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LEGGE 20 novembre 2017, n. 167

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal: 12-12-2017
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
           Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. 
             Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 96, e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma
1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense  dall'avvocato
stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di  avvocato
per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri,  tenuto  conto
anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia,  e
che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la
Scuola  superiore  dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata   con
regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». 
  2. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96,  conservano
l'iscrizione. Possono altresi'  chiedere  di  essere  iscritti  nella
stessa sezione speciale coloro che alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge abbiano maturato i  requisiti  per  l'iscrizione
secondo la normativa vigente prima della medesima data. 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
           Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. 
             Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 96, e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma
1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense  dall'avvocato
stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di  avvocato
per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri,  tenuto  conto
anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia,  e
che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la
Scuola  superiore  dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata   con
regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». 
  2. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96,  conservano
l'iscrizione. Possono altresi'  chiedere  di  essere  iscritti  nella
stessa sezione speciale coloro che alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge abbiano maturato i  requisiti  per  l'iscrizione
secondo la normativa vigente prima della medesima data.