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LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. (17G00170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2017
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Testo in vigore dal: 14-11-2017
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Oggetto della delega al Governo e  procedure  per  l'esercizio  della
                               stessa 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno  o  piu'
decreti  legislativi  per  la  riforma   organica   delle   procedure
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  della
disciplina sulla composizione delle crisi  da  sovraindebitamento  di
cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' per  la  revisione  del
sistema dei privilegi e delle garanzie. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il  Governo  tiene
conto della  normativa  dell'Unione  europea  e  in  particolare  del
regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 20 maggio 2015, relativo  alle  procedure  di  insolvenza,  della
raccomandazione 2014/135/UE della Commissione,  del  12  marzo  2014,
nonche'  dei  principi  della  model  law  elaborati  in  materia  di
insolvenza dalla Commissione  delle  Nazioni  Unite  per  il  diritto
commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi' il coordinamento
con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione  e  la
collocazione delle norme non direttamente investite  dai  principi  e
criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi,  e
adottando le opportune disposizioni transitorie. 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Essi sono successivamente  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato  della  Repubblica,  entro  il  sessantesimo
giorno antecedente la scadenza  del  termine  per  l'esercizio  della
delega, per l'espressione dei  pareri  delle  rispettive  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari,  da
rendere entro il termine di trenta  giorni,  decorso  inutilmente  il
quale i decreti possono  essere  comunque  emanati.  Il  termine  per
l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta  giorni  quando  il
termine per l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari
scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina
          del     fallimento,     del     concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              - La legge 27  gennaio  2012,  n.  3  (Disposizioni  in
          materia di usura e di estorsione, nonche'  di  composizione
          delle crisi da  sovraindebitamento),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24. 
              - La raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo  2014  su
          un  nuovo  approccio  al   fallimento   delle   imprese   e
          all'insolvenza, e' pubblicata nella GUUE n. L 74/65 del  14
          marzo 2014.