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LEGGE 20 novembre 2017, n. 168

Norme in materia di domini collettivi. (17G00181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 13-12-2017
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                Riconoscimento dei domini collettivi 
 
  1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della
Costituzione, la Repubblica riconosce i domini  collettivi,  comunque
denominati,  come  ordinamento  giuridico  primario  delle  comunita'
originarie: 
    a) soggetto alla Costituzione; 
    b)   dotato   di   capacita'   di   autonormazione,    sia    per
l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia  per  l'amministrazione
vincolata e discrezionale; 
    c) dotato di  capacita'  di  gestione  del  patrimonio  naturale,
economico e culturale, che  fa  capo  alla  base  territoriale  della
proprieta'     collettiva,     considerato     come     comproprieta'
inter-generazionale; 
    d) caratterizzato  dall'esistenza  di  una  collettivita'  i  cui
membri hanno in proprieta' terreni ed insieme esercitano piu' o  meno
estesi diritti di godimento, individualmente  o  collettivamente,  su
terreni che il comune amministra o la comunita' da esso  distinta  ha
in proprieta' pubblica o collettiva. 
  2. Gli enti esponenziali delle collettivita' titolari  dei  diritti
di uso  civico  e  della  proprieta'  collettiva  hanno  personalita'
giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              Il  testo  degli  articoli  2,  9,  42   e   43   della
          Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente: 
              «Art. 2.  - La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.»; 
              «Art. 9. - La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.»; 
              «Art. 42. - La proprieta' e' pubblica o privata. I beni
          economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 
              La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla
          legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento  e
          i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
          renderla accessibile a tutti. 
              La proprieta' privata puo' essere,  nei  casi  previsti
          dalla legge, e salvo  indennizzo,  espropriata  per  motivi
          d'interesse generale. 
              La  legge  stabilisce  le  norme  ed  i  limiti   della
          successione legittima e testamentaria  e  i  diritti  dello
          Stato sulle eredita'.»; 
              «Art. 43. - A fini di utilita' generale la  legge  puo'
          riservare   originariamente    o    trasferire,    mediante
          espropriazione e salvo  indennizzo,  allo  Stato,  ad  enti
          pubblici  o  a  comunita'  di  lavoratori  o   di   utenti,
          determinate  imprese  o  categorie  di  imprese,   che   si
          riferiscano a servizi pubblici  essenziali  o  a  fonti  di
          energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
          preminente interesse generale.».