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LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonchè disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (17G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/2022)
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vigente al 25/07/2018
Testo in vigore dal: 17-11-2017
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma,
117 e 119, quinto comma, della Costituzione e  in  coerenza  con  gli
obiettivi di  coesione  economica,  sociale  e  territoriale  di  cui
all'articolo  3  del  Trattato  sull'Unione   europea   e   di   pari
opportunita' per le zone con svantaggi strutturali  e  permanenti  di
cui all'articolo  174  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, promuove e  favorisce  il  sostenibile  sviluppo  economico,
sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti  ai
sensi del comma 2, alinea,  primo  periodo,  del  presente  articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo  la  residenza
in tali comuni, e tutela e valorizza  il  loro  patrimonio  naturale,
rurale,  storico-culturale  e  architettonico.  La   presente   legge
favorisce l'adozione di misure in favore dei  residenti  nei  piccoli
comuni e delle attivita' produttive ivi  insediate,  con  particolare
riferimento  al  sistema  dei  servizi   essenziali,   al   fine   di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare  l'afflusso  turistico.
L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a  presidio
del  territorio,  soprattutto  per  le  attivita'  di  contrasto  del
dissesto idrogeologico e  per  le  attivita'  di  piccola  e  diffusa
manutenzione e tutela dei beni comuni. 
  2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono  i
comuni con popolazione residente fino  a  5.000  abitanti  nonche'  i
comuni istituiti a seguito di  fusione  tra  comuni  aventi  ciascuno
popolazione  fino  a  5.000  abitanti.  I  piccoli   comuni   possono
beneficiare dei  finanziamenti  concessi  ai  sensi  dell'articolo  3
qualora rientrino in una delle seguenti tipologie: 
    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni  di  dissesto
idrogeologico; 
    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; 
    c) comuni nei quali si e' verificato un significativo  decremento
della popolazione residente rispetto  al  censimento  generale  della
popolazione effettuato nel 1981; 
    d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio  insediativo,
sulla base di specifici parametri  definiti  in  base  all'indice  di
vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione
residente e all'indice di ruralita'; 
    e) comuni caratterizzati da  inadeguatezza  dei  servizi  sociali
essenziali; 
    f) comuni  ubicati  in  aree  contrassegnate  da  difficolta'  di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; 
    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita'  non
superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; 
    h) comuni comprendenti frazioni con  le  caratteristiche  di  cui
alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti
disposti ai sensi dell'articolo 3 sono  destinati  ad  interventi  da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; 
    i) comuni appartenenti alle  unioni  di  comuni  montani  di  cui
all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  o
comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma  associata,
ai  sensi  del  predetto  comma  28,  le  funzioni  fondamentali  ivi
richiamate; 
    l) comuni con territorio compreso totalmente o  parzialmente  nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o  di  un'area
protetta; 
    m) comuni istituiti a seguito di fusione; 
    n) comuni rientranti nelle aree periferiche  e  ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei
comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di
prima  applicazione,  e'  considerata   la   popolazione   risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie
di cui al comma 2. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta  giorni  dall'adozione  del
decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli
comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2. 
  6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre  anni  con  le
stesse procedure  previste  dal  medesimo  comma  5.  Contestualmente
all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie  di
cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i  dati  indicativi
dei miglioramenti eventualmente conseguiti. 
  7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6  sono  trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 
  8.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  possono
definire  interventi  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  dalla
presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al  comma
1,  anche  al  fine  di  concorrere  all'attuazione  della  strategia
nazionale per lo sviluppo  delle  aree  interne  del  Paese,  di  cui
all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal
fine, le regioni possono  prevedere  ulteriori  tipologie  di  comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente  articolo,  tenuto
conto della specificita' del proprio territorio. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma,
117 e 119, quinto comma, della Costituzione e  in  coerenza  con  gli
obiettivi di  coesione  economica,  sociale  e  territoriale  di  cui
all'articolo  3  del  Trattato  sull'Unione   europea   e   di   pari
opportunita' per le zone con svantaggi strutturali  e  permanenti  di
cui all'articolo  174  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, promuove e  favorisce  il  sostenibile  sviluppo  economico,
sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti  ai
sensi del comma 2, alinea,  primo  periodo,  del  presente  articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo  la  residenza
in tali comuni, e tutela e valorizza  il  loro  patrimonio  naturale,
rurale,  storico-culturale  e  architettonico.  La   presente   legge
favorisce l'adozione di misure in favore dei  residenti  nei  piccoli
comuni e delle attivita' produttive ivi  insediate,  con  particolare
riferimento  al  sistema  dei  servizi   essenziali,   al   fine   di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare  l'afflusso  turistico.
L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a  presidio
del  territorio,  soprattutto  per  le  attivita'  di  contrasto  del
dissesto idrogeologico e  per  le  attivita'  di  piccola  e  diffusa
manutenzione e tutela dei beni comuni. 
  2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono  i
comuni con popolazione residente fino  a  5.000  abitanti  nonche'  i
comuni istituiti a seguito di  fusione  tra  comuni  aventi  ciascuno
popolazione  fino  a  5.000  abitanti.  I  piccoli   comuni   possono
beneficiare dei  finanziamenti  concessi  ai  sensi  dell'articolo  3
qualora rientrino in una delle seguenti tipologie: 
    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni  di  dissesto
idrogeologico; 
    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; 
    c) comuni nei quali si e' verificato un significativo  decremento
della popolazione residente rispetto  al  censimento  generale  della
popolazione effettuato nel 1981; 
    d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio  insediativo,
sulla base di specifici parametri  definiti  in  base  all'indice  di
vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione
residente e all'indice di ruralita'; 
    e) comuni caratterizzati da  inadeguatezza  dei  servizi  sociali
essenziali; 
    f) comuni  ubicati  in  aree  contrassegnate  da  difficolta'  di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; 
    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita'  non
superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; 
    h) comuni comprendenti frazioni con  le  caratteristiche  di  cui
alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti
disposti ai sensi dell'articolo 3 sono  destinati  ad  interventi  da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; 
    i) comuni appartenenti alle  unioni  di  comuni  montani  di  cui
all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  o
comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma  associata,
ai  sensi  del  predetto  comma  28,  le  funzioni  fondamentali  ivi
richiamate; 
    l) comuni con territorio compreso totalmente o  parzialmente  nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o  di  un'area
protetta; 
    m) comuni istituiti a seguito di fusione; 
    n) comuni rientranti nelle aree periferiche  e  ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei
comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di
prima  applicazione,  e'  considerata   la   popolazione   risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie
di cui al comma 2. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta  giorni  dall'adozione  del
decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli
comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2. 
  6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre  anni  con  le
stesse procedure  previste  dal  medesimo  comma  5.  Contestualmente
all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie  di
cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i  dati  indicativi
dei miglioramenti eventualmente conseguiti. 
  7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6  sono  trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 
  8.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  possono
definire  interventi  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  dalla
presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al  comma
1,  anche  al  fine  di  concorrere  all'attuazione  della  strategia
nazionale per lo sviluppo  delle  aree  interne  del  Paese,  di  cui
all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal
fine, le regioni possono  prevedere  ulteriori  tipologie  di  comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente  articolo,  tenuto
conto della specificita' del proprio territorio. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.