'articolo 273, commi 9  e  10,  e  all'articolo  273-bis,
commi 8 e 9.»; 
    e) all'articolo 271: 
  1) il comma 2 e' abrogato; 
  2) al comma 4 le parole «dalla normativa vigente»  sono  sostituite
dalle seguenti «dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155»; 
  3) al comma 5, dopo le parole: «nei piani e  programmi  di  cui  al
comma 4.» sono inserite le  seguenti:  «A  tal  fine  possono  essere
altresi' considerati, in relazione  agli  stabilimenti  previsti  dal
presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste  nelle  conclusioni
sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attivita', anche  se
riferiti ad  installazioni  di  cui  al  titolo  III-bis  alla  Parte
Seconda.»; 
  4) il comma 5-bis) e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri  per
la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
sentito il Ministro della salute.»; 
      5) il comma 5-ter e' abrogato; 
      6) al comma 7, le parole: «Anche a  seguito  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione degli stabilimenti»; 
      7) al comma 14: 
  7.1)  le   parole:   «di   procedere   al   ripristino   funzionale
dell'impianto  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  di   sospendere
l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo'  determinare
un pericolo per la salute umana» sono sostituite dalle seguenti:  «di
procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve tempo
possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista  al  comma
20-ter.»; 
  7.2) dopo le parole: «le fasi di  avviamento  e  di  arresto»  sono
inserite le seguenti: «e per assicurare che la durata  di  tali  fasi
sia la minore possibile.». 
      8) al  comma  15,  dopo  le  parole:  «ai  grandi  impianti  di
combustione di cui all'articolo 273» sono inserite le seguenti: «, ai
medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis»; 
      9) il comma 16 e' abrogato; 
      10) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
  «17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce  i  criteri  per  i
controlli  da  parte  dell'autorita'  e  per  il  monitoraggio  delle
emissioni da parte del  gestore.  In  sede  di  rilascio,  rinnovo  e
riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita'
competente individua i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle
emissioni da utilizzare nel monitoraggio di  competenza  del  gestore
sulla base delle pertinenti norme tecniche  CEN  o,  ove  queste  non
siano  disponibili,  sulla  base  delle  pertinenti  norme   tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste  ultime  non  siano  disponibili,
sulla base delle pertinenti norme  tecniche  ISO  o  di  altre  norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti.  I  controlli,  da
parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera p), e l'accertamento del superamento  dei  valori  limite  di
emissione  sono  effettuati  sulla  base  dei  metodi  specificamente
indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio  di  competenza  del
gestore o, se l'autorizzazione non indica  specificamente  i  metodi,
sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure  attraverso  un
sistema  di  monitoraggio  in  continuo  delle   emissioni   conforme
all'allegato VI alla  Parte  Quinta  che  rispetta  le  procedure  di
garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181,  qualora  la  relativa
installazione sia prevista dalla normativa nazionale  o  regionale  o
qualora l'autorizzazione preveda  che  tale  sistema  sia  utilizzato
anche ai fini dei controlli dell'autorita'.»; 
      11) al comma 18: 
        11.1)  le  parole  da:  «Le  autorizzazioni  alle   emissioni
rilasciate» fino a «agli effetti del presente titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «L'autorizzazione  stabilisce,  per  il  monitoraggio
delle emissioni di competenza del  gestore,  l'esecuzione  di  misure
periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo  di  sistemi  di
monitoraggio basati su metodi in continuo»; 
        11.2) le parole:  «Il  gestore  effettua  i  controlli»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il gestore effettua il monitoraggio»; 
      12) il comma 19 e' abrogato; 
      13) il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
  «20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione,  ai
fini del reato di cui  all'articolo  279,  comma  2,  soltanto  se  i
controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita'  tra
i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di  metodi
di campionamento e  di  analisi  o  di  sistemi  di  monitoraggio  in
continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma  17.
Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del  gestore,
incluse  quelle  relative  ai  singoli  valori  che  concorrono  alla
valutazione dei valori limite su base  media  o  percentuale,  devono
essere da costui specificamente comunicate  all'autorita'  competente
per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.»; 
      14) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: 
  «20-bis.  Se  si  accerta,  nel  corso  dei  controlli   effettuati
dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
lettera p), la non conformita' dei valori misurati ai  valori  limite
prescritti,  l'autorita'  competente  impartisce  al   gestore,   con
ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della  conformita'  nel
piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non  possano
essere imposte sulla base di altre procedure previste  dalla  vigente
normativa. La cessazione  dell'esercizio  dell'impianto  deve  essere
sempre disposta se la non conformita' puo'  determinare  un  pericolo
per la salute umana o un significativo peggioramento  della  qualita'
dell'aria a livello locale. 
  20-ter. Il gestore che,  nel  corso  del  monitoraggio  di  propria
competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai  valori
limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita'  nel
piu' breve tempo possibile.  In  tali  casi,  l'autorita'  competente
impartisce  al  gestore  prescrizioni  dirette  al  ripristino  della
conformita', fissando un termine per l'adempimento, e  stabilisce  le
condizioni per  l'esercizio  dell'impianto  fino  al  ripristino.  La
continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi  concessa  se  la
non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti  puo'
determinare un pericolo  per  la  salute  umana  o  un  significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. Nel caso  in
cui il gestore non osservi la prescrizione entro il  termine  fissato
si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo
279, comma 2.»; 
    f) all'articolo 272: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per gli impianti previsti  dal  comma  1,  ove  soggetti  a
valori limite di emissione applicabili ai sensi del  medesimo  comma,
la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua
i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da  utilizzare
nei  controlli  e  possono  imporre  obblighi  di   monitoraggio   di
competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti  dal
comma 1, ove soggetti a valori limite  di  emissione  applicabili  ai
sensi del medesimo comma, l'autorita'  competente  per  il  controllo
puo' decidere di non effettuare  o  di  limitare  i  controlli  sulle
emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione  di  conformita'
dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta  la  conformita'
delle emissioni ai valori limite e se, sulla  base  di  un  controllo
documentale, risultano regolarmente applicate le apposite  istruzioni
tecniche  per  l'esercizio  e  per  la  manutenzione  previste  dalla
dichiarazione.  La  decisione  dell'autorita'   competente   per   il
controllo e' ammessa solo se la dichiarazione riporta  le  istruzioni
tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e  le  altre
informazioni necessarie  a  rispettare  i  valori  limite,  quali  le
configurazioni impiantistiche e le modalita' di gestione  idonee,  il
regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile  ed
i sistemi di regolazione.»; 
      2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2.  L'autorita'  competente  puo'   adottare   autorizzazioni   di
carattere generale riferite a  stabilimenti  oppure  a  categorie  di
impianti e attivita', nelle quali sono stabiliti i valori  limite  di
emissione,  le  prescrizioni,  anche  inerenti   le   condizioni   di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,  i  tempi  di
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita'
dei  controlli.  Puo'   inoltre   stabilire   apposite   prescrizioni
finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e'
tenuto a captare e convogliare le emissioni  ai  sensi  dell'articolo
270. Al di fuori di tali casi e  condizioni  l'articolo  270  non  si
applica agli impianti degli stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione
generale. I  valori  limite  di  emissione  e  le  prescrizioni  sono
stabiliti  in  conformita'  all'articolo  271,  commi  da  5   a   7.
L'autorizzazione generale stabilisce i  requisiti  della  domanda  di
adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati  di  domanda,
nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono  deducibili
dalle  quantita'  di  materie  prime  ed  ausiliarie  utilizzate.  Le
autorizzazioni  generali  sono  adottate  con   priorita'   per   gli
stabilimenti in cui sono presenti  le  tipologie  di  impianti  e  di
attivita' elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte  Quinta.
Al fine di stabilire le soglie  di  produzione  e  di  consumo  e  le
potenze termiche nominali indicate nella parte  II  dell'allegato  IV
alla Parte Quinta si deve  considerare  l'insieme  degli  impianti  e
delle  attivita'  che,  nello  stabilimento,  ricadono  in   ciascuna
categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per  cui
e'  stata  adottata  una  autorizzazione  generale  possono  comunque
presentare domanda di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269.
L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e
attivita' non previsti in autorizzazioni generali  e'  soggetta  alle
autorizzazioni  di   cui   all'articolo   269.   L'installazione   di
stabilimenti in cui sono presenti impianti e  attivita'  previsti  in
piu' autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale  procedura
di adesione alle stesse. In  stabilimenti  dotati  di  autorizzazioni
generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di
impianti e l'avvio di  attivita'  previsti  in  altre  autorizzazioni
generali. In caso  di  convogliamento  delle  emissioni  prodotte  da
impianti previsti da diverse  autorizzazioni  generali  in  punti  di
emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi prescritti
in  tali  autorizzazioni  per  ciascuna  sostanza   interessata.   In
stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista  all'articolo  269,
e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti
e  l'avvio  di  attivita'  previsti  nelle  autorizzazioni  generali,
purche'  la  normativa  regionale  o   le   autorizzazioni   generali
stabiliscano requisiti  e  condizioni  volti  a  limitare  il  numero
massimo  o  l'entita'  delle  modifiche  effettuabili  mediante  tale
procedura per singolo stabilimento; l'autorita'  competente  provvede
ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269  sulla  base
dell'avvenuta adesione. 
  3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione il  gestore  invia  all'autorita'  competente  una
domanda  di  adesione  all'autorizzazione  generale   corredata   dai
documenti  ivi  prescritti.  La   domanda   di   adesione   individua
specificamente gli impianti e le attivita'  a  cui  fare  riferimento
nell'ambito delle autorizzazioni generali  vigenti.  L'autorita'  che
riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare  l'adesione
nel  caso  in  cui  non  siano  rispettati   i   requisiti   previsti
dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani  e  dai
programmi o dalla legislazione regionale  di  cui  all'articolo  271,
commi 3 e 4, o in  presenza  di  particolari  situazioni  di  rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Alla domanda  di  adesione  puo'  essere  allegata  la  comunicazione
relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma  6,
che puo' avvenire dopo un  periodo  di  quarantacinque  giorni  dalla
domanda stessa. La procedura si applica anche  nel  caso  in  cui  il
gestore intenda effettuare una  modifica  dello  stabilimento.  Resta
fermo l'obbligo di sottoporre  lo  stabilimento  alle  autorizzazioni
previste   all'articolo   269   in   caso   di   modifiche   relative
all'installazione di impianti o all'avvio di attivita'  non  previsti
nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a
chi vi ha aderito, anche se sostituita da  successive  autorizzazioni
generali,  per  un  periodo  pari   ai   quindici   anni   successivi
all'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  di
adesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competente
procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo  delle  autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure  e  le
tempistiche previste dal presente articolo si applicano in  luogo  di
quelle  previste  dalle  norme  generali  vigenti   in   materia   di
comunicazioni amministrative e silenzio assenso.»; 
      3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale  adottate  per  gli
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche
insieme ad altri impianti e attivita', devono disciplinare  anche  le
voci previste  all'allegato  I,  Parte  IV-bis,  alla  Parte  Quinta,
escluse quelle riportate alle  lettere  a),  g)  e  h).  Le  relative
domande  di  adesione  devono  contenere  tutti   i   dati   previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano  nel  caso  in
cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le  sostanze  o
le miscele con indicazioni di  pericolo  H350,  H340,  H350i,  H360D,
H360F, H360FD, H360Df e  H360Fd  ai  sensi  della  normativa  europea
vigente in materia di classificazione,  etichettatura  e  imballaggio
delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui,  a  seguito  di  una
modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu' impianti o
attivita' ricompresi in autorizzazioni  generali  siano  soggetti  al
divieto previsto  al  presente  comma,  il  gestore  deve  presentare
all'autorita'  competente,  entro  tre  anni  dalla  modifica   della
classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento  si  considera
in esercizio senza autorizzazione.»; 
      5) il comma 4-bis e' abrogato; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il presente titolo non si applica agli  stabilimenti  destinati
alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed
alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria  esclusivamente
adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro  in
relazione  alla  temperatura,  all'umidita'  e  ad  altre  condizioni
attinenti al microclima di  tali  ambienti.  Sono  in  tutti  i  casi
soggette al presente titolo le  emissioni  provenienti  da  punti  di
emissione  specificamente  destinati  all'evacuazione   di   sostanze
inquinanti dagli ambienti  di  lavoro.  Il  presente  titolo  non  si
applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi  di  rottura  e  altri
dispositivi destinati a situazioni critiche  o  di  emergenza,  salvo
quelli  che  l'autorita'  competente   stabilisca   di   disciplinare
nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al  presente  titolo  gli
impianti che, anche se  messi  in  funzione  in  caso  di  situazioni
critiche o di emergenza, operano  come  parte  integrante  del  ciclo
produttivo dello stabilimento. Agli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti si applicano  esclusivamente  le  pertinenti  disposizioni
degli articoli 276 e 277.»; 
      7) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti  destinati
alla  difesa  nazionale  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione.  L'autorizzazione  dello  stabilimento  prevede   valori
limite e prescrizioni solo per tali impianti:»; 
      8) dopo l'articolo 272 e' inserito il seguente: 
  «Art. 272-bis (Emissioni odorigene). - 1. La normativa regionale  o
le autorizzazioni possono prevedere misure per la  prevenzione  e  la
limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti  di  cui  al
presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove  opportuno,
alla luce delle caratteristiche  degli  impianti  e  delle  attivita'
presenti  nello  stabilimento  e  delle  caratteristiche  della  zona
interessata, e fermo restando, in caso di  disciplina  regionale,  il
potere delle autorizzazioni di stabilire valori  limite  piu'  severi
con le modalita' previste all'articolo 271: 
    a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³)
per le sostanze odorigene; 
    b)   prescrizioni   impiantistiche   e   gestionali   e   criteri
localizzativi per impianti  e  per  attivita'  aventi  un  potenziale
impatto odorigeno,  incluso  l'obbligo  di  attuazione  di  piani  di
contenimento; 
    c) procedure  volte  a  definire,  nell'ambito  del  procedimento
autorizzativo, criteri localizzativi in funzione  della  presenza  di
ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; 
    d)  criteri  e  procedure  volti  a  definire,  nell'ambito   del
procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni  massime
di emissione odorigena espresse in  unita'  odorimetriche  (ouE/m³  o
ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; 
    e)  specifiche  portate  massime  o  concentrazioni  massime   di
emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s)
per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento, 
  2.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo   20   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,  puo'  elaborare  indirizzi  in
relazione alle misure  previste  dal  presente  articolo.  Attraverso
l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere  previsti,  anche
sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni  odorigene  degli
stabilimenti di cui al presente titolo,  inclusa  la  definizione  di
metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.»; 
    g) all'articolo 273: 
      1) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai
fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla
quale stabilire i  valori  limite  di  emissione,  piu'  impianti  di
combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW  e  la  somma
delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW  che  sono  localizzati
nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate  o
convogliabili,  sulla  base  di  una  valutazione  delle   condizioni
tecniche svolta dalle autorita'  competenti,  ad  un  solo  punto  di
emissione. La valutazione relativa alla convogliabilita' tiene  conto
dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati,  a  tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti  quando  questi   ultimi   sono   disattivati.   L'autorita'
competente, tenendo conto delle condizioni  tecniche  ed  economiche,
puo' altresi' disporre il  convogliamento  delle  emissioni  di  tali
impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i  valori  limite
che,  in  caso  di   mancato   convogliamento,   si   applicherebbero
all'impianto piu' recente.»; 
      2) il comma 13 e' abrogato; 
      3) dopo l'articolo 273 e' inserito il seguente: 
  «Art. 273-bis (Medi impianti di combustione). - 1. Gli stabilimenti
in cui sono ubicati medi impianti di  combustione  sono  soggetti  ad
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni
di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione  integrata  ambientale.
Gli stabilimenti in cui sono presenti medi  impianti  di  combustione
alimentati con le biomasse  rifiuto  previste  all'allegato  II  alla
Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214. 
  2.  Gli  stabilimenti  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione, anche insieme ad altri  impianti  o  attivita',  possono
essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere  generale
adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis. 
  3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma  5,
e all'articolo 272, comma  2,  individua,  per  i  medi  impianti  di
combustione, valori limite di emissione e prescrizioni  di  esercizio
non meno restrittivi rispetto ai  pertinenti  valori  e  prescrizioni
previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e  dalle  normative  e
dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e  rispetto
a quelli applicati  per  effetto  delle  autorizzazioni  soggette  al
rinnovo. 
  4. Per i medi impianti di combustione ubicati in  installazioni  di
cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni
di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative
e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3  e  4,  sono
presi  in  esame   nell'istruttoria   dell'autorizzazione   integrata
ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter. 
  5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di  potenza
termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire  dal  1°  gennaio
2030, i medi impianti  di  combustione  esistenti  sono  soggetti  ai
valori  limite  di  emissione  individuati  attraverso  l'istruttoria
autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere
rispettati i valori limite previsti dalle vigenti  autorizzazioni  e,
per i medi impianti di combustione che prima  del  19  dicembre  2017
erano elencati all'allegato IV,  Parte  I,  alla  Parte  Quinta,  gli
eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma
1. 
  6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo
il gestore  di  stabilimenti  dotati  di  un'autorizzazione  prevista
all'articolo 269, in cui sono ubicati medi  impianti  di  combustione
esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due  anni  prima
delle date previste al comma 5. L'adeguamento  puo'  essere  altresi'
previsto   nelle   ordinarie    domande    di    rinnovo    periodico
dell'autorizzazione presentate prima di tale  termine  di  due  anni.
L'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione  dello  stabilimento
con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti
o la rinnova con un'istruttoria estesa  all'intero  stabilimento.  In
caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono  valori   limite   e
prescrizioni conformi  a  quelli  previsti  al  comma  5  il  gestore
comunica tale condizione all'autorita' competente quantomeno due anni
prima delle date previste dal comma 5. 
  7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresi', presentate: 
    a) le  domande  di  adesione  alle  autorizzazioni  di  carattere
generale adottate in conformita' all'articolo 272, comma  3-bis,  per
gli stabilimenti in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione
esistenti; 
    b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in  cui  sono
ubicati  medi  impianti  di  combustione  esistenti,  che  non  erano
soggetti all'obbligo di autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269
secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017; 
    c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli  articoli  208  o
214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti  medi  impianti
di  combustione  alimentati  con   le   biomasse   rifiuto   previste
all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande  sono  sostituite  da
una comunicazione in caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono
valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5; 
    d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate
ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui  sono
ubicati medi impianti di combustione  esistenti.  Tali  domande  sono
sostituite da una comunicazione in caso di  autorizzazioni  che  gia'
prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a  quelli  previsti
al comma 5. 
  8.  Si  considerano  come  un  unico  impianto,   ai   fini   della
determinazione della potenza termica  nominale  in  base  alla  quale
stabilire  i  valori  limite  di  emissione,  i  medi   impianti   di
combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e  le  cui
emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla  base  di  una
valutazione  delle  condizioni  tecniche   svolta   dalle   autorita'
competenti, ad un solo punto di emissione.  La  valutazione  relativa
alla convogliabilita' tiene conto dei criteri  previsti  all'articolo
270. Tale unita' si qualifica come grande impianto di combustione nei
casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se  le  emissioni  di
piu' medi impianti di combustione sono  convogliate  ad  uno  o  piu'
punti di emissione comuni,  il  medio  impianto  di  combustione  che
risulta da tale aggregazione e' soggetto ai  valori  limite  che,  in
caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto  piu'
recente. 
  9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8,  in  caso  di  medi
impianti di combustione esistenti, e' effettuato nei tempi a tal fine
stabiliti dall'autorizzazione, nel rispetto delle date  previste  dal
comma 5. 
  10. Non costituiscono medi impianti di combustione: 
    a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il
riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi  altro  trattamento
degli oggetti o dei materiali; 
    b)  impianti  di  postcombustione,  ossia  qualsiasi  dispositivo
tecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediante
combustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  di
combustione; 
    c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  un
veicolo, una nave, o un aeromobile; 
    d) turbine a gas e motori a gas e  diesel  usati  su  piattaforme
off-shore; 
    e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a  gas
diretto  degli  spazi  interni  di  uno  stabilimento  ai  fini   del
miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; 
    f) dispositivi di rigenerazione  dei  catalizzatori  di  cracking
catalitico; 
  g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 
  h) reattori utilizzati nell'industria chimica; 
  i) batterie di forni per il coke; 
  l) cowpers degli altiforni; 
  m) impianti di cremazione; 
  n) medi impianti  di  combustione  alimentati  da  combustibili  di
raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione
di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; 
  o) caldaie di recupero  nelle  installazioni  di  produzione  della
pasta di legno; 
  p) impianti di combustione  disciplinati  dalle  norme  europee  in
materia di motori o combustione interna  destinati  all'installazione
su macchine mobili non stradali; 
    q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo
III-bis alla Parte Quarta. 
  11. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, con  le  forme
da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati
i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi
impianti di combustione e per i medi impianti termici civili  di  cui
all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche' i dati  relativi  alle
modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle
informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti
internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 195. 
  12. I  dati  previsti  al  comma  11  sono  inseriti  nel  registro
documentale: 
    a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o
delle autorizzazioni integrate ambientali o delle  autorizzazioni  di
cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o  installazioni  in  cui
sono presenti medi impianti di combustione nuovi; 
    b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o
delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui
agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni  in
cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso  di
rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017; 
    c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6,
ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d); 
    d)  al  perfezionamento  della   procedura   di   adesione   alle
autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis; 
    e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche  non
sostanziali di  cui  all'articolo  269,  comma  8,  relative  a  medi
impianti di combustione, fatte salve le  eventuali  integrazioni  del
registro ove l'autorita' competente aggiorni l'autorizzazione dopo il
termine; 
    f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici  civili  di
cui  all'articolo  284,  commi  3  e   4,   nel   relativo   registro
autorizzativo. 
  13.   Entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   della   domanda
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269  o  della  domanda  di
autorizzazione   integrata   ambientale   di   stabilimenti   e    di
installazioni in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione  o
della  domanda  di  adesione  alle  autorizzazioni  generali  di  cui
all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non
sostanziali relative a  medi  impianti  di  combustione,  l'autorita'
competente   avvia   il   procedimento   istruttorio    e    comunica
tempestivamente tale avvio al richiedente. 
  14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore  a
1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre
2017,  i  pertinenti  valori  di  emissione  in  atmosfera   previsti
all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1°
gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali
valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1. 
  15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo'  esentare
i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per
piu' di 500 ore operative all'anno,  calcolate  in  media  mobile  su
ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi  ai  valori
limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione
contiene l'impegno del  gestore  a  rispettare  tale  numero  di  ore
operative.  Il  primo  periodo  da  considerare  per  il  calcolo  si
riferisce  ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno,  a  partire  dal
secondo   anno   civile   successivo    a    quello    di    rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della  media  mobile,  la  registrazione  delle  ore
operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo  di  ore
operative puo' essere elevato a 1.000 in  caso  di  emergenza  dovuta
alla necessita' di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad
un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di
tale alimentazione. 
  16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui  sono  ubicati  medi
impianti di combustione nuovi che non sono in funzione  per  piu'  di
500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su  un  periodo
di tre  anni,  puo'  esentare  tali  impianti  dall'applicazione  dei
pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla  Parte  Quinta.
La  domanda  di  autorizzazione  contiene  l'impegno  del  gestore  a
rispettare  tale  numero  di  ore  operative.  Il  primo  periodo  da
considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno  civile
successiva al rilascio dell'autorizzazione  ed  ai  due  anni  civili
seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno  civile
successivo a  quello  di  rilascio  dell'autorizzazione,  il  gestore
presenta all'autorita' competente, ai fini del  calcolo  della  media
mobile, la registrazione delle  ore  operative  utilizzate  nell'anno
precedente. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,
comma 5, individua valori  limite  non  meno  restrittivi  di  quelli
previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le
emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi,
in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³. 
  17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di
emissione previsti al comma 5 per  i  medi  impianti  di  combustione
esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50%  della
produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile
su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una  rete  pubblica
di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La  domanda
di autorizzazione contiene l'impegno del gestore  a  rispettare  tale
percentuale di fornitura. Il primo  periodo  da  considerare  per  il
calcolo si riferisce ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di
rilascio dell'autorizzazione. Entro il  1°  marzo  di  ogni  anno,  a
partire dal secondo anno  civile  successivo  a  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della media mobile, un documento in cui e'  indicata
la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata
a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di
cui all'articolo 271,  comma  5,  individua,  per  le  emissioni  del
periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori
limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati  e,
per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un  valore  limite
non superiore a 1.100 mg/Nm³. 
  18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di
emissione degli ossidi di azoto  previsti  al  comma  5  per  i  medi
impianti di combustione  esistenti  costituiti  da  motori  a  gas  o
turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se  tali  impianti
sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni  di  compressione
di gas necessarie per garantire la protezione e la  sicurezza  di  un
sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino  alla  data
prevista   di   adeguamento,   il   rispetto   dei   valori    limite
precedentemente autorizzati. 
  19. In caso di impossibilita' di  rispettare  i  pertinenti  valori
limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo  all'allegato  I
alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a  causa  di
un'interruzione nella fornitura di combustibili  a  basso  tenore  di
zolfo,  dovuta  ad  una  situazione  di  grave  penuria,  l'autorita'
competente puo' disporre  una  deroga,  non  superiore  a  sei  mesi,
all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua  i
valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino
non meno restrittivi di quelli  autorizzati  prima  del  19  dicembre
2017. 
  20. In  caso  di  medi  impianti  nuovi  ed  esistenti,  alimentati
esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa  di  un'improvvisa
interruzione  nella  fornitura   di   gas   debbano   eccezionalmente
utilizzare altri combustibili e dotarsi di  un  apposito  sistema  di
abbattimento, l'autorita' competente puo' disporre  una  deroga,  non
superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe,  all'applicazione
dei pertinenti valori limite di emissione  previsti  dall'allegato  I
alla Parte Quinta. L'autorizzazione  individua  i  valori  limite  da
applicare  in  tali  periodi,  assicurando  che  risultino  non  meno
restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017. 
  21. Le deroghe previste ai  commi  18  e  19  sono  comunicate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla
Commissione europea entro  un  mese  dalla  concessione.  L'autorita'
competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,  comunica  al  Ministero  tali  deroghe  entro
cinque giorni dalla concessione.». 
  22. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6  fissa  al  1°
gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai  valori  limite  di  emissione
previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti  che
fanno parte di un  piccolo  sistema  isolato  o  di  un  microsistema
isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27,  della  direttiva
2009/72/CE. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,
comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra  il  1°
gennaio  2025  ed  il  1°  gennaio  2030,  valori  limite  non   meno
restrittivi di quelli precedentemente autorizzati»; 
    h) all'articolo 274: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Raccolta   e
trasmissione  dei  dati  sulle  emissioni  dei  grandi  impianti   di
combustione e dei medi impianti di combustione»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  3) il primo periodo del comma 3 e' soppresso; 
  4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  trasmette  alla  Commissione
europea, sulla base dei formati da questa adottati: 
    a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente  una  stima
delle emissioni totali  annue  di  monossido  di  carbonio  dei  medi
impianti di combustione e dei  medi  impianti  termici  civili  e  le
informazioni relative alle concentrazioni di  monossido  di  carbonio
nelle  emissioni  di  tali  impianti,   raggruppate   per   tipo   di
combustibile e classe di capacita'; 
    b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro  il  1°  ottobre  2031,  una
relazione  contenente  le  informazioni  qualitative  e  quantitative
relative all'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di  medi
impianti di combustione e medi impianti termici  civili,  incluse  le
attivita' finalizzate a verificare la conformita' degli impianti.  La
prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue
di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei  medi  impianti  di
combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per  tipo
di impianto, tipo di combustibile e classe di capacita'. 
  8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare sono stabiliti i dati, i  metodi  di  stima,  i
tempi e le modalita' delle  comunicazioni  che  i  gestori  dei  medi
impianti di combustione e le autorita' competenti di cui ai titoli  I
e II alla Parte Quinta effettuano all'ISPRA ed al predetto  Ministero
ai fini della  predisposizione  delle  relazioni  previste  al  comma
8-bis. L'ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto,
conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da
inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis.»; 
      i) all'articolo 275, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al  fine  di  ammettere  l'applicazione  di  valori  limite
espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi  della  parte  V
dell'allegato III alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  negli
stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi,
l'autorita' competente valuta anche, tenuto  conto  delle  specifiche
attivita'  degli   stabilimenti   oggetto   di   autorizzazione,   la
sussistenza della possibilita' di assicurare  un  efficace  controllo
sul rispetto di tali valori.»; 
      l) all'articolo 276 il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti  di  cui  al
comma 1, lettera b), non  sono  soggetti  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo 269.»; 
  m) all'articolo 277, comma 7, le parole: «non c'e' nella direttiva»
sono soppresse; 
  n) all'articolo 278, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Resta ferma, in caso di non conformita' dei valori misurati
ai valori  limite  prescritti,  accertata  nel  corso  dei  controlli
effettuati dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,
comma 1,  lettera  p),  la  possibilita'  di  adottare  le  ordinanze
previste all'articolo 271, comma 20-bis.»; 
    o) all'articolo 279: 
      1) al comma 1 le parole: «ammenda da 258  euro  a  1.032  euro»
sono sostituite dalle seguenti:  «ammenda  da  1.000  euro  a  10.000
euro»; dopo le parole: «l'autorizzazione prevista  all'articolo  269,
comma 8» sono aggiunte le seguenti: «o, ove applicabile, dal  decreto
di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
dopo le parole: «comunicazione prevista dall'articolo 269,  comma  8»
sono inserite le  seguenti:  «o,  ove  applicabile,  dal  decreto  di
attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e le
parole: «pari a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti;  «da  300
euro a 1.000 euro»; 
    2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «o le prescrizioni» e
«o le prescrizioni altrimenti imposte  dall'autorita'  competente  ai
sensi del presente titolo» sono soppresse; le parole: «fino  a  1.032
euro» sono sostituite dalle seguenti «fino a 10.000 euro»; al secondo
periodo le parole: «o le prescrizioni» sono soppresse; 
    3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Chi,  nell'esercizio  di  uno   stabilimento,   viola   le
prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III
o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di
cui  all'articolo  271   o   le   prescrizioni   altrimenti   imposte
dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' competente. Se le  prescrizioni  violate  sono  contenute
nell'autorizzazione integrata ambientale  si  applicano  le  sanzioni
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»; 
    4) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «E'
soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  500  euro  a
2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi
non effettua una delle comunicazioni previste  all'articolo  273-bis,
comma 6 e comma 7, lettere c) e d)»; 
    5) al comma 7, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria  da
quindicimilaquattrocentonovantatre               euro               a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro  a
155.000 euro.»; 
    p) all'articolo 280, comma 1, le parole: «fermo  restando  quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.
351» sono soppresse; 
    q) all'articolo 281: 
  1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  2) al comma 4, le parole: «Per gli  stabilimenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli impianti degli stabilimenti»; 
  3) al comma 6 le parole: «dell'articolo 13 della legge  4  febbraio
2005, n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 36  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.»; 
  4) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo  20   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura  un  esame  congiunto  e
l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti  di
comune  interesse  inerenti  la  normativa  vigente  in  materia   di
emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura,
anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo
6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE,  le  attivita'  necessarie
per la raccolta, l'elaborazione e la  diffusione,  tra  le  autorita'
competenti,  dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti   ai   fini
dell'applicazione della parte quinta del presente decreto  e  per  la
valutazione delle migliori tecniche disponibili di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera aa).».