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LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2017
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Testo in vigore dal: 6-12-2017
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante  disposizioni
urgenti in materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine,  il
seguente  comma:  «Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante  disposizioni
urgenti in materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine,  il
seguente  comma:  «Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando