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LEGGE COSTITUZIONALE 4 dicembre 2017, n. 1

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. (17G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2017
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Testo in vigore dal: 15-12-2017
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 27 del testo unico delle  leggi  costituzionali
  concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di  cui
  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,
  in materia di sessioni del Consiglio regionale 
 
  1. All'articolo 27  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  di
seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670», dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
    «Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti  i  diritti
della  minoranza  linguistica  ladina,  del  gruppo  linguistico  dei
mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri». 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 27 del testo unico delle  leggi  costituzionali
  concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di  cui
  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,
  in materia di sessioni del Consiglio regionale 
 
  1. All'articolo 27  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  di
seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670», dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
    «Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti  i  diritti
della  minoranza  linguistica  ladina,  del  gruppo  linguistico  dei
mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».