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LEGGE 22 novembre 2017, n. 175

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (17G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2022)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 18-8-2022
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della
Costituzione e nel quadro dei principi  stabiliti  dall'articolo  167
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione
Unesco per la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  immateriale,
fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui  alla  legge  27  settembre
2007, n. 167, (( dalla  Convenzione  Unesco  sulla  protezione  e  la
promozione della diversita' delle espressioni culturali,  adottata  a
Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19,
e dalla Convenzione quadro del  Consiglio  d'Europa  sul  valore  del
patrimonio culturale per la societa', fatta  a  Faro  il  27  ottobre
2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della
risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno  2007  sullo  statuto
sociale degli artisti (2006/2249(INI) ) )): 
    a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralita' delle  sue
diverse espressioni, quale fattore  indispensabile  per  lo  sviluppo
della cultura ed elemento  di  coesione  e  di  identita'  nazionale,
strumento di diffusione della conoscenza della  cultura  e  dell'arte
italiane  in  Europa  e   nel   mondo,   nonche'   quale   componente
dell'imprenditoria culturale  e  creativa  e  dell'offerta  turistica
nazionale; 
    b) riconosce il valore formativo ed educativo  dello  spettacolo,
anche per  favorire  l'integrazione  e  per  contrastare  il  disagio
sociale,  e  il  valore  delle  professioni  artistiche  e  la   loro
specificita', assicurando  altresi'  la  tutela  dei  lavoratori  del
settore; 
    c) riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo, anche ai  sensi
della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
    ((c-bis) promuove e sostiene  i  lavoratori  e  i  professionisti
dello spettacolo nella pluralita' delle  diverse  modalita'  e  forme
espressive, anche  tenendo  conto  delle  prospettive  offerte  dalle
tecnologie digitali in termini di espressioni culturali; 
    c-ter)  riconosce  il  ruolo  sociale  dei   lavoratori   e   dei
professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per  lo
sviluppo della cultura e strumento  di  diffusione  della  conoscenza
della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo; 
    c-quater)  riconosce  la  flessibilita',  la   mobilita'   e   la
discontinuita'  quali  elementi  propri   delle   professioni   dello
spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori  del
settore al fine di renderle effettive; 
    c-quinquies)  riconosce  la  specificita'  delle  prestazioni  di
lavoro nel settore dello  spettacolo,  ancorche'  rese  in  un  breve
intervallo  di  tempo,  in  quanto  esigono  tempi  di  formazione  e
preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione
o alla successione di prestazioni analoghe; 
    c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di
prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella  carriera
dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo; 
    c-septies)  riconosce   le   peculiarita'   del   settore   dello
spettacolo, che comprende le attivita' aventi ad oggetto le opere,  i
prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente  dal  loro  carattere
materiale o immateriale; 
    c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme
quale strumento per preservare e arricchire l'identita'  culturale  e
il  patrimonio  spirituale  della  societa',  nonche'   quale   forma
universale di espressione e comunicazione)). 
  2. La Repubblica promuove e sostiene  le  attivita'  di  spettacolo
svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza  di
professionalita' artistiche e  tecniche  e  di  un  pubblico,  in  un
contesto unico e non riproducibile, e in particolare: 
    a) le attivita' teatrali; 
    b) le attivita' liriche, concertistiche, corali; 
    c) le attivita' musicali popolari contemporanee; 
    d) le attivita' di danza classica e contemporanea; 
    e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme contemporanee
del  circo  di  creazione,  nonche'  le   attivita'   di   spettacolo
viaggiante; 
    f) le attivita' a carattere interdisciplinare e multidisciplinare
quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici; 
    g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche. 
  3. La Repubblica riconosce altresi': 
    a) il valore delle pratiche artistiche  a  carattere  amatoriale,
ivi inclusi i complessi bandistici e  le  formazioni  teatrali  e  di
danza, quali fattori di crescita socio-culturale; 
    b) il valore delle espressioni artistiche della canzone  popolare
d'autore; 
    c) la  peculiarita'  del  linguaggio  espressivo  del  teatro  di
figura,  sia  nelle  forme  tradizionali  sia  nelle  interpretazioni
contemporanee; 
    d) la tradizione dei corpi di ballo italiani; 
    e) l'apporto degli artisti  di  strada  alla  valorizzazione  dei
contesti urbani e extra-urbani; 
    f) l'attivita' dei centri di sperimentazione  e  di  ricerca,  di
documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. 
  4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita'  di  spettacolo
favorisce e promuove, in particolare: 
    a) la qualita'  dell'offerta,  la  pluralita'  delle  espressioni
artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo,
riconoscendo il confronto e  la  diversita'  come  espressione  della
contemporaneita'; 
    b) la qualificazione  delle  competenze  artistiche  e  tecniche,
nonche' l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale,
educativa e del turismo; 
    c)  le  attivita'  di  spettacolo  realizzate  con   il   diretto
coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; 
    d)  il  teatro  e  altre  forme  dello  spettacolo  per  ragazzi,
incentivando la produzione qualificata e la ricerca; 
    e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena,  intese  come
opportunita'  di  sviluppo  culturale  per  tutti  i  cittadini,  con
particolare  attenzione  alle  nuove  generazioni  di  pubblico,  fin
dall'infanzia; 
    f)  il  riequilibrio  territoriale  e  la  diffusione  nel  Paese
dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con
riferimento alle aree geograficamente disagiate; 
    g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione
e formazione tra i diversi  soggetti  e  le  strutture  operanti  nel
settore  dello  spettacolo,  anche  con  riferimento  alle  residenze
artistiche, al fine di assicurare, anche in  collaborazione  con  gli
enti del terzo settore di cui alla  legge  6  giugno  2016,  n.  106,
un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la
collaborazione con il  sistema  dell'istruzione  scolastica  di  ogni
ordine e grado; 
    h)  la  diffusione  dello  spettacolo  italiano  all'estero  e  i
processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo,
attraverso iniziative di  coproduzione  artistica,  collaborazione  e
scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso
gli organismi preposti alla promozione  all'estero,  e  favorendo  la
circolazione delle opere con specifico riguardo  alle  produzioni  di
giovani artisti; 
    i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale  e  il
ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo
dei nuovi talenti; 
    l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico,
nonche' della tradizione della scena e dei suoi mestieri; 
    m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta  a  reperire  risorse
ulteriori rispetto al contributo pubblico; 
    n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare
interesse culturale, tali  da  consentire  una  reciproca  azione  di
valorizzazione tra il luogo e l'attivita'; 
    o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed  enti  locali  per
l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in
stato di abbandono o di degrado o di beni  confiscati  da  concedere,
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in  ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al  trasferimento  dei  beni
immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2.